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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 425 del ruolo generale delle cause dell'anno 2024
TRA
ditta individuale con sede in Ceglie Messapica Parte_1
(p.i. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Piccoli, come da mandato P.IVA_1 in atti
RECLAMANTE contro
ditta individuale con sede in Controparte_1
AN TA (p.i. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo P.IVA_2
Malerba, come da mandato in atti
RECLAMATA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in persona del Parte_1 curatore,
RECLAMATA contumace
CON IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI
LECCE
1
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 16.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.4.2024, la ditta individuale CP_1 [...]
, in qualità di creditrice della somma di € 6.832,01, ha chiesto Controparte_1 che venisse dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della ditta individuale Parte_1
Il Tribunale di Brindisi – sezione commerciale, verificata la sussistenza dei requisiti di legge (superamento delle soglie stabilite dagli art. 2, comma 1 lett. d), e 49 comma 5
CCII; stato di insolvenza), ha accolto il ricorso e ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale con sentenza n. 40 dell'1.10.2024.
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo con atto Parte_1 depositato in data 4.11.2024, ed ha chiesto la revoca della sentenza in esame.
Il procuratore generale della repubblica di Lecce, in data 9.12.2024, ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 17.1.2025, la corte ha disposto che, a cura della cancelleria fossero acquisite informazioni dagli enti previdenziali, da agenzia delle entrate – riscossione e dal curatore in ordine alla consistenza della esposizione debitoria della
[...]
, anche ai fini di valutare compiutamente la contestata insolvenza. Parte_2
In data 20.2.2025 - a seguito di trattazione scritta - la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLE DECISIONE
§ 3
Il reclamo si fonda su due motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo di gravame, la ditta ha dedotto che avrebbe Parte_1 errato il tribunale a ritenere superata la soglia di 30.000,00 euro, di debiti scaduti e non pagata, stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII
Il motivo è infondato.
2
L'affermazione della reclamante, secondo cui, al momento del deposito del ricorso,
l'entità dei debiti scaduti e non pagati dall'impresa era contenuta al di sotto del limite minimo di legge, è abbondantemente smentita dalle risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza in primo grado, con particolare riguardo al debito scaduto e non onorato nei confronti di di per sè sufficiente a configurare il presupposto CP_2 di cui all'art. 49 comma 5 CCII (la quota di debiti rateizzati, dunque non scaduti, è di gran lunga inferiore a quella dei debiti insinuati al passivo;
cfr tabelle in atti).
§ 3.2
Con il secondo motivo di gravame, la reclamante ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a ritenere sussistente lo stato di insolvenza, a fronte della manifesta fiducia del ceto creditorio, attestata dalle numerose rateizzazioni e dilazioni dei pagamenti accordate (e documentate in atti).
Il motivo è infondato.
Correttamente il tribunale ha delineato in astratto i tratti distintivi dello stato di crisi, differenziandoli da quelli che determinano lo stato di insolvenza;
ha poi adeguatamente individuato gli indici rivelatori dell'insolvenza nella fattispecie concreta, focalizzando l'attenzione sul debito erariale che, nonostante gli sforzi compiuti dalla debitrice per fronteggiare le varie scadenze, anche mediante ripetuto ricorso al metodo della rateizzazione, ha rivelato dimensioni tali da determinare un disequilibrio economico e finanziario dell'attività di impresa e dunque l'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni correnti.
Proprio la abituale necessità di procrastinare, su vasta scala, i termini di scadenza delle obbligazioni di pagamento, consegna all'interprete un quadro tipico della suddetta incapacità (rectius illiquidità).
Le informazioni assunte dalla curatela circa la attuale composizione dello stato passivo evidenziano l'inadeguatezza del metodo dilatorio adottato, mettendo a nudo l'area di scopertura residua.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
la corte, rigetta il reclamo;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre
[...] accessori di legge e di tariffa in misura del 15%
3
dichiara, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 425 del ruolo generale delle cause dell'anno 2024
TRA
ditta individuale con sede in Ceglie Messapica Parte_1
(p.i. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Piccoli, come da mandato P.IVA_1 in atti
RECLAMANTE contro
ditta individuale con sede in Controparte_1
AN TA (p.i. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo P.IVA_2
Malerba, come da mandato in atti
RECLAMATA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in persona del Parte_1 curatore,
RECLAMATA contumace
CON IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI
LECCE
1
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 16.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.4.2024, la ditta individuale CP_1 [...]
, in qualità di creditrice della somma di € 6.832,01, ha chiesto Controparte_1 che venisse dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della ditta individuale Parte_1
Il Tribunale di Brindisi – sezione commerciale, verificata la sussistenza dei requisiti di legge (superamento delle soglie stabilite dagli art. 2, comma 1 lett. d), e 49 comma 5
CCII; stato di insolvenza), ha accolto il ricorso e ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale con sentenza n. 40 dell'1.10.2024.
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo con atto Parte_1 depositato in data 4.11.2024, ed ha chiesto la revoca della sentenza in esame.
Il procuratore generale della repubblica di Lecce, in data 9.12.2024, ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 17.1.2025, la corte ha disposto che, a cura della cancelleria fossero acquisite informazioni dagli enti previdenziali, da agenzia delle entrate – riscossione e dal curatore in ordine alla consistenza della esposizione debitoria della
[...]
, anche ai fini di valutare compiutamente la contestata insolvenza. Parte_2
In data 20.2.2025 - a seguito di trattazione scritta - la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLE DECISIONE
§ 3
Il reclamo si fonda su due motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo di gravame, la ditta ha dedotto che avrebbe Parte_1 errato il tribunale a ritenere superata la soglia di 30.000,00 euro, di debiti scaduti e non pagata, stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII
Il motivo è infondato.
2
L'affermazione della reclamante, secondo cui, al momento del deposito del ricorso,
l'entità dei debiti scaduti e non pagati dall'impresa era contenuta al di sotto del limite minimo di legge, è abbondantemente smentita dalle risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza in primo grado, con particolare riguardo al debito scaduto e non onorato nei confronti di di per sè sufficiente a configurare il presupposto CP_2 di cui all'art. 49 comma 5 CCII (la quota di debiti rateizzati, dunque non scaduti, è di gran lunga inferiore a quella dei debiti insinuati al passivo;
cfr tabelle in atti).
§ 3.2
Con il secondo motivo di gravame, la reclamante ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a ritenere sussistente lo stato di insolvenza, a fronte della manifesta fiducia del ceto creditorio, attestata dalle numerose rateizzazioni e dilazioni dei pagamenti accordate (e documentate in atti).
Il motivo è infondato.
Correttamente il tribunale ha delineato in astratto i tratti distintivi dello stato di crisi, differenziandoli da quelli che determinano lo stato di insolvenza;
ha poi adeguatamente individuato gli indici rivelatori dell'insolvenza nella fattispecie concreta, focalizzando l'attenzione sul debito erariale che, nonostante gli sforzi compiuti dalla debitrice per fronteggiare le varie scadenze, anche mediante ripetuto ricorso al metodo della rateizzazione, ha rivelato dimensioni tali da determinare un disequilibrio economico e finanziario dell'attività di impresa e dunque l'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni correnti.
Proprio la abituale necessità di procrastinare, su vasta scala, i termini di scadenza delle obbligazioni di pagamento, consegna all'interprete un quadro tipico della suddetta incapacità (rectius illiquidità).
Le informazioni assunte dalla curatela circa la attuale composizione dello stato passivo evidenziano l'inadeguatezza del metodo dilatorio adottato, mettendo a nudo l'area di scopertura residua.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
la corte, rigetta il reclamo;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre
[...] accessori di legge e di tariffa in misura del 15%
3
dichiara, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
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