Sentenza 13 marzo 1980
Massime • 1
La prodigalita, giustificativa dell'inabilitazione della persona a norma dell'art 415 secondo comma cod civ, ricorre qualora il ripetersi di spese disordinate, nonche sproporzionate alla consistenza patrimoniale della persona medesima, sia ricollegabile non a mera cattiva amministrazione, ovvero incapacita di impostare e trattare vantaggiosamente i propri affari, ma bensi ad una alterazione mentale, che escluda o riduca notevolmente la capacita di valutare il denaro, di risolvere problemi anche semplici di amministrazione, di cogliere il pregiudizio conseguente allo sperpero delle proprie sostanze. ( V 428/68, mass n 331435).*
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Leggi di più… - 2. Prodigalità e inabilitazione: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/1980, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 13 marzo 1980 |
Testo completo
La prodigalita, giustificativa dell'inabilitazione della persona a norma dell'art 415 secondo comma cod civ, ricorre qualora il ripetersi di spese disordinate, nonche sproporzionate alla consistenza patrimoniale della persona medesima, sia ricollegabile non a mera cattiva amministrazione, ovvero incapacita di impostare e trattare vantaggiosamente i propri affari, ma bensi ad una alterazione mentale, che escluda o riduca notevolmente la capacita di valutare il denaro, di risolvere problemi anche semplici di amministrazione, di cogliere il pregiudizio conseguente allo sperpero delle proprie sostanze. ( V 428/68, mass n 331435).*