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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 849/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 849/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA DALMAZIA N.57 Parte_1 C.F._1
PRESSO STUDIO CARUSO CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. CONSIGLIO GAETANO
giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 6 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA ADDA, 9/F 96100 Controparte_1 C.F._2
SIRACUSA; rappresentato e difeso dall'avv. SCALORA MARZIA giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Siracusa ed esponeva che: Controparte_1
- nell'anno 2012, unitamente a , si era trasferita per questioni di lavoro in Australia, Parte_1
ove, in ossequio alla normativa vigente nel suddetto paese, aveva aperto un rapporto di conto corrente sul quale far accreditare le somme di propria spettanza percepite a titolo di retribuzione;
- il rapporto bancario, intrattenuto presso la National Australia Bank Limited ABN, contraddistinto dal numero 14-934-07883, veniva acceso in contitolarità con il;
Pt_1
- nel periodo di tempo compreso tra l'anno 2012 e il 2014, su detto conto erano confluiti i salari di entrambi i titolari;
- ai due correntisti contitolari, erano state rilasciate due carte di debito nominative;
- aveva versato sul predetto conto corrente la complessiva somma di $ 26.217,08, di cui: 1) $
23.434,17, documentati e tracciabili, in quanto accreditati tramite bonifico bancario, relativi a salari direttamente corrisposti dal datore di lavoro;
2) $ 2.561,34 (50% della maggior somma pari a $
5.122,68), in forza di versamenti di denaro contante, non riconducibili direttamente a nessuno dei due correntisti e di cui, dunque, doveva essere presunta la contitolarità ; 3) $ 18,57, per interessi maturati pagina 2 di 6 (somma già al netto della metà di spettanza del ); 4) $ 203,00, per rimborso spese (somma già Pt_1
decurtata della metà di spettanza del ); Pt_1
- aveva attinto ai propri fondi confluiti sul conto corrente ed aveva effettuato spese documentabili, ad ella esclusivamente riconducibili, per totali $ 1.051,87, oltre ad aver utilizzato, a vario titolo,
unitamente al , la complessiva somma di $ 22.146,43 per l'acquisto di beni e servizi, di cui $ Pt_1
11.073,21 ad essa attribuibili;
- era, pertanto, creditrice di complessivi $ 15.143,86;
- il , di contro, aveva fatto confluire sul medesimo conto $ 12.957,91, di cui: 1) $ 10.175,00, Pt_1
accreditati, a titolo di salari, direttamente dal datore di lavoro;
2) $ 2.561,34 in contanti, ovvero, metà
della maggior somma confluita nel conto comune, in forza di versamenti in contanti;
3) $ 18,57, per interessi maturati;
4) $ 203,00 per rimborso spese;
- il , a fronte dei versamenti sopra descritti, aveva effettuato prelievi, a vario titolo, dal detto Pt_1
conto corrente, per complessivi $ 26.129,32, così ripartiti: 1) $ 13.216,84, per spese personali,
effettuate direttamente attraverso l'utilizzo della carta di debito contraddistinta dal n°4017 9540 5068
7595, in possesso ed intestata esclusivamente al;
2) $ 11.073,21, somma da imputare a spese Pt_1
comuni, già depurata della metà; 3) $ 1.839,27, per spese riconducibili al solo;
Pt_1
- il aveva, quindi, prelevato ed utilizzato, in eccedenza, rispetto a quanto di sua proprietà, la Pt_1
complessiva somma di $ 13.171,41.
Per questi motivi
la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente accertare e dichiarare che la somma pari a $ 26.217,08, confluita nel tempo sul conto corrente contraddistinto dal numero 14-934-07883, intrattenuto presso la National Australian Bank, è (rectius era) di esclusiva proprietà della Sig.a 2) accertare e dichiarare che negli anni la ricorrente ha Controparte_1
attinto solo parzialmente ai propri fondi, giacenti sul predetto conto corrente, più precisamente per soli pagina 3 di 6 $ 12.125,08; 3) accertare e dichiarare che il Sig. ha fornito al conto comune un Parte_1
apporto finanziario quantificabile in $ 12.957,91 e che tuttavia ha utilizzato fondi giacenti sullo stesso per complessivi $ 26.129,32, attingendo ed utilizzando dunque $ 13.171,41 di esclusiva spettanza e proprietà della Sig.a ; 4) conseguentemente all'accertamento di cui ai superiori Controparte_1
punti sub 1-2-3 accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., l'arricchimento senza causa perpetrato dal Sig. ai danni della ricorrente per la complessiva somma di $ Parte_1
13.171,41 (oggi corrispondenti ad € 9.380,00); 5) per effetto dell'accertamento di cui al punto sub 4)
condannare l'odierno convenuto ad indennizzare con la complessiva somma di € 9.380,00, somma corrispondente alla diminuzione patrimoniale patita dalla ricorrente quantificata ed accertata in complessivi $ 13.171,41 (ad oggi corrispondenti a € 9.380,00), oltre interessi e rivalutazione;
6) in ultimo condannare il convenuto ai sensi e per gli effetti degli artt. 96 e 642 c.p.c. per non aver il convenuto aderito all'esplicato invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, regolarmente notificato in data 12.03.2015, come da comunicazione (che si allega) del proprio legale nominato
Abagato e controfirmato dal convenuto. Con vittoria di spese e compensi”. Controparte_2
Si costituiva tardivamente il resistente per contestare la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio di primo grado, previo mutamento del rito, veniva disposta CTU contabile.
Quindi, con sentenza n.552/21 il Tribunale di Siracusa così decideva: “1) In accoglimento della domanda di parte attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c. condanna al pagamento a favore Parte_1
della signora della somma di euro 6.851,43, oltre rivalutazione e interessi come Controparte_1
indicato nella motivazione;
2) Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite nella misura di due terzi, che liquida in favore di parte attrice nell'importo complessivo di € 3.200,00, a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali, Iva e CPA come per legge;
3)
pagina 4 di 6 Compensa integralmente tra le parti il restante terzo delle spese di lite. 4) Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU liquidate con separato provvedimento”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello per chiederne l'integrale riforma. Parte_1
Si è costituita per eccepire l'inammissibilità dell'appello, attesa la genericità dei Controparte_1
motivi, nonché la sua infondatezza.
All'udienza del 4.12.2024 la causa è stata assunta in decisione con la concessione alle parti dei termini fissati dall'art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
I motivi di appello proposti da risultano inammissibili ai sensi dell'art.342 cpc a Parte_1
mente del quale “Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Per un verso, l'appellante adombra dubbi sull'operato del CTU che avrebbe esaminato un conto corrente diverso da quello cointestato alle parti e ciò in ragione di un errore nella indicazione del numero dello stesso. Trattasi, come è facile intuire, di un mero errore materiale che certamente non inficia l'elaborato peritale e le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Per altro, il non muove alcuna critica alle sentenza di primo grado, né alle conclusioni del Pt_1
CTU, al quale rimprovera di avere fatto “solo un ammasso di fredde cifre, che possono essere dipanate dalla logica tanto da far ritenere che la , avendo già prelevato la sua metà, dal resto del conto CP_1
nulla ha da pretendere”.
Premesso che il CTU altro non ha fatto che analizzare le movimentazioni del conto corrente cointestato alle parti al fine di rispondere ai quesiti rivoltigli dal primo Giudice, va ribadito ed evidenziato come l'appello difetti totalmente dei presupposti minimi richiesti dal codice di rito e necessari per superare il pagina 5 di 6 vaglio di ammissibilità, consistendo in mere deduzioni assolutamente generiche ed alcune sviluppate anche in forma interrogativa.
Per tali motivi l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente decidendo, dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n.552/21 del Tribunale di Siracusa. Parte_1
Condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in €.4.000,00 per compensi, Parte_1
oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
26.2.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 849/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA DALMAZIA N.57 Parte_1 C.F._1
PRESSO STUDIO CARUSO CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. CONSIGLIO GAETANO
giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 6 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA ADDA, 9/F 96100 Controparte_1 C.F._2
SIRACUSA; rappresentato e difeso dall'avv. SCALORA MARZIA giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Siracusa ed esponeva che: Controparte_1
- nell'anno 2012, unitamente a , si era trasferita per questioni di lavoro in Australia, Parte_1
ove, in ossequio alla normativa vigente nel suddetto paese, aveva aperto un rapporto di conto corrente sul quale far accreditare le somme di propria spettanza percepite a titolo di retribuzione;
- il rapporto bancario, intrattenuto presso la National Australia Bank Limited ABN, contraddistinto dal numero 14-934-07883, veniva acceso in contitolarità con il;
Pt_1
- nel periodo di tempo compreso tra l'anno 2012 e il 2014, su detto conto erano confluiti i salari di entrambi i titolari;
- ai due correntisti contitolari, erano state rilasciate due carte di debito nominative;
- aveva versato sul predetto conto corrente la complessiva somma di $ 26.217,08, di cui: 1) $
23.434,17, documentati e tracciabili, in quanto accreditati tramite bonifico bancario, relativi a salari direttamente corrisposti dal datore di lavoro;
2) $ 2.561,34 (50% della maggior somma pari a $
5.122,68), in forza di versamenti di denaro contante, non riconducibili direttamente a nessuno dei due correntisti e di cui, dunque, doveva essere presunta la contitolarità ; 3) $ 18,57, per interessi maturati pagina 2 di 6 (somma già al netto della metà di spettanza del ); 4) $ 203,00, per rimborso spese (somma già Pt_1
decurtata della metà di spettanza del ); Pt_1
- aveva attinto ai propri fondi confluiti sul conto corrente ed aveva effettuato spese documentabili, ad ella esclusivamente riconducibili, per totali $ 1.051,87, oltre ad aver utilizzato, a vario titolo,
unitamente al , la complessiva somma di $ 22.146,43 per l'acquisto di beni e servizi, di cui $ Pt_1
11.073,21 ad essa attribuibili;
- era, pertanto, creditrice di complessivi $ 15.143,86;
- il , di contro, aveva fatto confluire sul medesimo conto $ 12.957,91, di cui: 1) $ 10.175,00, Pt_1
accreditati, a titolo di salari, direttamente dal datore di lavoro;
2) $ 2.561,34 in contanti, ovvero, metà
della maggior somma confluita nel conto comune, in forza di versamenti in contanti;
3) $ 18,57, per interessi maturati;
4) $ 203,00 per rimborso spese;
- il , a fronte dei versamenti sopra descritti, aveva effettuato prelievi, a vario titolo, dal detto Pt_1
conto corrente, per complessivi $ 26.129,32, così ripartiti: 1) $ 13.216,84, per spese personali,
effettuate direttamente attraverso l'utilizzo della carta di debito contraddistinta dal n°4017 9540 5068
7595, in possesso ed intestata esclusivamente al;
2) $ 11.073,21, somma da imputare a spese Pt_1
comuni, già depurata della metà; 3) $ 1.839,27, per spese riconducibili al solo;
Pt_1
- il aveva, quindi, prelevato ed utilizzato, in eccedenza, rispetto a quanto di sua proprietà, la Pt_1
complessiva somma di $ 13.171,41.
Per questi motivi
la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente accertare e dichiarare che la somma pari a $ 26.217,08, confluita nel tempo sul conto corrente contraddistinto dal numero 14-934-07883, intrattenuto presso la National Australian Bank, è (rectius era) di esclusiva proprietà della Sig.a 2) accertare e dichiarare che negli anni la ricorrente ha Controparte_1
attinto solo parzialmente ai propri fondi, giacenti sul predetto conto corrente, più precisamente per soli pagina 3 di 6 $ 12.125,08; 3) accertare e dichiarare che il Sig. ha fornito al conto comune un Parte_1
apporto finanziario quantificabile in $ 12.957,91 e che tuttavia ha utilizzato fondi giacenti sullo stesso per complessivi $ 26.129,32, attingendo ed utilizzando dunque $ 13.171,41 di esclusiva spettanza e proprietà della Sig.a ; 4) conseguentemente all'accertamento di cui ai superiori Controparte_1
punti sub 1-2-3 accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., l'arricchimento senza causa perpetrato dal Sig. ai danni della ricorrente per la complessiva somma di $ Parte_1
13.171,41 (oggi corrispondenti ad € 9.380,00); 5) per effetto dell'accertamento di cui al punto sub 4)
condannare l'odierno convenuto ad indennizzare con la complessiva somma di € 9.380,00, somma corrispondente alla diminuzione patrimoniale patita dalla ricorrente quantificata ed accertata in complessivi $ 13.171,41 (ad oggi corrispondenti a € 9.380,00), oltre interessi e rivalutazione;
6) in ultimo condannare il convenuto ai sensi e per gli effetti degli artt. 96 e 642 c.p.c. per non aver il convenuto aderito all'esplicato invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, regolarmente notificato in data 12.03.2015, come da comunicazione (che si allega) del proprio legale nominato
Abagato e controfirmato dal convenuto. Con vittoria di spese e compensi”. Controparte_2
Si costituiva tardivamente il resistente per contestare la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio di primo grado, previo mutamento del rito, veniva disposta CTU contabile.
Quindi, con sentenza n.552/21 il Tribunale di Siracusa così decideva: “1) In accoglimento della domanda di parte attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c. condanna al pagamento a favore Parte_1
della signora della somma di euro 6.851,43, oltre rivalutazione e interessi come Controparte_1
indicato nella motivazione;
2) Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite nella misura di due terzi, che liquida in favore di parte attrice nell'importo complessivo di € 3.200,00, a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali, Iva e CPA come per legge;
3)
pagina 4 di 6 Compensa integralmente tra le parti il restante terzo delle spese di lite. 4) Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU liquidate con separato provvedimento”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello per chiederne l'integrale riforma. Parte_1
Si è costituita per eccepire l'inammissibilità dell'appello, attesa la genericità dei Controparte_1
motivi, nonché la sua infondatezza.
All'udienza del 4.12.2024 la causa è stata assunta in decisione con la concessione alle parti dei termini fissati dall'art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
I motivi di appello proposti da risultano inammissibili ai sensi dell'art.342 cpc a Parte_1
mente del quale “Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Per un verso, l'appellante adombra dubbi sull'operato del CTU che avrebbe esaminato un conto corrente diverso da quello cointestato alle parti e ciò in ragione di un errore nella indicazione del numero dello stesso. Trattasi, come è facile intuire, di un mero errore materiale che certamente non inficia l'elaborato peritale e le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Per altro, il non muove alcuna critica alle sentenza di primo grado, né alle conclusioni del Pt_1
CTU, al quale rimprovera di avere fatto “solo un ammasso di fredde cifre, che possono essere dipanate dalla logica tanto da far ritenere che la , avendo già prelevato la sua metà, dal resto del conto CP_1
nulla ha da pretendere”.
Premesso che il CTU altro non ha fatto che analizzare le movimentazioni del conto corrente cointestato alle parti al fine di rispondere ai quesiti rivoltigli dal primo Giudice, va ribadito ed evidenziato come l'appello difetti totalmente dei presupposti minimi richiesti dal codice di rito e necessari per superare il pagina 5 di 6 vaglio di ammissibilità, consistendo in mere deduzioni assolutamente generiche ed alcune sviluppate anche in forma interrogativa.
Per tali motivi l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente decidendo, dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n.552/21 del Tribunale di Siracusa. Parte_1
Condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in €.4.000,00 per compensi, Parte_1
oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
26.2.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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