CASS
Sentenza 6 aprile 2021
Sentenza 6 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2021, n. 12991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12991 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NI IO nato a [...] il [...] NI OR nato a [...] il [...] LI CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/07/2020 del Tribunale per il riesame di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 12991 Anno 2021 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 21/01/2021 *RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale per il riesame di Roma, adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., decidendo in sede di rinvio (a seguito di annullamento disposto da Sez. 3, n. 15276 del 27/11/2019, dep. 2020), con ordinanza del 15 luglio - 23 luglio 2020, in parziale riforma del decreto con il quale il G.i.p. del Tribunale di Roma il 20 maggio 2019 aveva disposto sia il sequestro preventivo di una serie di beni (ai sensi degli artt. 452-quaterdecies cod. pen., 256, commi 2 e 3, e 258, comma 4, del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e 483 cod. pen.) sia il sequestro preventivo anche per equivalente del profitto del reato (ai sensi dell'art. 452- quaterdecies cod. pen.) nella misura della somma di denaro di 1.013.489,21 euro nei confronti degli indagati IO LI, OR LI e LU TE e di una serie di società di capitali, invece, ha disposto: in linea principale, il sequestro preventivo della stessa somma di denaro di 1.013.489,21 euro nei confronti di quattro società di capitali (cioè S.E.P. - Società ecologica pontina s.r.I., So.ge.ri.t. s.r.I., Demetra s.r.l. ed Adastrea s.r.I.) quale profitto dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25-undecies, comma 2, lett. f), del d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, alle stesse ascritto, in relazione al reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen.; in subordine, ove le società non abbiano la disponibilità, in cassa o nei rapporti bancari-finanziari alle stesse riconducibili, della somma indicata, il sequestro preventivo di beni (immobili, mobili, titoli) o utilità di cui le stesse abbiano la disponibilità per un valore equivalente all'importo del suddetto profitto;
in ulteriore subordine, nel caso in cui sia impossibile eseguire, in tutto o in parte, il disposto sequestro, ha disposto: nei confronti delle medesime quattro persone giuridiche il sequestro preventivo della somma di denaro di 1.013.489,21 euro eventualmente rinvenuta nella casse delle società o nei rapporti bancari/finanziari alle stesse riconducibili quale profitto del- reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. contestato a tutti gli indagati;
in ulteriore subordine, infine, ha disposto a carico di tutti gli indagati, in solido tra loro, il sequestro preventivo della medesima somma (ovvero della differenza tra tale importo e quello concretamente rinvenuto presso le società) ovvero di beni (immobili, mobili, titoli) o utilità di cui gli stessi abbiano la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tali somme;
confermando nel resto il decreto impugnato. 2 2. Attesa la complessità della vicenda, appare necessario un resoconto dell'antefatto, basandosi sulla motivazione del provvedimento impugnato, sul contenuto degli atti di parte e, soprattutto, sulla parte motiva della richiamata decisione di Sez. 3, n. 15276 del 27/11/2019, dep. 2020. La Procura della Repubblica di Roma procede, per quanto in questa sede rileva, nei confronti di IO LI, di OR LI e di LU TE (i primi due quali gestori o soci di riferimento della s.r.l. "Società Ecologica Pontina", acronimo S.E.P., l'ultimo quale dirigente della Regione Lazio) per i reati di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.), abbandono incontrollato di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva (art. 256 del d. Igs. n. 152 del 2006) in relazione alla ipotizzata realizzazione da parte della S.E.P., che era autorizzata a trattare la quota umida dei rifiuti differenziati di un serie di Comuni in provincia di Latina, di compost (fertilizzante ottenuto mediante un processo di triturazione e fermentazione - compostaggio - di rifiuti organici) non di qualità - a causa della ritenuta cattiva gestione dell'impianto di trattamento e di processi produttivi non corretti - da ritenersi non idoneo come fertilizzante ma, in realtà, costituente rifiuto speciale sia pure non pericoloso;
in particolare, a partire dall'anno 2014 tale compost sarebbe stato inviato non già, come doveroso, alla discarica autorizzata, essendo un rifiuto speciale ma invece, tramite s.r.l. possedute dagli LI o dagli stessi controllate (So.ge.ri.t, Demetra, Adrastea), ceduto ad aziende agricole che lo avrebbero poi versato nei propri fondi, mentre altra parte sarebbe stata illegalmente interrata dalla stessa S.E.P., che avrebbe così, in definitiva, realizzato un ingente .quantitativo di spesa corrispondente al risparmi della spesa che avrebbe dovuto, invece, sostenere per smaltire in maniera legale presso discariche autorizzate il compost "fuori specifica". Il profitto così realizzato è stato stimato da parte degli organi investigativi pari a 1.013.489,21 euro. Al titolare di un laboratorio di analisi, estraneo al presente procedimento, si contesta il reato di falso ideologico in relazione a certificati di analisi che si assumono essere falsi in relazione alla attestazione della conformità ai parametri di legge del c.d. compost di qualità. Su richiesta del P.M., il G.i.p. il 20 maggio 2019 ha, dunque, disposto: il sequestro preventivo di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. pen. ("impeditivo") dei terreni, mezzi, strumenti e beni delle società che sarebbero stati impiegati nella commissione dei reati;
ed il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, di cui al comma 2 dell'art. 321 cod. pen. e del profitto del reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., quantificato, appunto, in 1.013.489,21 euro;
tale sequestro è stato disposto sia nei confronti di tutti gli indagati - persone fisiche 3 che delle società coinvolte, cui si addebita la violazione degli artt. 5 e 25- undecies, del d. Igs. n. 231 del 2001 in relazione ai reati ambientali. Proposta richiesta di riesame, avendo il 23 luglio 2019 il Tribunale di Roma confermato il decreto del G.i.p., la Corte di cassazione, adita dalla difesa, con sentenza n. 15276 del 27/11/2019, dep. 2020, ha così disposto: «Annulla la ordinanza impugnata limitatamente al sequestro a fini di confisca per equivalente nei confronti degli indagati e rinvia al Tribunale di Roma sezione misure cautelari reali;
rigetta nel resto il ricorso». Il percorso motivazionale della S.C., nella parte che qui rileva (nn.
3.6 e 3-7 del "considerato in diritto") è il seguente: «E' fondato invece il settimo motivo di ricorso. Secondo il Tribunale del riesame, in caso di reati commessi dall'amministratore di una società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti della persona fisica del reato, solo quando, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sul patrimonio della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente che abbia tratto vantaggio dalla commissione dello stesso. Tuttavia, tale regola troverebbe applicazione nel caso in cui il provvedimento di sequestro sia stato richiesto ed adottato solo nei confronti della persona fisica dell'indagato: è in tale ipotesi che il Pubblico ministero ed il Giudice per le indagini preliminari devono dar conto delle ragioni per le quali il sequestro nei confronti dell'ente sarebbe infruttuoso o inutile. Nel caso in esame, invece, tale esigenza non rileverebbe perché con il medesimo provvedimento il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo del profitto del reato sia nei confronti della persona giuridica che aveva tratto vantaggio dalla commissione del reato sia nei confronti degli autori del reato stesso. Il provvedimento non era illegittimo né carente di motivazione. In ogni caso, spettava all'imputato l'onere di fornire la prova della concreta esistenza dei beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta. Il ragionamento non è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità. Ed invero la sentenza di questa Sezione, citata dal Tribunale del riesame, la n. 42966 del 10/06/2015, Klein, Rv. 265158, secondo cui l'indagato o l'imputato, che intende sottrarsi alla confisca, deve provare l'incapienza del patrimonio della società, riguarda già la fase esecutiva della misura reale e non quella genetica. Invece, come spiegato nella sentenza sempre di questa Sezione n. 46973 del 10/05/2018, Barletta, Rv. 274074, il sequestro preventivo finalizzato alla confísca per equivalente nei reati tributari ammette la struttura mista, contemplando sia il sequestro in forma diretta (in via principale) sia per 4 equivalente (in via subordinata), poiché il sequestro di valore si pone in stretta relazione con il verificarsi dell'impossibilità di eseguire quello in forma specifica. La ragione di ciò risiede nel fatto che l'art. 12-bis d. Igs. n. 74 del 2000 e, prima ancora, l'art. 1, comma 143, I. n. 244 del 2007 in relazione all'art. 322-ter cod. pen. non poneva le due forme di sequestro in via alternativa tra di loro, poiché la norma indica nella confisca diretta l'opzione obbligatoria principale e, in quella di valore, l'opzione parimenti obbligatoria subordinata, con la conseguenza che al titolare dell'azione cautelare non è consentito chiedere ad libitum l'una o l'altra. Mentre deve ritenersi escluso il ricorso in via principale al solo sequestro per equivalente, è ammesso, invece, quando risulti ex actis, anche in via genetica, l'impossibilità di esecuzione del sequestro in forma specifica. Tale principio è stato ulteriormente chiarito e ribadito da Cass., Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2018, Carríero, Rv. 274561, secondo cui, in tema di misure caute/ari reali, la richiesta di sequestro preventivo esclusivamente funzionale alla confisca per equivalente, in quanto presuppone l'impossibilità di procedere al sequestro diretto del profitto del reato, si distingue, per diversità di oggetto e di presupposti, da quella congiunta di sequestro in forma diretta' e, in via residuale, per equivalente, che deve essere avanzata nei casi in cui non siano stati compiuti accertamenti sulla possibilità o meno di porre il vincolo direttamente sul profitto del reato. Orbene, nel caso in esame, il Tribunale del riesame non ha svolto alcuna riflessione sulla capienza patrimoniale della società sicché è rimasto carente di giustificazione il sequestro per equivalente sul patrimonio dei singoli ricorrenti [...] A tali fini va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente al sequestro dei beni degli indagati con rinvio al Tribunale di Roma, mentre per il resto i ricorsi devono essere rigettati». 3.Ciò premesso, ricorrono per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame del 15-23 luglio 2020 IO LI, OR LI e LU TE, tramite unico atto di impugnazione curato dal difensore di fiducia, affidandosi ad un solo complessivo motivo, con cui denunziano violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 627 e 324 cod. proc. pen.). Ripercorsi in efficace sintesi gli antefatti, i ricorrenti assumono che il Tribunale di Roma avrebbe violato il principio di diritto fissato dalla S.C. nella sentenza di annullamento, principio che il giudice del rinvio avrebbe erroneamente compreso, come si coglie dalla espressione perplessa che si legge alla p. 5 dell'ordinanza impugnata "se bene si è inteso il pronunciamento del giudice di legittimità". A ben vedere, ad avviso dei ricorrenti, «le determinazioni del Giudice - del riesame, piuttosto che raccogliere l'invito rivoltogli dalla 5 Suprema Corte, ne prescindono, atteso che la nuova ordinanza, al pari di quella annullata, che l'aveva preceduta, non contiene alcuna considerazione sul centrale elemento dell'incapienza che aveva portato la Suprema Corte al sollecitato annullamento » (così alla p. 5 del ricorso). Si sottolinea come l'ordinanza impugnata faccia continuo riferimento alla richiesta di sequestro del P.M., piuttosto che, come sarebbe naturale, al provvedimento del G.i.p., che, invece, è l'unico atto sottoposto al controllo del Collegio del riesame «e che, se ricollocato al centro della scena, offre una lettura inequivoca nel senso che segue» (così alla p. 5 del ricorso). Si rammenta che il dispositivo del decreto di sequestro genetico del G.i.p. cumula in sé più funzioni: a) di carattere impeditivo, per quanto attiene ai beni la cui disponibilità avrebbe consentito agli indagati di perseverare nelle contestate condotte illecite;
b) di tipo sanzionatorio, per quanto riguarda la necessità, precisata dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., di confiscare tutti i beni strumentali alla commissione del reato;
c) per equivalente, in merito al profitto del reato. Ad avviso dei ricorrenti, la .lettura della motivazione dell'originario decreto di sequestro dimostrerebbe che il sequestro per equivalente non sarebbe subordinato ad un sequestro di valore in forma diretta. Infatti, taluni passaggi che si leggono alle pp. 27-28 del provvedimento del G.i.p., che si richiamano in sintesi nel ricorso, dimostrerebbero che «nella logica del provvedimento impugnato il sequestro nei confronti delle società, piuttosto che esprimere la forma diretta del sequestro del profitto, è preordinato a garantire la confisca di cui alla legge 231/2001. Che l'intero decreto di sequestro prescinda da un sequestro di valore nella sua forma diretta è rivelato da un ulteriore dato. Nella logica dell'accusa, il soggetto titolare del profitto del reato, inteso come risparmio di spesa, sia nella gestione del processo produttivo, che nei costi di smaltimento del prodotto non conforme, sarebbe esclusivamente la società SEP srl. L'associazione della stessa alle altre persone giuridiche coinvolte nella filiere del delitto di cui all'art. 452 quaterdecies cp, solo può essere riferita alla comune destinazione della speciale confisca prevista dalla L. 231/2001 piuttosto che a quella connessa alla fruizione di un prodotto cui non avrebbero potuto in alcun modo accedere. Ciò spiega l'ulteriore dato costituito dall'ordine assegnato nel dispositivo ai diversi soggetti gravati e che annovera, anzitutto, "tutti gli indagati persone fisiche", stabilendo un ordine inverso ed esattamente contrario rispetto a quello che sarebbe derivato qualora il sequestro" del patrimonio delle persone fisiche fosse stato ritenuto alternativo e subordinato a quello delle persone giuridiche» (così alle pp.
6-7 del ricorso). 6 I ricorrenti lamentano avere il Tribunale, esulando dai poteri allo stesso conferiti, non tanto integrato una motivazione insufficiente quanto piuttosto provveduto «- in via sostitutiva - ad incidere non solo e non tanto sul supporto motivazionale, come preteso dalla Suprema Corte in sede di annullamento, ma a darvi diversa qualificazione, funzione e contenuto, sebbene impropriamente veicolati sotto l'insegna della "specificazione in maniera più puntale e dettagliata fra le varie tipologie di sequestro adottate"» (così alla p. 7 del ricorso). Invece, ad avviso della difesa, i giudici del riesame avrebbero dovuto, proprio sulla scorta dei rilievo della S.C., annullare il decreto del G.i.p., ferma la possibilità di adottare un nuovo sequestro per equivalente ove la fase esecutiva avesse rivelato l'incapienza dei soggetti chiamati in via diretta. Si chiede, in definitiva, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4.11 P.G. della S.C. nella propria requisitoria scritta del 31 dicembre 2020 ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. Il difensore di IO e OR LI con memoria del 14 gennaio 2020, con allegati documentali (tra i quali provvedimento interlocutorio del P.M. del Tribunale di Roma del 4 novembre 2019, su istanza difensiva del 14 ottobre 2019), ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati, per il seguente motivo. 2. I ricorrenti, dopo il riassunto dell'antefatto (pp.
1-5 del ricorso), censurano la struttura del provvedimento genetico del G.i.p. (pp. 5-6), ritenendo che l'esito della nuova udienza camerale innanzi al Tribunale per il riesame, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, avrebbe dovuto ineluttabilmente essere, nella prospettiva difensiva, l'annullamento del decreto del G.i.p., ferma tuttavia la possibilità di adottare un nuovo sequestro per equivalente ove la fase esecutiva avesse rivelato l'incapienza dei soggetti chiamati in via diretta (p. 7). L'impugnazione è priva di fondamento. Infatti, posto che oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza del Tribunale per il riesame, non già quella genetica del G.i.p. (cui il ricorso fa frequente riferimento), è agevole osservare come la Corte di cassazione non abbia annullato senza rinvio, come pure ben avrebbe potuto fare, ove ciò avesse ritenuto necessario, la prima ordinanza del Tribunale per il riesame ed il 7 provvedimento originario del G.i.p. ma ha, invece, annullato l'ordinanza del 23 luglio 2019, «limitatamente al sequestro a fini di confisca - per equivalente nei confronti degli indagati», con rinvio sul punto al Tribunale di Roma e rigetto nel resto. Il provvedimento emesso in sede di nuovo esame (a parte l'inopportuno passaggio "se bene si è inteso il pronunciamento del giudice di legittimità", p. 5 dell'ordinanza; consimile espressione si rinviene, seppure interlineata, alla p. 2) resiste alle censure mosse: esso, legittimamente riformando la precedente statuizione, modula gli interventi cautelari ablativi proprio nella sequenza logico- temporale sollecitata dalla Corte di cassazione, prevedendo, infatti (v. p. 5 della motivazione e dispositivo), alternative per il caso di accertamento dell'incapienza, in via subordinata ed ulteriormente subordinata. 3.Consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/01/2021.
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 12991 Anno 2021 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 21/01/2021 *RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale per il riesame di Roma, adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., decidendo in sede di rinvio (a seguito di annullamento disposto da Sez. 3, n. 15276 del 27/11/2019, dep. 2020), con ordinanza del 15 luglio - 23 luglio 2020, in parziale riforma del decreto con il quale il G.i.p. del Tribunale di Roma il 20 maggio 2019 aveva disposto sia il sequestro preventivo di una serie di beni (ai sensi degli artt. 452-quaterdecies cod. pen., 256, commi 2 e 3, e 258, comma 4, del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e 483 cod. pen.) sia il sequestro preventivo anche per equivalente del profitto del reato (ai sensi dell'art. 452- quaterdecies cod. pen.) nella misura della somma di denaro di 1.013.489,21 euro nei confronti degli indagati IO LI, OR LI e LU TE e di una serie di società di capitali, invece, ha disposto: in linea principale, il sequestro preventivo della stessa somma di denaro di 1.013.489,21 euro nei confronti di quattro società di capitali (cioè S.E.P. - Società ecologica pontina s.r.I., So.ge.ri.t. s.r.I., Demetra s.r.l. ed Adastrea s.r.I.) quale profitto dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25-undecies, comma 2, lett. f), del d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, alle stesse ascritto, in relazione al reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen.; in subordine, ove le società non abbiano la disponibilità, in cassa o nei rapporti bancari-finanziari alle stesse riconducibili, della somma indicata, il sequestro preventivo di beni (immobili, mobili, titoli) o utilità di cui le stesse abbiano la disponibilità per un valore equivalente all'importo del suddetto profitto;
in ulteriore subordine, nel caso in cui sia impossibile eseguire, in tutto o in parte, il disposto sequestro, ha disposto: nei confronti delle medesime quattro persone giuridiche il sequestro preventivo della somma di denaro di 1.013.489,21 euro eventualmente rinvenuta nella casse delle società o nei rapporti bancari/finanziari alle stesse riconducibili quale profitto del- reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. contestato a tutti gli indagati;
in ulteriore subordine, infine, ha disposto a carico di tutti gli indagati, in solido tra loro, il sequestro preventivo della medesima somma (ovvero della differenza tra tale importo e quello concretamente rinvenuto presso le società) ovvero di beni (immobili, mobili, titoli) o utilità di cui gli stessi abbiano la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tali somme;
confermando nel resto il decreto impugnato. 2 2. Attesa la complessità della vicenda, appare necessario un resoconto dell'antefatto, basandosi sulla motivazione del provvedimento impugnato, sul contenuto degli atti di parte e, soprattutto, sulla parte motiva della richiamata decisione di Sez. 3, n. 15276 del 27/11/2019, dep. 2020. La Procura della Repubblica di Roma procede, per quanto in questa sede rileva, nei confronti di IO LI, di OR LI e di LU TE (i primi due quali gestori o soci di riferimento della s.r.l. "Società Ecologica Pontina", acronimo S.E.P., l'ultimo quale dirigente della Regione Lazio) per i reati di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.), abbandono incontrollato di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva (art. 256 del d. Igs. n. 152 del 2006) in relazione alla ipotizzata realizzazione da parte della S.E.P., che era autorizzata a trattare la quota umida dei rifiuti differenziati di un serie di Comuni in provincia di Latina, di compost (fertilizzante ottenuto mediante un processo di triturazione e fermentazione - compostaggio - di rifiuti organici) non di qualità - a causa della ritenuta cattiva gestione dell'impianto di trattamento e di processi produttivi non corretti - da ritenersi non idoneo come fertilizzante ma, in realtà, costituente rifiuto speciale sia pure non pericoloso;
in particolare, a partire dall'anno 2014 tale compost sarebbe stato inviato non già, come doveroso, alla discarica autorizzata, essendo un rifiuto speciale ma invece, tramite s.r.l. possedute dagli LI o dagli stessi controllate (So.ge.ri.t, Demetra, Adrastea), ceduto ad aziende agricole che lo avrebbero poi versato nei propri fondi, mentre altra parte sarebbe stata illegalmente interrata dalla stessa S.E.P., che avrebbe così, in definitiva, realizzato un ingente .quantitativo di spesa corrispondente al risparmi della spesa che avrebbe dovuto, invece, sostenere per smaltire in maniera legale presso discariche autorizzate il compost "fuori specifica". Il profitto così realizzato è stato stimato da parte degli organi investigativi pari a 1.013.489,21 euro. Al titolare di un laboratorio di analisi, estraneo al presente procedimento, si contesta il reato di falso ideologico in relazione a certificati di analisi che si assumono essere falsi in relazione alla attestazione della conformità ai parametri di legge del c.d. compost di qualità. Su richiesta del P.M., il G.i.p. il 20 maggio 2019 ha, dunque, disposto: il sequestro preventivo di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. pen. ("impeditivo") dei terreni, mezzi, strumenti e beni delle società che sarebbero stati impiegati nella commissione dei reati;
ed il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, di cui al comma 2 dell'art. 321 cod. pen. e del profitto del reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., quantificato, appunto, in 1.013.489,21 euro;
tale sequestro è stato disposto sia nei confronti di tutti gli indagati - persone fisiche 3 che delle società coinvolte, cui si addebita la violazione degli artt. 5 e 25- undecies, del d. Igs. n. 231 del 2001 in relazione ai reati ambientali. Proposta richiesta di riesame, avendo il 23 luglio 2019 il Tribunale di Roma confermato il decreto del G.i.p., la Corte di cassazione, adita dalla difesa, con sentenza n. 15276 del 27/11/2019, dep. 2020, ha così disposto: «Annulla la ordinanza impugnata limitatamente al sequestro a fini di confisca per equivalente nei confronti degli indagati e rinvia al Tribunale di Roma sezione misure cautelari reali;
rigetta nel resto il ricorso». Il percorso motivazionale della S.C., nella parte che qui rileva (nn.
3.6 e 3-7 del "considerato in diritto") è il seguente: «E' fondato invece il settimo motivo di ricorso. Secondo il Tribunale del riesame, in caso di reati commessi dall'amministratore di una società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti della persona fisica del reato, solo quando, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sul patrimonio della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente che abbia tratto vantaggio dalla commissione dello stesso. Tuttavia, tale regola troverebbe applicazione nel caso in cui il provvedimento di sequestro sia stato richiesto ed adottato solo nei confronti della persona fisica dell'indagato: è in tale ipotesi che il Pubblico ministero ed il Giudice per le indagini preliminari devono dar conto delle ragioni per le quali il sequestro nei confronti dell'ente sarebbe infruttuoso o inutile. Nel caso in esame, invece, tale esigenza non rileverebbe perché con il medesimo provvedimento il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo del profitto del reato sia nei confronti della persona giuridica che aveva tratto vantaggio dalla commissione del reato sia nei confronti degli autori del reato stesso. Il provvedimento non era illegittimo né carente di motivazione. In ogni caso, spettava all'imputato l'onere di fornire la prova della concreta esistenza dei beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta. Il ragionamento non è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità. Ed invero la sentenza di questa Sezione, citata dal Tribunale del riesame, la n. 42966 del 10/06/2015, Klein, Rv. 265158, secondo cui l'indagato o l'imputato, che intende sottrarsi alla confisca, deve provare l'incapienza del patrimonio della società, riguarda già la fase esecutiva della misura reale e non quella genetica. Invece, come spiegato nella sentenza sempre di questa Sezione n. 46973 del 10/05/2018, Barletta, Rv. 274074, il sequestro preventivo finalizzato alla confísca per equivalente nei reati tributari ammette la struttura mista, contemplando sia il sequestro in forma diretta (in via principale) sia per 4 equivalente (in via subordinata), poiché il sequestro di valore si pone in stretta relazione con il verificarsi dell'impossibilità di eseguire quello in forma specifica. La ragione di ciò risiede nel fatto che l'art. 12-bis d. Igs. n. 74 del 2000 e, prima ancora, l'art. 1, comma 143, I. n. 244 del 2007 in relazione all'art. 322-ter cod. pen. non poneva le due forme di sequestro in via alternativa tra di loro, poiché la norma indica nella confisca diretta l'opzione obbligatoria principale e, in quella di valore, l'opzione parimenti obbligatoria subordinata, con la conseguenza che al titolare dell'azione cautelare non è consentito chiedere ad libitum l'una o l'altra. Mentre deve ritenersi escluso il ricorso in via principale al solo sequestro per equivalente, è ammesso, invece, quando risulti ex actis, anche in via genetica, l'impossibilità di esecuzione del sequestro in forma specifica. Tale principio è stato ulteriormente chiarito e ribadito da Cass., Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2018, Carríero, Rv. 274561, secondo cui, in tema di misure caute/ari reali, la richiesta di sequestro preventivo esclusivamente funzionale alla confisca per equivalente, in quanto presuppone l'impossibilità di procedere al sequestro diretto del profitto del reato, si distingue, per diversità di oggetto e di presupposti, da quella congiunta di sequestro in forma diretta' e, in via residuale, per equivalente, che deve essere avanzata nei casi in cui non siano stati compiuti accertamenti sulla possibilità o meno di porre il vincolo direttamente sul profitto del reato. Orbene, nel caso in esame, il Tribunale del riesame non ha svolto alcuna riflessione sulla capienza patrimoniale della società sicché è rimasto carente di giustificazione il sequestro per equivalente sul patrimonio dei singoli ricorrenti [...] A tali fini va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente al sequestro dei beni degli indagati con rinvio al Tribunale di Roma, mentre per il resto i ricorsi devono essere rigettati». 3.Ciò premesso, ricorrono per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame del 15-23 luglio 2020 IO LI, OR LI e LU TE, tramite unico atto di impugnazione curato dal difensore di fiducia, affidandosi ad un solo complessivo motivo, con cui denunziano violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 627 e 324 cod. proc. pen.). Ripercorsi in efficace sintesi gli antefatti, i ricorrenti assumono che il Tribunale di Roma avrebbe violato il principio di diritto fissato dalla S.C. nella sentenza di annullamento, principio che il giudice del rinvio avrebbe erroneamente compreso, come si coglie dalla espressione perplessa che si legge alla p. 5 dell'ordinanza impugnata "se bene si è inteso il pronunciamento del giudice di legittimità". A ben vedere, ad avviso dei ricorrenti, «le determinazioni del Giudice - del riesame, piuttosto che raccogliere l'invito rivoltogli dalla 5 Suprema Corte, ne prescindono, atteso che la nuova ordinanza, al pari di quella annullata, che l'aveva preceduta, non contiene alcuna considerazione sul centrale elemento dell'incapienza che aveva portato la Suprema Corte al sollecitato annullamento » (così alla p. 5 del ricorso). Si sottolinea come l'ordinanza impugnata faccia continuo riferimento alla richiesta di sequestro del P.M., piuttosto che, come sarebbe naturale, al provvedimento del G.i.p., che, invece, è l'unico atto sottoposto al controllo del Collegio del riesame «e che, se ricollocato al centro della scena, offre una lettura inequivoca nel senso che segue» (così alla p. 5 del ricorso). Si rammenta che il dispositivo del decreto di sequestro genetico del G.i.p. cumula in sé più funzioni: a) di carattere impeditivo, per quanto attiene ai beni la cui disponibilità avrebbe consentito agli indagati di perseverare nelle contestate condotte illecite;
b) di tipo sanzionatorio, per quanto riguarda la necessità, precisata dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., di confiscare tutti i beni strumentali alla commissione del reato;
c) per equivalente, in merito al profitto del reato. Ad avviso dei ricorrenti, la .lettura della motivazione dell'originario decreto di sequestro dimostrerebbe che il sequestro per equivalente non sarebbe subordinato ad un sequestro di valore in forma diretta. Infatti, taluni passaggi che si leggono alle pp. 27-28 del provvedimento del G.i.p., che si richiamano in sintesi nel ricorso, dimostrerebbero che «nella logica del provvedimento impugnato il sequestro nei confronti delle società, piuttosto che esprimere la forma diretta del sequestro del profitto, è preordinato a garantire la confisca di cui alla legge 231/2001. Che l'intero decreto di sequestro prescinda da un sequestro di valore nella sua forma diretta è rivelato da un ulteriore dato. Nella logica dell'accusa, il soggetto titolare del profitto del reato, inteso come risparmio di spesa, sia nella gestione del processo produttivo, che nei costi di smaltimento del prodotto non conforme, sarebbe esclusivamente la società SEP srl. L'associazione della stessa alle altre persone giuridiche coinvolte nella filiere del delitto di cui all'art. 452 quaterdecies cp, solo può essere riferita alla comune destinazione della speciale confisca prevista dalla L. 231/2001 piuttosto che a quella connessa alla fruizione di un prodotto cui non avrebbero potuto in alcun modo accedere. Ciò spiega l'ulteriore dato costituito dall'ordine assegnato nel dispositivo ai diversi soggetti gravati e che annovera, anzitutto, "tutti gli indagati persone fisiche", stabilendo un ordine inverso ed esattamente contrario rispetto a quello che sarebbe derivato qualora il sequestro" del patrimonio delle persone fisiche fosse stato ritenuto alternativo e subordinato a quello delle persone giuridiche» (così alle pp.
6-7 del ricorso). 6 I ricorrenti lamentano avere il Tribunale, esulando dai poteri allo stesso conferiti, non tanto integrato una motivazione insufficiente quanto piuttosto provveduto «- in via sostitutiva - ad incidere non solo e non tanto sul supporto motivazionale, come preteso dalla Suprema Corte in sede di annullamento, ma a darvi diversa qualificazione, funzione e contenuto, sebbene impropriamente veicolati sotto l'insegna della "specificazione in maniera più puntale e dettagliata fra le varie tipologie di sequestro adottate"» (così alla p. 7 del ricorso). Invece, ad avviso della difesa, i giudici del riesame avrebbero dovuto, proprio sulla scorta dei rilievo della S.C., annullare il decreto del G.i.p., ferma la possibilità di adottare un nuovo sequestro per equivalente ove la fase esecutiva avesse rivelato l'incapienza dei soggetti chiamati in via diretta. Si chiede, in definitiva, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4.11 P.G. della S.C. nella propria requisitoria scritta del 31 dicembre 2020 ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. Il difensore di IO e OR LI con memoria del 14 gennaio 2020, con allegati documentali (tra i quali provvedimento interlocutorio del P.M. del Tribunale di Roma del 4 novembre 2019, su istanza difensiva del 14 ottobre 2019), ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati, per il seguente motivo. 2. I ricorrenti, dopo il riassunto dell'antefatto (pp.
1-5 del ricorso), censurano la struttura del provvedimento genetico del G.i.p. (pp. 5-6), ritenendo che l'esito della nuova udienza camerale innanzi al Tribunale per il riesame, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, avrebbe dovuto ineluttabilmente essere, nella prospettiva difensiva, l'annullamento del decreto del G.i.p., ferma tuttavia la possibilità di adottare un nuovo sequestro per equivalente ove la fase esecutiva avesse rivelato l'incapienza dei soggetti chiamati in via diretta (p. 7). L'impugnazione è priva di fondamento. Infatti, posto che oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza del Tribunale per il riesame, non già quella genetica del G.i.p. (cui il ricorso fa frequente riferimento), è agevole osservare come la Corte di cassazione non abbia annullato senza rinvio, come pure ben avrebbe potuto fare, ove ciò avesse ritenuto necessario, la prima ordinanza del Tribunale per il riesame ed il 7 provvedimento originario del G.i.p. ma ha, invece, annullato l'ordinanza del 23 luglio 2019, «limitatamente al sequestro a fini di confisca - per equivalente nei confronti degli indagati», con rinvio sul punto al Tribunale di Roma e rigetto nel resto. Il provvedimento emesso in sede di nuovo esame (a parte l'inopportuno passaggio "se bene si è inteso il pronunciamento del giudice di legittimità", p. 5 dell'ordinanza; consimile espressione si rinviene, seppure interlineata, alla p. 2) resiste alle censure mosse: esso, legittimamente riformando la precedente statuizione, modula gli interventi cautelari ablativi proprio nella sequenza logico- temporale sollecitata dalla Corte di cassazione, prevedendo, infatti (v. p. 5 della motivazione e dispositivo), alternative per il caso di accertamento dell'incapienza, in via subordinata ed ulteriormente subordinata. 3.Consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/01/2021.