CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 667/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente e Relatore
BUCCARO ALFREDO, Giudice
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2234/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Resistente_2 Resistente_3 Srl In Liquidazione - 80148970587
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14125/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
34 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi: - PIGNORAMENTO n. 09784202400012780000 CONTRAVVENZIONI 2013
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012780000 CONTRAVVENZIONI 2014
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012780000 INPS
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012780000 TASSA AUTOMOBIL 2018
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012780000 IRES-ALTRO 2015
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012780000 IVA-ALTRO 2015
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012780000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012781000 CONTRAVVENZIONI 2013
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012781000 CONTRAVVENZIONI 2014
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012781000 INPS
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012781000 TASSA AUTOMOBIL 2018
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012781000 IRES-ALTRO 2015
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012781000 IVA-ALTRO 2015
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012781000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 14125 del 18 novembre 2024 la CGT di Roma ha dichiarato il parziale difetto di giurisdizione con riassunzione presso il giudice ordinario e rigettato il ricorso, nei limiti esplicitati, avverso atti di pignoramento di crediti verso terzi proposto dalla società Società_1 d'Società_2 ed Resistente_3 s.r.l. in liquidazione.
Impugna la sentenza l'ADER nei limiti dei seguenti atti:
- pignoramento n. 09784202400012780000 tassa automobil 2018
- pignoramento n. 09784202400012780000 IRES-altro 2015
- pignoramento n. 09784202400012780000 IVA-altro 2015
- pignoramento n. 09784202400012780000 diritto annuale CCIAA 2017
- pignoramento n. 09784202400012781000 tassa automobil 2018
- pignoramento n. 09784202400012781000 IRES-altro 2015
- pignoramento n. 09784202400012781000 IVA-altro 2015
- pignoramento n. 09784202400012781000 diritto annuale CCIAA 2017
e per i seguenti motivi:
1) regolarità della costituzione dell'ADE riscossione a mezzo difensore abilitato
2) difetto di giurisdizione dell'opposizione a pignoramento 3) irrilevanza delle sentenze richiamate da controparte
4) condanna alle spese.
L'ADE, nel rimettersi a quanto esposto da ADER, evidenzia l'inammissibilità dell'appello con riferimento alla cartella n. 09720200140405830000.
Controdeduce la società, confutando puntualmente le doglianze dell'ufficio appellante.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
a) Con riguardo il dichiarato difetto di giurisdizione, deve ritenersi fin troppo ovvio ed evidente che si riferisca a tributi che non hanno carattere tributario, atteso il notorio disposto dell'art. 2 del d.l.vo n.
546/92.
Per quanto, invece, concerne l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o degli altri atti presupposti dal pignoramento, in materia di esecuzione forzata tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
Ribadisce il Supremo Consesso dei giudici della cassazione, in richiamo della propria granitica posizione giurisprudenziale, che ”il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta — ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 617 cod. proc. civ. — davanti al giudice tributario (Cass. Sez. Un., 5 giugno 2017, n. 13913; ma anche: Cass., Sez. 5^,
11 maggio 2018, n. 11481; Cass., Sez. Un., 28 giugno 2018, n. 17126; Cass., Sez. 5^10 dicembre 2019,
n. 32203; Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822; Cass., Sez. Un., 28 luglio 2021, n. 21642; Cass., Sez.
5^, 13 agosto 2024, n. 22754); difatti, l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento Banca_1 il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e, pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., rientra nell'ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11481; Cass.,
Sez. 5^, 3 dicembre 2019, nn. 31484, 31485 e 31486; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2021, n. 25453;
Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2024, n. 22754);(…) ne consegue che, dopo aver ricevuto la notifica del pignoramento presso terzi, il contribuente può (e deve) far valere l'omissione o la nullità della notifica della cartella di pagamento (o di altro atto presupposto) in sede di opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice tributario, avendone acquisito conoscenza in tale occasione, non potendo attendere a tale scopo l'ulteriore e successiva notifica dell'intimazione di pagamento;
non a caso, in coerenza con tale enunciato,
è stato affermato che l'atto esecutivo (nella specie, il pignoramento presso terzi), in presenza di una notifica invalida, mancante, inesistente della cartella o dell'intimazione di pagamento, assume il valore di equipollente di una valida notifica, in quanto evidenzia al contribuente l'esistenza di detti atti e, dunque, lo pone in condizioni di esercitare il diritto di impugnarli non potuto esercitare per la mancata realizzazione in modo valido della fattispecie di notifica (in termini: Cass. Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822)“.
b) A dirimere il secondo motivo di appello soccorre la richiamata sentenza n. 561/2022 del 9 febbraio
2022 ove si legge quanto riportato con chiarezza nella sentenza impugnata ovvero “la maggioranza delle cartelle sottostanti, sono state oggetto di altro giudizio definito prima con sentenza n.9743/2019 della CTP di Roma sez. 20 e poi con sentenza di appello n. 561/2022 del 9 febbraio 2022” vertente su una iscrizione ipotecaria che si fondava su cartelle non notificate alla ricorrente che formando giudicato esterno non può non essere tenuto in debito conto da un successivo giudice.
Quindi, queste medesime cartelle non possono essere differentemente valutate da un diverso giudice successivamente adito posto che l'accertamento precedente ha verificato il difetto di notifica delle cartelle di pagamento, atti prodromici alla attività di esecuzione posta in essere dall'Ufficio Riscossioni e chiesta dall'ADE che ha comportato l'annullamento già in altra sede dell'azione di riscossione con la iscrizione ipotecaria.
Tanto premesso il provvedimento deve continuare a ritenersi illegittimo, posto che in tale sede il ricorso dell'ufficio è stato rigettato e l'azione esecutiva annullata, a fronte del riconoscimento della mancata notifica delle cartelle relative.
Differente la situazione con riferimento alla cartella n. 09720200140405830000 oggetto di ricorso diverso ed oggetto di sentenza recante altro identificativo – il n. 14823/2022 del 21 dicembre 2022 – che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso del contribuente e che, quindi, lascia rivivere il provvedimento in tutta la sua legittimità.
Tanto premesso quanto richiesto con l'appello non trova fondamento e la sentenza di prime cure deve essere confermata.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
La parziale soccombenza legittima la compensazione delle spese.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
LA PRESIDENTE RELATRICE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente e Relatore
BUCCARO ALFREDO, Giudice
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2234/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Resistente_2 Resistente_3 Srl In Liquidazione - 80148970587
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14125/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
34 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi: - PIGNORAMENTO n. 09784202400012780000 CONTRAVVENZIONI 2013
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012780000 CONTRAVVENZIONI 2014
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012780000 INPS
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012780000 TASSA AUTOMOBIL 2018
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012780000 IRES-ALTRO 2015
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012780000 IVA-ALTRO 2015
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012780000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012781000 CONTRAVVENZIONI 2013
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012781000 CONTRAVVENZIONI 2014
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012781000 INPS
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012781000 TASSA AUTOMOBIL 2018
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012781000 IRES-ALTRO 2015
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012781000 IVA-ALTRO 2015
- PIGNORAMENTO n. 09784202400012781000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 14125 del 18 novembre 2024 la CGT di Roma ha dichiarato il parziale difetto di giurisdizione con riassunzione presso il giudice ordinario e rigettato il ricorso, nei limiti esplicitati, avverso atti di pignoramento di crediti verso terzi proposto dalla società Società_1 d'Società_2 ed Resistente_3 s.r.l. in liquidazione.
Impugna la sentenza l'ADER nei limiti dei seguenti atti:
- pignoramento n. 09784202400012780000 tassa automobil 2018
- pignoramento n. 09784202400012780000 IRES-altro 2015
- pignoramento n. 09784202400012780000 IVA-altro 2015
- pignoramento n. 09784202400012780000 diritto annuale CCIAA 2017
- pignoramento n. 09784202400012781000 tassa automobil 2018
- pignoramento n. 09784202400012781000 IRES-altro 2015
- pignoramento n. 09784202400012781000 IVA-altro 2015
- pignoramento n. 09784202400012781000 diritto annuale CCIAA 2017
e per i seguenti motivi:
1) regolarità della costituzione dell'ADE riscossione a mezzo difensore abilitato
2) difetto di giurisdizione dell'opposizione a pignoramento 3) irrilevanza delle sentenze richiamate da controparte
4) condanna alle spese.
L'ADE, nel rimettersi a quanto esposto da ADER, evidenzia l'inammissibilità dell'appello con riferimento alla cartella n. 09720200140405830000.
Controdeduce la società, confutando puntualmente le doglianze dell'ufficio appellante.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
a) Con riguardo il dichiarato difetto di giurisdizione, deve ritenersi fin troppo ovvio ed evidente che si riferisca a tributi che non hanno carattere tributario, atteso il notorio disposto dell'art. 2 del d.l.vo n.
546/92.
Per quanto, invece, concerne l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o degli altri atti presupposti dal pignoramento, in materia di esecuzione forzata tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
Ribadisce il Supremo Consesso dei giudici della cassazione, in richiamo della propria granitica posizione giurisprudenziale, che ”il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta — ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 617 cod. proc. civ. — davanti al giudice tributario (Cass. Sez. Un., 5 giugno 2017, n. 13913; ma anche: Cass., Sez. 5^,
11 maggio 2018, n. 11481; Cass., Sez. Un., 28 giugno 2018, n. 17126; Cass., Sez. 5^10 dicembre 2019,
n. 32203; Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822; Cass., Sez. Un., 28 luglio 2021, n. 21642; Cass., Sez.
5^, 13 agosto 2024, n. 22754); difatti, l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento Banca_1 il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e, pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., rientra nell'ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11481; Cass.,
Sez. 5^, 3 dicembre 2019, nn. 31484, 31485 e 31486; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2021, n. 25453;
Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2024, n. 22754);(…) ne consegue che, dopo aver ricevuto la notifica del pignoramento presso terzi, il contribuente può (e deve) far valere l'omissione o la nullità della notifica della cartella di pagamento (o di altro atto presupposto) in sede di opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice tributario, avendone acquisito conoscenza in tale occasione, non potendo attendere a tale scopo l'ulteriore e successiva notifica dell'intimazione di pagamento;
non a caso, in coerenza con tale enunciato,
è stato affermato che l'atto esecutivo (nella specie, il pignoramento presso terzi), in presenza di una notifica invalida, mancante, inesistente della cartella o dell'intimazione di pagamento, assume il valore di equipollente di una valida notifica, in quanto evidenzia al contribuente l'esistenza di detti atti e, dunque, lo pone in condizioni di esercitare il diritto di impugnarli non potuto esercitare per la mancata realizzazione in modo valido della fattispecie di notifica (in termini: Cass. Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822)“.
b) A dirimere il secondo motivo di appello soccorre la richiamata sentenza n. 561/2022 del 9 febbraio
2022 ove si legge quanto riportato con chiarezza nella sentenza impugnata ovvero “la maggioranza delle cartelle sottostanti, sono state oggetto di altro giudizio definito prima con sentenza n.9743/2019 della CTP di Roma sez. 20 e poi con sentenza di appello n. 561/2022 del 9 febbraio 2022” vertente su una iscrizione ipotecaria che si fondava su cartelle non notificate alla ricorrente che formando giudicato esterno non può non essere tenuto in debito conto da un successivo giudice.
Quindi, queste medesime cartelle non possono essere differentemente valutate da un diverso giudice successivamente adito posto che l'accertamento precedente ha verificato il difetto di notifica delle cartelle di pagamento, atti prodromici alla attività di esecuzione posta in essere dall'Ufficio Riscossioni e chiesta dall'ADE che ha comportato l'annullamento già in altra sede dell'azione di riscossione con la iscrizione ipotecaria.
Tanto premesso il provvedimento deve continuare a ritenersi illegittimo, posto che in tale sede il ricorso dell'ufficio è stato rigettato e l'azione esecutiva annullata, a fronte del riconoscimento della mancata notifica delle cartelle relative.
Differente la situazione con riferimento alla cartella n. 09720200140405830000 oggetto di ricorso diverso ed oggetto di sentenza recante altro identificativo – il n. 14823/2022 del 21 dicembre 2022 – che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso del contribuente e che, quindi, lascia rivivere il provvedimento in tutta la sua legittimità.
Tanto premesso quanto richiesto con l'appello non trova fondamento e la sentenza di prime cure deve essere confermata.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
La parziale soccombenza legittima la compensazione delle spese.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
LA PRESIDENTE RELATRICE