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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 1941/2024
VERBALE DI UDIENZA del 18 marzo 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Taccone, si riporta al ricorso, alle deduzioni e difese formulate nei verbali di causa e nelle note di trattazione, insistendo per l'integrale accoglimento.
Per , l'avv. Mariangela Borgese, per delega dell'avv. Patrizia Sanguineti, CP_1
la quale si riporta alla memoria di costituzione e insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOT, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 1941 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente TRA
(CF. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Taccone (CF:
), giusta procura in atti CodiceFiscale_2
ricorrente
E
(c.f. , in Controparte_2 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Patrizia Sanguineti
( ), giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a CodiceFiscale_3
ministero del notaio di Roma repertorio 37875 raccolta 7313 Persona_1
del 22 marzo 2024, in atti.
resistente
All'udienza del 18 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 13,27, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.07.2024, il sig. proponeva Pt_2
opposizione all'intimazione di pagamento n. N. 094 2024 90078120 00/000, limitatamente ai sottesi avvisi di addebito N. 394 2016 0002683700 000 e N.
394 2017 0003982544 000, con cui l' , Controparte_3
chiedeva il pagamento della somma di €uro 8.597,79 , per omesso versamento di contributi IVS IATP (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e somme aggiuntive per gli anni 2015 – 2016, gestione lavoratore autonomo in agricoltura. Eccepiva l'intervenuta prescrizione, in quanto, nessun atto interruttivo dell'invocata prescrizione era stato posto in essere dall'Ente creditore (unico legittimato sul punto della prescrizione per come statuito dalla suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza n. 7514/2022 atteso che il ricorrente, per come è formulata la domanda, non impugna atti esattoriali di competenza dell' nei confronti del Controparte_3
ricorrente nel termine quinquennale previsto dalla normativa vigente in materia. Pertanto, concludeva chiedendo di :”Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento N. 094 2024 90078120 00/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale,
e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi IVS IATP
(Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e somme aggiuntive per gli anni 2015 –
2016, gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario”.
Regolarmente citata in giudizio si costituiva l' il quale eccepiva CP_1
l'inammissibilità e/o improponibilità delle domande di parte ricorrente, in quanto tardive per violazione dell'art. 24, quinto comma, del D. Lgs. n. 46/1999 nei suoi confronti, il quale, come è noto, è per legge escluso dall'attività di riscossione coattiva ed a cui è quindi inibita qualsivoglia attività dopo l'iscrizione a ruolo del credito. Pertanto, concludeva, chiedendo:” in via principale, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità del ricorso e di tutte le avverse domande ed eccezioni stante la tardività con le quali sono state proposte in violazione dei termini perentori di cui all'art. 24, quinto comma, del D. Lgs. n.
46/1999;- in via di subordine e comunque salvo gravame, respingere l'opposizione avanzata dal sig. in quanto manifestamente infondata, Parte_3
pretestuosa e temeraria, oltre che erronea in diritto, per le ragioni tutte sopra dedotte,
- con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze professionali”.
Alla prima udienza del 10.12.2024, rilevata la costituzione dell il Giudice, CP_1
ritenendo necessario l'intervento dell' nel giudizio de quo, ai sensi CP_4
dell'art.107 c.p.c. per opportunità processuale e comunanza di interesse, ordinava alle parti costituite la chiamata di terzo e disponeva il rinvio all'udienza del 28 gennaio 2025.
Successivamente, all'udienza del 28 gennaio, il Giudice per carico di ruolo rinviava la causa all'udienza del 25 febbraio 2025, rimanendo fermo l'ordine , disposto con precedente provvedimento.
All'udienza del 25 febbraio 2025, rilevato che, alla luce di una più approfondita consultazione del fascicolo, parte resistente aveva già allegato in memoria gli atti interruttivi relativi all'operato dell' disponeva la revoca del CP_4
provvedimento del 10.12.2024 di chiamata di terzo ( , ai sensi dell'art.107 CP_4
c.p.c. Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è fondato, pertanto, và accolto, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito.
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità della intimazione di pagamento N. 094 2024 90078120 00/.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso). In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Quanto agli AVA nn. 394 2016 0002683700 000 e 394 2017 0003982544 000 non risulta adeguatamente provata la regolarità della notifica degli avvisi di addebito suddetti, atteso che le due lettere raccomandate A.R. prodotte in giudizio non recano alcun timbro dell'ufficio postale, ma unicamente delle annotazioni a mano difficilmente comprensibili e non contengono alcuna indicazione certa della data in cui si sarebbe perfezionata la notifica. Le due raccomandate recano nella parte anteriore un timbro su due righe "AL
MITTENTE - PER COMPIUTA GIACENZA" non rilevandosi in alcun modo l'annotazione, da parte dell'agente postale incaricato, né dell'avvenuto effettivo rilascio del prescritto avviso né dei motivi eventualmente impeditivi di tale adempimento, con la conseguenza che la "compiuta giacenza" si palesa del tutto irregolare per assoluta carenza di tutti gli elementi previsti per facilitare la conoscenza dell'atto, ivi compreso, in particolare, il decorso del tempo necessario per potersi ritenuta "compiuta" la "giacenza" del plico presso l'ufficio postale a disposizione del destinatario, per il ritiro.
La Corte di Cassazione (Corte di Cassazione 16183/2021; ord. n. 2339/2021 e ordinanza n. 28618/2024) ha ricordato che, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto . Orbene la necessità dell'invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito quante volte la notifica avvenga per “compiuta giacenza”. Infatti, la necessità in tal caso della prova dell'invio dell'avviso deve essere confermata anche con riguardo alla notifica diretta perché “Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD -quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo- non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”. (Cass. n. 28618/2024, si veda anche Cass. n. 24555/2024).
Conseguentemente, in assenza di prova di regolare notifica dei due avvisi suddetti, il relativo credito deve ritenersi ormai prescritto, non risultando la prova che gli stessi siano mai stati regolarmente notificati al ricorrente e apparendo, pertanto, nulla anche l'intimazione di pagamento relativamente ai due AVA indicati, che ne costituiscono atti presupposti. In definitiva, deve ritenersi maturata la prescrizione per i due AVA per i quali non vi è adeguata prova della regolarità della notifica
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta
, ridotta in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara nulli gli avvisi di addebito nn.
394 2016 0002683700 000 e 394 2017 0003982544 000, sottesi all' intimazione di pagamento N. 094 2024 90078120 00/000 ;
Condanna l' parte resistente, in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore alla refusione delle spese nei confronti di parte ricorrente, che liquida in complessive € 1305,00, oltre IVA;
CPA e spese forfettarie, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Palmi 18 marzo 2025 Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 1941/2024
VERBALE DI UDIENZA del 18 marzo 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Taccone, si riporta al ricorso, alle deduzioni e difese formulate nei verbali di causa e nelle note di trattazione, insistendo per l'integrale accoglimento.
Per , l'avv. Mariangela Borgese, per delega dell'avv. Patrizia Sanguineti, CP_1
la quale si riporta alla memoria di costituzione e insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOT, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 1941 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente TRA
(CF. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Taccone (CF:
), giusta procura in atti CodiceFiscale_2
ricorrente
E
(c.f. , in Controparte_2 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Patrizia Sanguineti
( ), giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a CodiceFiscale_3
ministero del notaio di Roma repertorio 37875 raccolta 7313 Persona_1
del 22 marzo 2024, in atti.
resistente
All'udienza del 18 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 13,27, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.07.2024, il sig. proponeva Pt_2
opposizione all'intimazione di pagamento n. N. 094 2024 90078120 00/000, limitatamente ai sottesi avvisi di addebito N. 394 2016 0002683700 000 e N.
394 2017 0003982544 000, con cui l' , Controparte_3
chiedeva il pagamento della somma di €uro 8.597,79 , per omesso versamento di contributi IVS IATP (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e somme aggiuntive per gli anni 2015 – 2016, gestione lavoratore autonomo in agricoltura. Eccepiva l'intervenuta prescrizione, in quanto, nessun atto interruttivo dell'invocata prescrizione era stato posto in essere dall'Ente creditore (unico legittimato sul punto della prescrizione per come statuito dalla suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza n. 7514/2022 atteso che il ricorrente, per come è formulata la domanda, non impugna atti esattoriali di competenza dell' nei confronti del Controparte_3
ricorrente nel termine quinquennale previsto dalla normativa vigente in materia. Pertanto, concludeva chiedendo di :”Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento N. 094 2024 90078120 00/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale,
e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi IVS IATP
(Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e somme aggiuntive per gli anni 2015 –
2016, gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario”.
Regolarmente citata in giudizio si costituiva l' il quale eccepiva CP_1
l'inammissibilità e/o improponibilità delle domande di parte ricorrente, in quanto tardive per violazione dell'art. 24, quinto comma, del D. Lgs. n. 46/1999 nei suoi confronti, il quale, come è noto, è per legge escluso dall'attività di riscossione coattiva ed a cui è quindi inibita qualsivoglia attività dopo l'iscrizione a ruolo del credito. Pertanto, concludeva, chiedendo:” in via principale, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità del ricorso e di tutte le avverse domande ed eccezioni stante la tardività con le quali sono state proposte in violazione dei termini perentori di cui all'art. 24, quinto comma, del D. Lgs. n.
46/1999;- in via di subordine e comunque salvo gravame, respingere l'opposizione avanzata dal sig. in quanto manifestamente infondata, Parte_3
pretestuosa e temeraria, oltre che erronea in diritto, per le ragioni tutte sopra dedotte,
- con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze professionali”.
Alla prima udienza del 10.12.2024, rilevata la costituzione dell il Giudice, CP_1
ritenendo necessario l'intervento dell' nel giudizio de quo, ai sensi CP_4
dell'art.107 c.p.c. per opportunità processuale e comunanza di interesse, ordinava alle parti costituite la chiamata di terzo e disponeva il rinvio all'udienza del 28 gennaio 2025.
Successivamente, all'udienza del 28 gennaio, il Giudice per carico di ruolo rinviava la causa all'udienza del 25 febbraio 2025, rimanendo fermo l'ordine , disposto con precedente provvedimento.
All'udienza del 25 febbraio 2025, rilevato che, alla luce di una più approfondita consultazione del fascicolo, parte resistente aveva già allegato in memoria gli atti interruttivi relativi all'operato dell' disponeva la revoca del CP_4
provvedimento del 10.12.2024 di chiamata di terzo ( , ai sensi dell'art.107 CP_4
c.p.c. Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è fondato, pertanto, và accolto, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito.
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità della intimazione di pagamento N. 094 2024 90078120 00/.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso). In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Quanto agli AVA nn. 394 2016 0002683700 000 e 394 2017 0003982544 000 non risulta adeguatamente provata la regolarità della notifica degli avvisi di addebito suddetti, atteso che le due lettere raccomandate A.R. prodotte in giudizio non recano alcun timbro dell'ufficio postale, ma unicamente delle annotazioni a mano difficilmente comprensibili e non contengono alcuna indicazione certa della data in cui si sarebbe perfezionata la notifica. Le due raccomandate recano nella parte anteriore un timbro su due righe "AL
MITTENTE - PER COMPIUTA GIACENZA" non rilevandosi in alcun modo l'annotazione, da parte dell'agente postale incaricato, né dell'avvenuto effettivo rilascio del prescritto avviso né dei motivi eventualmente impeditivi di tale adempimento, con la conseguenza che la "compiuta giacenza" si palesa del tutto irregolare per assoluta carenza di tutti gli elementi previsti per facilitare la conoscenza dell'atto, ivi compreso, in particolare, il decorso del tempo necessario per potersi ritenuta "compiuta" la "giacenza" del plico presso l'ufficio postale a disposizione del destinatario, per il ritiro.
La Corte di Cassazione (Corte di Cassazione 16183/2021; ord. n. 2339/2021 e ordinanza n. 28618/2024) ha ricordato che, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto . Orbene la necessità dell'invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito quante volte la notifica avvenga per “compiuta giacenza”. Infatti, la necessità in tal caso della prova dell'invio dell'avviso deve essere confermata anche con riguardo alla notifica diretta perché “Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD -quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo- non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”. (Cass. n. 28618/2024, si veda anche Cass. n. 24555/2024).
Conseguentemente, in assenza di prova di regolare notifica dei due avvisi suddetti, il relativo credito deve ritenersi ormai prescritto, non risultando la prova che gli stessi siano mai stati regolarmente notificati al ricorrente e apparendo, pertanto, nulla anche l'intimazione di pagamento relativamente ai due AVA indicati, che ne costituiscono atti presupposti. In definitiva, deve ritenersi maturata la prescrizione per i due AVA per i quali non vi è adeguata prova della regolarità della notifica
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta
, ridotta in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara nulli gli avvisi di addebito nn.
394 2016 0002683700 000 e 394 2017 0003982544 000, sottesi all' intimazione di pagamento N. 094 2024 90078120 00/000 ;
Condanna l' parte resistente, in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore alla refusione delle spese nei confronti di parte ricorrente, che liquida in complessive € 1305,00, oltre IVA;
CPA e spese forfettarie, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Palmi 18 marzo 2025 Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo