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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 04/11/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 937/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 937/2021
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Francesca De Padova ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Giovanni Dies resistente
E con l'intervento del P.M. posta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare del 9 aprile 2025
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “
1. pronunziare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per gravi violazioni dei doveri derivanti dal matrimonio: nello specifico non solo con la relazione extraconiugale ma con la non equilibrata contribuzione economica e personale ai bisogni della famiglia;
2. rigettare la domanda avversaria di contributo nel mantenimento non essendoci i presupposti richiesti dalla legge, nonché la richiesta di addebito;
1
3. attesa la disparità patrimoniale tra i coniugi e l'inadeguatezza dei mezzi propri della ricorrente, frutto delle scelte condivise negli anni dai coniugi, disporre che
[...] corrisponda – non solo in via assistenziale ma soprattutto a titolo perequativo- CP_1 compensativo - a la somma mensile non inferiore ad Euro 1.000,00 Parte_1 rivalutabile ISTAT;
4. attesa la non autosufficienza economica della figlia convivente con Persona_1 la madre, disporre che corrisponda a titolo di contributo nel suo Controparte_1 mantenimento, la somma mensile non inferiore ad Euro 400,00 rivalutabile ISTAT.
5. Con condanna alle competenze e spese del presente giudizio”
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE: “- nel merito (anche riconvenzionale): dandosi atto che la separazione di fatto fra i coniugi dura da oltre 3 anni, pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito, per i motivi specificati in narrativa, della stessa alla moglie signora Parte_1
- Dichiararsi inammissibile e, comunque, respingersi perchè infondata in fatto e in diritto la domanda di versamento di un assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne
Persona_1
- Respingersi ogni richiesta e domanda, anche economica, avanzata dalla signora Pt_1 nei confronti del signor e, quindi, sia quella di addebito della Controparte_1 separazione sia quella di pagamento di una somma mensile di euro 1.000,00 posto che la signora risulta economicamente autosufficiente e avere redditi maggiori di quelli Pt_1 dell'odierno deducente.
- Condannarsi la signora a corrispondere un assegno di mantenimento al Parte_1 marito di euro 250,00 mensili, almeno fino a quando la stessa non restituirà il denaro che illegittimamente ha prelevato dal conto corrente cointestato ai coniugi, ma di esclusiva competenza del signor Controparte_1
-Con condanna di spese del presente giudizio, oltre al 15% per spese generali ex art. 15 L.P.,
IVA e accessori di legge”.
per i seguenti motivi in
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 aprile 2021, la ricorrente – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in data 20 aprile 1987 a Mori (TN), Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mori, Parte II, Serie A, N. 6,
Anno 1987, dalla cui unione sono nati a Trento i figli (il 6 gennaio 1988) e (il Per_1 Per_2
26 febbraio 1991) – ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per violazione dei doveri coniugali e disporsi a proprio favore un assegno di mantenimento mensile non inferiore ad € 1.000,00, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile e che è venuta meno ogni comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
A fondamento della domanda, la parte ricorrente ha rappresentato che il marito ha violato i doveri coniugali di fedeltà, assistenza morale e materiale nonché collaborazione nell'interesse della famiglia, intrattenendo una relazione sentimentale con un'altra donna e disattendendo gli accordi familiari relativi alla sistemazione abitativa della moglie e della figlia Per_1
La sig.ra ha allegato che, al momento del matrimonio, i coniugi hanno aperto un Pt_1 conto cointestato per far fronte alle esigenze familiari, su cui ella ha fatto confluire tutti i suoi risparmi personali;
la stessa ha, inoltre, dedotto che il marito ha sempre avuto la completa gestione dei cospicui patrimoni della madre e della zia (proprietaria di un appartamento in via Buccella ove ha vissuto fino al trasferimento in casa di riposo) che gli hanno consentito , una volta dimessosi dalle Officine del Brennero s.p.a. nel 2014, di non lavorare stabilmente e di esibirsi saltuariamente come musicista.
La ricorrente ha, altresì, rappresentato di non poter contare sulle medesime disponibilità finanziare del resistente essendosi sempre occupata in via esclusiva dell'accudimento dei figli e della casa - per scelta condivisa con il marito - ed avendo iniziato a lavorare a tempo pieno solo in epoca recente, come insegnante presso con uno stipendio CP_2 mensile di € 1.500,00 accreditato sul suo conto corrente personale ed utilizzato per numerose spese familiari (precedentemente pagate mediante il conto cointestato).
La sig.ra ha dedotto che la coppia inizialmente ha vissuto in un immobile di proprietà Pt_1 esclusiva del marito sito a Povo - loc. MI (TN) e che successivamente, a fronte della volontà della moglie e della figlia di trasferirsi a Trento per essere meno isolate e più Per_1
3 vicine al luogo di lavoro, il sig. ha proposto loro l'utilizzo in comodato CP_1 dell'appartamento in via Buccella di proprietà di sua zia (ricoverata in casa di riposo) con il consenso della stessa, garantendo che in futuro l'immobile sarebbe stato destinato alla figlia mentre una porzione della casa di MI sarebbe stata di proprietà del figlio.
La ricorrente ha, quindi, dedotto che lei e la figlia hanno utilizzato tutti i loro risparmi per ristrutturare detto appartamento in modo da potervisi trasferire, allegando che tale nuova collocazione abitativa della famiglia – che prevedeva che il marito restasse nella casa del
MI con il figlio minore mentre la madre si trasferiva a vivere a Trento con la figlia maggiore – non implicava affatto una separazione personale dei coniugi.
La sig.ra ha, quindi, dedotto di aver scoperto, nel mese di settembre 2018, che il Pt_1 marito intratteneva una relazione con altra donna, lamentando che da quel momento il marito
– a fronte della volontà espressa dalla moglie di separarsi con un'equa divisione dei rapporti economici – ha disconosciuto il contributo della moglie alla costituzione del patrimonio familiare e ha intrapreso una serie di iniziative giudiziarie volte a privarla della stabilità economica e abitativa. In particolare, la sig.ra ha dedotto che il marito, dopo aver Pt_1 chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per la zia ed aver sostenuto che la stessa non potesse far fronte alla retta della casa di riposo (pur avendo in realtà un cospicuo patrimonio, confluito sul conto del nipote), ha fatto pervenire una diffida alla moglie e alla figlia intimando il rilascio dell'immobile o, in alternativa, la sottoscrizione di un contratto di locazione con rimborso dell'indennità di occupazione, agendo al contempo per ottenere la restituzione della somma che la sig.ra ha prelevato dal conto corrente comune dei Pt_1 coniugi.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto delle domande svolte dalla parte ricorrente e domandando, in via riconvenzionale, pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito alla moglie e porsi a carico di quest'ultima un assegno di mantenimento in favore del marito pari a euro 250,00 mensili, almeno fino alla restituzione del denaro prelevato sul conto cointestato dalla ricorrente.
Il sig. ha contestato integralmente le allegazioni della controparte, deducendo CP_1 che la sig.ra ha deciso unilateralmente di abbandonare il tetto coniugale e di prelevare Pt_1 la metà degli importi presenti sul conto corrente cointestato, benché detto conto fosse alimentato esclusivamente dal marito con i suoi stipendi, allegando che la sig.ra ha Pt_1
4 versato solo inizialmente una somma (di importo inferiore rispetto a quanto indicato in ricorso) e successivamente null'altro, poiché il suo stipendio (peraltro percepito solo dal
2001) è accreditato su un conto personale.
Il resistente ha allegato di aver sempre contribuito all'assistenza morale e materiale della famiglia, rappresentando al contempo che la moglie è economicamente autosufficiente e versa in condizioni patrimoniali migliori rispetto alle proprie, dando atto di aver perso il proprio impiego a causa di un illegittimo demansionamento e di condotte di mobbing sul luogo di lavoro e di essere attualmente senza reddito, salvo percepire circa 4.000/5.000,00 euro per le serate svolte in hotel come musicista.
Il sig. ha dedotto che la coppia è in crisi da alcuni anni e che la decisione di CP_1 trasferirsi altrove sarebbe stata assunta autonomamente dalla moglie.
All'udienza presidenziale sono comparse entrambe le parti ed il Presidente delegato ha dato atto di aver esperito inutilmente il tentativo di conciliazione.
Con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. la ricorrente, oltre a ribadire le richieste di cui al ricorso, ha domandato anche porsi a carico del sig. un contributo al CP_1 mantenimento della figlia maggiorenne pari almeno 400,00 euro mensili. Per_1
La parte convenuta, con memoria depositata in data 8 ottobre 2021, ha chiesto il rigetto di tale domanda.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare del 9 aprile 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali, nonché dalle reciproche deduzioni delle parti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Passando alle reciproche domande di addebito, ritiene il Collegio che le stesse non siano fondate e vadano entrambe rigettate.
Giova premettere che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la parte che richiede l'addebito della separazione è gravata dell'onere di provare la condotta lesiva dei doveri nascenti dal matrimonio e l'esistenza del nesso di causalità tra suddette condotte e l'intollerabile prosecuzione della convivenza. Al contempo, la parte che eccepisce
5 l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve dimostrare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle accertate violazioni degli obblighi coniugali (cfr., tra le varie,
Cass. 10489/2024).
In particolare, ai fini che occupano, va osservato, da un lato, che “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa, che non sussiste per il solo fatto che abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge (anche in reazione alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile.” (cfr. Cass. 11792/2021; nello stesso senso anche
Cass. 648/2020: “Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.”); dall'altro lato, che “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.” (cfr. Cass. 3923/2018).
Orbene, ritiene il Collegio che le reciproche pretese violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143, co. 2 c.c. – violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza materiale da parte del marito (secondo la prospettazione di parte ricorrente) e violazione dell'obbligo di coabitazione da parte della moglie (secondo la prospettazione di parte convenuta) – si collocano in un contesto familiare connato da una crisi matrimoniale già da tempo in atto, sicché tali pretese violazioni, quand'anche ritenute sussistenti, non possono
6 considerarsi causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente rigetto delle rispettive domande di addebito.
A tal fine, va osservato che il convenuto, rispetto all'avvenuto trasferimento della moglie a
Trento nel mese di maggio 2018, ha espressamente dedotto che “Invero, era già da circa due anni che la coppia era in crisi e che la ricorrente aveva manifestato il desiderio di andare in centro a Trento, tant'è vero che la signora rifiutava qualsiasi rapporto affettivo e Pt_1 intimo con il marito, essendosi, addirittura, trasferita a dormire da circa un anno al piano di sotto della casa del MI, ove viveva la figlia .” (cfr. pag. 7 comparsa di Per_1 costituzione e risposta). Tali circostanze non sono state specificamente contestate dalla ricorrente in sede di memoria integrativa, ai fini di cui all'art. 115, co. 1, c.p.c., evincendosi dalle stesse l'esistenza di un quadro familiare già compromesso, in cui i coniugi da tempo erano in crisi e non dormivano più assieme.
In tale contesto, alcuna rilevanza causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza può essere ascritta al trasferimento della moglie a Trento, con ciò rendendosi superfluo accertare se esse avvenne per libera scelta della sig.ra ovvero su accordo Pt_1 dei coniugi. Ed infatti, come detto, va ritenuto provato che già prima di tale trasferimento la coppia fosse in crisi e che la moglie vivesse al piano sotto della casa, sicché, quand'anche il trasferimento fosse qualificabile come abbandono del tetto coniugale, allo stesso non potrebbe essere riconosciuta alcuna efficacia causale. Peraltro, al fine di ulteriormente escludere la rilevanza causale del trasferimento della moglie, vi è l'ulteriore deduzione di parte convenuta, secondo cui il marito “nulla ha opposto a tale decisione e al fatto che la moglie si trasferisse, con la figlia , nell'appartamento della sig. Per_1 Parte_2 in Via Buccella n. 32” (cfr. pagg.
7-8 comparsa di costituzione), da ciò evincendosi l'esistenza di una situazione coniugale compromessa, in cui la disgregazione del nucleo familiare era già in atto.
Allo stesso modo, quanto alla pretesa esistenza di una relazione extraconiugale da parte del marito, ritiene il Collegio che, quand'anche dimostrata, alla stessa non potrebbe essere riconosciuta efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. A tal fine, quanto all'episodio risalente al mese di settembre 2018 (quando la moglie “recatasi nella casa coniugale, ha trovato nel giardino di casa, sul suo lettino personale, una signora, tale che prendeva il sole in completo agio”), va osservato che esso Persona_3
7 si colloca in cui lasso temporale in cui la crisi matrimoniale – per le ragioni di cui sopra – era già in essere. Quanto, invece, alle ulteriori deduzioni di parte ricorrente secondo cui “Da informazioni assunte sia dalla ricorrente che dai due figli è poi risultato che questa donna fosse già da qualche tempo nella vita del marito, ancora quando la signora viveva Pt_1 stabilmente nella casa coniugale” (cfr. pag. 5 memoria integrativa), va osservato che le stesse risultano del tutto generiche e non ben circostanziate, fermo restando che, come sopra evidenziato, la ricorrente non ha specificatamente contestato che, già da due anni prima l'avvenuto trasferimento a Trento, la coppia fosse in crisi sicché tale “presenza” di altra donna nella vita del marito non avrebbe in ogni caso rilevanza sotto il profilo causale.
Infine, quanto all'ulteriore deduzione di parte ricorrente secondo cui “Il marito però, disattendendo completamente gli impegni presi, di fronte alla più che legittime pretese della moglie, non solo si è sempre rifiutato di riconoscerle il suo contributo alla costituzione del patrimonio familiare, ma ha in mala fede posto in essere una serie di iniziative giudiziarie, che hanno il solo scopo di privare la moglie sia di una sistemazione abitativa che di una minima serenità economica.” (cfr. pag. 5 ricorso), osserva il Collegio che a tali comportamenti non potrebbe in ogni caso essere riconosciuta alcuna rilevanza causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, atteso che, per espressa prospettazione di parte ricorrente, essi si collocano “Dopo la richiesta di separazione” (cfr. pag. 6 memoria integrativa), ossia in un momento successivo rispetto alla manifestata volontà di separarsi, proveniente dalla stessa moglie (cfr. pagg.
5-6 memoria integrativa).
Alla luce di quanto sopra, vanno rigettate le reciproche domande di addebito della separazione.
Allo stesso modo, va rigettata anche la domanda di mantenimento della figlia maggiorenne
(nata il [...], trentasette anni), la quale da tempo (sin dal 2018) lavora come Per_1 insegnante, ancorché precaria, e ha raggiunto l'autosufficienza economica (per l'anno di imposta 2024 risulta aver percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 27.679,19).
Peraltro, a fronte delle deduzioni di parte ricorrente secondo cui “benché ultra Per_1 maggiorenne, non è affatto economicamente autosufficiente in quanto lavora come insegnante precaria e non sarebbe in grado di pagarsi autonomamente una casa oltre che mantenersi.” (cfr. pag. 13 comparsa conclusionale), osserva il Collegio che “Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur
8 spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando
l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso
- ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.” (cfr. Cass. 12123/2024; cfr. anche Cass. 26875/2023: “I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata.”).
Vanno, infine, rigettate anche le reciproche domande di mantenimento svolte dalle parti, stante l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 156 c.c., come interpretato alla luce di costante orientamento giurisprudenziale, ossia: che al richiedente non sia addebitabile la separazione, che lo stesso non disponga di adeguati redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione e che sussista una disparità economica tra i coniugi (Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass. 27.06.1997 n. 5762; Cass.
26.06.1996 n. 5916).
A tal fine, osserva il Collegio che la moglie è insegnante presso e ha CP_2 percepito, per l'anno di imposta 2024, un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato pari a euro 43.464,12 annui (cfr. certificazione unica 2025 in atti); il marito, invece, sin dal
2015 ha perso il lavoro quale impiegato-venditore presso l'Officina Brennero S.p.A. di
Trento e svolge il lavoro di musicista in alcune serate musicali presso hotel, risultando aver percepito, per l'anno di imposta 2024, un reddito da lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato pari a 4.058,94 annui (cfr. certificazione unica 2025 in atti).
Egli è proprietario della casa in cui vive in località MI (TN) mentre la moglie attualmente vive in un immobile in comodato.
9 Orbene, quanto alla domanda di mantenimento svolta dalla moglie, ritiene il Collegio che non possa trovare accoglimento, osservandosi che la stessa dispone di redditi adeguati a farle mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, evidenziandosi a tal fine che, per espressa prospettazione di parte ricorrente, la stessa, da quanto ha iniziato a lavorare quale insegnate presso , “ha cominciato a CP_2 pagare con il suo conto personale alcune delle spese familiari che prima erano pagate con il conto cointestato vale a dire: la spesa alimentare, l'abbigliamento per i figli ed anche per il marito, le vacanze ed i viaggi. Nel tempo ha inoltre acquistato un bosco per il figlio,
l'attrezzatura per l'azienda forestale del figlio, metà della macchina della figlia, una macchina per lei, ha contribuito all'acquisto di una roulotte per la famiglia, ha acquistato un impianto musicale per il marito ed ha altresì contribuito al pagamento di alcune spese di manutenzione straordinaria della casa coniugale quale la tinteggiatura ed il restauro dei serramenti in legno” (cfr. pag. 3 memoria integrativa). Non solo, ma va in ogni caso ritenuto che non sussista una condizione di disparità tra la complessiva condizione economica dei coniugi tale da imporre a carico del marito un obbligo di mantenimento in favore della moglie: ed invero, come detto, la moglie ha percepito per l'anno di imposta 2024 redditi pari a euro 43.464,12 annui;
la stessa, inoltre, vive attualmente in immobile in comodato, non potendo al contempo essere in questa sede valorizzate le ulteriori deduzioni secondo cui “Tra breve inoltre sarà costretta a trovarsi un'altra abitazione (visto che le è stato già intimato dall'ADS di rilasciare immediatamente l'immobile) oppure pagare un canone di locazione di almeno Euro 800,00 oltre al pagamento di 25.600,00 a titolo di canoni arretrati” e
“potrebbe essere costretta a restituire la sua quota pari alla metà dei risparmi accumulati in oltre trent'anni di matrimonio sul conto corrente comune” (cfr. pag. 13 comparsa conclusionale), trattandosi di circostanze non solo future ma che riguardano profili estranei all'ambito cognitivo del presente procedimento.
Allo stesso modo, quanto alla domanda di mantenimento svolta dal marito, osserva il
Collegio, da un lato, che, come detto, esulano dall'ambito cognitivo del presente procedimento le questioni relative alla titolarità delle somme prelevate dal conto corrente cointestato tra i coniugi, che non possono, quindi, fondare la pretesa di mantenimento
(“almeno fino a quando la stessa non restituirà il denaro che illegittimamente ha prelevato dal conto corrente cointestato”); dall'altro lato, che in ogni caso il marito gode di redditi
10 adeguati a fargli mantenere il tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione: egli, infatti, già in costanza di matrimonio aveva perso il lavoro quale impiegato- venditore presso l'Officina Brennero S.p.A. e, come già durante il matrimonio, abita nella casa di sua proprietà e vive svolgendo l'attività di musicista e “grazie a qualche piccolo risparmio” (cfr. pag. 3 comparsa conclusionale).
Entrambe le domande svolte ex art. 156 c.c. vanno, quindi, rigettate.
Spese di lite compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del Controparte_1 reciproco rispetto;
2) rigetta le reciproche domande di addebito;
3) rigetta la domanda di mantenimento della figlia Per_1
4) rigetta le reciproche domande di mantenimento ex art. 156 c.c.;
5) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 937/2021
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Francesca De Padova ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Giovanni Dies resistente
E con l'intervento del P.M. posta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare del 9 aprile 2025
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “
1. pronunziare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per gravi violazioni dei doveri derivanti dal matrimonio: nello specifico non solo con la relazione extraconiugale ma con la non equilibrata contribuzione economica e personale ai bisogni della famiglia;
2. rigettare la domanda avversaria di contributo nel mantenimento non essendoci i presupposti richiesti dalla legge, nonché la richiesta di addebito;
1
3. attesa la disparità patrimoniale tra i coniugi e l'inadeguatezza dei mezzi propri della ricorrente, frutto delle scelte condivise negli anni dai coniugi, disporre che
[...] corrisponda – non solo in via assistenziale ma soprattutto a titolo perequativo- CP_1 compensativo - a la somma mensile non inferiore ad Euro 1.000,00 Parte_1 rivalutabile ISTAT;
4. attesa la non autosufficienza economica della figlia convivente con Persona_1 la madre, disporre che corrisponda a titolo di contributo nel suo Controparte_1 mantenimento, la somma mensile non inferiore ad Euro 400,00 rivalutabile ISTAT.
5. Con condanna alle competenze e spese del presente giudizio”
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE: “- nel merito (anche riconvenzionale): dandosi atto che la separazione di fatto fra i coniugi dura da oltre 3 anni, pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito, per i motivi specificati in narrativa, della stessa alla moglie signora Parte_1
- Dichiararsi inammissibile e, comunque, respingersi perchè infondata in fatto e in diritto la domanda di versamento di un assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne
Persona_1
- Respingersi ogni richiesta e domanda, anche economica, avanzata dalla signora Pt_1 nei confronti del signor e, quindi, sia quella di addebito della Controparte_1 separazione sia quella di pagamento di una somma mensile di euro 1.000,00 posto che la signora risulta economicamente autosufficiente e avere redditi maggiori di quelli Pt_1 dell'odierno deducente.
- Condannarsi la signora a corrispondere un assegno di mantenimento al Parte_1 marito di euro 250,00 mensili, almeno fino a quando la stessa non restituirà il denaro che illegittimamente ha prelevato dal conto corrente cointestato ai coniugi, ma di esclusiva competenza del signor Controparte_1
-Con condanna di spese del presente giudizio, oltre al 15% per spese generali ex art. 15 L.P.,
IVA e accessori di legge”.
per i seguenti motivi in
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 aprile 2021, la ricorrente – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in data 20 aprile 1987 a Mori (TN), Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mori, Parte II, Serie A, N. 6,
Anno 1987, dalla cui unione sono nati a Trento i figli (il 6 gennaio 1988) e (il Per_1 Per_2
26 febbraio 1991) – ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per violazione dei doveri coniugali e disporsi a proprio favore un assegno di mantenimento mensile non inferiore ad € 1.000,00, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile e che è venuta meno ogni comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
A fondamento della domanda, la parte ricorrente ha rappresentato che il marito ha violato i doveri coniugali di fedeltà, assistenza morale e materiale nonché collaborazione nell'interesse della famiglia, intrattenendo una relazione sentimentale con un'altra donna e disattendendo gli accordi familiari relativi alla sistemazione abitativa della moglie e della figlia Per_1
La sig.ra ha allegato che, al momento del matrimonio, i coniugi hanno aperto un Pt_1 conto cointestato per far fronte alle esigenze familiari, su cui ella ha fatto confluire tutti i suoi risparmi personali;
la stessa ha, inoltre, dedotto che il marito ha sempre avuto la completa gestione dei cospicui patrimoni della madre e della zia (proprietaria di un appartamento in via Buccella ove ha vissuto fino al trasferimento in casa di riposo) che gli hanno consentito , una volta dimessosi dalle Officine del Brennero s.p.a. nel 2014, di non lavorare stabilmente e di esibirsi saltuariamente come musicista.
La ricorrente ha, altresì, rappresentato di non poter contare sulle medesime disponibilità finanziare del resistente essendosi sempre occupata in via esclusiva dell'accudimento dei figli e della casa - per scelta condivisa con il marito - ed avendo iniziato a lavorare a tempo pieno solo in epoca recente, come insegnante presso con uno stipendio CP_2 mensile di € 1.500,00 accreditato sul suo conto corrente personale ed utilizzato per numerose spese familiari (precedentemente pagate mediante il conto cointestato).
La sig.ra ha dedotto che la coppia inizialmente ha vissuto in un immobile di proprietà Pt_1 esclusiva del marito sito a Povo - loc. MI (TN) e che successivamente, a fronte della volontà della moglie e della figlia di trasferirsi a Trento per essere meno isolate e più Per_1
3 vicine al luogo di lavoro, il sig. ha proposto loro l'utilizzo in comodato CP_1 dell'appartamento in via Buccella di proprietà di sua zia (ricoverata in casa di riposo) con il consenso della stessa, garantendo che in futuro l'immobile sarebbe stato destinato alla figlia mentre una porzione della casa di MI sarebbe stata di proprietà del figlio.
La ricorrente ha, quindi, dedotto che lei e la figlia hanno utilizzato tutti i loro risparmi per ristrutturare detto appartamento in modo da potervisi trasferire, allegando che tale nuova collocazione abitativa della famiglia – che prevedeva che il marito restasse nella casa del
MI con il figlio minore mentre la madre si trasferiva a vivere a Trento con la figlia maggiore – non implicava affatto una separazione personale dei coniugi.
La sig.ra ha, quindi, dedotto di aver scoperto, nel mese di settembre 2018, che il Pt_1 marito intratteneva una relazione con altra donna, lamentando che da quel momento il marito
– a fronte della volontà espressa dalla moglie di separarsi con un'equa divisione dei rapporti economici – ha disconosciuto il contributo della moglie alla costituzione del patrimonio familiare e ha intrapreso una serie di iniziative giudiziarie volte a privarla della stabilità economica e abitativa. In particolare, la sig.ra ha dedotto che il marito, dopo aver Pt_1 chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per la zia ed aver sostenuto che la stessa non potesse far fronte alla retta della casa di riposo (pur avendo in realtà un cospicuo patrimonio, confluito sul conto del nipote), ha fatto pervenire una diffida alla moglie e alla figlia intimando il rilascio dell'immobile o, in alternativa, la sottoscrizione di un contratto di locazione con rimborso dell'indennità di occupazione, agendo al contempo per ottenere la restituzione della somma che la sig.ra ha prelevato dal conto corrente comune dei Pt_1 coniugi.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto delle domande svolte dalla parte ricorrente e domandando, in via riconvenzionale, pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito alla moglie e porsi a carico di quest'ultima un assegno di mantenimento in favore del marito pari a euro 250,00 mensili, almeno fino alla restituzione del denaro prelevato sul conto cointestato dalla ricorrente.
Il sig. ha contestato integralmente le allegazioni della controparte, deducendo CP_1 che la sig.ra ha deciso unilateralmente di abbandonare il tetto coniugale e di prelevare Pt_1 la metà degli importi presenti sul conto corrente cointestato, benché detto conto fosse alimentato esclusivamente dal marito con i suoi stipendi, allegando che la sig.ra ha Pt_1
4 versato solo inizialmente una somma (di importo inferiore rispetto a quanto indicato in ricorso) e successivamente null'altro, poiché il suo stipendio (peraltro percepito solo dal
2001) è accreditato su un conto personale.
Il resistente ha allegato di aver sempre contribuito all'assistenza morale e materiale della famiglia, rappresentando al contempo che la moglie è economicamente autosufficiente e versa in condizioni patrimoniali migliori rispetto alle proprie, dando atto di aver perso il proprio impiego a causa di un illegittimo demansionamento e di condotte di mobbing sul luogo di lavoro e di essere attualmente senza reddito, salvo percepire circa 4.000/5.000,00 euro per le serate svolte in hotel come musicista.
Il sig. ha dedotto che la coppia è in crisi da alcuni anni e che la decisione di CP_1 trasferirsi altrove sarebbe stata assunta autonomamente dalla moglie.
All'udienza presidenziale sono comparse entrambe le parti ed il Presidente delegato ha dato atto di aver esperito inutilmente il tentativo di conciliazione.
Con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. la ricorrente, oltre a ribadire le richieste di cui al ricorso, ha domandato anche porsi a carico del sig. un contributo al CP_1 mantenimento della figlia maggiorenne pari almeno 400,00 euro mensili. Per_1
La parte convenuta, con memoria depositata in data 8 ottobre 2021, ha chiesto il rigetto di tale domanda.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare del 9 aprile 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali, nonché dalle reciproche deduzioni delle parti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Passando alle reciproche domande di addebito, ritiene il Collegio che le stesse non siano fondate e vadano entrambe rigettate.
Giova premettere che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la parte che richiede l'addebito della separazione è gravata dell'onere di provare la condotta lesiva dei doveri nascenti dal matrimonio e l'esistenza del nesso di causalità tra suddette condotte e l'intollerabile prosecuzione della convivenza. Al contempo, la parte che eccepisce
5 l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve dimostrare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle accertate violazioni degli obblighi coniugali (cfr., tra le varie,
Cass. 10489/2024).
In particolare, ai fini che occupano, va osservato, da un lato, che “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa, che non sussiste per il solo fatto che abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge (anche in reazione alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile.” (cfr. Cass. 11792/2021; nello stesso senso anche
Cass. 648/2020: “Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.”); dall'altro lato, che “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.” (cfr. Cass. 3923/2018).
Orbene, ritiene il Collegio che le reciproche pretese violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143, co. 2 c.c. – violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza materiale da parte del marito (secondo la prospettazione di parte ricorrente) e violazione dell'obbligo di coabitazione da parte della moglie (secondo la prospettazione di parte convenuta) – si collocano in un contesto familiare connato da una crisi matrimoniale già da tempo in atto, sicché tali pretese violazioni, quand'anche ritenute sussistenti, non possono
6 considerarsi causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente rigetto delle rispettive domande di addebito.
A tal fine, va osservato che il convenuto, rispetto all'avvenuto trasferimento della moglie a
Trento nel mese di maggio 2018, ha espressamente dedotto che “Invero, era già da circa due anni che la coppia era in crisi e che la ricorrente aveva manifestato il desiderio di andare in centro a Trento, tant'è vero che la signora rifiutava qualsiasi rapporto affettivo e Pt_1 intimo con il marito, essendosi, addirittura, trasferita a dormire da circa un anno al piano di sotto della casa del MI, ove viveva la figlia .” (cfr. pag. 7 comparsa di Per_1 costituzione e risposta). Tali circostanze non sono state specificamente contestate dalla ricorrente in sede di memoria integrativa, ai fini di cui all'art. 115, co. 1, c.p.c., evincendosi dalle stesse l'esistenza di un quadro familiare già compromesso, in cui i coniugi da tempo erano in crisi e non dormivano più assieme.
In tale contesto, alcuna rilevanza causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza può essere ascritta al trasferimento della moglie a Trento, con ciò rendendosi superfluo accertare se esse avvenne per libera scelta della sig.ra ovvero su accordo Pt_1 dei coniugi. Ed infatti, come detto, va ritenuto provato che già prima di tale trasferimento la coppia fosse in crisi e che la moglie vivesse al piano sotto della casa, sicché, quand'anche il trasferimento fosse qualificabile come abbandono del tetto coniugale, allo stesso non potrebbe essere riconosciuta alcuna efficacia causale. Peraltro, al fine di ulteriormente escludere la rilevanza causale del trasferimento della moglie, vi è l'ulteriore deduzione di parte convenuta, secondo cui il marito “nulla ha opposto a tale decisione e al fatto che la moglie si trasferisse, con la figlia , nell'appartamento della sig. Per_1 Parte_2 in Via Buccella n. 32” (cfr. pagg.
7-8 comparsa di costituzione), da ciò evincendosi l'esistenza di una situazione coniugale compromessa, in cui la disgregazione del nucleo familiare era già in atto.
Allo stesso modo, quanto alla pretesa esistenza di una relazione extraconiugale da parte del marito, ritiene il Collegio che, quand'anche dimostrata, alla stessa non potrebbe essere riconosciuta efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. A tal fine, quanto all'episodio risalente al mese di settembre 2018 (quando la moglie “recatasi nella casa coniugale, ha trovato nel giardino di casa, sul suo lettino personale, una signora, tale che prendeva il sole in completo agio”), va osservato che esso Persona_3
7 si colloca in cui lasso temporale in cui la crisi matrimoniale – per le ragioni di cui sopra – era già in essere. Quanto, invece, alle ulteriori deduzioni di parte ricorrente secondo cui “Da informazioni assunte sia dalla ricorrente che dai due figli è poi risultato che questa donna fosse già da qualche tempo nella vita del marito, ancora quando la signora viveva Pt_1 stabilmente nella casa coniugale” (cfr. pag. 5 memoria integrativa), va osservato che le stesse risultano del tutto generiche e non ben circostanziate, fermo restando che, come sopra evidenziato, la ricorrente non ha specificatamente contestato che, già da due anni prima l'avvenuto trasferimento a Trento, la coppia fosse in crisi sicché tale “presenza” di altra donna nella vita del marito non avrebbe in ogni caso rilevanza sotto il profilo causale.
Infine, quanto all'ulteriore deduzione di parte ricorrente secondo cui “Il marito però, disattendendo completamente gli impegni presi, di fronte alla più che legittime pretese della moglie, non solo si è sempre rifiutato di riconoscerle il suo contributo alla costituzione del patrimonio familiare, ma ha in mala fede posto in essere una serie di iniziative giudiziarie, che hanno il solo scopo di privare la moglie sia di una sistemazione abitativa che di una minima serenità economica.” (cfr. pag. 5 ricorso), osserva il Collegio che a tali comportamenti non potrebbe in ogni caso essere riconosciuta alcuna rilevanza causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, atteso che, per espressa prospettazione di parte ricorrente, essi si collocano “Dopo la richiesta di separazione” (cfr. pag. 6 memoria integrativa), ossia in un momento successivo rispetto alla manifestata volontà di separarsi, proveniente dalla stessa moglie (cfr. pagg.
5-6 memoria integrativa).
Alla luce di quanto sopra, vanno rigettate le reciproche domande di addebito della separazione.
Allo stesso modo, va rigettata anche la domanda di mantenimento della figlia maggiorenne
(nata il [...], trentasette anni), la quale da tempo (sin dal 2018) lavora come Per_1 insegnante, ancorché precaria, e ha raggiunto l'autosufficienza economica (per l'anno di imposta 2024 risulta aver percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 27.679,19).
Peraltro, a fronte delle deduzioni di parte ricorrente secondo cui “benché ultra Per_1 maggiorenne, non è affatto economicamente autosufficiente in quanto lavora come insegnante precaria e non sarebbe in grado di pagarsi autonomamente una casa oltre che mantenersi.” (cfr. pag. 13 comparsa conclusionale), osserva il Collegio che “Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur
8 spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando
l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso
- ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.” (cfr. Cass. 12123/2024; cfr. anche Cass. 26875/2023: “I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata.”).
Vanno, infine, rigettate anche le reciproche domande di mantenimento svolte dalle parti, stante l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 156 c.c., come interpretato alla luce di costante orientamento giurisprudenziale, ossia: che al richiedente non sia addebitabile la separazione, che lo stesso non disponga di adeguati redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione e che sussista una disparità economica tra i coniugi (Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass. 27.06.1997 n. 5762; Cass.
26.06.1996 n. 5916).
A tal fine, osserva il Collegio che la moglie è insegnante presso e ha CP_2 percepito, per l'anno di imposta 2024, un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato pari a euro 43.464,12 annui (cfr. certificazione unica 2025 in atti); il marito, invece, sin dal
2015 ha perso il lavoro quale impiegato-venditore presso l'Officina Brennero S.p.A. di
Trento e svolge il lavoro di musicista in alcune serate musicali presso hotel, risultando aver percepito, per l'anno di imposta 2024, un reddito da lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato pari a 4.058,94 annui (cfr. certificazione unica 2025 in atti).
Egli è proprietario della casa in cui vive in località MI (TN) mentre la moglie attualmente vive in un immobile in comodato.
9 Orbene, quanto alla domanda di mantenimento svolta dalla moglie, ritiene il Collegio che non possa trovare accoglimento, osservandosi che la stessa dispone di redditi adeguati a farle mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, evidenziandosi a tal fine che, per espressa prospettazione di parte ricorrente, la stessa, da quanto ha iniziato a lavorare quale insegnate presso , “ha cominciato a CP_2 pagare con il suo conto personale alcune delle spese familiari che prima erano pagate con il conto cointestato vale a dire: la spesa alimentare, l'abbigliamento per i figli ed anche per il marito, le vacanze ed i viaggi. Nel tempo ha inoltre acquistato un bosco per il figlio,
l'attrezzatura per l'azienda forestale del figlio, metà della macchina della figlia, una macchina per lei, ha contribuito all'acquisto di una roulotte per la famiglia, ha acquistato un impianto musicale per il marito ed ha altresì contribuito al pagamento di alcune spese di manutenzione straordinaria della casa coniugale quale la tinteggiatura ed il restauro dei serramenti in legno” (cfr. pag. 3 memoria integrativa). Non solo, ma va in ogni caso ritenuto che non sussista una condizione di disparità tra la complessiva condizione economica dei coniugi tale da imporre a carico del marito un obbligo di mantenimento in favore della moglie: ed invero, come detto, la moglie ha percepito per l'anno di imposta 2024 redditi pari a euro 43.464,12 annui;
la stessa, inoltre, vive attualmente in immobile in comodato, non potendo al contempo essere in questa sede valorizzate le ulteriori deduzioni secondo cui “Tra breve inoltre sarà costretta a trovarsi un'altra abitazione (visto che le è stato già intimato dall'ADS di rilasciare immediatamente l'immobile) oppure pagare un canone di locazione di almeno Euro 800,00 oltre al pagamento di 25.600,00 a titolo di canoni arretrati” e
“potrebbe essere costretta a restituire la sua quota pari alla metà dei risparmi accumulati in oltre trent'anni di matrimonio sul conto corrente comune” (cfr. pag. 13 comparsa conclusionale), trattandosi di circostanze non solo future ma che riguardano profili estranei all'ambito cognitivo del presente procedimento.
Allo stesso modo, quanto alla domanda di mantenimento svolta dal marito, osserva il
Collegio, da un lato, che, come detto, esulano dall'ambito cognitivo del presente procedimento le questioni relative alla titolarità delle somme prelevate dal conto corrente cointestato tra i coniugi, che non possono, quindi, fondare la pretesa di mantenimento
(“almeno fino a quando la stessa non restituirà il denaro che illegittimamente ha prelevato dal conto corrente cointestato”); dall'altro lato, che in ogni caso il marito gode di redditi
10 adeguati a fargli mantenere il tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione: egli, infatti, già in costanza di matrimonio aveva perso il lavoro quale impiegato- venditore presso l'Officina Brennero S.p.A. e, come già durante il matrimonio, abita nella casa di sua proprietà e vive svolgendo l'attività di musicista e “grazie a qualche piccolo risparmio” (cfr. pag. 3 comparsa conclusionale).
Entrambe le domande svolte ex art. 156 c.c. vanno, quindi, rigettate.
Spese di lite compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del Controparte_1 reciproco rispetto;
2) rigetta le reciproche domande di addebito;
3) rigetta la domanda di mantenimento della figlia Per_1
4) rigetta le reciproche domande di mantenimento ex art. 156 c.c.;
5) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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