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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, il 2.4.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6469/2023 R.G.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. C.F._6 Parte_7
, rappresentati e difesi dall'avv. Dino Caudullo, giusta procura C.F._7
congiunta al ricorso;
Ricorrenti
e
, già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in , via Prefettura, n.14, presso l'AVVOCATURA – Staff del Sindaco CP_1
Metropolitano, rappresentata e difesa, in virtù di mandato reso su foglio separato, dall'avv.
Maurizio Nicita;
Resistente
e
Soggetti collocatisi in posizione utile (vincitori) nella graduatoria PEO 2022
Litisconsorti necessari contumaci
Oggetto: progressione economica orizzontale
1 Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 7.6.2023, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito il
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- di essere dipendenti a tempo indeterminato della resistente Controparte_1
dal 1.10.2021, inquadrati in categoria C1, profilo di istruttore tecnico geometra e Istruttore amministrativo;
- di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione resistente sin dal 20.12.2001, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato e inquadramento in categoria C, costantemente prorogati senza soluzione di continuità, fino alla stabilizzazione avvenuta con decorrenza dal 1.10.2021;
- di avere sempre svolto le medesime funzioni sin dall'assunzione a tempo determinato e anche dopo la stabilizzazione, presso il Dipartimento 2-Servizio 1 Programmazione Piano
OO.PP. e Viabilità, rispettivamente, quale Istruttore Tecnico Parte_1
Geometra, quale Istruttore Tecnico Geometra, Parte_3 Parte_2
quale Istruttore Tecnico Geometra;
e presso il Dipartimento 2-Servizio 4,
[...] [...]
quale Istruttore Tecnico Geometra, quale Parte_7 Parte_5
Istruttore Amministrativo, quale Istruttore Tecnico, Parte_6 Parte_4
quale Istruttore Amministrativo;
- che durante il periodo di precariato, avevano partecipato alle procedure di progressione economica avviate dall'Amministrazione resistente, conseguendo il passaggio alla posizione superiore rispetto all'originario inquadramento in C1, transitando, nello specifico, in categoria C2, all'esito della procedura PEO del 2016 i ricorrenti , Pt_5
, e , e all'esito della PEO 2019 i ricorrenti , e Pt_3 Parte_2 Pt_4 Pt_8 Pt_7
; Pt_6
- che, tuttavia, in esito alla procedura di stabilizzazione, l'Amministrazione non aveva tenuto conto del servizio preruolo svolto né della progressione economica conseguita, inquadrando tutti i ricorrenti in categoria C, posizione economica C1;
- che, in conseguenza dell'inquadramento in posizione C1, dal 1.10.2021, data di immissione in ruolo, avevano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella goduta fino al 30.9.2021, e non erano stati ammessi a partecipare alla procedura di PEO indetta nel
2022, richiedente quale presupposto per il passaggio alla posizione superiore un'anzianità di servizio nella posizione economica inferiore di almeno 24 mesi alla data del 1.1.2022, a
2 loro non riconosciuta, nonostante , e fossero già Pt_5 Controparte_3 Pt_4
transitati in C2 nel 2016, e , e nel 2019, e vantassero tutti Parte_1 Pt_7 Pt_6 un'anzianità in categoria C1 di almeno 15 anni, maturati prima dei rispettivi passaggi in C2 durante il preruolo;
- che avrebbero dovuto essere inquadrati in categoria C2 all'atto della stabilizzazione e altresì essere ammessi a partecipare alla per il passaggio alla categoria C3 o, in Pt_9
ogni caso, quantomeno alla C2, avendo tutti almeno 15 anni di servizio in C1;
- che con nota del 29.11.2022 prot. n. 63166, avevano evidenziato che, relativamente alle loro posizioni, non erano state redatte dai rispettivi responsabili di settore le schede di valutazione individuali ai fini della formazione della graduatoria finale per la PEO 2022 e che, in esito alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, non figuravano i loro nominativi, chiedendo contestualmente il riesame della graduatoria medesima;
- che l'Amministrazione ha confermato la loro non ammissione alla procedura.
Ciò premesso, i ricorrenti, argomentato in ordine all'illegittimità dell'inquadramento nella categoria C1 all'atto della stabilizzazione, del mancato riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica maturata nel periodo di servizio preruolo e della procedura di progressione economica indetta dall'Amministrazione resistente, nella parte in cui non ha consentito la loro partecipazione, hanno rassegnato le seguenti conclusioni «- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, all'atto della stabilizzazione e, quindi, con decorrenza dall'assunzione a tempo indeterminato dall'1.10.2021, di tutta
l'anzianità maturata nel periodo pre ruolo ai fini giuridici nonché della posizione economica maturata nel medesimo periodo in esito alle procedure di progressione economica orizzontale cui hanno partecipato;
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati all'atto della stabilizzazione, con decorrenza dall'1.10.2021, in categoria C, posizione economica C2;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del maggiore trattamento economico derivante dall'inquadramento in posizione economica
C2 con decorrenza dall'1.10.2021, con la consequenziale condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive tra la retribuzione corrisposta come posizione economica C1 e la maggiore retribuzione dovuta come posizione economica C2, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
- in ulteriore conseguenza del riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata nel periodo pre ruolo, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a partecipare alla progressione economica
3 orizzontale indetta dall'Amministrazione resistente per l'anno 2022, per il passaggio dalla categoria C2 alla categoria C3;
- conseguentemente, dichiarare l'illegittimità ed inefficacia, con il conseguente annullamento, della procedura di progressione economica orizzontale indetta dall'Amministrazione resistente per l'anno 2022 e la relativa graduatoria approvata con
Determinazione dirigenziale n. gen. 252 del 27.01.2023, nella parte in cui i ricorrenti non sono stati ammessi a partecipare per il passaggio alla categoria C3 e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di procedere alla riedizione della procedura medesima con l'ammissione dei ricorrenti e la loro necessaria valutazione, con la conseguente eventuale rettifica della graduatoria finale ed ogni consequenziale diritto in capo ai ricorrenti qualora collocati in posizione utile ai fini della progressione economica.
In via subordinata
- previo riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata nel periodo pre ruolo, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a partecipare alla progressione economica orizzontale indetta dall'Amministrazione resistente per l'anno 2022, per il passaggio alla categoria C2;
- conseguentemente, dichiarare l'illegittimità ed inefficacia, con il conseguente annullamento, della procedura di progressione economica orizzontale indetta dall'Amministrazione resistente per l'anno 2022 e la relativa graduatoria approvata con
Determinazione dirigenziale n. gen. 252 del 27.01.2023, nella parte in cui i ricorrenti non sono stati ammessi a partecipare per il passaggio alla categoria C2 e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di procedere alla riedizione della procedura medesima con l'ammissione dei ricorrenti e la loro necessaria valutazione, con la conseguente eventuale rettifica della graduatoria finale ed ogni consequenziale diritto in capo ai ricorrenti qualora collocati in posizione utile ai fini della progressione economica.
Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e compensi di giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Con memoria depositata il 30.8.2023, si è costituita la che, Controparte_1
richiamata la normativa sulla base della quale era stata avvita la procedura per l'assunzione a tempo indeterminato dei ricorrenti, ha dedotto che questi, presentata la domanda per la partecipazione alla selezione per la categoria C1, accettando così senza alcuna riserva i termini e le condizioni previste nell'avviso di selezione, in data 30.9.2021, con decorrenza dall'1.10.2021, avevano sottoscritto il contratto di lavoro subordinato a
4 tempo indeterminato;
che, a seguito del procedimento di stabilizzazione, era stato costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ex novo; che i ricorrenti non avevano fornito alcuna prova in ordine alla identità di mansioni svolte anche a seguito della stipula del contratto a tempo indeterminato;
che il Contratto decentrato integrativo 2022 del 5.9.2022, all'art. 4 aveva stabilito che poteva partecipare alla procedura di progressione economica per l'anno 2022 (con decorrenza dall'1.1.2022) il personale in servizio alla data del
1.1.2022 in possesso del requisito minimo di 24 mesi nella posizione in godimento alla data del 1.1.2022; che considerata la data di sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato da parte dei ricorrenti (1.10.2021), alla data dell'1.1.2022 questi non erano in possesso del requisito minimo di 24 mesi.
Parte resistente, eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni «1) In ordine alla domanda subordinata, ordinare ai ricorrenti di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inserti in graduatoria utile della PEO 2022;
2) Nel merito, rigettare, per i motivi di diritto spiegati, le domande formulate sia principale che subordinata, dai ricorrenti nelle conclusioni dell'avversato ricorso, siccome inammissibili, prima ancora che infondate, sia in fatto sia in diritto e, comunque, non provate;
3) conseguentemente, condannare i ricorrenti a pagamento a favore dell'amministrazione resistente delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, compresi, trattandosi di avvocato di un ente pubblico, di oneri accessori come per legge.».
Svoltasi l'udienza del 13.12.2023, la scrivente, ritenuta la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario con tutti i dipendenti partecipanti alla procedura PEO 2022, non evocati in giudizio, e vista l'istanza avanzata dai ricorrenti con le note sostitutive dell'udienza, depositate l'11.12.2023, con la quale i predetti avevano chiesto di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, ha rimesso gli atti al Presidente della
Sezione Lavoro per le determinazioni di competenza in ordine all'istanza ex art. 150 c.p.c, rinviando all'udienza del 22.5.2024.
Autorizzata la notificazione ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nessuno dei litisconsorti necessari si è costituito e all'udienza del 22.5.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Quindi la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 2.4.2025.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla avessero osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate da
5 entrambe le parti, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del servizio
CP_ preruolo prestato alle dipendenze dell' resistente sia ai fini dell'inquadramento, all'atto della loro stabilizzazione, nella medesima categoria C2 già posseduta, sia ai fini della partecipazione, successivamente all'assunzione a tempo indeterminato, alla PEO per l'anno 2022 per il passaggio alla categoria C3 o, in subordine, alla categoria C2.
3. Con riferimento alla domanda dei ricorrenti volta al riconoscimento di tutta l'anzianità maturata durante il servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato e del conseguente diritto a mantenere l'inquadramento, in sede di stabilizzazione, nella categoria
C2 conseguita all'esito della progressione economica durante il servizio preruolo (PEO Part 2016 per i ricorrenti , , e , e 2019 per , Pt_5 Pt_3 Parte_2 Pt_4 Parte_1
e - cfr. doc. 11 e 12 allegati al ricorso), va in preliminarmente rilevato che Pt_7 Pt_6
CP_ l' resistente ha avviato una procedura di selezione pubblica per titoli ed esami riservata a n. 35 unità di personale in servizio presso la con Controparte_1
contratto a tempo determinato e parziale, per la stabilizzazione a tempo indeterminato e pieno “finalizzata alla copertura dei seguenti posti: CATEGORIA C1: Istruttore
Amministrativo 23; Istruttore Tecnico;
Geometra 9 […]”, conformemente al programma del fabbisogno del personale 2020/2022 e del piano annuale delle assunzioni per l'anno
2020 (cfr. doc. 2 – 7 fascicolo parte resistente).
I ricorrenti hanno quindi partecipato a detta selezione, con riferimento alla categoria C1, presentando le rispettive istanze, e, all'esito di tale procedura, sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato e con inquadramento – come previsto nel bando relativo alla selezione pubblica – nella categoria C1, profilo professionale Istruttore tecnico geometra ( , , , ) e Istruttore amministrativo Parte_1 Pt_3 Parte_2 Pt_7 Pt_6
( e ) con decorrenza dal 1.10.2021. Pt_4 Pt_7
Ora, con riferimento questione di diritto controversa che ci occupa, la giurisprudenza di legittimità, cui il Tribunale ritiene di aderire, ha più volte avuto modo di affermare che la stabilizzazione non integra un'ipotesi di conversione quale effetto sanzionatorio di una reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato, ma costituisce una misura di favore prevista dal legislatore per coloro che abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'ente locale per un determinato periodo di tempo e che consente a tale personale, di accedere ai ruoli della P.A. La suprema Corte ha a tal riguardo statuito, inoltre, che «non essendovi un diritto incondizionato alla stabilizzazione, per essere la stessa dipendente dalla
6 determinazione dell'Ente a procedervi, con scelta condizionata dal rispetto dei limiti finanziari e dall'esistenza di posti vacanti in organico da ricoprire, non sussiste nemmeno il diritto dei lavoratori ad essere assunti nella stessa posizione professionale tenuta nell'ambito dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato, ben potendo
l'amministrazione (nel caso che ne occupa, la Provincia di Prato) esercitare la sua facoltà di procedere alla copertura a fronte di una rilevata carenza di organico con riferimento ad altra e diversa posizione professionale;
7.6 ciò è desumibile da ulteriore sentenza di questa Corte, che ha evidenziato come le norme in tema di stabilizzazione non hanno previsto la continuazione, a tempo indeterminato, dello stesso rapporto di lavoro a tempo determinato, ma la conclusione di un nuovo contratto a tempo indeterminato, nel quale può legittimamente essere attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito in precedenza dallo stesso lavoratore (cfr., in tali termini, Cass.
3.4.2018 n. 8134)» (cfr.
Cassazione ordinanza n. 297 del 9.1.2023; negli stessi termini Cass. 24.11.2016 n. 24025, nonché Cass. n. 8134/2018; Cass. n. 31112/2021).
Dai superiori principi discende dunque la legittimità dell'inquadramento dei ricorrenti nella CP_ categoria C1 operato dall' resistente in sede di stabilizzazione, peraltro in conformità con la programmazione del fabbisogno di personale e l'avviso di stabilizzazione con esplicito riferimento, appunto, all'inquadramento nel livello C1.
La domanda principale dei ricorrenti, volta al riconoscimento del diritto ad essere inquadrati, all'atto della stipula del contratto a tempo indeterminato, nella categoria C2, con conseguenziale riconoscimento del diritto al maggiore trattamento economico e diritto a partecipare alla PEO 2022 per il passaggio alla categoria C3, è quindi infondata.
4. Venendo ora alla domanda proposta in via subordinata, con cui i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio preruolo ai fini della partecipazione CP_ alla PEO 2022, per il passaggio alla categoria C2 – partecipazione loro preclusa dall' resistente in quanto dallo stesso ritenuti privi del requisito dell'anzianità di 24 mesi per poter accedere alla procedura, previsto dall'art. 4 del CCDI - reputa il Tribunale che, in ragione dell'identità tra le questioni di diritto già affrontate dall'Ufficio, pur in relazione alla PEO 2019, deve in questa sede essere richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza Trib. Catania, sez. lav., n. 1174/2022 (est. dott.ssa Laura Renda), emessa a definizione del giudizio n. 6391/2020 R.G.
5. In particolare, il Tribunale con la richiamata sentenza ha affermato che:
7 «Considerato che è pacifico che nella fattispecie in esame il rapporto a tempo indeterminato si è costituito ex nunc, ciò tuttavia non determina l'irrilevanza – ai fini in questa sede prospettati – della pregressa anzianità di servizio.
Sul punto si rammenta quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza
n. 4195/20201, ove si evidenzia l'importanza del principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, entrambi dipendenti della stessa amministrazione: il mancato riconoscimento del calcolo degli anni di servizio prestati con contratto a tempo determinato ai fini del calcolo dell'anzianità pregressa, nei fatti comporterebbe una discriminazione degli stessi rispetto ai dipendenti della medesima amministrazione che, con contratto a tempo indeterminato, vedrebbero riconosciuta la relativa anzianità lavorativa.
Con riferimento alla stessa tematica, la Corte di Giustizia ha peraltro costantemente affermato che “i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”
(Corte di Giustizia UE, Sez. II, 13/9/2007, in C-307/05; Grande Sezione, 15/4/2008, in C-
268/06; Cons. Stato, Sez. VI, 30/3/2015, n. 1636)”.
La Corte di Giustizia Europea ha escluso la possibilità di una disparità di trattamento quante volte non sia giustificata da una reale esigenza, osservando come in mancanza di ragioni oggettive non sia ammessa una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato (sent. 13.9.2007, C-307/05, ...omissis...). Ha anzitutto richiamato la propria precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo
Quadro e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico”
(v. sent. 4.7.2006, C-212/04, ...omissis...), trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
La Corte di Giustizia ha inoltre precisato che le “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, ma solo quando la disparità di
8 trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.
Tali principi risultano già ribaditi, in via generale, dalla pronuncia 8.9.2011, C-177/10, attraverso l'affermazione che la Direttiva 199/70/CE e l'Accordo Quadro “devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall'altro, richiedono che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro”.
L'esistenza di “ragioni oggettive” - secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia - non può consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro è una pubblica Amministrazione, né, infine, nel fatto che il trattamento deteriore dei lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo. L'assunzione dei ricorrenti ha avuto luogo con il conferimento di un preciso inquadramento giuridico e con l'inserimento nella struttura dell'amministrazione per l'espletamento delle mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza.
Ancora, secondo l'autorevole parere del Consiglio di Stato, (n. 1029/20212), tra l'altro in una fattispecie ancora più peculiare poiché la stabilizzazione era intervenuta all'esito di una procedura concorsuale a tutti gli effetti, la nascita di un rapporto ex novo non è, da sola sufficiente ad integrare un eventuale requisito oggettivo volto ad escludere il riconoscimento dell'anzianità lavorativa maturata con contratto a tempo determinato;
e, per giurisprudenza ormai consolidata, è onere della prova del datore di lavoro dimostrare
l'esistenza di tale elemento oggettivo che ostacoli il riconoscimento di quanto maturato sotto l'egida del contratto a tempo determinato, al fine da non determinare una discriminazione» (cfr. sentenza Trib. Catania, sez. lav., n. 1174/2022 (est. dott.ssa Laura
Renda), emessa a definizione del giudizio n. 6391/2020 R.G.).
6. Applicando i suesposti principi di diritto al caso di specie, va quindi ritenuta illegittima la condotta dell'Ente resistente il quale, sul presupposto della costituzione di un rapporto di
9 lavoro ex novo decorrente dal 1.10.2021, ha erroneamente escluso il computo integrale della anzianità preruolo maturata dai ricorrenti, così precludendo agli stessi l'accesso alla
PEO per mancata maturazione del requisito dei 24 mesi di anzianità. Pt_9
Ed infatti, come emerge dalla documentazione in atti, i ricorrenti, i cui rapporti di lavoro
CP_ con l' resistente hanno tutti avuto decorrenza dal 20.12.2001 in forza di contratti a tempo determinato reiteratamente prorogati senza soluzione di continuità fino alla data della stabilizzazione, hanno diritto – in forza dei principi sopra esposti – alla integrale valutazione dell'anzianità così maturata, ed hanno conseguentemente altresì il diritto ad accedere alla procedura PEO per il passaggio alla categoria economica C2, essendo Pt_9 ampiamente soddisfatti i requisiti di anzianità posti dall'art. 4 del CCDI.
7. Da tanto consegue l'accoglimento della domanda subordinata formulata in ricorso, sussistendo il diritto dei ricorrenti a partecipare alla progressione economica orizzontale indetta dall'Amministrazione resistente per l'anno , per il passaggio alla categoria C2, Pt_9
con i medesimi criteri applicati per i dipendenti a tempo indeterminato, con la precisazione che spettando ai dirigenti responsabili valutare i risultati conseguiti ai fini dell'attribuzione in concreto degli incrementi stipendiali, in questa sede può solo dichiararsi l'esistenza in favore dei ricorrenti dell'astratta possibilità della valutazione del loro operato e la possibilità di essere ancora valutati con i medesimi criteri previsti per i dipendenti di ruolo e tenuto conto di tutta l'anzianità pregressa (v. negli stessi termini sentenza Trib. Catania, sez. lav., n. 1174/2022 - est. dott.ssa Laura Renda, emessa a definizione del giudizio n.
6391/2020 R.G.).
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia parzialmente fondato e vada conseguentemente accolto nei limiti di cui sopra.
L'ente resistente, pertanto, deve essere condannato a rinnovare la procedura di
Progressione economica orizzontale nel rispetto dei principi sopra esposti. Pt_9
8. Stante l'accoglimento del ricorso nei limiti sopra evidenziati, la reciproca soccombenza e la peculiarità e complessità della fattispecie, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata nel periodo preruolo e a partecipare alla progressione economica orizzontale indetta nell'anno per il passaggio alla categoria C2, alla stregua dei criteri previsti per Pt_9
10 i lavoratori a tempo indeterminato e per l'effetto ordina alla Amministrazione di rinnovare la procedura per cui è causa in ossequio a quanto dedotto e richiesto;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 2.4.2025
La giudice
Federica Porcelli
11