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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2025, n. 3556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3556 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 728 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 01/02/2023, vertente TRA
(c.f. PA
, difeso dall'avv. GABRIELLI ENRICO, C.F._1 unitamente all'avv. VACCARELLA ROMANO;
APPELLANTE
E
(c.f. ), difeso TR P.IVA_1 dall'avv. CASCONE LUIGI, che lo rappresenta e difende con procura in atti, unitamente agli avv.ti CLEMENTE AGOSTINO, DE FALCO
GIUSEPPE e LECCESE ROBERTO;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 17272/2021 emessa dal
Tribunale di Roma in data 08/11/2021.
Conclusioni dell'appellante: “riformare per quanto di ragione la sentenza impugnata (sentenza n. 17272/2021, resa inter partes dal Tribunale ordinario di Roma, Sezione Diciassettesima Civile, nel giudizio n.
66307/2018 di r.g. in data 8 novembre 2021, non notificata) e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l utilizza in modo illegittimo il CP_2 nome;
che il consenso all'utilizzo del nome “NZ” è PA stato, in ogni caso, dal suo titolare revocato alla convenuta;
che, pertanto, alla medesima convenuta è inibito l'utilizzo del nome “NZ”, con la conseguente richiesta di declaratoria e condanna sia alla cessazione del suo
1 utilizzo, sotto ogni forma e in ogni luogo, sia ad astenersi da ogni comportamento lesivo delle prerogative e dei diritti spettanti all'appellante in ordine all'utilizzo del nome “NZ”. Il tutto con ogni conseguente e necessaria statuizione ed effetto. Con la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.” Conclusioni dell'appellata: “previa eventuale riassegnazione a favore della Sezione di Codesta Ecc.ma Corte di Appello, facente funzioni di
Sezione specializzata in materia di impresa, rigettare integralmente l'appello proposto dall'avv. in quanto infondato in fatto e in PA diritto, in accoglimento delle difese e/o dell'appello incidentale e/o delle domande e delle eccezioni riproposte ex art. 346 c.p.c.; con condanna al pagamento di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge del presente procedimento.”,
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
« […]Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 12/10/2018 conveniva in giudizio avanti PA all'intestato Tribunale l Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo
[...] di inibire alla convenuta l'utilizzo del nome in ogni sua forma, PA con immediata cessazione di ogni comportamento lesivo dei diritti attorei su tale nome, vinte le spese di lite.
L'attore esponeva:
- che, nel corso della propria attività professionale, aveva svolto la professione di avvocato anche quale fondatore, in data 22/12/1987, dell'associazione professionale denominata TR
, sotto la vigenza della L. n. 1815/1939, mediante scrittura privata
[...] autenticata dal notaio di Milano;
Persona_1
- che l'art. 1 della scrittura privata di costituzione dell'associazione professionale prevedeva, ai sensi della L. n. 1815/1939, la costituzione dell denominata " Controparte_3 TR
, Associazione Professionale degli Avvocati
[...] [...]
IO M. GH, Carlo Capua, Giorgio Debite, Marcello PA
Gioscia, Marco G. Brescia, Michele de Meo, ZI TR, AO
ES, MO RE, LA VI;
- che IO M. GH era deceduto nel 2011 e Persona_2 non era più socio della convenuta dal 2001, rimanendo consulente dello
2 studio legale, ma in seguito, nel 2017, aveva chiesto di non mantenere alcun rapporto organico con la convenuta;
- che, dopo l'uscita dei due fondatori dell'associazione, erano insorti numerosi contrasti tra i soci, che avevano condotto a diversi contenziosi e nel 2017 l'attore aveva deciso di cessare ogni rapporto con l'associazione, dopo aver appreso casualmente del tentativo, da parte della convenuta, di registrare il marchio , essendo state depositate le TR relative domande presso l in data 27/3/2017 e l'EUIPO il 26/9/2017; CP_4
- che tuttavia già nel 2009 gli avvocati IO M. GH e Persona_2 avevano proceduto al deposito presso l'EUIPO della domanda di
[...] registrazione del marchio , circostanza nota all'intera TR associazione, e pertanto l'odierno attore aveva promosso apposita azione a tutela del marchio registrato a suo nome;
- che, con deliberazione assembleare del 10/3/2017, l'associazione aveva approvato un nuovo statuto, con la eliminazione della menzione dei due soci fondatori, quindi, il 3/11/2017, l'avvocato aveva chiesto PA allo studio che il suo nome non fosse più parte della denominazione dell'associazione e il 19/7/2018 aveva diffidato la convenuta e lo studio legale dall'utilizzo illegittimo del proprio nome, revocando il PA proprio consenso all'utilizzo del nome nella denominazione PA dell'associazione professionale e dello studio professionale avente le rispettive sedi in Roma e Milano;
- che l'attore, in quanto iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, aveva intenzione di protrarre la propria attività di avvocato, utilizzando il proprio nome all'interno dello studio legale sito in Roma, via XX Settembre, 1, dove aveva sede anche lo studio che un tempo aveva contribuito a fondare, con conseguente pericolo di confusione tra i due studi legali ed in particolare circa la titolarità dello studio nonostante che l'uso di PA tale nome fosse riservato all'odierno attore. ». All'esito del giudizio il tribunale aveva così deciso: […]1. RIGETTA le domande proposte da avverso PA
l Controparte_5
2. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: « […]Non si ravvisa pertanto alcun pregiudizio oggettivo, neanche potenziale, a carico di PA Pt_1 PA derivante dall'uso del cognome da parte della convenuta. PA
Deve quindi ritenersi che il consenso espresso dal NZ all'uso del
3 proprio nome da parte della convenuta, anche a seguito della sua cessazione dalla carica di associato, non sia stato legittimamente revocato, sicché non è venuta meno la legittimità dell'uso del cognome NZ da parte della convenuta. ».
ha proposto appello. PA
HI E UN TU GA ha resistito al gravame e spiegato appello incidentale condizionato.
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 02/04/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale contiene unico motivo: vi si sostiene che il Giudice, “nonostante abbia integralmente accolto la tesi difensiva prospettata dall'avv. nel corso del giudizio di primo PA grado, avrebbe errato nel valutare i fatti posti alla base della domanda attorea, così che la sentenza è viziata e contraddittoria, non solo per aver ritenuto insussistenti nel caso di specie i requisiti individuati dalla Suprema
Corte per l'accoglimento della domanda di cessazione del fatto lesivo
[ovvero l'utilizzazione indebita del nome altrui “e che da tale comportamento illegittimo “possa” derivare un pregiudizio alla persona alla quale il nome è stato per legge attribuito” (Cass. Civ., sentenza n. 11129 del 16 luglio 2003), ma anche per la contraddittorietà intrinseca tra il principio fatto proprio dal giudicante che riconosce il fondamento della revoca nell'esistenza di un pregiudizio “possibile” e quindi anche solo
“potenziale” e le conseguenze che, con riguardo al caso di specie, il medesime giudice ne aveva fatto conseguire sul piano ermeneutico. Quanto infatti al requisito del pregiudizio la tutela apprestata dall'art. 7 cod. civ. alla persona il cui nome sia indebitamente usurpato, e usato da altri, opera non solo se da tale uso indebito discenda un pregiudizio economico o morale, ma anche per la sola possibilità della produzione di un pregiudizio.
La corretta valorizzazione di tali circostanze non potrà che portare a considerare indebito e, quindi, illegittimo l'attuale utilizzo del nome dell'appellante fatto dall e, quindi, legittima la revoca del CP_2 consenso inviata dall'avv. poiché fondata su un pregiudizio non PA solo potenziale – come stabilito dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 11129/2003 – ma risalente, persistente ed ancora oggi più attuale, come dimostra, tra le altre allegazioni svolte nel primo grado, il contenzioso anche aliunde da tempo in atto con l . CP_2
4 Così che la revoca del consenso formulata dall'avv. con la PA propria comunicazione del 3 novembre 2017 deve considerarsi legittima perché fondata su un pregiudizio – non solo potenziale ma – concreto e oggettivo.
A ciò si aggiunga che dovendosi valutare anche solo la “possibilità” di un pregiudizio, così come affermato dal Giudice di prime cure, è opportuno chiarire come la “possibilità” non implichi che qualcosa si sia già verificato, perché in tal senso non si parlerebbe di “possibilità” che, invece, attiene anche al caso che il pregiudizio non avvenga ma possa in futuro avvenire. Il presente caso, peraltro, non attiene alla mera possibilità, ma alla concreta, effettiva ed oggettiva attualità del pregiudizio, peraltro da tempo in atto, come provato dall'ampio contenzioso che vede contrapposto l'avv. all'Associazione”. PA
L'appello incidentale è basato da parte della associazione convenuta sulla condivisione della decisione del giudice di primo grado, laddove verificata l'assenza dei presupposti dell'azione ex art. 7 c.c., ma si ripropone, quale appello incidentale condizionato, la questione in ordine alla applicabilità, alla domanda svolta dall'attore, della disciplina a protezione della proprietà industriale con riguardo ai segni distintivi, anche non registrati, di una associazione professionale.
1.L'appello incidentale, che va preliminarmente esaminato, è infondato.
La domanda è stata correttamente considerata come proposta nell'alveo della tutela del diritto all'utilizzo del proprio nome da parte di una persona fisica, e non quale esercizio di tutela di un segno distintivo della impresa
(marchio, nella specie) di un soggetto, la associazione tra avvocati, che entità esercente attività di impresa neppure può normativamente essere considerata (ciò ai fini della verifica della competenza tabellare rispetto a quella assegnata alla sez. incaricata della materia societaria e di imprese).
Infatti la associazione tra professionisti, istituita dalla legge 1815/39, sebbene regolata da alcune delle regole previste per la società semplice, ha natura di associazione non riconosciuta, ed associa due o piu' professionisti per l'esercizio di attività professionale intellettuale, i quali restano autonomi nell'esercizio della medesima.
2.L'appello principale, poi, è fondato.
Si rileva anzitutto che in data 8/11/2007 la convenuta ha nuovamente modificato il proprio statuto, confermando, all'articolo 1, la denominazione
, con la precisazione del diritto TR
5 dell'associazione di continuare a far uso del nome dei propri associati cessati dalla carica di soci o deceduti, qualora ciò fosse consentito dalle norme vigenti.
E' pertanto evidente che il NZ, in occasione dell'approvazione dello statuto associativo della convenuta in data 20/6/2000, abbia prestato il proprio consenso all'utilizzazione del proprio patronimico quale parte della denominazione della convenuta, anche nelle ipotesi di cessazione dalla carica di socio o di decesso dello stesso NZ, nel rispetto della disciplina vigente, con l'unico limite che, una volta cessato l'uso del nome, questo non avrebbe potuto essere nuovamente utilizzato, se non previo consenso nuovamente espresso dall'avente diritto.
Ebbene, premesso che, in costanza della qualità di associato dell'attore, quest'ultimo ha prestato il proprio consenso all'uso del proprio nome quale parte della denominazione sociale della convenuta, è necessario verificare la legittimità dell'uso del cognome NZ da parte della convenuta a seguito della cessazione del NZ dalla carica di associato, in virtù sia della normativa vigente al momento della cessazione dalla carica dell'attore, in quanto ciò era posto come condizione per l'uso del patronimico da parte della convenuta, sia della revoca del PA consenso espresso all'uso del proprio nome da parte dell'associazione convenuta, comunicata dall'attore dopo la sua fuoriuscita dall'ente convenuto (il 3.11.2017 e ribadita il 19.07.2018).
Con riferimento al quadro normativo vigente alla data della costituzione dell'associazione e della cessazione dalla carica di associato dell'attore, si richiamano:
l'art. 1 L. n. 1815/1939, secondo cui “le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati”; l'art. 18, lett. h) D.Lgs. n. 96/2001, nella sua formulazione originaria, in forza del quale:
“1. La società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci,
6 seguito dalla locuzione “ed altri”, e deve contenere la indicazione di società tra professionisti, in forma abbreviata s.t.p.
2. Non è consentita la indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo tra la società e il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome
è consentita con la indicazione "ex socio" o "socio fondatore" accanto al nominativo utilizzato, purché non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio”.
L'art. 10, comma 9 L. n. 183/2011, nell'introdurre nell'ordinamento italiano la società tra professionisti, ha fatto salve le associazioni professionali e i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della legge.
È pertanto evidente che, in base alla disciplina vigente alla data della cessazione dell'attore dalla carica di associato della convenuta, l'uso del patronimico di un socio dopo la sua fuoriuscita dall'associazione professionale era da ritenersi consentito soltanto in forza di un accordo stipulato tra l'associazione ed il professionista. Nondimeno la revocabilità del consenso all'uso del proprio nome espresso in ambito contrattuale, come avvenuto nella fattispecie, in cui è stato approvato lo statuto dell'associazione Controparte_3 nel periodo in cui l'odierno attore era socio, con la previsione della facoltà di quest'ultima di utilizzare il nome degli ex associati, trova un limite nelle condizioni previste dall'art. 7 c.c. per la tutela del nome, anche al fine di contemperare l'interesse del titolare del nome con quello della controparte contrattuale, nell'ambito dell'accordo sull'utilizzazione dello stesso. Giova a tale riguardo richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte in un caso analogo: la Corte nomofilattica ha “in primis” affermato che, nel caso in cui la questione controversa attenga alla legittimità dell'inserimento del nome di un terzo in una denominazione sociale, le norme in materia di concorrenza e di utilizzazione dei titoli di proprietà industriale non offrono alcun elemento per risolvere la specifica questione, dalla cui soluzione dipende la definizione del presente giudizio, in quanto esse si limitano a disciplinare i rapporti tra imprenditori concorrenti e quelli tra le singole imprese e i soggetti ai quali è rivolta la loro attività. I criteri per valutare la legittimità dell'utilizzazione del nome altrui in detta ipotesi non possono, allora, che essere desunti dagli artt. 6 e 7 c.c., che riconoscono a ciascuna persona "il diritto" al nome che le è per legge attribuito e le accordano la possibilità di chiedere giudizialmente la "cessazione del fatto lesivo" tutte
7 le volte che "possa" risentire pregiudizio dall'uso che altri "indebitamente" ne faccia, salvo il risarcimento dei danni. Diritto certamente diverso da quello di proprietà (poiché, se così fosse, l'uso del nome altrui dovrebbe considerarsi in ogni caso illegittimo) e che non comporta l'attribuzione di una posizione di esclusiva (essendo ammessa la possibilità di omonimie), ma pur sempre "diritto" e, come tale, non sacrificabile, salvo diversa disposizione di legge, senza il consenso del titolare. È pertanto evidente che l'inserimento del nome di un terzo in una denominazione sociale può essere riconosciuto legittimo solo con il consenso dell'interessato e, in ogni caso, con salvezza di quanto stabilito dall'art. 7 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 11129 del
16/07/2003).
Proprio per tale motivo, del resto condiviso dal giudice di prime cure, nel caso in cui il consenso all'utilizzo del proprio nome nella denominazione dello studio legale (associazione tra professionisti), a prescindere se da ciò possa o meno derivare un danno patrimonialmente valutabile da parte del titolare del nome in questione, venga meno, sussiste divieto per la associazione di continuare ad utilizzare detto nome nella denominazione dello studio (che per inciso è formato nella specie dalla unione del nome di un soggetto deceduto, l'avv.GH, a seguito di espresso accordo sul punto con i di lui eredi, e di quello di un altro soggetto che, pur ancora vivente, aveva revocato il detto consenso al suo utilizzo).
Da cui la possibilità per il NZ di richiedere che venga espunto il suo cognome dallo identificativo della associazione, e l'obbligo per gli associati di espungerlo dalla denominazione dello studio.
Infatti non può dirsi che solo un pregiudizio valutabile in termini concretamente economici possa giustificare il ricorso alla azione ex art.7
c.c.
Anche un pregiudizio potenziale, perché non ancora dotato di tali caratteri
(vedi Cass. civ., sez. I, sentenza n. 11129 del 16 luglio 2003; Cass. civ.,
Sez. III, sentenza n. 5343 del 22 ottobre 1984; Cass. civ., Sez. I, sentenza n.
1185 del 26 febbraio 1981), ma anche solo morale (vedi Cass. civ., sez. I,
n. 11129 del 16 luglio 2003, Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 5343 del 22 ottobre 1984), giustifica la domanda svolta dal PA da cui l'accoglimento del gravame e quindi della domanda avanzata dall'attore.
Le spese dei due gradi di giudizio, a seguito dell'accoglimento dell'appello e della riforma totale della sentenza di primo grado, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di PA [...]
, TR avverso la sentenza in epigrafe resa tra le parti dal Tribunale di Roma, nonché sull'appello incidentale spiegato da HI E
[...]
, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: CP_1
a).rigetta l'appello incidentale, b).accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma la sentenza impugnata, accerta e dichiara che l'Associazione appellata utilizza in modo illegittimo il nome , che il consenso all'utilizzo del nome è PA PA stato, in ogni caso, dal suo titolare revocato alla appellata;
che, pertanto, alla medesima appellata è inibito l'utilizzo del nome nella sua PA denominazione, con conseguente condanna sia alla cessazione del suo utilizzo, sotto ogni forma e in ogni luogo, sia ad astenersi da ogni comportamento lesivo delle prerogative e dei diritti spettanti all'appellante in ordine all'utilizzo del nome nella denominazione della PA associazione professionale;
c).condanna la appellata al rimborso, in favore di parte appellante, delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi ed euro 300,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge, ed al rimborso delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi ed euro 777,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 05/06/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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