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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/11/2025, n. 3515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3515 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IL VE Presidente Relatore dott. Ilaria Benincasa Giudice dott. Carolina Dini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7931/2025 promossa da:
con l'avv. BERTOLACCINI BELINDA Parte_1
RICORRENTE contro con l'avv.MANCINI FRANCESCO Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: si riporta al ricorso
Per il convenuto: conclude come in comparsa
Fatto e diritto
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1 personale da . Controparte_1
A sostegno del ricorso ha esposto: che i coniugi hanno contratto matrimonio in data
10.07.1971 con rito civile;
che dalla loro unione sono nati due figli entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che nel corso degli anni il marito si era dimostrato sempre più una persona arrogante, prepotente e aggressiva, incapace di stare vicino alla moglie nei momenti di maggiore difficoltà, e la convivenza era divenuta insostenibile tanto che i coniugi vivono separati di fatto all'incirca dal 2007; che il marito vive nella casa di proprietà esclusiva della moglie, da lei acquistata il 25 gennaio del 2000, con costituzione in data 22.03.2006 del diritto di abitazione vita natural durante in favore del marito;
che ella abita in una casa, che le è stata donata in data 27.10.2011 dal figlio
; che la ricorrente, che aveva sempre svolto dei lavori di pulizia a chiamata, Per_1 pagina 1 di 4 CP_ attualmente è disoccupata e beneficia di un assegno sociale di €. 109,20 erogato dall' somma insufficiente per le necessità di vita, tanto da essere spesso aiutata dai figli nelle spese;
di avere solo un conto corrente Banco- Posta e un'autovettura Fiat Panda tg. FZ 597
DM immatricolata nel dicembre del 2019. La ricorrente ha altresì documentato di sostenere plurime spese condominiali e di versare in condizioni di salute precarie.
Tanto premesso ha chiesto al Tribunale di “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
2) stabilire a carico del sig. Parte_1 Controparte_1 CP_1 un assegno di mantenimento per la ricorrente nella misura di €. 300,00 mensili
[...]
o in quella maggiore o minor somma che il Collegio vorrà individuare oltre rivalutazione
Istat; con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituito che non si è opposto alla separazione, mentre Controparte_1 ha chiesto il rigetto della domanda di assegno di separazione. Egli ha negato di essere persona prepotente ed aggressiva con la moglie esponendo che dissapori ed incomprensioni reciproche avevano profondamente turbato la serenità coniugale rendendo impossibile nel tempo la prosecuzione della convivenza, tanto che da molti anni i coniugi si erano creati una vita del tutto autonoma ed indipendente l'uno dall'altra. Ha dedotto di essere titolare di pensione pari ad € 949,52.= mensili e di non godere di altre fonti di reddito, con cui far fronte alle esigenze di vita, tanto da essere sostenuto da amici e conoscenti della frazione di Sant'Andrea.
2. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi. La ricorrente, comparsa, infatti, ha dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, come dimostrato dal tenore degli atti, e comprovato dalla circostanza incontestata che la coppia è separata di fatta fin dal 2007.
3. Con riferimento all'assegno di separazione, si ricorda, in punto di diritto, che l'art. 156, comma 1, c.c., dispone che "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".
Nella specie dall'esame della documentazione bancaria della ricorrente, emerge come ella disponga unicamente di un assegno sociale di € 109,20, e di come riceva aiuti economici, non disponendo di fonti di reddito, e comunque deve ritenersi che possegga una capacità di guadagno limitato, per lavori di collaborazione domestica, avendo raggiunto l'età di 68 anni, con condizioni di salute non ottimali.
Quanto al marito, va in primo luogo osservato che egli costituendosi non ha ottemperato all'onere di produzione delle dichiarazioni dei redditi dell'ultimi triennio, né degli estratti conto dell'ultimo triennio, essendosi limitato a depositare estratto del libretto postale dal pagina 2 di 4 maggio al settembre del 2025, senza annotazione del saldo iniziale e del saldo finale, cosicchè non è nota la capacità di risparmio e le giacenze. Sennonchè da tale estratto conto emerge l'accredito mensile di € 904,20 nei mesi di giugno, agosto e settembre 2025, mentre nel mese di luglio vi è un accredito di € 1.453,52, verosimilmente imputabile ad un più elevato rateo di pensione previsto per tale mese (e dunque con almeno due mensilità maggiorate: luglio e dicembre). Dall'estratto conto non è possibile comprendere quali siano le sue spese, atteso che egli risulterebbe prelevare mensilmente € 800, con la conseguenza che presumibilmente le spese vengono sostenute in contanti.
Osserva il Tribunale che la condotta del convenuto di mancato deposito dei documenti previsto dagli artt. 473 bis. 16 e 12 c.p.c. costituisce un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 473 bis 18 c.pc. che dispone che “il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c”. La incompletezza della documentazione induce nella specie a ritenere che essa dipenda dalla volontà di non portare il giudicante a compiuta conoscenza della propria effettiva situazione economica e patrimoniale, allo scopo di ostacolare l'accoglimento della domanda avversaria.
A ciò si aggiunga che il ha omesso di comparire all'udienza fissata ex art. 473 CP_1 bis 21 c.p.c., senza che sia documentato alcun impedimento, e tale comportamento, in base a tale norma, è suscettibile di valutazione ex art. 116 c.p.c. Rileva il Tribunale che, non comparendo, il convenuto ha impedito al Giudice delegato per la trattazione di chiedere chiarimenti sulle condizioni di vita del convenuto, che sarebbero stati vieppiù necessari a fronte della incompletezza della documentazione reddituale e bancaria.
In tale quadro, considerato che entrambi i coniugi abitano in immobili per i quali non devono sostenere canoni locatizi – la ricorrente in quanto proprietaria e il convenuto in quanto titolare di diritto di abitazione - valutata la circostanza per cui il marito dispone quantomeno di una pensione di € 904,20, mentre la moglie dispone unicamente di un assegno sociale di € 109,20, si ravvisano i presupposti per il riconoscimento in favore della moglie di un assegno separativo, evidenziando che l'aiuto economico prestato dai figli non lo elide né lo diminuisce, atteso che in relazione al disposto dell'art.156 c.c. ciò non muta ed anzi conferma la circostanza per la quale la ricorrente non dispone di mezzi adeguati per far fronte alle esigenze di vita, spettando in primis al coniuge l'obbligo di prestare assistenza materiale che non viene meno nel momento della separazione, permanendo il vincolo coniugale.
pagina 3 di 4 A fronte delle disparità tra le entrate mensili e valutata la condotta processuale del convenuto, si ritiene di poter determinare l'assegno nella misura richiesta di € 300 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
4. Le spese, liquidate in dispositivo tenuto conto della pronta definizione in prima udienza senza istruttoria né memorie conclusionali, seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la separazione personale di e , Parte_1 Controparte_1 matrimonio trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Nicosia dell'anno
1971 al n. parte serie con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge;
2) dispone che corrisponda a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese l'importo di € 300, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
3) condanna a rifondere all'Erario le spese del presente giudizio, Controparte_1 liquidate in € 3.387, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2025
La Presidente est.
IL VE
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IL VE Presidente Relatore dott. Ilaria Benincasa Giudice dott. Carolina Dini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7931/2025 promossa da:
con l'avv. BERTOLACCINI BELINDA Parte_1
RICORRENTE contro con l'avv.MANCINI FRANCESCO Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: si riporta al ricorso
Per il convenuto: conclude come in comparsa
Fatto e diritto
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1 personale da . Controparte_1
A sostegno del ricorso ha esposto: che i coniugi hanno contratto matrimonio in data
10.07.1971 con rito civile;
che dalla loro unione sono nati due figli entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che nel corso degli anni il marito si era dimostrato sempre più una persona arrogante, prepotente e aggressiva, incapace di stare vicino alla moglie nei momenti di maggiore difficoltà, e la convivenza era divenuta insostenibile tanto che i coniugi vivono separati di fatto all'incirca dal 2007; che il marito vive nella casa di proprietà esclusiva della moglie, da lei acquistata il 25 gennaio del 2000, con costituzione in data 22.03.2006 del diritto di abitazione vita natural durante in favore del marito;
che ella abita in una casa, che le è stata donata in data 27.10.2011 dal figlio
; che la ricorrente, che aveva sempre svolto dei lavori di pulizia a chiamata, Per_1 pagina 1 di 4 CP_ attualmente è disoccupata e beneficia di un assegno sociale di €. 109,20 erogato dall' somma insufficiente per le necessità di vita, tanto da essere spesso aiutata dai figli nelle spese;
di avere solo un conto corrente Banco- Posta e un'autovettura Fiat Panda tg. FZ 597
DM immatricolata nel dicembre del 2019. La ricorrente ha altresì documentato di sostenere plurime spese condominiali e di versare in condizioni di salute precarie.
Tanto premesso ha chiesto al Tribunale di “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
2) stabilire a carico del sig. Parte_1 Controparte_1 CP_1 un assegno di mantenimento per la ricorrente nella misura di €. 300,00 mensili
[...]
o in quella maggiore o minor somma che il Collegio vorrà individuare oltre rivalutazione
Istat; con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituito che non si è opposto alla separazione, mentre Controparte_1 ha chiesto il rigetto della domanda di assegno di separazione. Egli ha negato di essere persona prepotente ed aggressiva con la moglie esponendo che dissapori ed incomprensioni reciproche avevano profondamente turbato la serenità coniugale rendendo impossibile nel tempo la prosecuzione della convivenza, tanto che da molti anni i coniugi si erano creati una vita del tutto autonoma ed indipendente l'uno dall'altra. Ha dedotto di essere titolare di pensione pari ad € 949,52.= mensili e di non godere di altre fonti di reddito, con cui far fronte alle esigenze di vita, tanto da essere sostenuto da amici e conoscenti della frazione di Sant'Andrea.
2. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi. La ricorrente, comparsa, infatti, ha dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, come dimostrato dal tenore degli atti, e comprovato dalla circostanza incontestata che la coppia è separata di fatta fin dal 2007.
3. Con riferimento all'assegno di separazione, si ricorda, in punto di diritto, che l'art. 156, comma 1, c.c., dispone che "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".
Nella specie dall'esame della documentazione bancaria della ricorrente, emerge come ella disponga unicamente di un assegno sociale di € 109,20, e di come riceva aiuti economici, non disponendo di fonti di reddito, e comunque deve ritenersi che possegga una capacità di guadagno limitato, per lavori di collaborazione domestica, avendo raggiunto l'età di 68 anni, con condizioni di salute non ottimali.
Quanto al marito, va in primo luogo osservato che egli costituendosi non ha ottemperato all'onere di produzione delle dichiarazioni dei redditi dell'ultimi triennio, né degli estratti conto dell'ultimo triennio, essendosi limitato a depositare estratto del libretto postale dal pagina 2 di 4 maggio al settembre del 2025, senza annotazione del saldo iniziale e del saldo finale, cosicchè non è nota la capacità di risparmio e le giacenze. Sennonchè da tale estratto conto emerge l'accredito mensile di € 904,20 nei mesi di giugno, agosto e settembre 2025, mentre nel mese di luglio vi è un accredito di € 1.453,52, verosimilmente imputabile ad un più elevato rateo di pensione previsto per tale mese (e dunque con almeno due mensilità maggiorate: luglio e dicembre). Dall'estratto conto non è possibile comprendere quali siano le sue spese, atteso che egli risulterebbe prelevare mensilmente € 800, con la conseguenza che presumibilmente le spese vengono sostenute in contanti.
Osserva il Tribunale che la condotta del convenuto di mancato deposito dei documenti previsto dagli artt. 473 bis. 16 e 12 c.p.c. costituisce un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 473 bis 18 c.pc. che dispone che “il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c”. La incompletezza della documentazione induce nella specie a ritenere che essa dipenda dalla volontà di non portare il giudicante a compiuta conoscenza della propria effettiva situazione economica e patrimoniale, allo scopo di ostacolare l'accoglimento della domanda avversaria.
A ciò si aggiunga che il ha omesso di comparire all'udienza fissata ex art. 473 CP_1 bis 21 c.p.c., senza che sia documentato alcun impedimento, e tale comportamento, in base a tale norma, è suscettibile di valutazione ex art. 116 c.p.c. Rileva il Tribunale che, non comparendo, il convenuto ha impedito al Giudice delegato per la trattazione di chiedere chiarimenti sulle condizioni di vita del convenuto, che sarebbero stati vieppiù necessari a fronte della incompletezza della documentazione reddituale e bancaria.
In tale quadro, considerato che entrambi i coniugi abitano in immobili per i quali non devono sostenere canoni locatizi – la ricorrente in quanto proprietaria e il convenuto in quanto titolare di diritto di abitazione - valutata la circostanza per cui il marito dispone quantomeno di una pensione di € 904,20, mentre la moglie dispone unicamente di un assegno sociale di € 109,20, si ravvisano i presupposti per il riconoscimento in favore della moglie di un assegno separativo, evidenziando che l'aiuto economico prestato dai figli non lo elide né lo diminuisce, atteso che in relazione al disposto dell'art.156 c.c. ciò non muta ed anzi conferma la circostanza per la quale la ricorrente non dispone di mezzi adeguati per far fronte alle esigenze di vita, spettando in primis al coniuge l'obbligo di prestare assistenza materiale che non viene meno nel momento della separazione, permanendo il vincolo coniugale.
pagina 3 di 4 A fronte delle disparità tra le entrate mensili e valutata la condotta processuale del convenuto, si ritiene di poter determinare l'assegno nella misura richiesta di € 300 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
4. Le spese, liquidate in dispositivo tenuto conto della pronta definizione in prima udienza senza istruttoria né memorie conclusionali, seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la separazione personale di e , Parte_1 Controparte_1 matrimonio trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Nicosia dell'anno
1971 al n. parte serie con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge;
2) dispone che corrisponda a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese l'importo di € 300, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
3) condanna a rifondere all'Erario le spese del presente giudizio, Controparte_1 liquidate in € 3.387, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2025
La Presidente est.
IL VE
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 4 di 4