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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 288 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022,
promossa da
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avvocato Silvia CAROLLO
contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1
dall'avvocato Maria Paola SANDONA'
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni del ricorrente: Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica.
In principalità e nel merito, alla luce delle risultanze istruttorie:
1. Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, che vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo Persona_1
le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione coniugale, sita in Chiuppano (VI) in via Don Pio de
Faveri n. 29/f, il cui contratto di affitto, ora intestato al Sig. , si chiede sia Parte_1
intestato alla Sig.ra . CP_1
Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere Pt_1
con sé il figlio secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi e comunque un giorno a settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e nei fine settimana alternativamente con la madre. Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio minore. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori. Le parti saranno libere di statuire ogni e qualsiasi diversa modalità, non opponendosi anzi caldeggiandosi da parte della madre una maggior frequenza dei rapporti tra padre e figlio secondo gli accordi che i genitori stabiliranno di volta in volta, al fine di far sì che il minore possa godere,
compatibilmente come detto con gli impegni scolastici sportivi e ludici, quanto più
possibile della compagnia e degli insegnamenti della figura paterna. Si chiede che la
IGnora comunichi al IG. a chi sarà affidato il figlio nelle ore in cui la stessa CP_1 Pt_1
quotidianamente si reca al lavoro. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più
2 importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso;
3. Le spese straordinarie di istruzione e formazione dei figli , Per_2 Persona_1
attualmente impegnati nei rispettivi percorsi scolastici, saranno a carico del Sig. Pt_1
e del Sig.ra in parti uguali;
[...] CP_1
4. La casa coniugale sita in Chiuppano (VI) in via Don Pio de Faveri n. 29/f, la quale è
tuttora locata con contratto a nome del ricorrente, sarà assegnata in via definitiva alla
Sig.ra che vi abiterà con i figli e provvederà senza indugio ad intestarsi il CP_1
relativo contratto di locazione facendosi carico del pagamento del relativo canone;
5. Il Sig. corrisponderà a titolo di mantenimento: Parte_1
a) Direttamente sul conto corrente della figlia maggiorenne a somma di € Per_2
100,00 mensili a titolo di mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre alle spese straordinarie al 50%;
b) la somma di € 100,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minorenne _1
, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie
[...]
al 50%;
c) Accertare e dichiarare la sopraggiunta autosufficienza economica della moglie IG.ra e che nulla è dovuto alla stessa per il suo mantenimento, con conseguente CP_1
revoca della disposizione provvisoria che poneva a carico del marito la somma di €
440,00 quale contributo al mantenimento della moglie non sussistendone più i presupposti di legge.
6. Spese e competenze di causa interamente rifuse.
In via istruttoria:
3 Si chiede, per quanto occorra, di essere rimessi in termini per il deposito del doc. n°
12 allegato alla comparsa di costituzione del sottoscritto difensore del 9.09.2024,
comprovante l'esistenza di sopraggiunti rapporti di lavoro della IG.ra , e di CP_1
ordinare ex art. 210 c.p.c. alla parte l'esibizione dei contratti di lavoro e relative buste paga.
Conclusioni della resistente: Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica.
In via principale:
−Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
−i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con la facoltà di fissare la rispettiva dimora ove lo ritengano opportuno;
-assegnarsi la casa coniugale sita in Chiuppano via don Pio De Faveri n. 29/F con tutti gli arredi ed accessori ivi presenti, alla moglie IG.ra ; CP_1
−affidarsi in via condivisa il figlio minorenne ad entrambi genitori con Persona_1
collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Chiuppano con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con se presso la propria abitazione per due fine-settimana al mese dal venerdì sera alla domenica sera facendosi carico di prelevarlo e riportarlo presso l'abitazione della madre;
durante l'estate il figlio passerà con il padre 10 giorni continuativi comprendenti le notti ed altrettanti con la madre da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno, 5 giorni continuativi con ciascun genitore durante le vacanze natalizie.
-disporsi a carico del IG. l'obbligo di versare entro il giorno 10 di ogni Parte_1
mese alla moglie a titolo di contributo al mantenimento del figlio minorenne CP_1
la somma di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli Persona_1
indici ISTAT disponendo che l'assegno unico relativo al figlio minorenne venga
4 percepito integralmente dalla madre collocataria, porsi a carico del medesimo Pt_1
le spese straordinarie del figlio minorenne nella misura del 50%
[...] _1
secondo protocollo in uso all'Ufficio;
−disporsi a carico del IG. l'obbligo di versare entro il giorno 10 di ogni Parte_1
mese alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1
maggiorenne la somma di € 100,00 mensili, da rivalutarsi annualmente Per_2
secondo gli indici ISTAT, porsi a carico del medesimo le spese Parte_1
straordinarie della figlia maggiorenne nella misura del 100% secondo protocollo in uso all'Ufficio;
−disporsi a carico del IG. l'obbligo di versare alla moglie entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese la somma di € 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo per il mantenimento della stessa;
−condannarsi il convenuto alla rifusione delle spese, e competenze professionali di causa oltre accessori di legge.
-In via istruttoria : si insite per l'ammissione delle prove dedotte nella memoria ex art. 183 6° comma cpc n. 2 agli atti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 3.1.2022 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Marocco il 17.9.1997; che l'atto di matrimonio era stato trascritto nei CP_1
registri dello stato civile del Comune di Calvene (atto n. 2, parte II, serie C, anno 2013);
Per_ che dall'unione erano nati quattro figli: (6.4.1999, economicamente autosufficiente), 23.1.2001), (21.12.2002) e (31.8.2009); che il Per_2 Per_4 _1
rapporto coniugale era entrato in irreversibile e che da circa due anni i coniugi erano separati di fatto;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi,
5 che il figlio minore fosse affidato ad entrambi i genitori in via condivisa e _1
collocato presso la madre, con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa coniugale condotta in locazione;
offriva di contribuire al mantenimento della moglie e del figlio minore con la somma mensile di euro 600 (comprensiva del canone di locazione della casa coniugale), di sostenere integramente le spese di istruzione e formazione dei figli d , di contribuire al 50% al pagamento delle spese Per_2 _1
straordinarie relative al figlio . _1
Con comparsa in data 27.6.2022 si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1
domanda di separazione ma con addebito al marito;
chiedeva l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale _1
condotta in locazione, sita in Chiuppano via don Pio De Faveri 29/F, la determinazione del contributo mensile dovuto dal ricorrente per il mantenimento proprio e dei figli Per_2
ed rispettivamente in euro 500 ed in euro 900 mensili oltre, quanto alla Per_4 _1
prole, il 100% delle spese straordinarie.
All'udienza del 5.7.2022 i coniugi comparivano avanti il Presidente delegato rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Con ordinanza in data 5.7.2022, il Presidente delegato autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento _1
prevalente presso la madre, cui assegnava la casa familiare;
disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio minore due fine settimana al mese, dal venerdì
sera alla domenica sera, nonché durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive;
determinava il contributo mensile a carico di per il mantenimento della Parte_1
moglie in euro 440; disponeva che contribuisse al mantenimento della Parte_1
figlia on la somma mensile di euro 100, del figlio con la somma mensile Per_2 Per_4
di euro 250 e del figlio con la somma mensile di euro 190; poneva infine le _1
6 spese straordinarie relative ai figli ed integralmente a carico del Per_2 Per_4 _1
padre.
Instauratasi la fase contenziosa di merito avanti il Giudice Istruttore, veniva autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c..
Con ordinanza in data 23.3.2023 il Giudice Istruttore ammetteva in parte le prove testimoniali richieste da ricorrente e resistente ed ordinava ad entrambi di produrre le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le buste paga degli ultimi sei mesi.
All'udienza del 19.10.2023 venivano escussi in qualità di testi la figlia delle parti Per_2
ed il fratello del ricorrente . Parte_2
Con ricorso in corso di causa ex art. 709 ultimo comma c.p.c. chiedeva Parte_1
in via d'urgenza la modifica dei provvedimenti economici adottati dal Presidente
delegato.
Su tale istanza veniva instaurato il contraddittorio con la controparte.
All'udienza del 21.5.2024, fissata per la discussione del ricorso ex art. 709 c.p.c., il
Giudice Istruttore, sull'accordo delle parti, revocava l'obbligo a carico del ricorrente di versare alla controparte la somma mensile di euro 250 (oltre al 100% delle spese straordinarie) quale contributo al mantenimento del figlio Per_4
In data 12.9.2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, intervenuto nel giudizio.
Preliminarmente vanno in questa sede respinte le istanze istruttorie reiterate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La richiesta del ricorrente di acquisizione dei contratti di lavoro e delle buste paga della
7 controparte appare superflua, alla luce della documentazione fiscale e reddituale prodotta in atti da . CP_1
Le prove orali articolate dalla resistente nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. non sono ammissibili in quanto i capitoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23 e 24 sono generici, il capitolo
3 è volto a provare un fatto negativo, i capitoli 4, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 25
attengono a circostanze irrilevanti, i capitoli 9, 10 e 11 sono stati ammessi .
La richiesta di acquisizione dei verbali dei Carabinieri intervenuti presso la casa coniugale è superflua, vista anche la rinuncia alla domanda di addebito.
Le indagini di Polizia Tributaria nei confronti del ricorrente sono esplorative e superflue,
come pure l'ordine di esibizione del libretto di immatricolazione dell'autovettura dal medesimo acquistata.
La domanda di separazione proposta dalle parti va accolta, in conformità anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni delle parti in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale e la circostanza (incontestata) che i coniugi da tempo conducono vite autonome e separate.
La domanda di addebito formulata da è stata espressamente rinunciata CP_1
all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Restano dunque da esaminare le domande afferenti il regime di affidamento del figlio minore e quelle di natura economica . _1
Il figlio minore va affidato ad entrambi i genitori, non risultando dagli atti del _1
giudizio e dalle allegazioni delle parti situazioni che possano portare a ritenere di
8 pregiudizio per lo stesso l'applicazione della regola dell'affido condiviso .
Sul punto le conclusioni delle parti sono concordi avendo entrambe, già negli atti introduttivi del giudizio, chiesto l'affidamento condiviso del minore ed il suo collocamento presso la madre, la quale si è sempre occupata in via prevalente del suo accudimento ed ha continuato stabilmente a convivere con lo stesso anche dopo l'allontanamento di dalla casa coniugale . Parte_1
Per quanto concerne poi, la disciplina del diritto / dovere di visita del figlio da _1
riconoscersi in favore del padre, ritiene il Collegio che possano confermarsi in questa sede i provvedimenti presidenziali, che non sono stati contestati dalle parti e che consentono al minore di intrattenere rapporti adeguati e IGnificativi con il genitore non collocatario, nel rispetto del principio della bigenitorialità.
Pertanto, salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé il figlio Parte_1
un week end ogni 15 giorni, dal venerdì sera alla domenica sera;
due settimane consecutive durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
ad anni alterni dal 24 al 30
dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali,
comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
La casa coniugale condotta in locazione, sita in Chiuppano via Don Pio de Faveri n.
29/f, va assegnata a , collocataria del figlio minore , nonché CP_1 _1
convivente con la figlia maggiorenne la quale non ha ancora raggiunto la Per_2
completa autonomia economica.
La domanda avanzata dal ricorrente, intesa ad ottenere l'intestazione alla moglie del contratto di locazione relativo all'immobile adibito a casa familiare, è inammissibile,
coinvolgendo un terzo (ovvero il locatore) che non è parte del presente giudizio.
9 Nelle more del giudizio, il figlio maggiorenne si è trasferito presso il padre ed Per_4
ha avuto accesso al mercato del lavoro;
pertanto, sull'accordo delle parti, il Giudice
Istruttore ha già revocato l'obbligo a carico di di versare a Parte_1 CP_1
la somma mensile di euro 250 quale contributo al mantenimento del figlio e di sostenere al 100% le spese straordinarie al medesimo relative.
Le parti convengono inoltre sul fatto che la figlia maggiorenne convivente con la Per_2
madre, non abbia ancora raggiunto la completa indipendenza economica e che il padre debba contribuire al suo mantenimento con la somma mensile di euro 100.
Permane invece il contrasto sulla domanda di assegno di mantenimento avanzata da ai sensi dell'art. 156 c.c., sulla quantificazione del contributo dovuto da CP_1
per il mantenimento del figlio minore e sulla ripartizione tra i genitori Parte_1
delle spese straordinarie relative ai figli d . Per_2 _1
per tutta la durata del matrimonio ha provveduto da solo con il proprio Parte_1
stipendio di operaio a mantenere la numerosa famiglia composta da moglie e quattro figli, dato che si è pacificamente dedicata sempre e soltanto alla famiglia CP_1
ed alla vita domestica.
Dal 18.9.2000 il ricorrente lavora alle dipendenze della società Fitt S.p.A. con la qualifica di operaio;
sostiene spese di locazione pari a 480 euro mensili ed è
proprietario di un immobile in Marocco che ben potrebbe mettere a reddito.
Il reddito netto medio percepito da negli ultimi tre anni, quale si evince Parte_1
dai CUD dimessi in atti, è di circa 1.700 euro mensili .
si è sposata a soli 15 anni in Marocco e per tutta la durata del matrimonio CP_1
ha svolto esclusivamente attività casalinga, in quanto madre di ben quattro figli, priva di un titolo di studio spendibile sul mercato del lavoro ed anche della patente di guida.
10 Dopo la separazione dal marito all'età di 40 anni, ha cercato di collocarsi sul mercato del lavoro reperendo però solo occupazioni precarie e poco qualificate.
Attualmente ha in essere due rapporti di lavoro come lavapiatti con contratti precari
(intermittenti / a chiamata con orario non definito) che le consentono di guadagnare poco più di 600 euro netti al mese, con i quali deve far fronte al pagamento del canone di locazione dell'immobile di Chiuppano dove vive con i figli;
non è proprietaria di beni immobili, né è stato provato che lavori irregolarmente.
I dati sopra riportati evidenziano una rilevante sperequazione economica tra i coniugi in favore di il quale, oltre ad essere titolare di un cespite immobiliare nel Parte_1
suo paese di origine, può contare su di un reddito notevolmente superiore di quello della moglie.
In questa situazione va ritenuto, innanzi tutto, che debba provvedere in Parte_1
via prevalente al mantenimento del figlio minore convivente con la madre. _1
Deve in proposito evidenziarsi che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole,
secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di eIGenze dei figli,
certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o
11 casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda
Cassazione 13.12.2016 n. 25531).
Tutto ciò considerato, tenuto delle eIGenze del figlio correlate alla sua età e degli altri parametri di cui all'art. 337 ter IV comma c.c., si ritiene equo determinare (con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi gli effetti dell'ordinanza presidenziale) in euro 250 mensili il contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
Nulla deve disporsi riguardo all'assegno unico che va ripartito secondo legge.
Quanto all'assegno richiesto da , va ricordato che la finalità precipua CP_1
dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. attiene alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza e va riconosciuto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, nel caso in cui quest'ultimo non disponga di redditi propri, sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge (Cassazione
15.1.2018 n. 770; Cassazione 12.1.2017 n. 605; Cassazione 13.2.2015 n. 2961;
Cassazione 6.5.2014 n. 9658; Cassazione 23.10.2012 n. 18175).
Considerato che sussiste, per quanto sin qui detto, una rilevante disparità reddituale tra i coniugi e ritenuto che i mezzi personali di siano insufficienti ad CP_1
assicurarle una vita dignitosa, l'assegno di mantenimento dovuto da in Parte_1
favore della moglie va determinato (con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi gli effetti dell'ordinanza presidenziale) in euro 300 mensili.
Quanto alla figlia per il cui mantenimento le parti hanno concordemente indicato Per_2
12 in euro 100 mensili il contributo a carico del padre, deve disporsi in questa sede la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie alla medesima relative, fatta eccezione per le spese riguardanti il suo percorso di studi universitari, che il padre si
è detto disposto ad accollarsi integralmente (cfr. comparsa conclusionale di parte ricorrente, pagina 12).
La domanda avanzata dal ricorrente di versare l'assegno mensile di euro 100
direttamente alla figlia on è meritevole di accoglimento. Per_2
Invero, l'obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere l'obbligazione; manca, d'altro canto, la domanda della figlia in tal senso .
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, che viene condiviso e fatto proprio dal
Tribunale, “il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio
maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore,
non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la
propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero,
anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge
8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il
genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro
genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede,
sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati
a percepire l'assegno dall'obbligato” (Cassazione 11.11.2013 n. 25300).
“Sebbene l'art. 337-septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155-quinquies
c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto
concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di
mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in
13 via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a
mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al
principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.” (Cassazione 16.09.2022, n. 27308).
Tenuto conto dell'esito del giudizio (compresa la fase del reclamo) e della rinuncia alla domanda di addebito effettuata solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, si ritiene ricorrano le condizioni per compensare tra le parti le spese di lite in ragione di
1/3.
I residui 2/3 di dette spese (liquidati come da dispositivo, vista la nota spese) vanno posti a carico del ricorrente in ragione della sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Marocco il 17.9.1997 con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Calvene al n. 2, parte II, serie C, anno 2013;
b)affida il figlio minore ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido _1
condiviso, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
c)dispone che, salvo diverso accordo, possa vedere e tenere con sé il Parte_1
figlio secondo le seguenti modalità: un week end ogni 15 giorni, dal venerdì sera alla domenica sera;
due settimane consecutive durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì
14 dell'Angelo;
d)assegna la casa coniugale, sita in Chiuppano via Don Pio de Faveri n. 29/f, a CP_1
;
[...]
e)fa obbligo a con decorrenza dalla pubblicazione della presente Parte_1
sentenza, di contribuire al mantenimento della moglie con la somma di euro 300,
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il CP_1
giorno 10 di ogni mese;
f)fa obbligo a con decorrenza dalla pubblicazione della presente Parte_1
sentenza, di contribuire al mantenimento della figlia on la somma di euro 100, Per_2
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il CP_1
giorno 10 di ogni mese;
g)pone le spese straordinarie relative alla figlia come regolamentate dal vigente Per_2
protocollo del Tribunale di Vicenza, a carico dei genitori al 50% ad eccezione delle spese riguardanti il percorso di studi universitari della figlia, di cui si farà integralmente carico il padre;
h)fa obbligo a con decorrenza dalla pubblicazione della presente Parte_1
sentenza, di contribuire al mantenimento del figlio con la somma di euro 250, _1
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il CP_1
giorno 10 di ogni mese;
i)pone le spese straordinarie relative al figlio , come regolamentate dal vigente _1
protocollo del Tribunale di Vicenza a carico dei genitori al 50%;
l)compensa tra le parti le spese di lite in ragione di 1/3;
m)condanna a rifondere alla controparte i 2/3 delle spese di lite che Parte_1
liquida in detta misura in euro 6.634 a titolo di compensi, oltre a spese generali, IVA e
15 CPA.
Così deciso in Vicenza nella camera di conIGlio del 7.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 288 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022,
promossa da
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avvocato Silvia CAROLLO
contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1
dall'avvocato Maria Paola SANDONA'
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni del ricorrente: Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica.
In principalità e nel merito, alla luce delle risultanze istruttorie:
1. Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, che vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo Persona_1
le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione coniugale, sita in Chiuppano (VI) in via Don Pio de
Faveri n. 29/f, il cui contratto di affitto, ora intestato al Sig. , si chiede sia Parte_1
intestato alla Sig.ra . CP_1
Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere Pt_1
con sé il figlio secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi e comunque un giorno a settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e nei fine settimana alternativamente con la madre. Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio minore. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori. Le parti saranno libere di statuire ogni e qualsiasi diversa modalità, non opponendosi anzi caldeggiandosi da parte della madre una maggior frequenza dei rapporti tra padre e figlio secondo gli accordi che i genitori stabiliranno di volta in volta, al fine di far sì che il minore possa godere,
compatibilmente come detto con gli impegni scolastici sportivi e ludici, quanto più
possibile della compagnia e degli insegnamenti della figura paterna. Si chiede che la
IGnora comunichi al IG. a chi sarà affidato il figlio nelle ore in cui la stessa CP_1 Pt_1
quotidianamente si reca al lavoro. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più
2 importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso;
3. Le spese straordinarie di istruzione e formazione dei figli , Per_2 Persona_1
attualmente impegnati nei rispettivi percorsi scolastici, saranno a carico del Sig. Pt_1
e del Sig.ra in parti uguali;
[...] CP_1
4. La casa coniugale sita in Chiuppano (VI) in via Don Pio de Faveri n. 29/f, la quale è
tuttora locata con contratto a nome del ricorrente, sarà assegnata in via definitiva alla
Sig.ra che vi abiterà con i figli e provvederà senza indugio ad intestarsi il CP_1
relativo contratto di locazione facendosi carico del pagamento del relativo canone;
5. Il Sig. corrisponderà a titolo di mantenimento: Parte_1
a) Direttamente sul conto corrente della figlia maggiorenne a somma di € Per_2
100,00 mensili a titolo di mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre alle spese straordinarie al 50%;
b) la somma di € 100,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minorenne _1
, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie
[...]
al 50%;
c) Accertare e dichiarare la sopraggiunta autosufficienza economica della moglie IG.ra e che nulla è dovuto alla stessa per il suo mantenimento, con conseguente CP_1
revoca della disposizione provvisoria che poneva a carico del marito la somma di €
440,00 quale contributo al mantenimento della moglie non sussistendone più i presupposti di legge.
6. Spese e competenze di causa interamente rifuse.
In via istruttoria:
3 Si chiede, per quanto occorra, di essere rimessi in termini per il deposito del doc. n°
12 allegato alla comparsa di costituzione del sottoscritto difensore del 9.09.2024,
comprovante l'esistenza di sopraggiunti rapporti di lavoro della IG.ra , e di CP_1
ordinare ex art. 210 c.p.c. alla parte l'esibizione dei contratti di lavoro e relative buste paga.
Conclusioni della resistente: Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica.
In via principale:
−Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
−i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con la facoltà di fissare la rispettiva dimora ove lo ritengano opportuno;
-assegnarsi la casa coniugale sita in Chiuppano via don Pio De Faveri n. 29/F con tutti gli arredi ed accessori ivi presenti, alla moglie IG.ra ; CP_1
−affidarsi in via condivisa il figlio minorenne ad entrambi genitori con Persona_1
collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Chiuppano con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con se presso la propria abitazione per due fine-settimana al mese dal venerdì sera alla domenica sera facendosi carico di prelevarlo e riportarlo presso l'abitazione della madre;
durante l'estate il figlio passerà con il padre 10 giorni continuativi comprendenti le notti ed altrettanti con la madre da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno, 5 giorni continuativi con ciascun genitore durante le vacanze natalizie.
-disporsi a carico del IG. l'obbligo di versare entro il giorno 10 di ogni Parte_1
mese alla moglie a titolo di contributo al mantenimento del figlio minorenne CP_1
la somma di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli Persona_1
indici ISTAT disponendo che l'assegno unico relativo al figlio minorenne venga
4 percepito integralmente dalla madre collocataria, porsi a carico del medesimo Pt_1
le spese straordinarie del figlio minorenne nella misura del 50%
[...] _1
secondo protocollo in uso all'Ufficio;
−disporsi a carico del IG. l'obbligo di versare entro il giorno 10 di ogni Parte_1
mese alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1
maggiorenne la somma di € 100,00 mensili, da rivalutarsi annualmente Per_2
secondo gli indici ISTAT, porsi a carico del medesimo le spese Parte_1
straordinarie della figlia maggiorenne nella misura del 100% secondo protocollo in uso all'Ufficio;
−disporsi a carico del IG. l'obbligo di versare alla moglie entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese la somma di € 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo per il mantenimento della stessa;
−condannarsi il convenuto alla rifusione delle spese, e competenze professionali di causa oltre accessori di legge.
-In via istruttoria : si insite per l'ammissione delle prove dedotte nella memoria ex art. 183 6° comma cpc n. 2 agli atti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 3.1.2022 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Marocco il 17.9.1997; che l'atto di matrimonio era stato trascritto nei CP_1
registri dello stato civile del Comune di Calvene (atto n. 2, parte II, serie C, anno 2013);
Per_ che dall'unione erano nati quattro figli: (6.4.1999, economicamente autosufficiente), 23.1.2001), (21.12.2002) e (31.8.2009); che il Per_2 Per_4 _1
rapporto coniugale era entrato in irreversibile e che da circa due anni i coniugi erano separati di fatto;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi,
5 che il figlio minore fosse affidato ad entrambi i genitori in via condivisa e _1
collocato presso la madre, con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa coniugale condotta in locazione;
offriva di contribuire al mantenimento della moglie e del figlio minore con la somma mensile di euro 600 (comprensiva del canone di locazione della casa coniugale), di sostenere integramente le spese di istruzione e formazione dei figli d , di contribuire al 50% al pagamento delle spese Per_2 _1
straordinarie relative al figlio . _1
Con comparsa in data 27.6.2022 si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1
domanda di separazione ma con addebito al marito;
chiedeva l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale _1
condotta in locazione, sita in Chiuppano via don Pio De Faveri 29/F, la determinazione del contributo mensile dovuto dal ricorrente per il mantenimento proprio e dei figli Per_2
ed rispettivamente in euro 500 ed in euro 900 mensili oltre, quanto alla Per_4 _1
prole, il 100% delle spese straordinarie.
All'udienza del 5.7.2022 i coniugi comparivano avanti il Presidente delegato rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Con ordinanza in data 5.7.2022, il Presidente delegato autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento _1
prevalente presso la madre, cui assegnava la casa familiare;
disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio minore due fine settimana al mese, dal venerdì
sera alla domenica sera, nonché durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive;
determinava il contributo mensile a carico di per il mantenimento della Parte_1
moglie in euro 440; disponeva che contribuisse al mantenimento della Parte_1
figlia on la somma mensile di euro 100, del figlio con la somma mensile Per_2 Per_4
di euro 250 e del figlio con la somma mensile di euro 190; poneva infine le _1
6 spese straordinarie relative ai figli ed integralmente a carico del Per_2 Per_4 _1
padre.
Instauratasi la fase contenziosa di merito avanti il Giudice Istruttore, veniva autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c..
Con ordinanza in data 23.3.2023 il Giudice Istruttore ammetteva in parte le prove testimoniali richieste da ricorrente e resistente ed ordinava ad entrambi di produrre le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le buste paga degli ultimi sei mesi.
All'udienza del 19.10.2023 venivano escussi in qualità di testi la figlia delle parti Per_2
ed il fratello del ricorrente . Parte_2
Con ricorso in corso di causa ex art. 709 ultimo comma c.p.c. chiedeva Parte_1
in via d'urgenza la modifica dei provvedimenti economici adottati dal Presidente
delegato.
Su tale istanza veniva instaurato il contraddittorio con la controparte.
All'udienza del 21.5.2024, fissata per la discussione del ricorso ex art. 709 c.p.c., il
Giudice Istruttore, sull'accordo delle parti, revocava l'obbligo a carico del ricorrente di versare alla controparte la somma mensile di euro 250 (oltre al 100% delle spese straordinarie) quale contributo al mantenimento del figlio Per_4
In data 12.9.2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, intervenuto nel giudizio.
Preliminarmente vanno in questa sede respinte le istanze istruttorie reiterate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La richiesta del ricorrente di acquisizione dei contratti di lavoro e delle buste paga della
7 controparte appare superflua, alla luce della documentazione fiscale e reddituale prodotta in atti da . CP_1
Le prove orali articolate dalla resistente nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. non sono ammissibili in quanto i capitoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23 e 24 sono generici, il capitolo
3 è volto a provare un fatto negativo, i capitoli 4, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 25
attengono a circostanze irrilevanti, i capitoli 9, 10 e 11 sono stati ammessi .
La richiesta di acquisizione dei verbali dei Carabinieri intervenuti presso la casa coniugale è superflua, vista anche la rinuncia alla domanda di addebito.
Le indagini di Polizia Tributaria nei confronti del ricorrente sono esplorative e superflue,
come pure l'ordine di esibizione del libretto di immatricolazione dell'autovettura dal medesimo acquistata.
La domanda di separazione proposta dalle parti va accolta, in conformità anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni delle parti in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale e la circostanza (incontestata) che i coniugi da tempo conducono vite autonome e separate.
La domanda di addebito formulata da è stata espressamente rinunciata CP_1
all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Restano dunque da esaminare le domande afferenti il regime di affidamento del figlio minore e quelle di natura economica . _1
Il figlio minore va affidato ad entrambi i genitori, non risultando dagli atti del _1
giudizio e dalle allegazioni delle parti situazioni che possano portare a ritenere di
8 pregiudizio per lo stesso l'applicazione della regola dell'affido condiviso .
Sul punto le conclusioni delle parti sono concordi avendo entrambe, già negli atti introduttivi del giudizio, chiesto l'affidamento condiviso del minore ed il suo collocamento presso la madre, la quale si è sempre occupata in via prevalente del suo accudimento ed ha continuato stabilmente a convivere con lo stesso anche dopo l'allontanamento di dalla casa coniugale . Parte_1
Per quanto concerne poi, la disciplina del diritto / dovere di visita del figlio da _1
riconoscersi in favore del padre, ritiene il Collegio che possano confermarsi in questa sede i provvedimenti presidenziali, che non sono stati contestati dalle parti e che consentono al minore di intrattenere rapporti adeguati e IGnificativi con il genitore non collocatario, nel rispetto del principio della bigenitorialità.
Pertanto, salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé il figlio Parte_1
un week end ogni 15 giorni, dal venerdì sera alla domenica sera;
due settimane consecutive durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
ad anni alterni dal 24 al 30
dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali,
comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
La casa coniugale condotta in locazione, sita in Chiuppano via Don Pio de Faveri n.
29/f, va assegnata a , collocataria del figlio minore , nonché CP_1 _1
convivente con la figlia maggiorenne la quale non ha ancora raggiunto la Per_2
completa autonomia economica.
La domanda avanzata dal ricorrente, intesa ad ottenere l'intestazione alla moglie del contratto di locazione relativo all'immobile adibito a casa familiare, è inammissibile,
coinvolgendo un terzo (ovvero il locatore) che non è parte del presente giudizio.
9 Nelle more del giudizio, il figlio maggiorenne si è trasferito presso il padre ed Per_4
ha avuto accesso al mercato del lavoro;
pertanto, sull'accordo delle parti, il Giudice
Istruttore ha già revocato l'obbligo a carico di di versare a Parte_1 CP_1
la somma mensile di euro 250 quale contributo al mantenimento del figlio e di sostenere al 100% le spese straordinarie al medesimo relative.
Le parti convengono inoltre sul fatto che la figlia maggiorenne convivente con la Per_2
madre, non abbia ancora raggiunto la completa indipendenza economica e che il padre debba contribuire al suo mantenimento con la somma mensile di euro 100.
Permane invece il contrasto sulla domanda di assegno di mantenimento avanzata da ai sensi dell'art. 156 c.c., sulla quantificazione del contributo dovuto da CP_1
per il mantenimento del figlio minore e sulla ripartizione tra i genitori Parte_1
delle spese straordinarie relative ai figli d . Per_2 _1
per tutta la durata del matrimonio ha provveduto da solo con il proprio Parte_1
stipendio di operaio a mantenere la numerosa famiglia composta da moglie e quattro figli, dato che si è pacificamente dedicata sempre e soltanto alla famiglia CP_1
ed alla vita domestica.
Dal 18.9.2000 il ricorrente lavora alle dipendenze della società Fitt S.p.A. con la qualifica di operaio;
sostiene spese di locazione pari a 480 euro mensili ed è
proprietario di un immobile in Marocco che ben potrebbe mettere a reddito.
Il reddito netto medio percepito da negli ultimi tre anni, quale si evince Parte_1
dai CUD dimessi in atti, è di circa 1.700 euro mensili .
si è sposata a soli 15 anni in Marocco e per tutta la durata del matrimonio CP_1
ha svolto esclusivamente attività casalinga, in quanto madre di ben quattro figli, priva di un titolo di studio spendibile sul mercato del lavoro ed anche della patente di guida.
10 Dopo la separazione dal marito all'età di 40 anni, ha cercato di collocarsi sul mercato del lavoro reperendo però solo occupazioni precarie e poco qualificate.
Attualmente ha in essere due rapporti di lavoro come lavapiatti con contratti precari
(intermittenti / a chiamata con orario non definito) che le consentono di guadagnare poco più di 600 euro netti al mese, con i quali deve far fronte al pagamento del canone di locazione dell'immobile di Chiuppano dove vive con i figli;
non è proprietaria di beni immobili, né è stato provato che lavori irregolarmente.
I dati sopra riportati evidenziano una rilevante sperequazione economica tra i coniugi in favore di il quale, oltre ad essere titolare di un cespite immobiliare nel Parte_1
suo paese di origine, può contare su di un reddito notevolmente superiore di quello della moglie.
In questa situazione va ritenuto, innanzi tutto, che debba provvedere in Parte_1
via prevalente al mantenimento del figlio minore convivente con la madre. _1
Deve in proposito evidenziarsi che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole,
secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di eIGenze dei figli,
certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o
11 casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda
Cassazione 13.12.2016 n. 25531).
Tutto ciò considerato, tenuto delle eIGenze del figlio correlate alla sua età e degli altri parametri di cui all'art. 337 ter IV comma c.c., si ritiene equo determinare (con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi gli effetti dell'ordinanza presidenziale) in euro 250 mensili il contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
Nulla deve disporsi riguardo all'assegno unico che va ripartito secondo legge.
Quanto all'assegno richiesto da , va ricordato che la finalità precipua CP_1
dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. attiene alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza e va riconosciuto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, nel caso in cui quest'ultimo non disponga di redditi propri, sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge (Cassazione
15.1.2018 n. 770; Cassazione 12.1.2017 n. 605; Cassazione 13.2.2015 n. 2961;
Cassazione 6.5.2014 n. 9658; Cassazione 23.10.2012 n. 18175).
Considerato che sussiste, per quanto sin qui detto, una rilevante disparità reddituale tra i coniugi e ritenuto che i mezzi personali di siano insufficienti ad CP_1
assicurarle una vita dignitosa, l'assegno di mantenimento dovuto da in Parte_1
favore della moglie va determinato (con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi gli effetti dell'ordinanza presidenziale) in euro 300 mensili.
Quanto alla figlia per il cui mantenimento le parti hanno concordemente indicato Per_2
12 in euro 100 mensili il contributo a carico del padre, deve disporsi in questa sede la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie alla medesima relative, fatta eccezione per le spese riguardanti il suo percorso di studi universitari, che il padre si
è detto disposto ad accollarsi integralmente (cfr. comparsa conclusionale di parte ricorrente, pagina 12).
La domanda avanzata dal ricorrente di versare l'assegno mensile di euro 100
direttamente alla figlia on è meritevole di accoglimento. Per_2
Invero, l'obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere l'obbligazione; manca, d'altro canto, la domanda della figlia in tal senso .
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, che viene condiviso e fatto proprio dal
Tribunale, “il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio
maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore,
non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la
propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero,
anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge
8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il
genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro
genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede,
sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati
a percepire l'assegno dall'obbligato” (Cassazione 11.11.2013 n. 25300).
“Sebbene l'art. 337-septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155-quinquies
c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto
concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di
mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in
13 via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a
mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al
principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.” (Cassazione 16.09.2022, n. 27308).
Tenuto conto dell'esito del giudizio (compresa la fase del reclamo) e della rinuncia alla domanda di addebito effettuata solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, si ritiene ricorrano le condizioni per compensare tra le parti le spese di lite in ragione di
1/3.
I residui 2/3 di dette spese (liquidati come da dispositivo, vista la nota spese) vanno posti a carico del ricorrente in ragione della sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Marocco il 17.9.1997 con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Calvene al n. 2, parte II, serie C, anno 2013;
b)affida il figlio minore ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido _1
condiviso, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
c)dispone che, salvo diverso accordo, possa vedere e tenere con sé il Parte_1
figlio secondo le seguenti modalità: un week end ogni 15 giorni, dal venerdì sera alla domenica sera;
due settimane consecutive durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì
14 dell'Angelo;
d)assegna la casa coniugale, sita in Chiuppano via Don Pio de Faveri n. 29/f, a CP_1
;
[...]
e)fa obbligo a con decorrenza dalla pubblicazione della presente Parte_1
sentenza, di contribuire al mantenimento della moglie con la somma di euro 300,
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il CP_1
giorno 10 di ogni mese;
f)fa obbligo a con decorrenza dalla pubblicazione della presente Parte_1
sentenza, di contribuire al mantenimento della figlia on la somma di euro 100, Per_2
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il CP_1
giorno 10 di ogni mese;
g)pone le spese straordinarie relative alla figlia come regolamentate dal vigente Per_2
protocollo del Tribunale di Vicenza, a carico dei genitori al 50% ad eccezione delle spese riguardanti il percorso di studi universitari della figlia, di cui si farà integralmente carico il padre;
h)fa obbligo a con decorrenza dalla pubblicazione della presente Parte_1
sentenza, di contribuire al mantenimento del figlio con la somma di euro 250, _1
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il CP_1
giorno 10 di ogni mese;
i)pone le spese straordinarie relative al figlio , come regolamentate dal vigente _1
protocollo del Tribunale di Vicenza a carico dei genitori al 50%;
l)compensa tra le parti le spese di lite in ragione di 1/3;
m)condanna a rifondere alla controparte i 2/3 delle spese di lite che Parte_1
liquida in detta misura in euro 6.634 a titolo di compensi, oltre a spese generali, IVA e
15 CPA.
Così deciso in Vicenza nella camera di conIGlio del 7.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
16