Sentenza 14 marzo 2024
Massime • 1
Nel processo tributario in caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre, sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime, dovendosi attribuire prevalenza - in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell' art. 335 cod. proc. civ. - alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati"
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- 1. processo tributariohttps://www.eius.it/articoli/
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Introduzione Il rapporto con il Fisco non è (e non dovrebbe mai diventare) una “sfida a eliminazione”: per legge, i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria devono essere improntati a collaborazione, buona fede e tutela dell'affidamento. Questo principio, espresso in modo diretto nello Statuto dei diritti del contribuente, è tutt'altro che teorico: incide su sanzioni, interessi, validità degli atti, contraddittorio preventivo, autotutela e, in definitiva, sulle tue possibilità di bloccare o ridurre pretese fiscali sproporzionate o formate in modo scorretto. Quando l'amministrazione viola collaborazione e buona fede — per esempio cambiando orientamento senza gestire …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/03/2024, n. 6904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6904 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
con un secondo avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione di sanzioni (n. 2013/1T/003295/P001) l’Agenzia delle Entrate ha ricalcolato l’imposta di registro sul presupposto che l’impianto fotovoltaico configurasse non un bene mobile ma un bene immobile, recuperando anche le imposte catastali e ipotecarie non versate. 4.2. La Irte s.r.l. impugnava i predetti atti impostivi deducendone l’illegittimità; la Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente l’impugnazione e confermava la legittimità dell’avviso di liquidazione relativo alla liquidazione di imposte e irrogazione di sanzioni;
la sentenza del primo grado veniva appellata, in via principale, tanto dalla Agenzia delle Entrate che dalla Irte s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo. 4.3. La Commissione tributaria regionale con una prima sentenza, emessa senza aver previamente riunito gli appelli proposti avverso la medesima pronuncia, rigettava l’appello dell’Ufficio, e quindi con la sentenza n. 2460/2018, qui impugnata, dichiarava inammissibile l’appello della società Irte s.r.l. 4.4. Orbene va osservato che è pacifico insegnamento di questa Corte quello secondo cui "in caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre, sempre che non si venga a formare il giudicato sulle 5 di 5 questioni investite da queste ultime, dovendosi attribuire prevalenza - in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell'art. 335 cod. proc. civ. - alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati" (Cass. n.17328/2012, 3870/2010, 5846/2008, 4617/2004), con la conseguenza che la Commissione tributaria regionale non poteva dichiarare inammissibile l’appello in questione. 4.5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, il motivo va accolto. 4.6. Gli ulteriori motivi sono ritenere inammissibili in quanto riguardano profili di merito non presi in esame dai giudici di appello i quali, nel rilevare la inammissibilità della impugnazione, hanno ritenuto assorbita ogni altra questione. 5. In accoglimento del primo motivo la sentenza va, dunque, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione che provvederà ad esaminare l’appello nel merito.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara inammissibili il secondo ed il terzo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data