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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/07/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 311/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 311/2023 R. G., vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, per procura in atti, dall'Avv. Rosario Venuto (con pec indicata), presso il cui studio, in Lipari
(ME), via G. Marconi n. 6, è elettivamente domiciliato, appellante contro
, nata a [...] in data [...] (C.F.: )), rappresentata e CP_1 CodiceFiscale_2 difesa, per procura in atti, dall'Avv. Alessia Giorgianni (con pec indicata), presso il cui studio in
Messina (ME), Via XXIV Maggio n. 61, è elettivamente domiciliata, appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 267/2023 emessa, in data 21 marzo 2023, dal Tribunale di Barcellona P.G., in materia di usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 11 ottobre 2021, conveniva in giudizio, innanzi CP_1 al Tribunale di Barcellona P.G., , esponendo: di essere proprietaria di un terreno Parte_1 ubicato in Lipari, località piano celsa, identificato in nct al foglio 31 part. 1 (cfr. visura storica) e del fabbricato diruto ricadente sul detto terreno, identificato in nct sez urb 001 foglio 31 part. 3; che aveva sempre coltivato e mantenuto in buone condizioni l'immobile, ma nel 2019, per problemi di salute, non vi si era potuta recare;
che, nel mese di aprile 2019, si era accorta che il proprietario del terreno confinante, , con il quale vi erano state trattative per la compravendita del bene, Parte_1 aveva occupato illegittimamente sia il terreno che il rudere.
Chiedeva, pertanto: “- ordinare, ai sensi dell'art. 948 cod. civ., al sig.- l'immediato rilascio Parte_1 degli immobili, terreno e fabbricato, illegittimamente detenuti e di proprietà della sig.ra CP_1 ubicati in Lipari località piano Celsa identificati in nct al foglio 31 part. 1 e foglio 31 part. 3;
[...]
- condannare il convenuto a risarcire l'attrice per l'ingiustificato possesso dei beni oggetto di contenzioso e per ciò a pagare una indennità di occupazione pari al costo di una ordinaria locazione
1 di beni agricoli, da quantificarsi ad oggi in € 9.000, ovvero in € 500 mensili per 24 mesi di occupazione tenuto conto delle dimensioni dei beni, la loro potenzialità di sfruttamento e l'area geografica dove sono ubicati, oppure in quella somma maggiore e/o minore che l'ill.mo Sig. Giudice riterrà congrua, giusta e/o equa, con interessi e rivalutazione, anche in ragione del tempo necessario per la definizione del giudizio;
- condannare il convenuto a risarcire il danno subito dalla attrice con il versamento di una somma a titolo di indennità di occupazione di € 500 mensili dall'instaurazione del giudizio e sino alla sua definizione (ovvero con il rilascio degli immobili) oppure in quella somma maggiore e/o minore che l'ill.mo Sig. Giudice riterrà congrua, giusta e/o equa, con interessi e rivalutazione - condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva Parte_1 il rigetto. Deduceva di avere posseduto, per oltre trent'anni, il terreno, con l'annesso rudere, confinante con la propria casa di abitazione, utilizzandolo e coltivandolo pacificamente e collocando vicino al rudere una cuccia per i cani da caccia. Precisava che per raggiungere dalla via pubblica la propria abitazione doveva attraversare una striscia del terreno, che aveva bitumato e chiuso con una catena mobile. Aggiungeva che, prima di lui, il padre aveva coltivato il terreno, utilizzando il rudere quale deposito. Chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, che fosse accertato l'intervenuto acquisto per usucapione dell'area oggetto di causa.
Rigettate le istanze istruttorie, con sentenza n. 267/2023 emessa, in data 21 marzo 2023, il Tribunale di Barcellona P.G. così provvedeva: “Rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione;
ordina al convenuto di rilasciare il terreno ubicato in Lipari località piano Celsa identificato in nct al foglio
31 part. 1 ed il fabbricato ricadente sul detto terreno identificato in nct sez urb 001 foglio 31 part. 3; condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 250,00 per spese ed € 2.552,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa”.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello , chiedendo, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, l'accoglimento delle domande formulate, anche di natura istruttoria, nel corso del giudizio di primo grado, con il rigetto di ogni avversa domanda, eccezione e difesa e rimodulazione delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio , eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello proposto, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di appello, di cui ha chiesto il rigetto.
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 16 gennaio 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alla eccezione di carattere preliminare formulata dall'appellata, occorre osservare che l'appello presenta i requisiti di forma di cui all'art. 342 c.p.c. e appare motivato, essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate.
1. Con il primo motivo di gravame, il difensore ha dedotto “Sulla domanda riconvenzionale, sulla prova testimoniale articolata e sull'inversione dell'onere probatorio - difetto di motivazione e violazione di legge”. Ha lamentato che il primo giudice aveva errato a ritenere generica la prova testimoniale richiesta, senza considerare che la produzione documentale, valutata unitamente a quella orale, avrebbe oggettivamente dimostrato il possesso utile del terreno agricolo oggetto di causa e la sua data di inizio. Ha aggiunto che il Tribunale aveva violato il disposto dell'art. 1141, comma 1, c.c.
2 che, in tema di usucapione, determina l'inversione dell'onere probatorio in punto di “animus possidendi”, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione, dimostrandone la mancanza.
La doglianza è infondata.
Occorre premettere, in diritto, che, per costante orientamento della giurisprudenza, ai fini dell'acquisto della proprietà di un terreno per usucapione, il possesso utile non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere l'esercizio della signoria uti dominus sul bene.
Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cosiddetto ius excludendi alios), è stato affermato che il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato, non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne precluso ai terzi la fruizione (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 28/06/2023, n. 18528).
Con specifico riferimento ai terreni agricoli, è stato costantemente precisato che non basta la prova della coltivazione del fondo - trattandosi di attività materiale, pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario, che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre, ancorché in via presuntiva, l'esercizio di una signoria di fatto sul bene (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. II,
11/01/2024, n. 1121; Cass. n. 4931/2022, Cass. n. 1796/2022) e che la recinzione del fondo (art. 841
c.c.) costituisce la più rilevante dimostrazione dell'intento del possessore di esercitare sul bene una relazione materiale configurabile in termini di “jus excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario, impedendo ai terzi qualsiasi possibilità di godimento (cfr. Cass. n. 2024, n. 1121;
7621/2023, Cass. n. 6485/2023).
Nel caso in esame, l'attore ha allegato, e chiesto di provare, di avere per lungo tempo utilizzato e coltivato il terreno di proprietà dell'attrice, confinante con lo spiazzo antistante la propria abitazione, ma non ha allegato, e chiesto di provare, il compimento di atti da cui potesse inferirsi la sua intenzione di godere in via esclusiva del bene, impedendone l'utilizzo da parte di terzi (inclusa la proprietaria).
Né, in tale ottica, appare rilevante la realizzazione di un piccolo ricovero per cani in adiacenza al fabbricato diruto ivi esistente, né l'apposizione di una catenella (peraltro, in epoca imprecisata) al confine tra la via pubblica e la striscia di terreno antistante la propria abitazione (in gran parte appartenente allo stesso ). Ed infatti, l'ampio terreno di proprietà della risulta, per il Parte_1 CP_1 resto, liberamente accessibile e non recintato su tutti e quattro i lati.
Quanto al fabbricato diruto, occorre osservare che l' ha chiesto di provare che il proprio Parte_1 padre, in epoca imprecisata, aveva utilizzato il rudere quale deposito.
Tuttavia, a parte la estrema genericità dell'allegazione, in tema di accessione del possesso, di cui all'art. 1146, comma 2 c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a giustificare la “traditio” del bene oggetto del possesso. Titolo che non è stato allegato nel caso in esame.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha impugnato il capo della sentenza concernente la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, evidenziando che era stata accolta la domanda dell'attrice limitatamente alla rivendica della proprietà del terreno e del fabbricato diruto,
3 ma non anche la domanda di risarcimento del danno, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto ridurre e/o compensare le spese processuali.
Dispone il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Come costantemente ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione, “L'accoglimento parziale di una singola domanda non genera reciproca soccombenza, che si verifica solo con pluralità di domande contrapposte, o accoglimento parziale di una domanda con più capi. Ciò non comporta condanna alle spese per la parte vittoriosa, ma può giustificare una compensazione delle spese, se presenti i presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 03/09/2024, n. 23641).
Nel caso in esame, il Tribunale ha parzialmente accolto una domanda articolata in più capi (uno riguardante la rivendica del bene immobile oggetto di causa e uno concernente il risarcimento dei danni da illegittima occupazione), per cui poteva astrattamente ravvisarsi una parziale reciproca soccombenza, che poteva giustificare una compensazione.
Sennonché, il potere di compensazione da parte del giudice di merito incontra soltanto il limite della soccombenza della parte interamente vincitrice, rientrando nel potere discrezionale del giudice la valutazione dell'opportunità di compensarle, in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr., Cass. Civ., sez. I,
08/07/2024, n. 18497).
Nel caso in esame, tenuto conto della prevalete soccombenza del convenuto, la cui domanda riconvenzionale di usucapione è stata rigettata, non si valuta opportuno operare alcuna compensazione delle spese processuali.
******
In ossequio alla regola della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che - seguendo i parametri tariffari di cui al
D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia (calcolato in base all'art. 15 c.c.) e applicando i valori minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567,00, per la fase di studio, € 461,00, per la fase introduttiva, €
922,00, per la fase di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 267/2023 emessa, in data 21 marzo 2023, dal Tribunale di Parte_1
Barcellona P.G., così provvede:
1. Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
4 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
5
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 311/2023 R. G., vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, per procura in atti, dall'Avv. Rosario Venuto (con pec indicata), presso il cui studio, in Lipari
(ME), via G. Marconi n. 6, è elettivamente domiciliato, appellante contro
, nata a [...] in data [...] (C.F.: )), rappresentata e CP_1 CodiceFiscale_2 difesa, per procura in atti, dall'Avv. Alessia Giorgianni (con pec indicata), presso il cui studio in
Messina (ME), Via XXIV Maggio n. 61, è elettivamente domiciliata, appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 267/2023 emessa, in data 21 marzo 2023, dal Tribunale di Barcellona P.G., in materia di usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 11 ottobre 2021, conveniva in giudizio, innanzi CP_1 al Tribunale di Barcellona P.G., , esponendo: di essere proprietaria di un terreno Parte_1 ubicato in Lipari, località piano celsa, identificato in nct al foglio 31 part. 1 (cfr. visura storica) e del fabbricato diruto ricadente sul detto terreno, identificato in nct sez urb 001 foglio 31 part. 3; che aveva sempre coltivato e mantenuto in buone condizioni l'immobile, ma nel 2019, per problemi di salute, non vi si era potuta recare;
che, nel mese di aprile 2019, si era accorta che il proprietario del terreno confinante, , con il quale vi erano state trattative per la compravendita del bene, Parte_1 aveva occupato illegittimamente sia il terreno che il rudere.
Chiedeva, pertanto: “- ordinare, ai sensi dell'art. 948 cod. civ., al sig.- l'immediato rilascio Parte_1 degli immobili, terreno e fabbricato, illegittimamente detenuti e di proprietà della sig.ra CP_1 ubicati in Lipari località piano Celsa identificati in nct al foglio 31 part. 1 e foglio 31 part. 3;
[...]
- condannare il convenuto a risarcire l'attrice per l'ingiustificato possesso dei beni oggetto di contenzioso e per ciò a pagare una indennità di occupazione pari al costo di una ordinaria locazione
1 di beni agricoli, da quantificarsi ad oggi in € 9.000, ovvero in € 500 mensili per 24 mesi di occupazione tenuto conto delle dimensioni dei beni, la loro potenzialità di sfruttamento e l'area geografica dove sono ubicati, oppure in quella somma maggiore e/o minore che l'ill.mo Sig. Giudice riterrà congrua, giusta e/o equa, con interessi e rivalutazione, anche in ragione del tempo necessario per la definizione del giudizio;
- condannare il convenuto a risarcire il danno subito dalla attrice con il versamento di una somma a titolo di indennità di occupazione di € 500 mensili dall'instaurazione del giudizio e sino alla sua definizione (ovvero con il rilascio degli immobili) oppure in quella somma maggiore e/o minore che l'ill.mo Sig. Giudice riterrà congrua, giusta e/o equa, con interessi e rivalutazione - condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva Parte_1 il rigetto. Deduceva di avere posseduto, per oltre trent'anni, il terreno, con l'annesso rudere, confinante con la propria casa di abitazione, utilizzandolo e coltivandolo pacificamente e collocando vicino al rudere una cuccia per i cani da caccia. Precisava che per raggiungere dalla via pubblica la propria abitazione doveva attraversare una striscia del terreno, che aveva bitumato e chiuso con una catena mobile. Aggiungeva che, prima di lui, il padre aveva coltivato il terreno, utilizzando il rudere quale deposito. Chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, che fosse accertato l'intervenuto acquisto per usucapione dell'area oggetto di causa.
Rigettate le istanze istruttorie, con sentenza n. 267/2023 emessa, in data 21 marzo 2023, il Tribunale di Barcellona P.G. così provvedeva: “Rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione;
ordina al convenuto di rilasciare il terreno ubicato in Lipari località piano Celsa identificato in nct al foglio
31 part. 1 ed il fabbricato ricadente sul detto terreno identificato in nct sez urb 001 foglio 31 part. 3; condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 250,00 per spese ed € 2.552,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa”.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello , chiedendo, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, l'accoglimento delle domande formulate, anche di natura istruttoria, nel corso del giudizio di primo grado, con il rigetto di ogni avversa domanda, eccezione e difesa e rimodulazione delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio , eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello proposto, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di appello, di cui ha chiesto il rigetto.
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 16 gennaio 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alla eccezione di carattere preliminare formulata dall'appellata, occorre osservare che l'appello presenta i requisiti di forma di cui all'art. 342 c.p.c. e appare motivato, essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate.
1. Con il primo motivo di gravame, il difensore ha dedotto “Sulla domanda riconvenzionale, sulla prova testimoniale articolata e sull'inversione dell'onere probatorio - difetto di motivazione e violazione di legge”. Ha lamentato che il primo giudice aveva errato a ritenere generica la prova testimoniale richiesta, senza considerare che la produzione documentale, valutata unitamente a quella orale, avrebbe oggettivamente dimostrato il possesso utile del terreno agricolo oggetto di causa e la sua data di inizio. Ha aggiunto che il Tribunale aveva violato il disposto dell'art. 1141, comma 1, c.c.
2 che, in tema di usucapione, determina l'inversione dell'onere probatorio in punto di “animus possidendi”, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione, dimostrandone la mancanza.
La doglianza è infondata.
Occorre premettere, in diritto, che, per costante orientamento della giurisprudenza, ai fini dell'acquisto della proprietà di un terreno per usucapione, il possesso utile non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere l'esercizio della signoria uti dominus sul bene.
Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cosiddetto ius excludendi alios), è stato affermato che il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato, non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne precluso ai terzi la fruizione (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 28/06/2023, n. 18528).
Con specifico riferimento ai terreni agricoli, è stato costantemente precisato che non basta la prova della coltivazione del fondo - trattandosi di attività materiale, pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario, che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre, ancorché in via presuntiva, l'esercizio di una signoria di fatto sul bene (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. II,
11/01/2024, n. 1121; Cass. n. 4931/2022, Cass. n. 1796/2022) e che la recinzione del fondo (art. 841
c.c.) costituisce la più rilevante dimostrazione dell'intento del possessore di esercitare sul bene una relazione materiale configurabile in termini di “jus excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario, impedendo ai terzi qualsiasi possibilità di godimento (cfr. Cass. n. 2024, n. 1121;
7621/2023, Cass. n. 6485/2023).
Nel caso in esame, l'attore ha allegato, e chiesto di provare, di avere per lungo tempo utilizzato e coltivato il terreno di proprietà dell'attrice, confinante con lo spiazzo antistante la propria abitazione, ma non ha allegato, e chiesto di provare, il compimento di atti da cui potesse inferirsi la sua intenzione di godere in via esclusiva del bene, impedendone l'utilizzo da parte di terzi (inclusa la proprietaria).
Né, in tale ottica, appare rilevante la realizzazione di un piccolo ricovero per cani in adiacenza al fabbricato diruto ivi esistente, né l'apposizione di una catenella (peraltro, in epoca imprecisata) al confine tra la via pubblica e la striscia di terreno antistante la propria abitazione (in gran parte appartenente allo stesso ). Ed infatti, l'ampio terreno di proprietà della risulta, per il Parte_1 CP_1 resto, liberamente accessibile e non recintato su tutti e quattro i lati.
Quanto al fabbricato diruto, occorre osservare che l' ha chiesto di provare che il proprio Parte_1 padre, in epoca imprecisata, aveva utilizzato il rudere quale deposito.
Tuttavia, a parte la estrema genericità dell'allegazione, in tema di accessione del possesso, di cui all'art. 1146, comma 2 c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a giustificare la “traditio” del bene oggetto del possesso. Titolo che non è stato allegato nel caso in esame.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha impugnato il capo della sentenza concernente la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, evidenziando che era stata accolta la domanda dell'attrice limitatamente alla rivendica della proprietà del terreno e del fabbricato diruto,
3 ma non anche la domanda di risarcimento del danno, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto ridurre e/o compensare le spese processuali.
Dispone il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Come costantemente ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione, “L'accoglimento parziale di una singola domanda non genera reciproca soccombenza, che si verifica solo con pluralità di domande contrapposte, o accoglimento parziale di una domanda con più capi. Ciò non comporta condanna alle spese per la parte vittoriosa, ma può giustificare una compensazione delle spese, se presenti i presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 03/09/2024, n. 23641).
Nel caso in esame, il Tribunale ha parzialmente accolto una domanda articolata in più capi (uno riguardante la rivendica del bene immobile oggetto di causa e uno concernente il risarcimento dei danni da illegittima occupazione), per cui poteva astrattamente ravvisarsi una parziale reciproca soccombenza, che poteva giustificare una compensazione.
Sennonché, il potere di compensazione da parte del giudice di merito incontra soltanto il limite della soccombenza della parte interamente vincitrice, rientrando nel potere discrezionale del giudice la valutazione dell'opportunità di compensarle, in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr., Cass. Civ., sez. I,
08/07/2024, n. 18497).
Nel caso in esame, tenuto conto della prevalete soccombenza del convenuto, la cui domanda riconvenzionale di usucapione è stata rigettata, non si valuta opportuno operare alcuna compensazione delle spese processuali.
******
In ossequio alla regola della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che - seguendo i parametri tariffari di cui al
D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia (calcolato in base all'art. 15 c.c.) e applicando i valori minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567,00, per la fase di studio, € 461,00, per la fase introduttiva, €
922,00, per la fase di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 267/2023 emessa, in data 21 marzo 2023, dal Tribunale di Parte_1
Barcellona P.G., così provvede:
1. Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
4 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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