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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/05/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14997/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14997/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOFFREDO INES, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SEVERINO FERRARI 225 40062 MOLINELLA presso il difensore avv. LOFFREDO INES
e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MODICA DANIELE, elettivamente domiciliato in Corso G. Mazzini, 207 40062 MOLINELLA presso il difensore avv. MODICA DANIELE
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto cumulativo depositato in data 03.12.2024 (nato ad [...], FE, il Parte_1
22.02.1978) e (nata a [...], Venezuela, il 12.09.1979) ricorrevano Controparte_1 per chiedere la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Molinella, BO, il 14.12.2013 – atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Molinella al n. 19, Parte 1, anno 2013.
Dalla loro unione sono nati due figli: (nata a [...], il [...]) e Persona_1 Per_2
(nato a [...], il [...]).
Con l'insorgere di difficoltà nel rapporto coniugale, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, gli odierni ricorrenti hanno deciso di addivenire ad una separazione – e successivamente un divorzio – consensuale, rinunciando a comparire personalmente in udienza.
pagina 1 di 8 Il Giudice, infatti, fissava udienza al 14.03.2025, disponendone la trattazione cartolare ex art. 127ter cpc e fissando per le parti un termine perentorio per il deposito di note scritte.
I ricorrenti depositavano note scritte nei termini concessi, note che si intendono in questa sede integralmente richiamata, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Queste le conclusioni delle parti.
“omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, nell'obbligo, congiunto, del reciproco rispetto.
2. La dimora coniugale, ubicata in Molinella (Bo), alla Via Olindo Guerrini, civico 3/2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata, nel primario interesse dei figli, alla Sig.ra
la quale sarà a vivere stabilmente presso tale immobile, ove Controparte_1 manterrà la propria residenza, insieme ai propri figli, e , Persona_3 Persona_4 fino a quanto gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Il suddetto immobile è, e rimarrà, in comproprietà dei coniugi in ragione del 50% (cinquanta%)
a ciascuno e sugli stessi graverà, pro quota, il rimborso del mutuo ad essi cointestato. In particolare, il Sig. entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese dovrà provvedere, Pt_1
a mezzo bonifico bancario, a rimborsare, in favore della Sig.ra la Controparte_1 propria quota (50%) del mutuo, il cui valore viene integralmente e direttamente addebitato sul conto corrente della predetta Sig.ra Controparte_1
4. La Sig.ra in quanto assegnataria della “casa coniugale”, in cui continuerà a vivere CP_1 con i figli, si accollerà tutte le spese ordinarie afferenti all'immobile in questione, mentre quelle straordinarie, inerenti la funzionalità e la manutenzione dell'immobile stesso e delle pertinenze dello stesso, saranno, previo accordo delle parti in merito all'an ed al quantum, sostenute da ambedue i comproprietari nella misura del 50% ciascuno. Le eventuali spese straordinarie che, per palese necessità, non potranno invece essere preventivamente concordate verranno rimborsate, nella misura pari al 50%, al coniuge che le avrà sostenute, purché fondatamente necessarie e debitamente documentate.
5. L'autovettura Dacia RO (tg. FG442KX) in proprietà al Sig. rimarrà, Pt_2 Parte_1 anche nell'interesse dei figli minori, in comodato d'uso gratuito alla Sig.ra CP_1 fino alla data del 31 Dicembre 2024, cosicché quest'ultima, che alla scadenza sopra
[...] indicata sarà a munirsi di un diverso veicolo, possa provvedere, nel frattempo, a soddisfare, in piena autonomia, anche le esigenze ed i fabbisogni dei propri figli, dettate dagli impegni scolastici ed extrascolastici;
durante il summenzionato arco temporale la Sig.ra si CP_1 farà carico di tutte le spese di gestione ordinaria afferenti l'uso dell'autovettura in questione (nello specifico: rifornimento del veicolo ed, eventuale, tagliando).
6. Per ogni altro bene non menzionato nella presente scrittura i coniugi dichiarano di aver già regolato e di voler regolare i loro rapporti con separato accordo.
7. Ad ogni buon conto i ricorrenti danno atto che ogni residuo bene, posto in comproprietà, permarrà, ad ogni effetto di legge e con soluzione di continuità, assoggettato alla normativa di cui all'art. 1100 e seguenti c.c., fatta eccezione per quanto pattuito al punto 4 e 5.
8. I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di essere, attualmente, economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere autonomamente alle loro individuali necessità, di talché, ad oggi, essi rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi pretesa economica, anche a titolo di mantenimento personale.
**
pagina 2 di 8 PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
9. La figlia minorenne, (alla data odierna iscritta alla classe I°, sezione Persona_3
C, della scuola secondaria di primo grado presso l'istituto comprensivo di Molinella (BO) e, sempre alla data odierna, impegnata in attività di natura extrascolastica quale il corso di danza moderna presso l'ASD Step Evolution di Molinella, con corsi che si tengono nelle giornate del lunedì e del venerdì, dalle ore 19.00 alle ore 20.00 e futura partecipazione ad un corso teatrale che verrà organizzato e diretto, in Molinella, dal Cinema Teatro Massarenti, con giornate e date da definirsi) ed il figlio minorenne (alla data odierna iscritto alla classe II°, sezione A, della Persona_4 scuola primaria presso l'istituto comprensivo di Molinella, località San Pietro Capofiume (BO) impegnato in attività di natura extrascolastica quale il corso di nuoto, frequentato, presso l'Associazione Sportiva Dilettantistica JUMP, con sede in Molinella, Via A, Costa, 6, nelle giornate del lunedì e del giovedì, dalle ore 17.30 alle ore 18.20) resteranno, entrambi, affidati ad ambedue i genitori, i quali eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità genitoriale;
ciò con l'eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese, singolarmente, dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, con il totale impegno dei genitori di impegnarsi a cooperare, nell'interesse dei figli, per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
10. I figli restano, entrambi, collocati, prevalentemente, presso la madre, nell'attuale dimora famigliare, sita in Molinella, località San Pietro Capofiume (BO), alla Via Guerrini, civico 3/2, ove continueranno a risiedere insieme alla madre, la Sig.ra CP_1
11. Il Sig. che ha già trasferito la propria residenza in Molinella (BO), alla Via Pt_1
Montegrappa, civico 42, potrà e dovrà esercitare il diritto di visita, rispetto ai figli minorenni, secondo le seguenti cadenze:
- a settimane alternate, il padre potrà e dovrà tenere con sé ambedue i figli, presso l'immobile in cui quest'ultimo è risiedere, prelevandoli, nella giornata del venerdì, direttamente all'orario di uscita, dai rispettivi istituti scolastici, per poi ricondurli, presso l'abitazione materna, nella giornata di domenica ad ore 21.30, dopo averli fatti cenare;
- ogni settimana, il padre potrà e dovrà tenere con sé i figli nelle giornate del martedì e del giovedì pomeriggio, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21.30 quando, dopo averli fatti cenare, li ricondurrà presso la residenza della madre. Inoltre, nel corso della settimana in cui il Sig. Pt_1 non trascorrerà il weekend con i figli, egli, ove dal medesimo preventivamente richiesto, potrà tenere i figli a pernottare presso di sé nella giornata del martedì per poi accompagnarli, a scuola, l'indomani;
- il padre, ad anni alterni, potrà e dovrà tenere con sé ambedue i figli per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie (dal 24 Dicembre al 30 Dicembre oppure dal 31 Dicembre al 6
Gennaio) e per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali ricomprendendovi, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- nel periodo estivo, il padre potrà e dovrà tenere con sé ambedue i figli per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi e comunicarsi entro e non oltre la fine del mese di aprile del medesimo anno.
12. Il Sig. tramite bonifico bancario, da effettuarsi entro e non oltre il giorno 15 (quindici) Pt_1 di ogni mese, corrisponderà alla Sig.ra nell'esclusivo interesse dei propri figli e fino a CP_1 quanto essi non raggiungeranno la propria autonomia economica, un assegno di mantenimento pari ad €. 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, per valore corrispondente, nel complesso, ad
€. 500,00 (cinquecento/00). Tale assegno, decorso un anno dall'omologazione dalla separazione ed pagina 3 di 8 ove nel frattempo non sia sopravvenuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio, sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% in base all'indice ISTAT al consumo.
13. Le spese straordinarie, nell'interesse dei figli, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo Sulle Spese Straordinarie nei Procedimento in Materia familiare, predisposto dall'Osservatorio Sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna, datato 9 agosto 2017, che i genitori, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aver dettagliatamente visionato. Al riguardo e nel caso in cui sussista il diritto al rimborso, il genitore che avrà sostenuto, o meglio anticipato, la spesa avrà il diritto e la facoltà di chiederne il rimborso nella misura del 50% dell'esborso sostenuto, previa esibizione di titolo giustificativo.
14. I coniugi, per ciò che concerne entrambi i figli, si danno, inoltre, il reciproco consenso al rilascio dei passaporti e della carta di identità validi anche per l'espatrio.
15. Per tutto quanto non espressamente disposto, nelle presenti condizioni, si fa rinvio alle norme del vigente Codice civile e della normativa ad hoc in essere.
16. Le spese inerenti al presente procedimento sono da considerarsi interamente compensate fra le parti.
***
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti i figli della coppia, ancora minorenni, sia in termini di loro mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei loro rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento: la separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse dei minori l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, sig.ra presso l'abitazione sita in Molinella, CP_1 località San Pietro Capofiume (BO), alla Via Guerrini, civico 3/2.
Venendo, allora, alla regolamentazione delle visite e delle relazioni padre-figli, queste sono stabilite secondo canoni ordinari, comunemente adottati in casi che non presentino profili di particolare problematicità di rapporti genitore/figli: così da consentire e realizzare il diritto alla bi-genitorialità nel preminente interesse delle minori a conservare un sano e completo rapporto con entrambi i genitori.
Gli odierni ricorrenti, infatti, riportandosi al Piano Genitoriale in atti, regolamentano le visite con il genitore non collocatario secondo il calendario dei weekend alternati (dal venerdì dopo scuola alla domenica sera, dopo cena) e della frequentazione infrasettimanale per due giornate con pernotto presso l'abitazione paterna.
Quindi, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore: le parti, infatti, concordano nel porre a capo del sig. Pt_1 pagina 4 di 8 l'obbligo di contribuire versando alla sig.ra la somma mensile di 250 euro per ciascun figlio CP_1
(500 euro complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna (di cui al dispositivo).
Le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
In virtù della natura e dei termini della presente decisione, come da esplicito accordo tra le parti sul punto, sussistono – ad avviso del Collegio – giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi
(nato ad [...], FE, il 22.02.1978) Parte_1
e
(nata a [...], Venezuela, il 12.09.1979) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Molinella, BO, il 14.12.2013 – atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Molinella al n. 19, Parte 1, anno 2013.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto e dispone che i figli della coppia siano affidati ad ambedue i genitori, i quali eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità genitoriale;
ciò con l'eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese, singolarmente, dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, con il totale impegno dei genitori di impegnarsi a cooperare, nell'interesse dei figli, per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. dà atto e dispone che i figli siano, entrambi, collocati, prevalentemente, presso la madre, nell'attuale dimora famigliare, sita in Molinella, località San Pietro Capofiume (BO), alla Via Guerrini, civico
3/2, ove continueranno a risiedere insieme alla madre, la Sig.ra CP_1
dà atto e dispone che il Sig. che ha già trasferito la propria residenza in Molinella (BO), alla Pt_1
Via Montegrappa, civico 42, potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo con la madre, secondo le seguenti cadenze:
- a settimane alternate, il padre potrà e dovrà tenere con sé ambedue i figli, presso l'immobile in cui quest'ultimo risiede, prelevandoli, nella giornata del venerdì, direttamente all'orario di uscita, dai rispettivi istituti scolastici, per poi ricondurli, presso l'abitazione materna, nella giornata di domenica ad ore 21.30, dopo averli fatti cenare;
- ogni settimana, il padre potrà e dovrà tenere con sé i figli nelle giornate del martedì e del giovedì pomeriggio, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21.30 quando, dopo averli fatti cenare, li ricondurrà presso la residenza della madre.
pagina 5 di 8 - Inoltre, nel corso della settimana in cui il Sig. non trascorrerà il weekend con i figli, egli, ove Pt_1 dal medesimo preventivamente richiesto, potrà tenere i figli a pernottare presso di sé nella giornata del martedì per poi accompagnarli, a scuola, l'indomani;
- il padre, ad anni alterni, potrà e dovrà tenere con sé ambedue i figli per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie (dal 24 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 Gennaio)
e per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali ricomprendendovi, ad anni alterni, la
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- nel periodo estivo, il padre potrà e dovrà tenere con sé ambedue i figli per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi e comunicarsi entro e non oltre la fine del mese di aprile del medesimo anno. dà atto e dispone che il Sig. tramite bonifico bancario, da effettuarsi entro e non oltre il Pt_1 giorno 15 (quindici) di ogni mese, corrisponderà alla Sig.ra nell'esclusivo interesse dei CP_1 propri figli e fino a quanto essi non raggiungeranno la propria autonomia economica, un assegno di mantenimento pari ad €. 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, per valore corrispondente, nel complesso, ad €. 500,00 (cinquecento/00). Tale assegno, decorso un anno dall'omologazione dalla separazione ed ove nel frattempo non sia sopravvenuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio, sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% in base all'indice ISTAT al consumo. dà atto e dispone che le spese straordinarie, nell'interesse dei figli, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo Sulle Spese Straordinarie nei Procedimento in
Materia familiare:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità,
a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il pagina 6 di 8 genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che i coniugi, per ciò che concerne entrambi i figli, si danno, inoltre, il reciproco consenso al rilascio dei passaporti e della carta di identità validi anche per l'espatrio. dà atto e dispone la dimora coniugale, ubicata in Molinella (Bo), alla Via Olindo Guerrini, civico 3/2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata, nel primario interesse dei figli, alla Sig.ra la quale sarà a vivere stabilmente presso tale immobile, ove manterrà la Controparte_1 propria residenza, insieme ai propri figli, e , fino a quanto gli Persona_3 Persona_4 stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. dà atto che il suddetto immobile è, e rimarrà, in comproprietà dei coniugi in ragione del 50%
(cinquanta%) a ciascuno e sugli stessi graverà, pro quota, il rimborso del mutuo ad essi cointestato. In particolare, il Sig. entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese dovrà provvedere, a Pt_1 mezzo bonifico bancario, a rimborsare, in favore della Sig.ra la propria Controparte_1 quota (50%) del mutuo, il cui valore viene integralmente e direttamente addebitato sul conto corrente della predetta Sig.ra Controparte_1 dà atto che la Sig.ra in quanto assegnataria della “casa coniugale”, in cui continuerà a CP_1 vivere con i figli, si accollerà tutte le spese ordinarie afferenti all'immobile in questione, mentre quelle straordinarie, inerenti alla funzionalità e la manutenzione dell'immobile stesso e delle pertinenze dello stesso, saranno, previo accordo delle parti in merito all'an ed al quantum, sostenute da ambedue i comproprietari nella misura del 50% ciascuno. Le eventuali spese straordinarie che, per palese necessità, non potranno invece essere preventivamente concordate verranno rimborsate, nella misura pari al 50%, al coniuge che le avrà sostenute, purché fondatamente necessarie e debitamente documentate. dà atto che l'autovettura Dacia RO AY (tg. FG442KX) in proprietà al Sig. Parte_1 rimarrà, anche nell'interesse dei figli minori, in comodato d'uso gratuito alla Sig.ra CP_1 fino alla data del 31 Dicembre 2024, cosicché quest'ultima, che alla scadenza sopra indicata
[...] sarà a munirsi di un diverso veicolo, possa provvedere, nel frattempo, a soddisfare, in piena autonomia, anche le esigenze ed i fabbisogni dei propri figli, dettate dagli impegni scolastici ed extrascolastici;
durante il summenzionato arco temporale la Sig.ra si farà carico di tutte le spese di gestione CP_1 ordinaria afferenti l'uso dell'autovettura in questione (nello specifico: rifornimento del veicolo ed, eventuale, tagliando). dà atto che per ogni altro bene non menzionato nella presente scrittura i coniugi dichiarano di aver già regolato e di voler regolare i loro rapporti con separato accordo. dà atto che i coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di essere, attualmente, economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere autonomamente alle loro individuali necessità, di talché, ad oggi, essi rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi pretesa economica, anche a titolo di mantenimento personale.
pagina 7 di 8 Le spese inerenti al presente procedimento interamente compensate fra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per il giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 07.05.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14997/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOFFREDO INES, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SEVERINO FERRARI 225 40062 MOLINELLA presso il difensore avv. LOFFREDO INES
e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MODICA DANIELE, elettivamente domiciliato in Corso G. Mazzini, 207 40062 MOLINELLA presso il difensore avv. MODICA DANIELE
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto cumulativo depositato in data 03.12.2024 (nato ad [...], FE, il Parte_1
22.02.1978) e (nata a [...], Venezuela, il 12.09.1979) ricorrevano Controparte_1 per chiedere la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Molinella, BO, il 14.12.2013 – atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Molinella al n. 19, Parte 1, anno 2013.
Dalla loro unione sono nati due figli: (nata a [...], il [...]) e Persona_1 Per_2
(nato a [...], il [...]).
Con l'insorgere di difficoltà nel rapporto coniugale, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, gli odierni ricorrenti hanno deciso di addivenire ad una separazione – e successivamente un divorzio – consensuale, rinunciando a comparire personalmente in udienza.
pagina 1 di 8 Il Giudice, infatti, fissava udienza al 14.03.2025, disponendone la trattazione cartolare ex art. 127ter cpc e fissando per le parti un termine perentorio per il deposito di note scritte.
I ricorrenti depositavano note scritte nei termini concessi, note che si intendono in questa sede integralmente richiamata, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Queste le conclusioni delle parti.
“omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, nell'obbligo, congiunto, del reciproco rispetto.
2. La dimora coniugale, ubicata in Molinella (Bo), alla Via Olindo Guerrini, civico 3/2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata, nel primario interesse dei figli, alla Sig.ra
la quale sarà a vivere stabilmente presso tale immobile, ove Controparte_1 manterrà la propria residenza, insieme ai propri figli, e , Persona_3 Persona_4 fino a quanto gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Il suddetto immobile è, e rimarrà, in comproprietà dei coniugi in ragione del 50% (cinquanta%)
a ciascuno e sugli stessi graverà, pro quota, il rimborso del mutuo ad essi cointestato. In particolare, il Sig. entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese dovrà provvedere, Pt_1
a mezzo bonifico bancario, a rimborsare, in favore della Sig.ra la Controparte_1 propria quota (50%) del mutuo, il cui valore viene integralmente e direttamente addebitato sul conto corrente della predetta Sig.ra Controparte_1
4. La Sig.ra in quanto assegnataria della “casa coniugale”, in cui continuerà a vivere CP_1 con i figli, si accollerà tutte le spese ordinarie afferenti all'immobile in questione, mentre quelle straordinarie, inerenti la funzionalità e la manutenzione dell'immobile stesso e delle pertinenze dello stesso, saranno, previo accordo delle parti in merito all'an ed al quantum, sostenute da ambedue i comproprietari nella misura del 50% ciascuno. Le eventuali spese straordinarie che, per palese necessità, non potranno invece essere preventivamente concordate verranno rimborsate, nella misura pari al 50%, al coniuge che le avrà sostenute, purché fondatamente necessarie e debitamente documentate.
5. L'autovettura Dacia RO (tg. FG442KX) in proprietà al Sig. rimarrà, Pt_2 Parte_1 anche nell'interesse dei figli minori, in comodato d'uso gratuito alla Sig.ra CP_1 fino alla data del 31 Dicembre 2024, cosicché quest'ultima, che alla scadenza sopra
[...] indicata sarà a munirsi di un diverso veicolo, possa provvedere, nel frattempo, a soddisfare, in piena autonomia, anche le esigenze ed i fabbisogni dei propri figli, dettate dagli impegni scolastici ed extrascolastici;
durante il summenzionato arco temporale la Sig.ra si CP_1 farà carico di tutte le spese di gestione ordinaria afferenti l'uso dell'autovettura in questione (nello specifico: rifornimento del veicolo ed, eventuale, tagliando).
6. Per ogni altro bene non menzionato nella presente scrittura i coniugi dichiarano di aver già regolato e di voler regolare i loro rapporti con separato accordo.
7. Ad ogni buon conto i ricorrenti danno atto che ogni residuo bene, posto in comproprietà, permarrà, ad ogni effetto di legge e con soluzione di continuità, assoggettato alla normativa di cui all'art. 1100 e seguenti c.c., fatta eccezione per quanto pattuito al punto 4 e 5.
8. I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di essere, attualmente, economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere autonomamente alle loro individuali necessità, di talché, ad oggi, essi rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi pretesa economica, anche a titolo di mantenimento personale.
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pagina 2 di 8 PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
9. La figlia minorenne, (alla data odierna iscritta alla classe I°, sezione Persona_3
C, della scuola secondaria di primo grado presso l'istituto comprensivo di Molinella (BO) e, sempre alla data odierna, impegnata in attività di natura extrascolastica quale il corso di danza moderna presso l'ASD Step Evolution di Molinella, con corsi che si tengono nelle giornate del lunedì e del venerdì, dalle ore 19.00 alle ore 20.00 e futura partecipazione ad un corso teatrale che verrà organizzato e diretto, in Molinella, dal Cinema Teatro Massarenti, con giornate e date da definirsi) ed il figlio minorenne (alla data odierna iscritto alla classe II°, sezione A, della Persona_4 scuola primaria presso l'istituto comprensivo di Molinella, località San Pietro Capofiume (BO) impegnato in attività di natura extrascolastica quale il corso di nuoto, frequentato, presso l'Associazione Sportiva Dilettantistica JUMP, con sede in Molinella, Via A, Costa, 6, nelle giornate del lunedì e del giovedì, dalle ore 17.30 alle ore 18.20) resteranno, entrambi, affidati ad ambedue i genitori, i quali eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità genitoriale;
ciò con l'eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese, singolarmente, dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, con il totale impegno dei genitori di impegnarsi a cooperare, nell'interesse dei figli, per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
10. I figli restano, entrambi, collocati, prevalentemente, presso la madre, nell'attuale dimora famigliare, sita in Molinella, località San Pietro Capofiume (BO), alla Via Guerrini, civico 3/2, ove continueranno a risiedere insieme alla madre, la Sig.ra CP_1
11. Il Sig. che ha già trasferito la propria residenza in Molinella (BO), alla Via Pt_1
Montegrappa, civico 42, potrà e dovrà esercitare il diritto di visita, rispetto ai figli minorenni, secondo le seguenti cadenze:
- a settimane alternate, il padre potrà e dovrà tenere con sé ambedue i figli, presso l'immobile in cui quest'ultimo è risiedere, prelevandoli, nella giornata del venerdì, direttamente all'orario di uscita, dai rispettivi istituti scolastici, per poi ricondurli, presso l'abitazione materna, nella giornata di domenica ad ore 21.30, dopo averli fatti cenare;
- ogni settimana, il padre potrà e dovrà tenere con sé i figli nelle giornate del martedì e del giovedì pomeriggio, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21.30 quando, dopo averli fatti cenare, li ricondurrà presso la residenza della madre. Inoltre, nel corso della settimana in cui il Sig. Pt_1 non trascorrerà il weekend con i figli, egli, ove dal medesimo preventivamente richiesto, potrà tenere i figli a pernottare presso di sé nella giornata del martedì per poi accompagnarli, a scuola, l'indomani;
- il padre, ad anni alterni, potrà e dovrà tenere con sé ambedue i figli per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie (dal 24 Dicembre al 30 Dicembre oppure dal 31 Dicembre al 6
Gennaio) e per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali ricomprendendovi, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- nel periodo estivo, il padre potrà e dovrà tenere con sé ambedue i figli per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi e comunicarsi entro e non oltre la fine del mese di aprile del medesimo anno.
12. Il Sig. tramite bonifico bancario, da effettuarsi entro e non oltre il giorno 15 (quindici) Pt_1 di ogni mese, corrisponderà alla Sig.ra nell'esclusivo interesse dei propri figli e fino a CP_1 quanto essi non raggiungeranno la propria autonomia economica, un assegno di mantenimento pari ad €. 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, per valore corrispondente, nel complesso, ad
€. 500,00 (cinquecento/00). Tale assegno, decorso un anno dall'omologazione dalla separazione ed pagina 3 di 8 ove nel frattempo non sia sopravvenuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio, sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% in base all'indice ISTAT al consumo.
13. Le spese straordinarie, nell'interesse dei figli, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo Sulle Spese Straordinarie nei Procedimento in Materia familiare, predisposto dall'Osservatorio Sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna, datato 9 agosto 2017, che i genitori, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aver dettagliatamente visionato. Al riguardo e nel caso in cui sussista il diritto al rimborso, il genitore che avrà sostenuto, o meglio anticipato, la spesa avrà il diritto e la facoltà di chiederne il rimborso nella misura del 50% dell'esborso sostenuto, previa esibizione di titolo giustificativo.
14. I coniugi, per ciò che concerne entrambi i figli, si danno, inoltre, il reciproco consenso al rilascio dei passaporti e della carta di identità validi anche per l'espatrio.
15. Per tutto quanto non espressamente disposto, nelle presenti condizioni, si fa rinvio alle norme del vigente Codice civile e della normativa ad hoc in essere.
16. Le spese inerenti al presente procedimento sono da considerarsi interamente compensate fra le parti.
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Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti i figli della coppia, ancora minorenni, sia in termini di loro mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei loro rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento: la separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse dei minori l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, sig.ra presso l'abitazione sita in Molinella, CP_1 località San Pietro Capofiume (BO), alla Via Guerrini, civico 3/2.
Venendo, allora, alla regolamentazione delle visite e delle relazioni padre-figli, queste sono stabilite secondo canoni ordinari, comunemente adottati in casi che non presentino profili di particolare problematicità di rapporti genitore/figli: così da consentire e realizzare il diritto alla bi-genitorialità nel preminente interesse delle minori a conservare un sano e completo rapporto con entrambi i genitori.
Gli odierni ricorrenti, infatti, riportandosi al Piano Genitoriale in atti, regolamentano le visite con il genitore non collocatario secondo il calendario dei weekend alternati (dal venerdì dopo scuola alla domenica sera, dopo cena) e della frequentazione infrasettimanale per due giornate con pernotto presso l'abitazione paterna.
Quindi, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore: le parti, infatti, concordano nel porre a capo del sig. Pt_1 pagina 4 di 8 l'obbligo di contribuire versando alla sig.ra la somma mensile di 250 euro per ciascun figlio CP_1
(500 euro complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna (di cui al dispositivo).
Le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
In virtù della natura e dei termini della presente decisione, come da esplicito accordo tra le parti sul punto, sussistono – ad avviso del Collegio – giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi
(nato ad [...], FE, il 22.02.1978) Parte_1
e
(nata a [...], Venezuela, il 12.09.1979) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Molinella, BO, il 14.12.2013 – atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Molinella al n. 19, Parte 1, anno 2013.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto e dispone che i figli della coppia siano affidati ad ambedue i genitori, i quali eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità genitoriale;
ciò con l'eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese, singolarmente, dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, con il totale impegno dei genitori di impegnarsi a cooperare, nell'interesse dei figli, per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. dà atto e dispone che i figli siano, entrambi, collocati, prevalentemente, presso la madre, nell'attuale dimora famigliare, sita in Molinella, località San Pietro Capofiume (BO), alla Via Guerrini, civico
3/2, ove continueranno a risiedere insieme alla madre, la Sig.ra CP_1
dà atto e dispone che il Sig. che ha già trasferito la propria residenza in Molinella (BO), alla Pt_1
Via Montegrappa, civico 42, potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo con la madre, secondo le seguenti cadenze:
- a settimane alternate, il padre potrà e dovrà tenere con sé ambedue i figli, presso l'immobile in cui quest'ultimo risiede, prelevandoli, nella giornata del venerdì, direttamente all'orario di uscita, dai rispettivi istituti scolastici, per poi ricondurli, presso l'abitazione materna, nella giornata di domenica ad ore 21.30, dopo averli fatti cenare;
- ogni settimana, il padre potrà e dovrà tenere con sé i figli nelle giornate del martedì e del giovedì pomeriggio, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21.30 quando, dopo averli fatti cenare, li ricondurrà presso la residenza della madre.
pagina 5 di 8 - Inoltre, nel corso della settimana in cui il Sig. non trascorrerà il weekend con i figli, egli, ove Pt_1 dal medesimo preventivamente richiesto, potrà tenere i figli a pernottare presso di sé nella giornata del martedì per poi accompagnarli, a scuola, l'indomani;
- il padre, ad anni alterni, potrà e dovrà tenere con sé ambedue i figli per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie (dal 24 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 Gennaio)
e per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali ricomprendendovi, ad anni alterni, la
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- nel periodo estivo, il padre potrà e dovrà tenere con sé ambedue i figli per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi e comunicarsi entro e non oltre la fine del mese di aprile del medesimo anno. dà atto e dispone che il Sig. tramite bonifico bancario, da effettuarsi entro e non oltre il Pt_1 giorno 15 (quindici) di ogni mese, corrisponderà alla Sig.ra nell'esclusivo interesse dei CP_1 propri figli e fino a quanto essi non raggiungeranno la propria autonomia economica, un assegno di mantenimento pari ad €. 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, per valore corrispondente, nel complesso, ad €. 500,00 (cinquecento/00). Tale assegno, decorso un anno dall'omologazione dalla separazione ed ove nel frattempo non sia sopravvenuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio, sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% in base all'indice ISTAT al consumo. dà atto e dispone che le spese straordinarie, nell'interesse dei figli, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo Sulle Spese Straordinarie nei Procedimento in
Materia familiare:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità,
a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il pagina 6 di 8 genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che i coniugi, per ciò che concerne entrambi i figli, si danno, inoltre, il reciproco consenso al rilascio dei passaporti e della carta di identità validi anche per l'espatrio. dà atto e dispone la dimora coniugale, ubicata in Molinella (Bo), alla Via Olindo Guerrini, civico 3/2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata, nel primario interesse dei figli, alla Sig.ra la quale sarà a vivere stabilmente presso tale immobile, ove manterrà la Controparte_1 propria residenza, insieme ai propri figli, e , fino a quanto gli Persona_3 Persona_4 stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. dà atto che il suddetto immobile è, e rimarrà, in comproprietà dei coniugi in ragione del 50%
(cinquanta%) a ciascuno e sugli stessi graverà, pro quota, il rimborso del mutuo ad essi cointestato. In particolare, il Sig. entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese dovrà provvedere, a Pt_1 mezzo bonifico bancario, a rimborsare, in favore della Sig.ra la propria Controparte_1 quota (50%) del mutuo, il cui valore viene integralmente e direttamente addebitato sul conto corrente della predetta Sig.ra Controparte_1 dà atto che la Sig.ra in quanto assegnataria della “casa coniugale”, in cui continuerà a CP_1 vivere con i figli, si accollerà tutte le spese ordinarie afferenti all'immobile in questione, mentre quelle straordinarie, inerenti alla funzionalità e la manutenzione dell'immobile stesso e delle pertinenze dello stesso, saranno, previo accordo delle parti in merito all'an ed al quantum, sostenute da ambedue i comproprietari nella misura del 50% ciascuno. Le eventuali spese straordinarie che, per palese necessità, non potranno invece essere preventivamente concordate verranno rimborsate, nella misura pari al 50%, al coniuge che le avrà sostenute, purché fondatamente necessarie e debitamente documentate. dà atto che l'autovettura Dacia RO AY (tg. FG442KX) in proprietà al Sig. Parte_1 rimarrà, anche nell'interesse dei figli minori, in comodato d'uso gratuito alla Sig.ra CP_1 fino alla data del 31 Dicembre 2024, cosicché quest'ultima, che alla scadenza sopra indicata
[...] sarà a munirsi di un diverso veicolo, possa provvedere, nel frattempo, a soddisfare, in piena autonomia, anche le esigenze ed i fabbisogni dei propri figli, dettate dagli impegni scolastici ed extrascolastici;
durante il summenzionato arco temporale la Sig.ra si farà carico di tutte le spese di gestione CP_1 ordinaria afferenti l'uso dell'autovettura in questione (nello specifico: rifornimento del veicolo ed, eventuale, tagliando). dà atto che per ogni altro bene non menzionato nella presente scrittura i coniugi dichiarano di aver già regolato e di voler regolare i loro rapporti con separato accordo. dà atto che i coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di essere, attualmente, economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere autonomamente alle loro individuali necessità, di talché, ad oggi, essi rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi pretesa economica, anche a titolo di mantenimento personale.
pagina 7 di 8 Le spese inerenti al presente procedimento interamente compensate fra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per il giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 07.05.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
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