Articolo 17 della Legge 28 giugno 1956, n. 594
Articolo 16Articolo 18
Versione
6 luglio 1956
Art. 17.
I dirigenti responsabili degli enti ed organi incaricati dei pagamenti dei reintegri di cui alla presente legge assumono a tutti gli effetti la qualifica di funzionari delegati ai sensi dell' art. 60 del regio decreto-legge 18 novembre 1943, n. 2440 .
Entrata in vigore il 6 luglio 1956