Art. 2.
Gli organici dei ricostituiti comuni di Terzo, Fiumicello, Corno di Rosazzo e Montenars ed i nuovi organici dei comuni di Aquileia, San Giovanni di Manzano e Artegna saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.
Al personale gia' in servizio presso i comuni di Aquileia, San Giovani di Manzano e Artegna, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiore a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Gli organici dei ricostituiti comuni di Terzo, Fiumicello, Corno di Rosazzo e Montenars ed i nuovi organici dei comuni di Aquileia, San Giovanni di Manzano e Artegna saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.
Al personale gia' in servizio presso i comuni di Aquileia, San Giovani di Manzano e Artegna, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiore a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.