TAR Napoli, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 1329
TAR
Decreto cautelare 13 novembre 2024
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TAR
Decreto cautelare 6 dicembre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 27 agosto 2025
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TAR
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza valido certificato di agibilità

    Il Tribunale rileva che l'immobile è munito di valido certificato di agibilità e che gli interventi eseguiti non ne giustificano la revoca o la necessità di un nuovo rilascio. L'ordinanza non cita il certificato esistente, violando l'obbligo motivazionale.

  • Accolto
    Violazione art. 24 T.U. Edilizia

    Gli interventi eseguiti sono di manutenzione straordinaria e non incidono sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico tali da richiedere un nuovo certificato di agibilità.

  • Accolto
    Violazione art. 145 L.R.C. n. 7/2020

    La sanzione è applicabile solo in caso di apertura effettiva di attività commerciale sprovvista di titolo e non a un'associazione sportiva dilettantistica non ancora operativa. Inoltre, l'attività non è commerciale.

  • Accolto
    Illegittimità derivata

    I provvedimenti di diniego delle altre istanze sono stati annullati, rendendo illegittimo anche il provvedimento di chiusura che si basa su di essi.

  • Accolto
    Difetto di motivazione e presupposto errato

    L'immobile dispone di un valido certificato di agibilità e il diniego ignora tale circostanza, risultando privo di adeguata motivazione.

  • Accolto
    Illegittimità derivata

    Il diniego della SC è stato annullato, con conseguente illegittimità derivata del presente provvedimento.

  • Accolto
    Criticità parcheggio

    Le norme sui parcheggi non sono applicabili all'attività di associazione sportiva dilettantistica e agli interventi di manutenzione straordinaria. Le contestazioni sono generiche e prive di fondamento normativo.

  • Accolto
    Criticità impianto idrico e AQE

    Le contestazioni relative all'impianto idrico e all'AQE sono generiche, prive di riscontro documentale e non giustificano il diniego. Il Comune ha erroneamente contestato errori del tecnico anziché agire nei suoi confronti.

  • Accolto
    Criticità attività commerciale

    L'associazione sportiva dilettantistica non svolge attività commerciale ai sensi della normativa vigente, pertanto le relative contestazioni sono infondate.

  • Accolto
    Criticità servizi igienici e barriere architettoniche

    Il numero di servizi igienici è conforme al regolamento comunale e alla tipologia di attività. Le contestazioni sulle barriere architettoniche sono generiche e prive di fondamento.

  • Accolto
    Criticità impianto di areazione

    La rappresentazione grafica di un impianto di areazione non incide sull'assentibilità della SCIA e la contestazione è priva di normativa di riferimento.

  • Accolto
    Presunta illegittimità del condono edilizio

    Il condono edilizio è valido ed efficace, pertanto la sua presunta illegittimità non può costituire base per il diniego.

  • Accolto
    Illegittimità derivata

    Il diniego della CILA in sanatoria è stato annullato, con conseguente illegittimità derivata del presente provvedimento.

  • Accolto
    Mancanza collaudo strutturale e statico

    L'immobile dispone di certificato di idoneità statica valido. L'installazione dei pannelli fotovoltaici non richiede collaudo statico in quanto intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità.

  • Accolto
    Allaccio in fogna

    L'immobile risulta regolarmente allacciato in fogna e non vi sono state variazioni dal 2014 al 2024. Le contestazioni sono generiche e prive di istruttoria.

  • Accolto
    Criticità certificato AQE

    Il Comune ha erroneamente contestato possibili errori del tecnico estensore dell'AQE anziché segnalare l'inadempienza all'ordine professionale.

  • Accolto
    Trasmissione documentazione al Sindaco

    La documentazione è stata trasmessa correttamente e la contestazione è irrilevante ai fini del procedimento.

  • Accolto
    Servizi igienici e barriere architettoniche

    Il numero di servizi igienici è conforme al regolamento comunale e alla tipologia di attività. Le contestazioni sulle barriere architettoniche sono generiche e prive di fondamento.

  • Accolto
    Certificazione impianto elettrico

    L'affermazione è generica, priva di fondamento normativo e non era presente nei motivi ostativi. Inoltre, il diniego della CILA in sanatoria è stato annullato.

  • Accolto
    Certificazione impianto idrico

    Il provvedimento non specifica perché la certificazione allegata non sia idonea o in contrasto con l'AQE.

  • Accolto
    Conformità elaborato grafico allo stato di fatto

    Il Comune non specifica quali siano gli aspetti di non conformità del grafico e non ha considerato le integrazioni prodotte dalle ricorrenti.

  • Accolto
    Presunta illegittimità del condono edilizio

    Il condono edilizio è valido ed efficace, pertanto la sua presunta illegittimità non può costituire base per il diniego. L'amministrazione ha agito in eccesso di potere non potendo annullare il titolo in autotutela.

  • Accolto
    Mancanza accettazione lavori da parte ditta incaricata

    Non esiste una disposizione normativa che subordini l'esito della CILA a tale accettazione. La Falp Service è una ditta di costruzioni e non ha dichiarato di aver affidato i lavori a terzi.

  • Accolto
    Mancanza computo metrico e contratto smaltimento rifiuti

    L'intervento non prevedeva opere di demolizione, quindi non era prevista la produzione di rifiuti speciali. Il contratto di smaltimento era valido e la contestazione è immotivata.

  • Accolto
    Mancanza indicazione fonte approvvigionamento idrico

    La rappresentazione grafica del contatore è irrilevante ai fini edilizi e la contestazione è stata formulata senza verificare la presenza del contratto di fornitura.

  • Accolto
    Contratto fornitura energia elettrica e potenza installata

    Le ricorrenti hanno prodotto la documentazione necessaria a chiarire i dubbi e la potenza elettrica è pari a 3 kwh. La rappresentazione grafica del contatore è irrilevante.

  • Accolto
    Mancanza compilazione punto 1 dichiarazioni progettista

    Il punto in questione non era pienamente applicabile alle opere realizzate e le opere erano comunque descritte nel modello CILA.

  • Accolto
    Calcolo illuminotecnico esteso a locale non pertinente

    L'incidenza del locale WC è minima e non giustifica il rigetto della pratica. Le ricorrenti hanno integrato i grafici.

  • Accolto
    Ventilazione meccanica

    La rappresentazione fotografica di un condizionatore non incide sull'assentibilità della pratica edilizia.

  • Accolto
    Presunta illegittimità del condono edilizio

    Il condono edilizio è valido ed efficace, pertanto l'annullamento della CILA basato su tale presupposto è illegittimo.

  • Accolto
    Validità del condono edilizio e agibilità

    Il condono edilizio e il certificato di agibilità sono validi e non sono mai stati annullati o revocati.

  • Accolto
    Deficit motivazionale sulle carenze documentali

    Le motivazioni addotte sono generiche e non consentono di comprendere le ragioni del rigetto, violando l'obbligo di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 1329
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1329
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo