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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 2103/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2103 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto
TRA
(C.F.: , elettivamente dom.to in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania (Na) alla Via Spazzilli n. 134/40, presso lo studio dell'Avv.
SA CI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F.: ), elettivamente dom.ta in Casoria Controparte_1 C.F._2
(Na) alla Via Volturno n. 13, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Anna Russo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore delle parti concludeva come da verbali e atti di causa.
Il P.M. apponeva il visto in data 21.08.2025 esprimendo parere favorevole RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis. 49 e 51 c.p.c. depositato il 20.05.2024, Parte_1
e premettevano di aver contratto matrimonio in Afragola (NA) il Controparte_1
09.06.2006, evidenziando che da tale unione erano nati due figli, (il Per_1
09.06.2007) e (il 15.10.2013). Per_2
Essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Il Tribunale di Napoli Nord pronunciava la separazione con sentenza n. 523/2024 del
24.10.2024, pubblicata il 28.10.2024, passata in giudicato (cfr. attestazione del
21.05.2025). Con contestuale ordinanza il Collegio rimetteva la causa sul ruolo del
Giudice relatore per la pronuncia divorzile.
All' udienza successiva, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti confermavano che non era intervenuta riconciliazione, ribadendo la comune volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso e di cui alla separazione.
Il Giudice delegato alla trattazione riservava la decisione al Collegio e il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
Tanto premesso, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale di Napoli Nord (23.10.2024) nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Collegio osserva che va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto che come si evince dall'estratto di matrimonio allegato in atti (atto n. 90, parte II,
S. A, anno 2006) la registrazione nella parte II induce a ritenere che trattasi di matrimonio concordatario.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte pag. 2/4 (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte
Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del
07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv.
596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N.
63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Afragola (Na), il giorno 09.06.2006, tra nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata ad [...] il [...], alle condizioni concordate indicate Controparte_1 in parte motiva, a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola (Na) - (atto n. 90, parte II,
S. A, anno 2006) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 14.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 3/4 pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 2103/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2103 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto
TRA
(C.F.: , elettivamente dom.to in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania (Na) alla Via Spazzilli n. 134/40, presso lo studio dell'Avv.
SA CI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F.: ), elettivamente dom.ta in Casoria Controparte_1 C.F._2
(Na) alla Via Volturno n. 13, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Anna Russo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore delle parti concludeva come da verbali e atti di causa.
Il P.M. apponeva il visto in data 21.08.2025 esprimendo parere favorevole RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis. 49 e 51 c.p.c. depositato il 20.05.2024, Parte_1
e premettevano di aver contratto matrimonio in Afragola (NA) il Controparte_1
09.06.2006, evidenziando che da tale unione erano nati due figli, (il Per_1
09.06.2007) e (il 15.10.2013). Per_2
Essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Il Tribunale di Napoli Nord pronunciava la separazione con sentenza n. 523/2024 del
24.10.2024, pubblicata il 28.10.2024, passata in giudicato (cfr. attestazione del
21.05.2025). Con contestuale ordinanza il Collegio rimetteva la causa sul ruolo del
Giudice relatore per la pronuncia divorzile.
All' udienza successiva, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti confermavano che non era intervenuta riconciliazione, ribadendo la comune volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso e di cui alla separazione.
Il Giudice delegato alla trattazione riservava la decisione al Collegio e il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
Tanto premesso, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale di Napoli Nord (23.10.2024) nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Collegio osserva che va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto che come si evince dall'estratto di matrimonio allegato in atti (atto n. 90, parte II,
S. A, anno 2006) la registrazione nella parte II induce a ritenere che trattasi di matrimonio concordatario.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte pag. 2/4 (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte
Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del
07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv.
596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N.
63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Afragola (Na), il giorno 09.06.2006, tra nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata ad [...] il [...], alle condizioni concordate indicate Controparte_1 in parte motiva, a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola (Na) - (atto n. 90, parte II,
S. A, anno 2006) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 14.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 3/4 pag. 4/4