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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12943 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 20123/2025 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Damaso Pattumelli Parte_1
e IE Di LL, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Raffaella Piergentili, giusta procura alle liti a rogito Notaio di Fiumicino, Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento ed esenzione dal pagamento dei ticket sanitari ex art. 6, comma 1, lett. d) DM 1/02/1991. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato il 30/5/2025 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, proponendo rituale ricorso giurisdizionale, nel termine di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis c.p.c. - decorrente dal dissenso avverso la relazione di perizia medico legale, resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo - domandando di accertare la propria condizione di totale invalida civile, anche ai fini della esenzione dal pagamento dei ticket sanitari ex art. 6, comma 1, lett. d) DM 1/02/1991, con diritto all'indennità di accompagnamento. A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha precisato di essere affetta dalle patologie specificamente indicate in ricorso, che la rendevano, già al momento di presentazione della domanda amministrativa e tuttora, non soltanto totalmente inabile, ma, altresì, incapace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, nonché di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, risultando così bisognosa di assistenza continua. Ha contestato, pertanto, specificamente le risultanze della CTU espletata nel procedimento di accertamento preventivo, in ordine alla sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle provvidenze invocate. Ritualmente instaurato il contraddittorio, ha resistito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo digitale della fase di accertamento tecnico preventivo, la controversia è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, nonché con il rinnovo della CTU medico-legale. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio di opposizione, posto che il dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal perito nella fase di accertamento tecnico preventivo è stato tempestivamente espresso dalla parte ricorrente il 5/5/2025 ed il presente ricorso depositato il 30/5/2025, sicché nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c..
3. Nel merito, il ricorso è solo in parte fondato. 3.1 L'art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed applicabile dall'1 gennaio 2012, stabilisce, al primo comma: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696
- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis,
2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”. Ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. nel ricorso devono essere specificate, a pena di inammissibilità, le ragioni della contestazione. Dunque, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio) sotto il profilo sanitario ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della CTU;
il che equivale a dire che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U.. In proposito, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 27010 del 24/10/2018). Nel caso in esame, parte ricorrente ha censurato in modo specifico la perizia resa nel corso della fase di ATP e, peraltro, ha introdotto il giudizio entro il termine perentorio dal deposito del dissenso alla CTU, sicché non residuano dubbi sull'ammissibilità del presente procedimento. 3.2 Nonostante il CTU nominato nella fase di ATP avesse già riconosciuto la ricorrente “da considerarsi ultrasessantacinquenne invalida con difficoltà gravi (100%) a svolgere gli atti della vita quotidiana senza diritto indennità accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 21.2.24 con presenza di elementi per riconoscimento diritto esenzione partecipazione spesa sanitaria (art. 6 dm 1.2.91)”, tuttavia, nel presente giudizio di merito si è ritenuto necessario rinnovare l'incarico peritale anche per l'accertamento già riconosciuto, essendo l'invalidità totale requisito indispensabile per il riconoscimento della indennità di accompagnamento. Tanto premesso, il consulente tecnico d'ufficio nominato in questa fase processuale, sulla base degli esami clinici e complementari effettuati e dell'esame della documentazione sanitaria allegata a corredo dell'istanza, tenendo in considerazione tanto la perizia già resa nel corso dell'ATP, quanto le diverse conclusioni diagnostiche del CTP, ha concluso la sua relazione affermando che “Per quanto precede, ritengo di potere rispondere come segue 3 al quesito postomi: la ricorrente è soggetto ultrasessantacinquenne invalido con difficoltà persistenti gravi (100%) nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie della sua età, dalla data della domanda amministrativa (21/2/2024). Dalla stessa data presenta invece i requisiti di cui all'art. 6, lettera d), del D.M. 1/2/1991. Tuttavia la ricorrente non presenta i requisiti sanitari di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18”. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali. Peraltro, a fronte della completezza e della esaustività della relazione peritale, le parti non hanno sollevato contestazioni sotto alcuno specifico profilo sanitario, né evidenziato errori o incongruenze nell'elaborato peritale, nonostante il termine appositamente concesso. Alla stregua, quindi, del giudizio del consulente - che va condiviso in quanto sorretto da logiche e congrue motivazioni scientifiche e frutto degli accertamenti medico-legali eseguiti - e che corrobora l'analoga conclusione diagnostica già resa dal perito nominato nella fase dell'ATP, può riconoscersi alla ricorrente la condizione di soggetto totalmente inabile, ai fini della esenzione dal pagamento dei ticket sanitari ex art. 6, comma 1, lett. d) DM 1/02/1991, mentre deve escludersi che la stessa possieda i requisiti sanitari necessari a beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
4. Posto che il diritto di parte ricorrente all'una delle due prestazioni sanitarie richieste è stato escluso e l'altro riconosciuto con decorrenza sin dalla data della domanda amministrativa, come già in esito alla fase di ATP, ritiene il decidente che sussistano gravi motivi per disporre la compensazione per metà delle spese di lite del presente giudizio, comprensive di quelle della precedente fase di ATP (cfr. Cass., 24 giugno 2009, n. 14846, Cass. 26 giugno 2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16 aprile 2009 e Cass. 30 marzo 2011, n. 7307), da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari. Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese della consulenza CP_1 tecnica d'ufficio resa nella fase di ATP, già liquidate, nonché di quella resa in questa fase processuale, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara che la ricorrente è Parte_1 soggetto totalmente inabile, ai fini della esenzione dal pagamento dei ticket sanitari ex art. 6, comma 1, lett. d) DM 1/02/1991, sin dalla data della domanda amministrativa. Rigetta, per il resto, il ricorso. Compensa per metà le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.696, e condanna l' alla refusione a parte ricorrente della residua metà, pari a € CP_1
4 1.348, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze Pt_2 tecniche d'ufficio, già liquidate. Roma, 16/12/2025. Il Giudice Laura Cerroni
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