Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/05/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
R.G.V.G. n. 336/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
- Giudice - Dott. Fulvio Mastro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 336 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
10.04.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
,rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 c.f.: C.F. 1
,
Cristina Menna, presso il cui studio elettivamente domicilia in Frattaminore (NA), alla via Colonnello Pilota P. Barbato n.11, giusta procura in atti;
E
' rappresentato e difeso dall'avv. CP 1 c.f.: C.F. 2
,
Pasquale Parisi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Giugliano in
Campania (NA), al corso Campano n. 139, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 10.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 29.01.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania
(NA) 1'11.07.2016 e che dalla loro unione erano nate due figlie, minorenni, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 10.04.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. e ribadivano la loro volontà di volersi separare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione sul visto del PM apposto in data 14.05.2025.
***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata formulata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire, oltre al piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo (che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto) l'accordo che di seguito si trascrive:
1. I coniugi fisseranno in piena autonomia il loro domicilio, la loro residenza e la loro dimora,
dandosi reciproca comunicazione, con il solo obbligo di mutuo rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Giugliano in Campania (NA) alla Via Gianfelice, 20, di proprietà
del sig. EN ER, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra NA unitamente alle figlie
EN e NE. Gli arredi e le suppellettili della casa coniugale rimarranno nella disponibilità esclusiva della sig.ra NA e delle minori.
3. Il sig. EN ER temporaneamente domicilia presso l'abitazione dei suoi genitori,
sita in Giugliano in Campania (NA) alla Via Marino Moretti, 28 e contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, preleverà tutti i sui effetti personali, presenti presso la casa coniugale, ove lo stesso manterrà la residenza, obbligandosi al versamento della
TARI annuale nella misura del 50%;
4. Le figlie, rimarranno affidate ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e collocazione prevalente presso la madre;
le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative all'istruzione, educazione e salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori.
5. Il papà previa comunicazione, potrà vedere le bambine quotidianamente, tenendo conto delle esigenze delle stesse, ciò nonostante i coniugi per esigenze organizzative di entrambi e tenendo conto delle esigenze di studio e ludiche delle bambine, in merito al diritto di visita convengono quanto segue:
Il sig. EN, terrà con sé le bambine il mercoledì ed il venerdì dalle ore 15,00 alle ore
20,00 con possibilità di pernotto presso di lui. Qualora al mercoledì, le bambine dormano con il papà sarà quest'ultimo ad accompagnarle a scuola il giorno successivo.
Le bambine trascorreranno a settimane alterne il weekend con la mamma o con il papà,
dal venerdì pomeriggio dalle ore 16,00 alla domenica fino alle ore 20,00. Durante il periodo estivo, EN e NE trascorreranno con il papà 15 giorni consecutivi durante il mese di luglio e 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto,
con l'obbligo del sig. EN di comunicare alla sig.ra NA il periodo esatto in cui intende avere con sé le figlie entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
Laddove, uno dei genitori durante l'anno volesse partire unitamente alle minori potrà
farlo solo previo consenso e tempestiva comunicazione all'altro genitore.
Per quanto riguarda le festività natalizie, i genitori convengono che le bambine con decorrenza da quest'anno, trascorreranno ad anni alterni il 24/12 con la mamma, il
25/12 con il papà, il 26/12 con la mamma, il 31/12 con il papà ed il 31/01 con la mamma;
sempre ad anni alterni, le minori trascorreranno con la mamma o con il papà
il giorno dell'Epifania, di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Tale calendario potrà essere comunque modificato in virtù delle richieste ed esigenze delle minori.
I ricorrenti in merito, convengono inoltre che salvo il caso in cui siano fuori città,
qualora le bambine ne facciano richiesta, nei predetti giorni potranno liberamente incontrare l'altro genitore.
In occasione del compleanno delle bambine, i genitori concordano che ove possibile,
verranno festeggiati con la presenza di entrambi in ludoteca o locale equipollente e che le spese saranno divise equamente tra gli stessi.
I genitori potranno concordare tra loro, diverse modalità di visita, secondo le esigenze o necessità delle figlie, anche per gli altri periodi festivi e per le altre festività (festa del papà, festa della mamma, ) da concordare sempre telefonicamente o a mezzo sms,
whatsapp almeno 7 gg. prima.
6. Il sig. EN, impiegato presso il Ministero dell'Istruzione come personale ATA,
corrisponderà a titolo di mantenimento delle figlie EN e NE la somma di € 500,00
[euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuna figlia, oltre il veramento del 50%
dell'Assegno Unico per i figli, che continuerà ad essere percepito dal sig. EN L'importo complessivo dato dalla sommatoria della quota stabilita a titolo dimantenimento e della somma pari al 50% dell'assegno unico, alla data del presente accordo corrispondnete ad euro 730,00, verrà corrisposto alla sig.ra NA in un'unica soluzione entro il giorno 23 di ogni mese, a mezzo ricarica PostePay intestata alla stessa, recante IBAN: IT
4613608105138244359444364 e sarà rivalutato annualmente in maniera percentuale, secondo gli indici ISTAT. Inoltre il sig. EN contribuirà nella misura del 50% al pagamento: delle spese sanitarie non coperte dal SSN, delle spese scolastiche (universitarie) ed extra scolastiche
(gite fuori porta), delle parcelle dentistiche, delle spese per lo svolgimento di attività sportive dei figli e delle altre spese straordinarie, che si rendessero fondamentali per la vita di ogni giorno di EN e NE. Essendo le predette spese straordinarie, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ipotesi di ulteriori spese straordinarie che dovessero presentarsi nel corso degli anni nell'interesse dei minori, le stesse saranno affrontate dai sigg.
NA e EN sempre nella misura del 50%. Resta inteso che tutte le spese straordinarie,
dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, salvo comprovata necessità ed urgenza. Il pagamento della quota, al coniuge che le avrà sostenute per intero, avverrà solo su esibizione di scontrini, ricevute fiscali e/o fatture.
Nulla è dovuto a titolo di assegno per la sig.ra NA LL, allo stato impiegata a tempo determinato presso il Ministero dell'istruzione come Personale ATA. Tutte le utenze e/o forniture attive presso la casa coniugale (servizio elettrico, fornitura idrica,
fornitura gas, linea telefonica ed internet etc...) saranno a carico della sig.ra NA che provvederà ad effettuare la voltura dei contratti che attualmente sono intestati al sig. EN.
I coniugi convengono che entrambi provvederanno al pagamento della "TARI” relativa alla casa coniugale, nella misura del 50%
7. Il sig. EN, si obbliga a corrispondere alla sig.ra NA a mezzo ricarica Poste Pay
intestata alla stessa recante IBAN: [...], contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, la somma di euro 2.000,00 quale contributo per consentirle di acquistare e/o noleggiare un'autovettura da destinare all'uso della famiglia. La GN
NA si obbliga a riconsegnare al signor ER EN l'auto Jeep Renegade,di proprietà
del padre del sig. EN, entro e non oltre 7 gioni dalla sottoscrizione del presente accordo;
8. I ricorrenti si scambiano il reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto per sè
stessi e per i minori ed a quelle attività necessarie per il conseguimento di tale scopo. La
presente dichiarazione potrà servire quale nulla osta necessario per qualsiasi autorità
competente al rilascio e/o al rinnovo di documenti stessi.
9. I ricorrenti dichiarano che con la presente regolamentazione rimangono definiti i loro rispettivi rapporti personali, economici, e patrimoniali, non avendo ciascuno verso l'altro alcunché a pretendere. I coniugi dichiarano le spese del presente procedimento compensate tra le parti.
Non apparendo gli accordi inerenti l'affido, il diritto di visita ed il mantenimento della prole in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse delle minori, possono essere recepiti nella presente pronuncia. In relazione alle ulteriori condizioni il collegio si limita a prenderne atto.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
(c.f.: a) Pronuncia la separazione personale di Parte 1 C.F. 1 ) e CP 1
), ai (c.f.: C.F. 2
sensi dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in
Campania (atto n.67, Parte I, Serie /, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2016) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 21.5.25
Il giudice estensore dott.ssa Cristiana Satta
Il presidente dott.ssa Alessandra Tabarro