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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 40/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 40/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FABBRI Parte_1 C.F._1
SANDRA ( e dell'avv. TURCHI MARINA Email_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti Email_2
difensori,
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
BONADIO GABRIELE ( ed elettivamente domiciliato Email_3
presso lo studio del predetto difensore, avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo. OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 15 marzo 1987, contraevano, in Pisa Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Pisa al n.
31, parte II, serie A, anno 1987;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, , il 29 agosto 1987, il 6 ottobre 1997 e Per_1 _2
, il 24 novembre 1998; Per_3
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per Parte_1 Parte_2
ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 24 ottobre 2011, il Tribunale di Pisa – dopo la comparizione dei coniugi davanti al
Presidente in data 15 luglio 2011 - ha omologato la separazione personale dei coniugi;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pisa il 15 marzo 1987 tra
, trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Parte_2
del Comune di Pisa nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1987, n. 31, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che la casa coniugale con quanto l'arreda, sita in sita in Cascina (PI), via G. Parini, 33 resterà assegnata alla Sig,ra Parte_1
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- I coniugi sono economicamente indipendenti, tuttavia il coniuge si Parte_2
impegna a corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento, Parte_1 anticipatamente il giorno 5 di ogni mese la somma di € 350,00, somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
- I figli, e hanno finito il loro percorso di studi, sono Persona_4 Persona_5 Persona_6
ormai grandi e economicamente indipendenti e vivono in autonomia lontano dalla casa familiare;
- poiché la casa coniugale, sita in Cascina (PI), via G. Parini, 33 è attualmente in comproprietà tra i coniugi al 50% ciascuno, il sig. si impegna e obbliga a trasferire, Parte_2 nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, entro e non oltre un mese dalla Pubblicazione della Sentenza di divorzio, alla sig.ra senza corrispettivo, la Parte_1
propria quota di comproprietà, pari al 50% della proprietà della casa coniugale sita in Cascina (PI), via G. Parini, 33, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cascina (PI) (Doc.7 allegato al ricorso introduttivo), come segue:
A) Foglio 6 – Particella 1267 – Sub 11 – Categoria C/6 – classe 3 – Consistenza 12 m2- superficie catastale 14 m2 - Rendita €.33,47
B) Foglio 6 – Particella 1267 – Sub 12 – Categoria A/2 – classe 3 – consistenza 7 vani – superficie catastale 142 m2 in totale escluse aree scoperte 123 m2, Rendita €.755,58.
I coniugi danno atto che il trasferimento suindicato, essendo elemento essenziale ed indispensabile della presente intesa raggiunta tra le parti, rientra tra i trasferimenti che avvengono in esecuzione di un accordo di divorzio e sono, pertanto, soggetti ad esenzione fiscale dal pagamento delle imposte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 della Legge 74/1987. Il Notaio rogante verrà prescelto dalla
Sig.ra a seguito della sentenza di divorzio e le spese notarili necessarie alla stipula Parte_1 dell'atto saranno poste a cario di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Pisa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 20 febbraio 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 40/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FABBRI Parte_1 C.F._1
SANDRA ( e dell'avv. TURCHI MARINA Email_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti Email_2
difensori,
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
BONADIO GABRIELE ( ed elettivamente domiciliato Email_3
presso lo studio del predetto difensore, avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo. OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 15 marzo 1987, contraevano, in Pisa Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Pisa al n.
31, parte II, serie A, anno 1987;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, , il 29 agosto 1987, il 6 ottobre 1997 e Per_1 _2
, il 24 novembre 1998; Per_3
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per Parte_1 Parte_2
ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 24 ottobre 2011, il Tribunale di Pisa – dopo la comparizione dei coniugi davanti al
Presidente in data 15 luglio 2011 - ha omologato la separazione personale dei coniugi;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pisa il 15 marzo 1987 tra
, trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Parte_2
del Comune di Pisa nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1987, n. 31, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che la casa coniugale con quanto l'arreda, sita in sita in Cascina (PI), via G. Parini, 33 resterà assegnata alla Sig,ra Parte_1
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- I coniugi sono economicamente indipendenti, tuttavia il coniuge si Parte_2
impegna a corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento, Parte_1 anticipatamente il giorno 5 di ogni mese la somma di € 350,00, somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
- I figli, e hanno finito il loro percorso di studi, sono Persona_4 Persona_5 Persona_6
ormai grandi e economicamente indipendenti e vivono in autonomia lontano dalla casa familiare;
- poiché la casa coniugale, sita in Cascina (PI), via G. Parini, 33 è attualmente in comproprietà tra i coniugi al 50% ciascuno, il sig. si impegna e obbliga a trasferire, Parte_2 nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, entro e non oltre un mese dalla Pubblicazione della Sentenza di divorzio, alla sig.ra senza corrispettivo, la Parte_1
propria quota di comproprietà, pari al 50% della proprietà della casa coniugale sita in Cascina (PI), via G. Parini, 33, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cascina (PI) (Doc.7 allegato al ricorso introduttivo), come segue:
A) Foglio 6 – Particella 1267 – Sub 11 – Categoria C/6 – classe 3 – Consistenza 12 m2- superficie catastale 14 m2 - Rendita €.33,47
B) Foglio 6 – Particella 1267 – Sub 12 – Categoria A/2 – classe 3 – consistenza 7 vani – superficie catastale 142 m2 in totale escluse aree scoperte 123 m2, Rendita €.755,58.
I coniugi danno atto che il trasferimento suindicato, essendo elemento essenziale ed indispensabile della presente intesa raggiunta tra le parti, rientra tra i trasferimenti che avvengono in esecuzione di un accordo di divorzio e sono, pertanto, soggetti ad esenzione fiscale dal pagamento delle imposte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 della Legge 74/1987. Il Notaio rogante verrà prescelto dalla
Sig.ra a seguito della sentenza di divorzio e le spese notarili necessarie alla stipula Parte_1 dell'atto saranno poste a cario di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Pisa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 20 febbraio 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina