Ordinanza 11 marzo 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/03/2020, n. 7008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7008 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2020 |
Testo completo
iato la seguente ORDINANZA sui ricorso 32932-2018 proposto da: BO UI, in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. a Socio Unico S.B., BO AL, LI IA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
VALADIER
44, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MANGAZZO, rappresentati e difesi dall'avvocato FERDINANDO SCOTTO;
- ricorrenti -
contro
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET ED ANTIUSURA, COMITATO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DELL'ESTORSIONE E DELL'USURA, MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI NAPOLI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2328/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 20/04/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2020 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CARMELO SGROI, il quale conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
rilevato che UI NA, in proprio e quale amministratore unico della srlsu S.B. Motocycles, AL NA e AR LI ricorrono, con atto notificato dal dì 08/11/2018 ed articolato su di un unitario motivo, per la cassazione della sentenza n. 2328 del 18/04/2018 del Consiglio di Stato, di reiezione del loro appello contro il rigetto del ricorso avverso il diniego di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime estorsione e usura ex lege n. 44/99, loro opposto dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento antiracket e antiusura, nel contraddittorio con questo e del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, dell'U.T.G. - Prefettura di Napoli e del Ministero dell'Interno; gli intimati non espletano attività difensiva in questa sede;
disposta la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art.
1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modi?. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197, il Pubblico Ministero deposita conclusioni scritte nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
considerato che:
Ric. 2018 n. 32932 sez. SU - ud. 18-02-2020 -2- i ricorrenti si dolgono di «erroneità della sentenza n. 2328/2018 ai sensi dell'art. 110 c.p.a. e dell'art. 360 comma 1 n. 1 c.p.c. - sulla giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della vertenza e sulla omessa declinatoria di giurisdizione da parte del giudice amministrativo»: in estrema sintesi adducendo che sulla controversia, seguita alle richieste estorsive ed alle minacce armate loro rivolte da appartenenti ad un'associazione criminosa e da loro intrapresa con ricorso al TAR Campania del 17/12/2010, malamente gli aditi giudici amministrativi non avevano rilevato il difetto di giurisdizione, alla stregua della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (soprattutto Cass. Sez. U. 31/07/2017, n. 18983; ma con richiamo pure a: Cass. Sez. U. 1442/98, 6007/99, 1377/03, nonché Cons. Stato 13201/01 e 1338/06, TAR Lazio 10140/18 e
CGARS
464/15); il ricorso è inammissibile, non solo perché la questione di giurisdizione è sollevata per la prima volta in questa sede e sarebbe quindi preclusa dal giudicato interno sul punto, conformemente a quanto rilevato dal P.G., ma soprattutto, anche in questo condividendosi gli argomenti del pubblico ministero, perché i ricorrenti non possono utilmente proporla dopo avere essi stessi in primo grado adito il giudice della cui giurisdizione ora dubitano, così, benché soccombenti sul merito della pretesa a lui sottoposta, non potendo definirsi soccombenti su quella, che integra una questione logicamente pregiudiziale (Cass. Sez. U. 20/10/2016, n. 21260; Cass. Sez. U. 19/01/2017, n. 1309; Cass. Sez. U. 24/09/2018, n. 22439; Cass. Sez. U. 04/03/2019, n. 6281); tanto va senz'altro dichiarato in dispositivo, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità in difetto di attività difensiva degli intimati;
poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge Ric. 2018 n. 32932 sez. SU - ud. 18-02-2020 -3- n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione;
p. q. m.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co.
1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 18/02/2020. Il Presidente (dott. Giovanni Mammone) 9 a,ve-1 74„t DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, Funzionario Giudiziario Dott.s