Articolo 24 della Legge 10 febbraio 1953, n. 136
Articolo 23Articolo 25
Versione
11 aprile 1953
Art. 24.
Alle attivita' minerarie svolte dalle societa' di cui all'art. 3 della presente legge si applicano soltanto gli articoli 10 , 11 , 19 , 22 , 23 , 24 , 29 , 30 , 31 , 46 , 47 , 48 , 49 e 50 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 .
Alla costruzione e all'esercizio delle condotte per trasporto di idrocarburi da parte delle societa' stesse si applicano le leggi relative a tale materia.
Entrata in vigore il 11 aprile 1953
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