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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/08/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.g. 523/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.g. 523/2025 V.G. del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto " separazione a domanda congiunta", vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. Angelo Zuccardi, dom.to come in atti;
Parte_1 ricorrente
E
rappr.ta e difesa dall'avv. Angelo Zuccardi, dom.ta come in atti;
CP_1
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.07.2025; in data 20.05.2025 è pervenuto il visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.03.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in
Avellino (Av) in data 22.03.2007 e che dal rapporto sono nati 5 figli non economicamente autosufficienti:
, nata in [...], il giorno 10.05.2007, Persona_1
nata in [...], il giorno 04.12.2008, Per_2
, nata in [...], il giorno 21.03.2011 Per_3
nato in [...], il giorno 04.08.2015, Per_4
, nata in [...], il giorno 06.12.2019, Per_5
deducevano che la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel ricorso introduttivo che sottoscrivevano personalmente e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi riportato nel ricorso introduttivo del presente giudizio va ritenuto conforme alla legge, e agli interessi dei figli, cosicché può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 10.03.2025, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs.
149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Giudice relatore Il Presidente Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.g. 523/2025 V.G. del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto " separazione a domanda congiunta", vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. Angelo Zuccardi, dom.to come in atti;
Parte_1 ricorrente
E
rappr.ta e difesa dall'avv. Angelo Zuccardi, dom.ta come in atti;
CP_1
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.07.2025; in data 20.05.2025 è pervenuto il visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.03.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in
Avellino (Av) in data 22.03.2007 e che dal rapporto sono nati 5 figli non economicamente autosufficienti:
, nata in [...], il giorno 10.05.2007, Persona_1
nata in [...], il giorno 04.12.2008, Per_2
, nata in [...], il giorno 21.03.2011 Per_3
nato in [...], il giorno 04.08.2015, Per_4
, nata in [...], il giorno 06.12.2019, Per_5
deducevano che la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel ricorso introduttivo che sottoscrivevano personalmente e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi riportato nel ricorso introduttivo del presente giudizio va ritenuto conforme alla legge, e agli interessi dei figli, cosicché può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 10.03.2025, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs.
149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Giudice relatore Il Presidente Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano