Decreto cautelare 9 gennaio 2026
Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 02/02/2026, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02014/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Maria RA Rapisarda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento previa adozione di misura cautelare idonea
della Nota datata 30.10.2025 della Direzione generale per le risorse e l’innovazione Ufficio I del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
e per l’accertamento, previa declaratoria in via cautelare, del diritto del ricorrente a poter sottoscrivere in tempi brevi il contratto individuale di lavoro con il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale,
nonchè per la condanna al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. NI ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce innanzi a questo Tribunale amministrativo al fine di ottenere l’annullamento della nota in epigrafe indicata e sentir dichiarato il proprio diritto all’assunzione da parte del Ministero degli affari esteri.
1.1. In punto di fatto, riferisce:
a) di aver partecipato al Concorso per esami per Collaboratore di amministrazione, contabile e consolare (Codice 01 – Coll. ACC/2021) presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, specificando nella domanda di partecipazione “ di essere portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 5.02.1992 n. 104 e di possedere il grado/percentuale di invalidità dell’80%”;
b) di essersi utilmente collocato, all’esito delle prove concorsuali, in graduatoria di merito e di essere stato convocato per la firma del contratto individuale di lavoro presso il M.A.E.C.I. per il 29 marzo 2023;
c) di aver chiesto ed ottenuto un differimento di tale adempimento allo specifico fine di consentire al Ministero di valutare possibili incompatibilità con la pensione di inabilità dello Stato dallo stesso percepita;
d) che il Ministero, oltre ad accogliere tale istanza, ha disposto visita medica di accertamento dell’idoneità allo svolgimento delle mansioni;
e) di essere stato sottoposto a valutazione dalla Commissione Medica di Verifica per i Dipendenti Pubblici in data 26.05.2023 e di essere stato successivamente rivalutato il 15.05.2024, conseguendo giudizio di inidoneità;
f) di essere stato sottoposto nuovamente a valutazione, su propria istanza, il 5.05.2025 dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, e di aver ricevuto in tale sede il giudizio di idoneità relativa al servizio, atteso che la Commissione lo ha ritenuto “permanentemente non idoneo, in modo relativo, allo svolgimento di quelle mansioni del profilo proprio di inquadramento professionale che comportino maggiore stress psicofisico”;
g) di aver notiziato il Ministero con missiva inviata il 16.06.2025 a mezzo PEC circa l’esito della valutazione di idoneità al servizio da parte della Commissione Medica interforze di 2^ Istanza di Roma, chiedendo di essere convocato presso gli Uffici del Ministero per l’assunzione al servizio in prova;
h) con nota del 30.10.2025 oggi impugnata, il MAECI comunicava l’impossibilità di addivenire all’assunzione con la seguente motivazione: “(…) questa Amministrazione è impossibilitata a procedere con la convocazione del Sig. -OMISSIS- ai fini della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e della conseguente immissione in prova nei ruoli, tra l’altro, avendo raggiunto il limite d’età previsto dalla normativa vigente in materia”.
1.2. In punto di diritto, formula di motivi di doglianza così rubricati:
- “I Violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/90 per non aver la Direzione generale per le risorse e l’innovazione Ufficio I del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale adeguatamente motivato il diniego dell’assunzione del ricorrente -OMISSIS-.
Eccesso di potere per difetto di motivazione o motivazione apparente. Lesione dell’interesse legittimo del ricorrente”;
- “II Violazione di Legge per illegittima sottrazione all’obbligo di assunzione di -OMISSIS-. Lesione dell’interesse legittimo per mancata assunzione e/o ritardo nell’assunzione di -OMISSIS-, con richiesta di quest’ultimo al risarcimento del danno per la perdita delle opportunità lavorative e pensionistiche. Eccesso di potere per illegittima mancata assunzione. Danno patrimoniale e non patrimoniale”;
- “III Violazione della Direttiva europea n. 2000/78/CE recepita dal D.L. 9 luglio 2003 n. 216 e conseguente eccesso di potere della impugnata decisione, per aver discriminato sulla base dell’età il ricorrente -OMISSIS- senza applicare i principi di ragionevolezza e proporzionalità, non dando modo al ricorrente, qualora fosse stato assunto in data 26.05.2023, di poter chiedere il Trattenimento in servizio volontario nel rispetto dei presupposti di Legge. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia”.
2. Si è costituito il Ministero per gli affari esteri a mezzo difesa erariale eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l’infondatezza dell’avversa pretesa.
3. All’esito della camera di consiglio del 27 gennaio 2026 la causa è stata tratta in decisione con avviso di possibile decisione in forma semplificata.
4. Preliminarmente è necessario esaminare l’eccezione di difetto giurisdizione del giudice amministrativo, che è meritevole di accoglimento.
5. La controversia all’esame attiene ad una vicenda successiva all’approvazione della graduatoria conclusiva del concorso pubblico per esami per l’assunzione di 375 unità di personale da inquadrare nel profilo di “ Collaboratore di amministrazione, contabile e consolare ” presso il MAECI, in cui il ricorrente è risultato vincitore. In particolare, con l’odierno ricorso la parte attrice si duole della mancata immissione nei ruoli del Ministero, previa stipula del contratto di lavoro, per carenza del requisito di idoneità alle mansioni e per superamento del limite ordinamentale per il collocamento a riposo obbligatorio dei pubblici dipendenti.
Così ricostruito l’oggetto della domanda ne deriva che l’intrinseca posizione dedotta in giudizio sia quella del portatore di un diritto (all’assunzione) leso, la cui sussistenza o meno compete accertare al giudice ordinario, anche quale giudice delle controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze della p.a., ambito in cui sono ricomprese anche le controversie concernenti l’assunzione al lavoro (v. art. 63, co. 1 e co. 4 del d. lgs n. 165 del 2001).
Poiché l’approvazione della graduatoria costituisce il momento conclusivo della procedura concorsuale e, successivamente, i vincitori del concorso si pongono rispetto alla p.a. come parte di un rapporto paritetico ( ex multis : Cass., Sez. Un., n. 17123 del 219; Cass. Sez. Un., n. 30009 del 2019; TAR Marche, sez. II, n. 714 del 2024; TAR Napoli, sez. VIII, n. 173 del 2025; TAR Lazio, sez. III, n. 12458 del 2022), ne deriva che -non vertendosi in materia oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo- la controversia all’esame deve essere devoluta al giudice dei diritti soggettivi.
6. Sussiste giusta causa di compensazione delle spese attesa la definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ai sensi dell’art. 11 c.p.a., la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA IL, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
NI ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI ZZ | RA IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.