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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/10/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 302/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 302 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(CF: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Maria Caruso. attore-opponente E (CF: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Giuseppe Sauchella. convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo- appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.4.2025 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento depositato l'11.4.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1 1. La chiedeva al Tribunale di Castrovillari di ingiungere al CP_1 Parte_2
il pagamento di € 78.462,87 oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2012
[...] per il mancato pagamento della fattura n. 28 del 17.4.2014 relativa al contratto di appalto Rep. n. 532 stipulato in data 4.2.2010 avente ad oggetto “lavori di valorizzazione centro storico e isola pedonale”, di importo pari ad € 539.739,22, oltre IVA. Esponeva: -che nonostante i lavori fossero stati correttamente ultimati in data 29.7.2013 il non aveva ancora adempiuto al pagamento della rata di saldo Pt_1
e degli interessi di mora sul ritardato pagamento;
-di avere presentato sulla contabilità finale riserve per € 423.858,45, senza tuttavia ricevere alcun riscontro dal Comune debitore che non aveva nemmeno attivato le procedure previste dagli art. 239 e 240 del D.lgs n. 163/2006.
1.1. La domanda monitoria veniva accolta con decreto ingiuntivo n. 762/2020 emesso in data 3.12.2020 avverso cui ha proposto opposizione il
[...]
il quale, in via preliminare, ha eccepito nullità del ricorso e del Parte_1 decreto ingiuntivo e l'inesistenza della notifica per essere stato il decreto richiesto e notificato nei confronti e presso la sede del , estinto per effetto Parte_2 della fusione con il ai sensi della Legge regionale 2 Controparte_2 febbraio 2018, n.
2. Nel merito ha dedotto: -che l'esecuzione dei lavori era stata oggetto di numerosi ritardi non giustificati (per un totale di 554 giorni), addebitabili esclusivamente all'opposta, che avevano reso necessaria l'applicazione in sede di saldo finale della penale di € 57.378,62, mentre i ritardi causati dalla stazione appaltante erano stati liquidati in € 21.996,68, somma che andandosi ad aggiungere alla residua spesa dovuta determinava la somma da liquidare all'appaltatrice in € 39.542,72 (comprensivi di IVA al 10%); -che le riserve presentate dall'impresa erano state dettagliatamente confutate nella Determina Dirigenziale n. 48 del 23.1.2015
“Approvazione Contabilità finale – Certificato di regolare esecuzione – Rigetto riserve dell'impresa apposte sul conto finale – Applicazione penale per ritardo ultimazione dei lavori - Rideterminazione credito dell'Impresa sul conto finale – approvazione QTE finale” che a sua volta richiamava le controdeduzioni a firma del Direttore dei lavori, Arch. Tes_1
nelle quali era stato evidenziato che l'appaltatore aveva firmato senza
[...] riserve il verbale di consegna lavori, i verbali di sospensione lavori, i verbali di ripresa lavori, i verbali di concordamento di nuovi prezzi, il libretto delle misure dei tre stati di avanzamento lavori, i registri di contabilità dei tre stati di avanzamento lavori e non aveva mai diffidato la stazione appaltante per sospensione illegittima. Da ultimo ha eccepito la prescrizione ex art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. degli interessi maturati in ordine alla fattura n. 28 del 17.4.2014. Sulla base di tali premesse ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis In via preliminare:
2 accertare e dichiarare la nullità/inesistenza del ricorso, del decreto ingiuntivo e della notifica dei suddetti atti, tutti relativi ad un soggetto estinto e notificati presso una sede che non è quella legale dell'Ente opponente;
Nel merito: annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 762/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari, per inesistenza/nullità ed inesigibilità del credito azionato, con condanna di controparte alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, opponendosi, in ogni caso, fermamente alla richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta. In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui venisse accertato un qualsivoglia diritto di credito in capo alla ditta
chiede volersi decurtare l'importo ingiunto degli interessi ivi riconosciuti, in quanto CP_1 prescritti, nonché ridurre la somma richiesta secondo quanto eventualmente provato da controparte nel corso dell'instaurando giudizio di merito.”.
2. Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito che, come già rilevato CP_1 con le riserve esplicitate agli atti contabili, la penale applicata dal è Pt_1 illegittima e frutto di una ricostruzione non veritiera dei fatti. A tal proposito ha esposto che: -i lavori erano stati consegnati in data 25.2.2010 con ultimazione prevista in data 25.10.2010 (240 giorni); -l'ultimazione dei lavori era stata differita al 14.4.2011 causa di una variante tecnica approvata solo in data 21.4.2011 a tempi scaduti, per cui l'impresa si era trovata nella impossibilità materiale e giuridica di poter proseguire i lavori;
-per effetto della perizia approvata era stata indicata una nuova scadenza dei lavori al 31.10.2011; -alla data del 3.8.2011 era stato eseguito il 90% dell'importo contrattuale;
-non era stato possibile eseguire i restanti lavori a causa della demolizione di un fabbricato ricadente proprio nell'area di cantiere;
-che difatti solo in data 15.6.2012 l'impresa era stata convocata per la sottoscrizione di un verbale di sospensione lavori, dunque il periodo di sospensione precedente non era alla stessa imputabile;
-pertanto il periodo di fermo dal 3.8.2011 al 31.10.2011 era giustificato dal fatto che la stazione appaltante aveva redatto una seconda perizia approvata definitivamente in data 16.7.2012, con una nuova ripresa lavori in data 20.7.2013 e con scadenza 29.7.2013, assegnando 10 giorni per ultimazione dei lavori;
-che l'appaltatrice per poter completare i lavori aveva dovuto aspettare un anno, vale a dire dal 16.7.2012 al 20.7.2013; -che dunque il mancato rispetto dei termini era stato causato da motivi non ascrivibili all' ma a ritardi e manchevolezze della P.A. CP_1
Ha, quindi, concluso chiedendo quanto segue: “1) voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi suesposti, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., rigettare integralmente l'atto di opposizione del in quanto Parte_1 del tutto inammissibile, improcedibile, nullo, illegittimo, oltre che palesemente infondato, con la conferma del decreto opposto;
3 2) voglia, in via gradata, condannare il al pagamento della Parte_1 somma pari ad € 78.462,80, oltre interessi di mora, ovvero alla diversa somma ritenuta dovuta;
3) voglia, altresì, il Tribunale condannare l'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
4) voglia, infine, condannare il Comune opponente al pagamento delle spese e compensi di lite da distrarsi.”.
*****************************
3. In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo e di inesistenza della notifica. In primo luogo si ritiene che non sia ravvisabile un caso di inesistenza della notifica, che si configura solo se vi è la totale mancanza materiale dell'atto e se viene posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione. Tali elementi costitutivi essenziali consistono: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere eseguita da un soggetto al quale la legge conferisce la possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento in virtù dei quali la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta (Cass. civ., Sez. Un., n. 14916/2016). In secondo luogo, va evidenziato che ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale 2 febbraio 2018, n. 2 “Il subentra nella titolarità di tutti i beni Parte_1 mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.”. Ebbene, il il quale, in virtù della norma citata, è Parte_1 effettivamente l'unico soggetto legittimato passivo della pretesa azionata in sede monitoria, ha proposto opposizioni articolando anche difese nel merito. Ciò consente anzitutto di ritenere che la proposizione dell'opposizione abbia avuto effetti sananti per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 comma 3 c.p.c. Inoltre non impedisce di accertare in questa sede la fondatezza della domanda fatta valere con il ricorso monitorio, visto anche che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 09/11/2021, n. 32792).
4. Nel merito, l'opposizione è fondata.
4 È pacifico nonché documentato che la durata dell'appalto era stata fissata in 240 giorni;
perciò, visto che i lavori erano stati consegnati il 25.2.2010, la loro ultimazione sarebbe dovuta avvenire entro il 25.10.2010. È incontestato che i lavori sono invece stati ultimati solo in data 29.7.2013. In primo luogo, non pare corrispondere al vero il fatto che la prima dilazione del termine di conclusione dei lavori sia stata dipesa da condotte imputabili alla stazione appaltante e dalla necessità di approvazione di una perizia di variante e suppletiva intervenuta poi con determina del 21.4.2011 e dunque, a dire dell'opposta, tardivamente. L'assunto risulta smentito dalla circostanza, in alcun modo confutata dall'appaltatrice, per cui già in concomitanza del secondo S.A.L., ossia il 15.1.2011, dunque ampiamente oltre il termine di conclusione pattuito, la produzione complessiva delle lavorazioni raggiungeva il 71,30 %. Tale rallentamento delle lavorazioni, manifestatosi fin dalla data di consegna dei lavori, appare piuttosto ascrivibile alla condotta dell'opposta che non ha reperito con la necessaria solerzia le imprese a cui affidare in subappalto determinate lavorazioni. È infatti incontestato che l'autorizzazione al subappalto alla Controparte_3
e alla sia stata richiesta dalla all' solo in data
[...] Controparte_4 CP_1 Pt_3
12.5.2010 e che alla data del 7.5.2010, vale a dire a distanza di circa tre mesi dalla consegna, i lavori non erano ancora iniziati. L'opposta ha poi affermato che il periodo di fermo dal 3.8.2011 al 31.10.2011, intervenuto quando già era stato completato il 90% delle lavorazioni, era giustificato dalla redazione di una seconda perizia di variante poi approvata dalla stazione appaltante il 16.7.2012. Tuttavia dalla lettura degli atti emerge che in realtà durante tale periodo non sia stato autorizzato alcun fermo da parte della stazione appaltante, tanto che solo in data 15.11.2011 la richiedeva la sospensione dei lavori dal 4.10.2011 per CP_1 problemi di infiltrazione di acqua piovana dal soffitto della galleria “Traforo”. La necessità di approvare la seconda perizia di variante ha determinato una sospensione dei lavori dal 15.6.2012 al 19.7.2013; 399 giorni che risultano essere stati debitamente scomputati dai giorni di ritardo in base ai quali è stata commisurata la penale invocata dal Pt_1
Così come sono stati defalcati dal ritardo addebitato all'impresa appaltatrice i giorni di durata del contratto previsti contrattualmente, i n. 46 giorni di sospensione autorizzata dall'1.8.2010 al 15.9.2010 a seguito di richiesta avanzata dalla stessa e i 10 giorni di proroga sul termine di ultimazione dei lavori concessi in CP_1 relazione alla seconda perizia di variante. In detto contesto la non ha fornito una sufficiente prova circa la non CP_1 imputabilità a sue condotte dei rimanenti 554 giorni di ritardo maturati sul termine
5 di durata contrattuale, né ha offerto una adeguata dimostrazione del fatto che detto ritardo sia stato dipeso da comportamenti attribuibili alla stazione appaltante. D'altronde va ricordato che, laddove il debitore convenuto per l'adempimento contesti a sua volta un inadempimento della controparte, i ruoli si invertono e il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Quanto alle riserve annotate dall'appaltatrice sul Registro di contabilità n. 4, le stesse risultano a ben vedere proprio volte a sostenere che il rallentamento dei lavori si sarebbe verificato solo a causa di una mala gestio da parte della stazione appaltante e, in sostanza, a eccepire l'illegittimità della sospensione dei lavori dal 15.6.2012 al 19.7.2013. Ebbene, in tale ottica deve convenirsi con il in ordine alla tardività di tali Pt_1 riserve. L'art. 158 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 prevede al comma 8 che “Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190.”. Nel caso in disamina la non ha dimostrato di avere iscritto le medesime CP_1 riserve nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori;
né ha allegato o provato di non averli potuti firmare o di essersi rifiutata di farlo. Pertanto l'opposta va considerata decaduta dalla possibilità di contestare la legittimità delle sospensioni disposte dall'appaltante. Quanto all'ammontare della penale stabilito dal direttore dei lavori, lo stesso risulta conforme a quanto previsto dall'art. 145 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e non è stato contestato in modo pertinente dall'opposta. Dunque l'importo della penale va detratto dalla somma richiesta in sede monitoria. Il restante importo è certamente dovuto alla da parte del CP_1 [...]
. Parte_1
Invero, non è stata contestata dall'opponente né l'esistenza del rapporto negoziale sotteso (comunque documentalmente provata), né l'avvenuta esecuzione delle prestazioni appaltate. In ordine al quantum va fatto riferimento alla somma per come commisurata nella Determina Dirigenziale n. 48 del 23.1.2015 che ha tenuto conto non solo della suddetta penale ma anche degli acconti già corrisposti, degli interessi dovuti all'impresa per il ritardato pagamento del 2° certificato di pagamento emesso in data 16.2.2001 (commisurati in € 21.996,68) e dell'IVA al 10%. In definitiva, sulla scorta di quanto esposto, il decreto ingiuntivo va revocato ma il va comunque condannato al pagamento di € Parte_1
39.542,72 in favore della CP_1
6 Su tale importo sono dovuti gli interessi di mora nella misura richiesta in sede monitoria, dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo effettivo.
5. La parziale fondatezza della domanda avanzata in sede monitoria giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
ACCOGLIE nei termini di cui in motivazione l'opposizione proposta dal Parte_4
e per l'effetto
[...]
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 762/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 3.12.2020;
CONDANNA il al pagamento in favore della per le Parte_1 CP_1 causali di cui in motivazione, dell'importo di € 39.542,72 oltre interessi di mora nella misura richiesta in sede monitoria dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo effettivo;
COMPENSA le spese di lite.
Castrovillari, 21/10/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 302 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(CF: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Maria Caruso. attore-opponente E (CF: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Giuseppe Sauchella. convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo- appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.4.2025 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento depositato l'11.4.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1 1. La chiedeva al Tribunale di Castrovillari di ingiungere al CP_1 Parte_2
il pagamento di € 78.462,87 oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2012
[...] per il mancato pagamento della fattura n. 28 del 17.4.2014 relativa al contratto di appalto Rep. n. 532 stipulato in data 4.2.2010 avente ad oggetto “lavori di valorizzazione centro storico e isola pedonale”, di importo pari ad € 539.739,22, oltre IVA. Esponeva: -che nonostante i lavori fossero stati correttamente ultimati in data 29.7.2013 il non aveva ancora adempiuto al pagamento della rata di saldo Pt_1
e degli interessi di mora sul ritardato pagamento;
-di avere presentato sulla contabilità finale riserve per € 423.858,45, senza tuttavia ricevere alcun riscontro dal Comune debitore che non aveva nemmeno attivato le procedure previste dagli art. 239 e 240 del D.lgs n. 163/2006.
1.1. La domanda monitoria veniva accolta con decreto ingiuntivo n. 762/2020 emesso in data 3.12.2020 avverso cui ha proposto opposizione il
[...]
il quale, in via preliminare, ha eccepito nullità del ricorso e del Parte_1 decreto ingiuntivo e l'inesistenza della notifica per essere stato il decreto richiesto e notificato nei confronti e presso la sede del , estinto per effetto Parte_2 della fusione con il ai sensi della Legge regionale 2 Controparte_2 febbraio 2018, n.
2. Nel merito ha dedotto: -che l'esecuzione dei lavori era stata oggetto di numerosi ritardi non giustificati (per un totale di 554 giorni), addebitabili esclusivamente all'opposta, che avevano reso necessaria l'applicazione in sede di saldo finale della penale di € 57.378,62, mentre i ritardi causati dalla stazione appaltante erano stati liquidati in € 21.996,68, somma che andandosi ad aggiungere alla residua spesa dovuta determinava la somma da liquidare all'appaltatrice in € 39.542,72 (comprensivi di IVA al 10%); -che le riserve presentate dall'impresa erano state dettagliatamente confutate nella Determina Dirigenziale n. 48 del 23.1.2015
“Approvazione Contabilità finale – Certificato di regolare esecuzione – Rigetto riserve dell'impresa apposte sul conto finale – Applicazione penale per ritardo ultimazione dei lavori - Rideterminazione credito dell'Impresa sul conto finale – approvazione QTE finale” che a sua volta richiamava le controdeduzioni a firma del Direttore dei lavori, Arch. Tes_1
nelle quali era stato evidenziato che l'appaltatore aveva firmato senza
[...] riserve il verbale di consegna lavori, i verbali di sospensione lavori, i verbali di ripresa lavori, i verbali di concordamento di nuovi prezzi, il libretto delle misure dei tre stati di avanzamento lavori, i registri di contabilità dei tre stati di avanzamento lavori e non aveva mai diffidato la stazione appaltante per sospensione illegittima. Da ultimo ha eccepito la prescrizione ex art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. degli interessi maturati in ordine alla fattura n. 28 del 17.4.2014. Sulla base di tali premesse ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis In via preliminare:
2 accertare e dichiarare la nullità/inesistenza del ricorso, del decreto ingiuntivo e della notifica dei suddetti atti, tutti relativi ad un soggetto estinto e notificati presso una sede che non è quella legale dell'Ente opponente;
Nel merito: annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 762/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari, per inesistenza/nullità ed inesigibilità del credito azionato, con condanna di controparte alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, opponendosi, in ogni caso, fermamente alla richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta. In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui venisse accertato un qualsivoglia diritto di credito in capo alla ditta
chiede volersi decurtare l'importo ingiunto degli interessi ivi riconosciuti, in quanto CP_1 prescritti, nonché ridurre la somma richiesta secondo quanto eventualmente provato da controparte nel corso dell'instaurando giudizio di merito.”.
2. Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito che, come già rilevato CP_1 con le riserve esplicitate agli atti contabili, la penale applicata dal è Pt_1 illegittima e frutto di una ricostruzione non veritiera dei fatti. A tal proposito ha esposto che: -i lavori erano stati consegnati in data 25.2.2010 con ultimazione prevista in data 25.10.2010 (240 giorni); -l'ultimazione dei lavori era stata differita al 14.4.2011 causa di una variante tecnica approvata solo in data 21.4.2011 a tempi scaduti, per cui l'impresa si era trovata nella impossibilità materiale e giuridica di poter proseguire i lavori;
-per effetto della perizia approvata era stata indicata una nuova scadenza dei lavori al 31.10.2011; -alla data del 3.8.2011 era stato eseguito il 90% dell'importo contrattuale;
-non era stato possibile eseguire i restanti lavori a causa della demolizione di un fabbricato ricadente proprio nell'area di cantiere;
-che difatti solo in data 15.6.2012 l'impresa era stata convocata per la sottoscrizione di un verbale di sospensione lavori, dunque il periodo di sospensione precedente non era alla stessa imputabile;
-pertanto il periodo di fermo dal 3.8.2011 al 31.10.2011 era giustificato dal fatto che la stazione appaltante aveva redatto una seconda perizia approvata definitivamente in data 16.7.2012, con una nuova ripresa lavori in data 20.7.2013 e con scadenza 29.7.2013, assegnando 10 giorni per ultimazione dei lavori;
-che l'appaltatrice per poter completare i lavori aveva dovuto aspettare un anno, vale a dire dal 16.7.2012 al 20.7.2013; -che dunque il mancato rispetto dei termini era stato causato da motivi non ascrivibili all' ma a ritardi e manchevolezze della P.A. CP_1
Ha, quindi, concluso chiedendo quanto segue: “1) voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi suesposti, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., rigettare integralmente l'atto di opposizione del in quanto Parte_1 del tutto inammissibile, improcedibile, nullo, illegittimo, oltre che palesemente infondato, con la conferma del decreto opposto;
3 2) voglia, in via gradata, condannare il al pagamento della Parte_1 somma pari ad € 78.462,80, oltre interessi di mora, ovvero alla diversa somma ritenuta dovuta;
3) voglia, altresì, il Tribunale condannare l'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
4) voglia, infine, condannare il Comune opponente al pagamento delle spese e compensi di lite da distrarsi.”.
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3. In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo e di inesistenza della notifica. In primo luogo si ritiene che non sia ravvisabile un caso di inesistenza della notifica, che si configura solo se vi è la totale mancanza materiale dell'atto e se viene posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione. Tali elementi costitutivi essenziali consistono: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere eseguita da un soggetto al quale la legge conferisce la possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento in virtù dei quali la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta (Cass. civ., Sez. Un., n. 14916/2016). In secondo luogo, va evidenziato che ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale 2 febbraio 2018, n. 2 “Il subentra nella titolarità di tutti i beni Parte_1 mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.”. Ebbene, il il quale, in virtù della norma citata, è Parte_1 effettivamente l'unico soggetto legittimato passivo della pretesa azionata in sede monitoria, ha proposto opposizioni articolando anche difese nel merito. Ciò consente anzitutto di ritenere che la proposizione dell'opposizione abbia avuto effetti sananti per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 comma 3 c.p.c. Inoltre non impedisce di accertare in questa sede la fondatezza della domanda fatta valere con il ricorso monitorio, visto anche che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 09/11/2021, n. 32792).
4. Nel merito, l'opposizione è fondata.
4 È pacifico nonché documentato che la durata dell'appalto era stata fissata in 240 giorni;
perciò, visto che i lavori erano stati consegnati il 25.2.2010, la loro ultimazione sarebbe dovuta avvenire entro il 25.10.2010. È incontestato che i lavori sono invece stati ultimati solo in data 29.7.2013. In primo luogo, non pare corrispondere al vero il fatto che la prima dilazione del termine di conclusione dei lavori sia stata dipesa da condotte imputabili alla stazione appaltante e dalla necessità di approvazione di una perizia di variante e suppletiva intervenuta poi con determina del 21.4.2011 e dunque, a dire dell'opposta, tardivamente. L'assunto risulta smentito dalla circostanza, in alcun modo confutata dall'appaltatrice, per cui già in concomitanza del secondo S.A.L., ossia il 15.1.2011, dunque ampiamente oltre il termine di conclusione pattuito, la produzione complessiva delle lavorazioni raggiungeva il 71,30 %. Tale rallentamento delle lavorazioni, manifestatosi fin dalla data di consegna dei lavori, appare piuttosto ascrivibile alla condotta dell'opposta che non ha reperito con la necessaria solerzia le imprese a cui affidare in subappalto determinate lavorazioni. È infatti incontestato che l'autorizzazione al subappalto alla Controparte_3
e alla sia stata richiesta dalla all' solo in data
[...] Controparte_4 CP_1 Pt_3
12.5.2010 e che alla data del 7.5.2010, vale a dire a distanza di circa tre mesi dalla consegna, i lavori non erano ancora iniziati. L'opposta ha poi affermato che il periodo di fermo dal 3.8.2011 al 31.10.2011, intervenuto quando già era stato completato il 90% delle lavorazioni, era giustificato dalla redazione di una seconda perizia di variante poi approvata dalla stazione appaltante il 16.7.2012. Tuttavia dalla lettura degli atti emerge che in realtà durante tale periodo non sia stato autorizzato alcun fermo da parte della stazione appaltante, tanto che solo in data 15.11.2011 la richiedeva la sospensione dei lavori dal 4.10.2011 per CP_1 problemi di infiltrazione di acqua piovana dal soffitto della galleria “Traforo”. La necessità di approvare la seconda perizia di variante ha determinato una sospensione dei lavori dal 15.6.2012 al 19.7.2013; 399 giorni che risultano essere stati debitamente scomputati dai giorni di ritardo in base ai quali è stata commisurata la penale invocata dal Pt_1
Così come sono stati defalcati dal ritardo addebitato all'impresa appaltatrice i giorni di durata del contratto previsti contrattualmente, i n. 46 giorni di sospensione autorizzata dall'1.8.2010 al 15.9.2010 a seguito di richiesta avanzata dalla stessa e i 10 giorni di proroga sul termine di ultimazione dei lavori concessi in CP_1 relazione alla seconda perizia di variante. In detto contesto la non ha fornito una sufficiente prova circa la non CP_1 imputabilità a sue condotte dei rimanenti 554 giorni di ritardo maturati sul termine
5 di durata contrattuale, né ha offerto una adeguata dimostrazione del fatto che detto ritardo sia stato dipeso da comportamenti attribuibili alla stazione appaltante. D'altronde va ricordato che, laddove il debitore convenuto per l'adempimento contesti a sua volta un inadempimento della controparte, i ruoli si invertono e il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Quanto alle riserve annotate dall'appaltatrice sul Registro di contabilità n. 4, le stesse risultano a ben vedere proprio volte a sostenere che il rallentamento dei lavori si sarebbe verificato solo a causa di una mala gestio da parte della stazione appaltante e, in sostanza, a eccepire l'illegittimità della sospensione dei lavori dal 15.6.2012 al 19.7.2013. Ebbene, in tale ottica deve convenirsi con il in ordine alla tardività di tali Pt_1 riserve. L'art. 158 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 prevede al comma 8 che “Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190.”. Nel caso in disamina la non ha dimostrato di avere iscritto le medesime CP_1 riserve nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori;
né ha allegato o provato di non averli potuti firmare o di essersi rifiutata di farlo. Pertanto l'opposta va considerata decaduta dalla possibilità di contestare la legittimità delle sospensioni disposte dall'appaltante. Quanto all'ammontare della penale stabilito dal direttore dei lavori, lo stesso risulta conforme a quanto previsto dall'art. 145 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e non è stato contestato in modo pertinente dall'opposta. Dunque l'importo della penale va detratto dalla somma richiesta in sede monitoria. Il restante importo è certamente dovuto alla da parte del CP_1 [...]
. Parte_1
Invero, non è stata contestata dall'opponente né l'esistenza del rapporto negoziale sotteso (comunque documentalmente provata), né l'avvenuta esecuzione delle prestazioni appaltate. In ordine al quantum va fatto riferimento alla somma per come commisurata nella Determina Dirigenziale n. 48 del 23.1.2015 che ha tenuto conto non solo della suddetta penale ma anche degli acconti già corrisposti, degli interessi dovuti all'impresa per il ritardato pagamento del 2° certificato di pagamento emesso in data 16.2.2001 (commisurati in € 21.996,68) e dell'IVA al 10%. In definitiva, sulla scorta di quanto esposto, il decreto ingiuntivo va revocato ma il va comunque condannato al pagamento di € Parte_1
39.542,72 in favore della CP_1
6 Su tale importo sono dovuti gli interessi di mora nella misura richiesta in sede monitoria, dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo effettivo.
5. La parziale fondatezza della domanda avanzata in sede monitoria giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
ACCOGLIE nei termini di cui in motivazione l'opposizione proposta dal Parte_4
e per l'effetto
[...]
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 762/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 3.12.2020;
CONDANNA il al pagamento in favore della per le Parte_1 CP_1 causali di cui in motivazione, dell'importo di € 39.542,72 oltre interessi di mora nella misura richiesta in sede monitoria dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo effettivo;
COMPENSA le spese di lite.
Castrovillari, 21/10/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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