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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/07/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere
ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 776 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale Parte_1 rappresentante Sig. , C.F. E P.IVA , rappresentata e difesa, giusta Parte_2 P.IVA_1 procura a margine del ricorso di primo grado, dall'Avv. Maria Donata Tortorici, presso il cui studio sito in Cosenza, Via Montesanto n. 22, è elettivamente domiciliata appellante
e
(C.F. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli P.IVA_3 avv. ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Muscari Tomaioli Francesco, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, n. 37875 di repertorio ed Persona_1 elettivamente domiciliato, unitamente ai costituiti procuratori, in Catanzaro, Via Milano 18, presso l'ufficio legale dell' CP_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Omissioni contributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <in accoglimento del presente ricorso in appello per la parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 223 2024 resa dal tribunale di cosenza nella persona giudice lavoro, e l'effetto: 1) accertare dichiarare nulle le irregolarità contributive accertate a carico della relative ai flussi uniemens mensilità settembre Parte_1 rappresentante Sig. , C.F. E P.IVA , rappresentata e difesa, giusta Parte_2 P.IVA_1 procura a margine del ricorso di primo grado, dall'Avv. Maria Donata Tortorici, presso il cui studio sito in Cosenza, Via Montesanto n. 22, è elettivamente domiciliata appellante
e
(C.F. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli P.IVA_3 avv. ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Muscari Tomaioli Francesco, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, n. 37875 di repertorio ed Persona_1 elettivamente domiciliato, unitamente ai costituiti procuratori, in Catanzaro, Via Milano 18, presso l'ufficio legale dell' CP_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Omissioni contributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:Parte_1
2015, novembre e dicembre 2016 e ottobre 2017 per tutto il personale occupato, in quanto inesistenti;
2) conseguentemente, dichiarare non dovuta la somma di € 39.632,16, oltre ulteriori accessori di legge, per la quale la società è stata condannata al pagamento in favore CP_ dell' Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi. >>;
per l'appellato:>
FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
CP_ ha agito in giudizio nei confronti dell' proponendo opposizione al Parte_1
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2018000959/DDL del 26.4.2018, con cui l'ente le aveva contestato: 1) per il periodo 1.2.2013/31.1.2018, la registrazione di assenze non retribuite non assoggettandole a contribuzione se pur il CCNL cooperative metalmeccaniche applicabile non prevedeva la possibilità di fruire di un monte ore di permessi non retribuiti;
2)
l'evasione contributiva per le mensilità di settembre 2015, novembre e dicembre 2016 e ottobre 2017, in ragione dell'omissione della trasmissione dei flussi UniEmens
§2.1
CP_ Il Tribunale, nel contraddittorio con l' che ha spiegato domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la condanna della controparte al pagamento delle somme portate dal verbale unico di accertamento, accoglie l'opposizione quanto alla contestazione sub 1, CP_
“dichiara che il credito dell' conseguente al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione
n. 2018000959/DDL del 26.4.2018 è pari alla sola somma di €. 39.632,16; condanna parte CP_ ricorrente al pagamento, in favore dell' della somma di €. 39.632,16, oltre ulteriori CP_ accessori di legge;
rigetta nel resto la domanda riconvenzionale dell' compensa le spese di lite”.
§2.2
Per la parte che ancora qui interessa, perviene alle suddette statuizioni alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<…Per un secondo aspetto viene contestata l'omessa trasmissione dei flussi UniEmens per le mensilità di settembre 2015, novembre e dicembre 2016 e ottobre 2017 per tutto il personale CP_ occupato. In tal caso, a fronte dell'omissione riscontrata e contestata dall' spettava alla CP_ parte ricorrente dare dimostrazione dell'adempimento indicato. La contestazione dell' invece, non è stata superata dalla documentazione prodotta in atti da parte ricorrente, in CP_ modo tale che le somme calcolate dall' a seguito a titolo di evasione contributiva per
l'aspetto indicato debbono dirsi dovute, occorrendo anche evidenziare che l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente è generica e comunque non fondata, atteso che il
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2018000959/DDL è del 2018. Su tali
Pag. 2 di 5 premesse, considerandosi il prospetto riepilogativo allegato al verbale (non oggetto di specifica contestazione), deve indicarsi come dovuta la somma di €. 39.632,16, oltre ulteriori accessori di legge, per la quale vi deve essere condanna della parte ricorrente al pagamento in favore CP_ dell' Le spese di lite si compensano, atteso l'accoglimento parziale della domanda…>>.
§3 La sentenza è gravata d'appello da con atto depositato il 12 Parte_1 luglio 2024.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 20 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Con il proposto gravame, la cooperativa lamenta l'omessa disamina da parte del Tribunale della documentazione allegata al ricorso di primo grado, ossia le copie dei modelli F24 relativi ai periodi settembre 2015, novembre e dicembre 2016, ottobre 2017, da cui si evince CP_ l'effettivo pagamento dei contributi che l' richiede a titolo di evasione contributiva;
tali documenti sono stati prodotti in formato cartaceo e il giudicante avrebbe dovuto comunque esaminarli, seppure non presenti nel fascicolo telematico.
§4.1
La censura è solo in parte fondata.
Orbene, dalla disamina del verbale ispettivo (lo allegano entrambe le parti ai propri fascicoli di primo grado), che risale al 26 aprile 2018, emerge che alla ditta è stata contestata la mancata trasmissione dei fluissi Uniemens per i seguenti periodi: settembre 2015, novembre e dicembre 2016, ottobre 2017.
È noto che UNIEMENS è la denuncia mensile obbligatoria che i datori di lavoro del settore CP_ privato devono inviare all per comunicare i dati retributivi e contributivi dei propri dipendenti. Si tratta di strumento fondamentale per l'implementazione delle posizioni CP_ assicurative individuali dei lavoratori e per l'erogazione delle prestazioni da parte dell
UNIEMENS contiene informazioni dettagliate su:
• Dati retributivi: retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti.
• Dati contributivi: contributi previdenziali e assistenziali dovuti.
• Dati anagrafici e contrattuali dei dipendenti: informazioni necessarie per identificare i lavoratori e per il corretto calcolo dei contributi.
• Dati relativi a conguagli e variazioni: eventuali variazioni di informazioni relative a periodi pregressi.
Pag. 3 di 5 CP_ Viene inviato telematicamente all attraverso un apposito servizio online. I datori di lavoro o i loro intermediari (come, ad esempio, i consulenti del lavoro) devono utilizzare un software specifico per la creazione e la validazione del file UNIEMENS, prima di procedere all'invio.
UNIEMENS deve essere inviata entro la fine del mese successivo a quello a cui si riferiscono i dati. Ad esempio, la denuncia per il mese di novembre dovrà essere inviata entro la fine di dicembre.
Sono tenuti ad inviare UNIEMENS tutti i datori di lavoro del settore privato che hanno dipendenti, in quanto sostituti d'imposta.
UNIEMENS è fondamentale per:
• Assicurare la corretta gestione delle posizioni assicurative dei lavoratori:
i dati trasmessi tramite UNIEMENS vengono utilizzati per aggiornare le posizioni assicurative individuali dei lavoratori e per garantire il corretto calcolo delle prestazioni pensionistiche e di altri benefici previsti dalla legge.
• Garantire il corretto versamento dei contributi:
CP_ UNIEMENS consente all di verificare il corretto versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro e di individuare eventuali anomalie o irregolarità.
• Semplificare le procedure:
UNIEMENS ha sostituito i precedenti modelli DM10/2 ed unificando le comunicazioni CP_2 CP_ dovute all in un unico flusso.
In sintesi, UNIEMENS è uno strumento essenziale per la corretta gestione del rapporto di lavoro e per garantire i diritti previdenziali e assistenziali dei lavoratori.
§4.2
Nel caso di specie, non è in contestazione tra le parti l'omessa trasmissione, con le modalità e nei termini sopra rappresentati, dei flussi Uniemens.
La cooperativa, invero, pretende di dimostrare l'effettivo versamento dei contributi per i periodi in questione attraverso i tre F24 allegati al ricorso di primo grado che, a suo dire, il
Tribunale avrebbe omesso di valutare.
Ora, a parte la constatazione che tali F24 sono successivi al verbale di accertamento (recando, in cima, le date di pagamento, rispettivamente, del 28.6.2018, del 7 giugno 2018 e del
7.6.2018), sta di fatto che nei suddetti viene registrato il pagamento dei seguenti importi: euro
3870,00 (DM 10/17), euro 7229,00 (DM 12/2016), euro 2969,86 (DM 9/15).
A fronte di ciò, per come si evince dal prospetto allegato al verbale di accertamento, che parte opponente non ha espressamente contestato (per come afferma il giudicante e, sul punto, non c'è appello), gli importi dovuti, in relazione ai quattro periodi per cui si è registrata l'omessa trasmissione dei flussi Uniemens sono di gran lunga superiori:
Pag. 4 di 5 euro 5405,00 per contributi, euro 3243,00 per sanzioni, euro 115,58 per interessi di mora, quanto a settembre 2015;
euro 5354,25 per contributi, euro 2314,81 per sanzioni, quanto a novembre 2016;
euro 11.375,60 per contributi, euro 4268,17 per sanzioni, quanto a dicembre 2016;
euro 6219,40 per contributi, euro 976,35 per sanzioni, quanto a ottobre 2017;
in totale 39.272,16
Pertanto, da tale importo va detratto quanto pagato in base alle risultanze degli F24, ossia complessivi euro 14.068,86.
Ne discende un debito residuo di euro 25.203,3.
§5
In definitiva, in parziale riforma della sentenza gravata, va ridotto a euro 25.203,3 l'importo CP_ dovuto da all' Parte_1
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado di lite
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso in data 12 luglio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro,
n. 223/2024, resa in data 3 febbraio 2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della CP_ sentenza gravata, riduce ad euro 25.203,3 il credito dell' nei confronti di
Parte_1
2. Conferma nel resto;
3. Compensa tra le parti le spese del grado di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 18 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere
ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 776 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale Parte_1 rappresentante Sig. , C.F. E P.IVA , rappresentata e difesa, giusta Parte_2 P.IVA_1 procura a margine del ricorso di primo grado, dall'Avv. Maria Donata Tortorici, presso il cui studio sito in Cosenza, Via Montesanto n. 22, è elettivamente domiciliata appellante
e
(C.F. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli P.IVA_3 avv. ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Muscari Tomaioli Francesco, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, n. 37875 di repertorio ed Persona_1 elettivamente domiciliato, unitamente ai costituiti procuratori, in Catanzaro, Via Milano 18, presso l'ufficio legale dell' CP_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Omissioni contributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <in accoglimento del presente ricorso in appello per la parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 223 2024 resa dal tribunale di cosenza nella persona giudice lavoro, e l'effetto: 1) accertare dichiarare nulle le irregolarità contributive accertate a carico della relative ai flussi uniemens mensilità settembre Parte_1 rappresentante Sig. , C.F. E P.IVA , rappresentata e difesa, giusta Parte_2 P.IVA_1 procura a margine del ricorso di primo grado, dall'Avv. Maria Donata Tortorici, presso il cui studio sito in Cosenza, Via Montesanto n. 22, è elettivamente domiciliata appellante
e
(C.F. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli P.IVA_3 avv. ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Muscari Tomaioli Francesco, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, n. 37875 di repertorio ed Persona_1 elettivamente domiciliato, unitamente ai costituiti procuratori, in Catanzaro, Via Milano 18, presso l'ufficio legale dell' CP_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Omissioni contributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
2015, novembre e dicembre 2016 e ottobre 2017 per tutto il personale occupato, in quanto inesistenti;
2) conseguentemente, dichiarare non dovuta la somma di € 39.632,16, oltre ulteriori accessori di legge, per la quale la società è stata condannata al pagamento in favore CP_ dell' Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi. >>;
per l'appellato:
FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
CP_ ha agito in giudizio nei confronti dell' proponendo opposizione al Parte_1
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2018000959/DDL del 26.4.2018, con cui l'ente le aveva contestato: 1) per il periodo 1.2.2013/31.1.2018, la registrazione di assenze non retribuite non assoggettandole a contribuzione se pur il CCNL cooperative metalmeccaniche applicabile non prevedeva la possibilità di fruire di un monte ore di permessi non retribuiti;
2)
l'evasione contributiva per le mensilità di settembre 2015, novembre e dicembre 2016 e ottobre 2017, in ragione dell'omissione della trasmissione dei flussi UniEmens
§2.1
CP_ Il Tribunale, nel contraddittorio con l' che ha spiegato domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la condanna della controparte al pagamento delle somme portate dal verbale unico di accertamento, accoglie l'opposizione quanto alla contestazione sub 1, CP_
“dichiara che il credito dell' conseguente al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione
n. 2018000959/DDL del 26.4.2018 è pari alla sola somma di €. 39.632,16; condanna parte CP_ ricorrente al pagamento, in favore dell' della somma di €. 39.632,16, oltre ulteriori CP_ accessori di legge;
rigetta nel resto la domanda riconvenzionale dell' compensa le spese di lite”.
§2.2
Per la parte che ancora qui interessa, perviene alle suddette statuizioni alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<…Per un secondo aspetto viene contestata l'omessa trasmissione dei flussi UniEmens per le mensilità di settembre 2015, novembre e dicembre 2016 e ottobre 2017 per tutto il personale CP_ occupato. In tal caso, a fronte dell'omissione riscontrata e contestata dall' spettava alla CP_ parte ricorrente dare dimostrazione dell'adempimento indicato. La contestazione dell' invece, non è stata superata dalla documentazione prodotta in atti da parte ricorrente, in CP_ modo tale che le somme calcolate dall' a seguito a titolo di evasione contributiva per
l'aspetto indicato debbono dirsi dovute, occorrendo anche evidenziare che l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente è generica e comunque non fondata, atteso che il
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2018000959/DDL è del 2018. Su tali
Pag. 2 di 5 premesse, considerandosi il prospetto riepilogativo allegato al verbale (non oggetto di specifica contestazione), deve indicarsi come dovuta la somma di €. 39.632,16, oltre ulteriori accessori di legge, per la quale vi deve essere condanna della parte ricorrente al pagamento in favore CP_ dell' Le spese di lite si compensano, atteso l'accoglimento parziale della domanda…>>.
§3 La sentenza è gravata d'appello da con atto depositato il 12 Parte_1 luglio 2024.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 20 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Con il proposto gravame, la cooperativa lamenta l'omessa disamina da parte del Tribunale della documentazione allegata al ricorso di primo grado, ossia le copie dei modelli F24 relativi ai periodi settembre 2015, novembre e dicembre 2016, ottobre 2017, da cui si evince CP_ l'effettivo pagamento dei contributi che l' richiede a titolo di evasione contributiva;
tali documenti sono stati prodotti in formato cartaceo e il giudicante avrebbe dovuto comunque esaminarli, seppure non presenti nel fascicolo telematico.
§4.1
La censura è solo in parte fondata.
Orbene, dalla disamina del verbale ispettivo (lo allegano entrambe le parti ai propri fascicoli di primo grado), che risale al 26 aprile 2018, emerge che alla ditta è stata contestata la mancata trasmissione dei fluissi Uniemens per i seguenti periodi: settembre 2015, novembre e dicembre 2016, ottobre 2017.
È noto che UNIEMENS è la denuncia mensile obbligatoria che i datori di lavoro del settore CP_ privato devono inviare all per comunicare i dati retributivi e contributivi dei propri dipendenti. Si tratta di strumento fondamentale per l'implementazione delle posizioni CP_ assicurative individuali dei lavoratori e per l'erogazione delle prestazioni da parte dell
UNIEMENS contiene informazioni dettagliate su:
• Dati retributivi: retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti.
• Dati contributivi: contributi previdenziali e assistenziali dovuti.
• Dati anagrafici e contrattuali dei dipendenti: informazioni necessarie per identificare i lavoratori e per il corretto calcolo dei contributi.
• Dati relativi a conguagli e variazioni: eventuali variazioni di informazioni relative a periodi pregressi.
Pag. 3 di 5 CP_ Viene inviato telematicamente all attraverso un apposito servizio online. I datori di lavoro o i loro intermediari (come, ad esempio, i consulenti del lavoro) devono utilizzare un software specifico per la creazione e la validazione del file UNIEMENS, prima di procedere all'invio.
UNIEMENS deve essere inviata entro la fine del mese successivo a quello a cui si riferiscono i dati. Ad esempio, la denuncia per il mese di novembre dovrà essere inviata entro la fine di dicembre.
Sono tenuti ad inviare UNIEMENS tutti i datori di lavoro del settore privato che hanno dipendenti, in quanto sostituti d'imposta.
UNIEMENS è fondamentale per:
• Assicurare la corretta gestione delle posizioni assicurative dei lavoratori:
i dati trasmessi tramite UNIEMENS vengono utilizzati per aggiornare le posizioni assicurative individuali dei lavoratori e per garantire il corretto calcolo delle prestazioni pensionistiche e di altri benefici previsti dalla legge.
• Garantire il corretto versamento dei contributi:
CP_ UNIEMENS consente all di verificare il corretto versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro e di individuare eventuali anomalie o irregolarità.
• Semplificare le procedure:
UNIEMENS ha sostituito i precedenti modelli DM10/2 ed unificando le comunicazioni CP_2 CP_ dovute all in un unico flusso.
In sintesi, UNIEMENS è uno strumento essenziale per la corretta gestione del rapporto di lavoro e per garantire i diritti previdenziali e assistenziali dei lavoratori.
§4.2
Nel caso di specie, non è in contestazione tra le parti l'omessa trasmissione, con le modalità e nei termini sopra rappresentati, dei flussi Uniemens.
La cooperativa, invero, pretende di dimostrare l'effettivo versamento dei contributi per i periodi in questione attraverso i tre F24 allegati al ricorso di primo grado che, a suo dire, il
Tribunale avrebbe omesso di valutare.
Ora, a parte la constatazione che tali F24 sono successivi al verbale di accertamento (recando, in cima, le date di pagamento, rispettivamente, del 28.6.2018, del 7 giugno 2018 e del
7.6.2018), sta di fatto che nei suddetti viene registrato il pagamento dei seguenti importi: euro
3870,00 (DM 10/17), euro 7229,00 (DM 12/2016), euro 2969,86 (DM 9/15).
A fronte di ciò, per come si evince dal prospetto allegato al verbale di accertamento, che parte opponente non ha espressamente contestato (per come afferma il giudicante e, sul punto, non c'è appello), gli importi dovuti, in relazione ai quattro periodi per cui si è registrata l'omessa trasmissione dei flussi Uniemens sono di gran lunga superiori:
Pag. 4 di 5 euro 5405,00 per contributi, euro 3243,00 per sanzioni, euro 115,58 per interessi di mora, quanto a settembre 2015;
euro 5354,25 per contributi, euro 2314,81 per sanzioni, quanto a novembre 2016;
euro 11.375,60 per contributi, euro 4268,17 per sanzioni, quanto a dicembre 2016;
euro 6219,40 per contributi, euro 976,35 per sanzioni, quanto a ottobre 2017;
in totale 39.272,16
Pertanto, da tale importo va detratto quanto pagato in base alle risultanze degli F24, ossia complessivi euro 14.068,86.
Ne discende un debito residuo di euro 25.203,3.
§5
In definitiva, in parziale riforma della sentenza gravata, va ridotto a euro 25.203,3 l'importo CP_ dovuto da all' Parte_1
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado di lite
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso in data 12 luglio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro,
n. 223/2024, resa in data 3 febbraio 2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della CP_ sentenza gravata, riduce ad euro 25.203,3 il credito dell' nei confronti di
Parte_1
2. Conferma nel resto;
3. Compensa tra le parti le spese del grado di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 18 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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