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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/05/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. Vol. n. 431/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. Vol. n. 431/2025, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Fico; Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanbattista Parte_2 C.F._2
Scordamaglia; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in data 20.08.2005 in RO RD (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 10, parte II, serie A, anno 2005), dal quale sono nati i figli il Per_1
Per 25.05.2006, il 21.02.2012, il 13.11.2016 e il 13.04.2023; che è venuta meno Per_2 Per_4
l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso
1 che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e unitisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 20.08.2005 in RO RD (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 10, parte II, serie A, anno 2005);
- omologa le condizioni della separazione di cui al ricorso congiunto.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. Vol. n. 431/2025, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Fico; Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanbattista Parte_2 C.F._2
Scordamaglia; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in data 20.08.2005 in RO RD (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 10, parte II, serie A, anno 2005), dal quale sono nati i figli il Per_1
Per 25.05.2006, il 21.02.2012, il 13.11.2016 e il 13.04.2023; che è venuta meno Per_2 Per_4
l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso
1 che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e unitisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 20.08.2005 in RO RD (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 10, parte II, serie A, anno 2005);
- omologa le condizioni della separazione di cui al ricorso congiunto.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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