Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/1980, n. 1680
CASS
Sentenza 13 marzo 1980

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La prodigalita, giustificativa dell'inabilitazione della persona a norma dell'art 415 secondo comma cod civ, ricorre qualora il ripetersi di spese disordinate, nonche sproporzionate alla consistenza patrimoniale della persona medesima, sia ricollegabile non a mera cattiva amministrazione, ovvero incapacita di impostare e trattare vantaggiosamente i propri affari, ma bensi ad una alterazione mentale, che escluda o riduca notevolmente la capacita di valutare il denaro, di risolvere problemi anche semplici di amministrazione, di cogliere il pregiudizio conseguente allo sperpero delle proprie sostanze. ( V 428/68, mass n 331435).*

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  • 1Prodigalità
    https://www.brocardi.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/1980, n. 1680
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1680
Data del deposito : 13 marzo 1980

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