CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 589/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
MAIO IGINA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 4178/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 6617/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez. 12 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- ALTRO ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 402/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: nessuno è comparso Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_2 ha proposto ricorso ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 per l'ottemperanza alla sentenza n. 6617/2024 pronunciata da questa CGT. In particolare, il ricorrente evidenzia che con la suddetta sentenza il giudice ha condannato l'MA s.p.a. al pagamento del 50% delle spese legali per un importo di euro 2.188,68, oltre accessori, da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario;
tuttavia, nulla era stato corrisposto, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e la notifica dell'atto di messa in mora in data 23.6.2025.
Il ricorrente ha concluso chiedendo l'adozione di ogni atto e/o provvedimento ritenuto opportuno e necessario all'ottemperanza completa della sentenza. Con vittoria di spese e onorari.
All'udienza camerale del 21 ottobre 2025, la Corte, in diversa composizione monocratica ha onerato il ricorrente di notificare la diffida ad adempiere e copia del verbale all'AD e all'MA e ha fissato l'odierna udienza camerale per la prosecuzione del giudizio.
Nell'udienza camerale del 27 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso in fatto, la Corte osserva che dal fascicolo processuale risulta quanto segue:
- la sentenza n. 6617/2024 è stata depositata priva dell'attestazione di passaggio in giudicato;
- il documento indicato in allegato sub 1 al ricorso denominato “ originale notifica in formato .eml dell'atto di messa in mora e copia autentica della sentenza n.6617/2024 notificati a mezzo PEC in data
23.6.2025” consiste in verità in file word di difficile lettura e inidoneo a comprovare la notifica dell'atto di diffida e della sentenza alla controparte;
- l'ordinanza n.1888/2025 con la quale è stato richiesto alla parte di notificare l'atto di diffida alla controparte è rimasta non osservata.
Tenuto conto di quanto sopra, manca la prova che la sentenza di cui si chiede l'esecuzione sia stata notificata alla controparte, o che, in alternativa, sia stato notificato l'atto di diffida e messa in mora.
Pertanto, visto il combinato disposto dell'art. 69, comma 4 e dell'art.70, comma 2, d.lgs. n.546/1992, si dichiara il ricorso inammissibile.
Non si da luogo a pronuncia sulle spese attesa la contumacia della controparte.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
MAIO IGINA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 4178/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 6617/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez. 12 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- ALTRO ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 402/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: nessuno è comparso Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_2 ha proposto ricorso ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 per l'ottemperanza alla sentenza n. 6617/2024 pronunciata da questa CGT. In particolare, il ricorrente evidenzia che con la suddetta sentenza il giudice ha condannato l'MA s.p.a. al pagamento del 50% delle spese legali per un importo di euro 2.188,68, oltre accessori, da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario;
tuttavia, nulla era stato corrisposto, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e la notifica dell'atto di messa in mora in data 23.6.2025.
Il ricorrente ha concluso chiedendo l'adozione di ogni atto e/o provvedimento ritenuto opportuno e necessario all'ottemperanza completa della sentenza. Con vittoria di spese e onorari.
All'udienza camerale del 21 ottobre 2025, la Corte, in diversa composizione monocratica ha onerato il ricorrente di notificare la diffida ad adempiere e copia del verbale all'AD e all'MA e ha fissato l'odierna udienza camerale per la prosecuzione del giudizio.
Nell'udienza camerale del 27 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso in fatto, la Corte osserva che dal fascicolo processuale risulta quanto segue:
- la sentenza n. 6617/2024 è stata depositata priva dell'attestazione di passaggio in giudicato;
- il documento indicato in allegato sub 1 al ricorso denominato “ originale notifica in formato .eml dell'atto di messa in mora e copia autentica della sentenza n.6617/2024 notificati a mezzo PEC in data
23.6.2025” consiste in verità in file word di difficile lettura e inidoneo a comprovare la notifica dell'atto di diffida e della sentenza alla controparte;
- l'ordinanza n.1888/2025 con la quale è stato richiesto alla parte di notificare l'atto di diffida alla controparte è rimasta non osservata.
Tenuto conto di quanto sopra, manca la prova che la sentenza di cui si chiede l'esecuzione sia stata notificata alla controparte, o che, in alternativa, sia stato notificato l'atto di diffida e messa in mora.
Pertanto, visto il combinato disposto dell'art. 69, comma 4 e dell'art.70, comma 2, d.lgs. n.546/1992, si dichiara il ricorso inammissibile.
Non si da luogo a pronuncia sulle spese attesa la contumacia della controparte.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.