Sentenza 2 aprile 2026
Decreto collegiale 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01542/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00866/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulia Vicini, Nicola Datena, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nicola Datena in Milano, viale Vittorio Veneto n. 22;
contro
il Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Milano e Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dell'ordine di allontanamento e divieto di stazionamento dalle zone rosse del Comune di Milano, notificato in data 31.12.2025, adottato ai sensi dell'ordinanza del Prefetto di Milano prot. n. -OMISSIS- del 26.09.2025, valida dal 01.10.2025 al 31.03.2026;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, nonché 60 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. IC PP RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- in data 31.12.2025, alle ore 20:48, in -OMISSIS- a Milano, personale di pubblica sicurezza, impiegato in servizio di ordine pubblico connesso ai festeggiamenti di -OMISSIS-, disponeva l’ordine di allontanamento ai sensi dell’art. 2 TULPS, nei confronti del sig. -OMISSIS- di cui al prot. n. 0301394; specificamente, il provvedimento riteneva che l’interessato avesse posto una condotta in violazione dell’ordinanza prefettizia n. -OMISSIS-del 26.09.2025, per aver provocato un pericolo concreto per la sicurezza pubblica tale da ostacolare la libera e piena fruibilità dell’area, unitamente ad altri soggetti, con atteggiamenti insistentemente molesti;
- ritenuto lesivo delle proprie ragioni, il -OMISSIS-proponeva il ricorso in epigrafe dinanzi a questo T.A.R., corredato da istanza cautelare, per mezzo del quale veniva richiesto l’annullamento del gravato ordine di allontanamento, nonché della presupposta ordinanza prefettizia del 26.09.2025;
specificamente, con riguardo all’ordine di allontanamento il ricorrente formulava i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione dell'ordinanza prefettizia prot. n. -OMISSIS-del 26.09.2025. Insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi. Difetto assoluto di motivazione;
II. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione;
III. Violazione del diritto alla libertà di circolazione. Violazione degli articoli 16 e 13 della Costituzione. Violazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;
IV. Violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione. Impatto discriminatorio nei confronti dei cittadini stranieri dell’ordinanza prefettizia prot. n. -OMISSIS-del 26.09.2025 e, conseguentemente, del provvedimento applicativo;
di converso, con riferimento alla presupposta ordinanza prefettizia, il ricorrente indicava tanto il sopramenzionato motivo IV, quanto il V mezzo, rubricato “ Illegittimità derivata dell'ordinanza prefettizia prot. n. -OMISSIS-del 26.09.2025 per insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio della temporaneità ”;
- resisteva in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale deduceva l’infondatezza del gravame;
Rilevato che alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, la difesa di parte ricorrente ha rappresentato al Collegio, con contestuale produzione di apposita copia, il sopravvenuto soddisfacimento della domanda caducatoria avente a oggetto l’ordine di annullamento in ragione della sopravvenuta emissione da parte della Questura di Milano del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 24 marzo 2026 di annullamento d’ufficio del gravato ordine di annullamento; al contempo, la parte ricorrente ha rinunciato alle ulteriori censure formulate in ricorso avverso l'ordinanza del Prefetto di Milano del 26.9.2025 e, infine, ha chiesto al Tribunale di accertare l'illegittimità dell'ordine di allontanamento ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3 del cod.proc.amm.; la difesa erariale, preso atto del contenuto del documento e delle conseguente istanze, ha insistito nelle proprie conclusioni con riferimento alla legittimità dell’ordine di allontanamento; la causa è, dunque, passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio debba anzitutto prendere atto della espressa rinuncia ai motivi di gravame IV e V aventi a oggetto l’illegittimità della presupposta ordinanza prefettizia prot. n. -OMISSIS-del 26.09.2026;
Ritenuto, altresì, che, con riferimento alla restante parte del ricorso di cui ai motivi I, II, III e IV, lì dove rivolta a contestare la legittimità dell’ordine di allontanamento ai sensi dell’art. 2 del TULPS, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione del sopravvenuto annullamento d’ufficio;
Osservato, a tal fine, che:
- in termini generali la cessazione della materia del contendere opera quando sia intervenuta una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato (cfr. Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615; id., sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378), e pertanto una sopravvenienza idonea a soddisfare in modo pieno ed irretrattabile il diritto o interesse legittimo esercitato, sì da non residuare più in capo al ricorrente alcuna utilità che possa essere recata dalla pronuncia sul merito della causa (v., “ex multis”, Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332);
- esaminando più da vicino il caso in esame il sopravvenuto provvedimento del Questore di Milano prot. n. -OMISSIS- del 24 marzo 2026 ha dato luogo a una situazione fattuale e giuridica pienamente satisfattiva della pretesa alla rimozione, con effetti ex tunc , dell’ordine di allontanamento gravato, sicché non può che discendere la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5 del cod.proc.amm. con riferimento alla domanda di annullamento;
Ritenuto, nondimeno, che, a seguito della regolare manifestazione dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’ordine gravato ai sensi dell’art. 34, comma 3 del cod.proc.amm., debba essere esaminato e risulti fondato il primo motivo di ricorso limitatamente al profilo attinente alla mancanza del requisito soggettivo per l’adozione dell’ordine di allontanamento e divieto di stazionamento, ovverosia l’essere il -OMISSIS-già destinatario di segnalazioni all'Autorità giudiziaria per uno o più dei reati contro il patrimonio espressamente indicati nell'ordinanza prefettizia del 26.09.2026;
Osservato, preliminarmente, che l’ordinanza prefettizia dispone “ il divieto di stazionare nelle zone cittadine – così come sopra specificate – ai soggetti che in dette aree assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree e risultino già destinatari di segnalazioni all’Autorità giudiziaria per uno o più dei reati di seguito indicati:
- di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90 in materia di stupefacenti;
- di cui agli artt. 581, 582, 588 e 590 c.p. in materia di reati contro la personae;
- di cui agli artt. 624 bis c.p (furto con strappo); 628 c.p. (rapina), 635 c.p. (danneggiamento), 633 c.p. (invasioni di terreni o edifici), 697 c.p. (detenzione abusiva di armi) e 699 c.p. (porto abusivo di armi), art. 4 legge 110/1975 (porto di armi od oggetti atti ad offendere)”.
L’art. 34, comma 3 c.p.a. stabilisce, inoltre, che “quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori ”;
Considerato che, con riferimento al caso di specie, a differenza di quanto indicato nell’ordinanza gravata il -OMISSIS-non è mai stato destinatario di alcuna segnalazione all'Autorità giudiziaria per i reati indicati nell'ordinanza prefettizia, circostanza, questa, peraltro, ammessa dalla stessa Amministrazione nella memoria per l’udienza cautelare del 20 marzo 2026 alla pagina 3 e in forza della quale è stato verosimilmente adottato il provvedimento di annullamento d’ufficio;
Ritenuto, in definitiva, che, alla luce di quanto precede:
- deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5 cod.proc.amm. con riguardo alla domanda di annullamento relativa al gravato ordine di allontanamento;
- va, invece, accertata l’illegittimità dell’ordine di allontanamento gravato, limitatamente al profilo attinente alla mancanza del requisito soggettivo di cui al primo motivo di ricorso, ai soli fini eventualmente risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3 del cod.proc.amm., avendo la ricorrente formulato espressa riserva di proporre azione risarcitoria per equivalente in separato giudizio;
- va preso atto della espressa rinuncia dei motivi di gravame IV e V aventi a oggetto l’illegittimità della presupposta ordinanza prefettizia prot. n. -OMISSIS-del 26.09.2026;
le spese seguono come di norma la soccombenza e devono essere liquidate in favore della parte ricorrente come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5 cod.proc.amm. con riferimento alla domanda caducatoria relativa al gravato ordine di allontanamento;
- accerta l’illegittimità dell’ordine di allontanamento gravato di cui al prot. n. -OMISSIS-, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, ai soli fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3 del cod.proc.amm.;
- prende atto, infine, della espressa rinuncia dei motivi di gravame IV e V aventi a oggetto l’illegittimità della presupposta ordinanza prefettizia prot. n. -OMISSIS-del 26.09.2026, con conseguente estinzione “in parte qua” del ricorso.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario
IC PP RU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC PP RU | Marco RI |
IL SEGRETARIO