Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1368/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, in funzione di Giudice del lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 16.04.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia di previdenza tra
rappresentata e difesa dall'Avv. G. Mazza e dall'Avv. L. Scarpati;
Parte 1 '
e
'in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con l'Avv. M. Giangregorio;
e
CP 2 e CP 3 con l'Avv. C. Santanoceto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 4.02.2025, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Pavia, la Pt 1 conviene in giudizio CP formulando le seguenti conclusioni: In via principaleControparte_1 e l "
dichiarare la nullità/inesistenza dei presunti titoli-crediti rappresentato dalle cartelle esattoriali e dagli avvisi di addebito di cui il pagamento è stato richiesto tramite la notifica degli atti opposti per omessa notifica nonché per le motivazioni suindicate in premessa anche in ragione dell'intervenuta ed eccepita prescrizione e decadenza del diritto di riscuotere il credito azionato per i crediti di natura previdenziale e/o assistenziale per cui
Si costituivano in giudizio gli opposti chiedendo il rigetto del ricorso.
1.In via preliminare va ricordato sulla base della formulazione dell'art. 24, comma 6 e dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 46 del 1999 che il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede i seguenti rimedi: la possibilità di proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento;
la proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma
1).
E' possibile, peraltro, che con un unico atto vengano esperite entrambe le azioni a condizione che l'opposizione agli atti esecutivi risulti proposta nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella (vd. al riguardo, Cass. 24 ottobre 2008, n. 25757; Cass. 28 novembre
2003, n. 18207; Cass. 15116 del 2015). 2.Orbene in ordine ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: rimessione in termini per eventi sismici;
eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado), l'opposizione va qualificata come opposizione alla iscrizione a ruolo.
In ordine ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/99.
In relazione ai motivi che attengano alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/73), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999.
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005,
n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, I. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Non vi sono termini decadenziali per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione.
,CP 3. Nel caso che ci occupa la difesa dell' ha documentato che gli avvisi di addebito impugnati sono stati ritualmente notificati alla ricorrente il 13.05.2015, il 22.04.2016 ed il
19.05.2016.. In particolare l'avviso di addebito n° 36820150000718772000 è riferito alle denunce uniemens del 12/14 e 01/15, l'avviso di addebito n° 36820160000352520000 è
riferito alla denuncia uniemens del 11/2015 e l'avviso di addebito n°
36820160002421362000 è riferito alla denuncia uniemens del 12/201.
Deve aggiungersi, tuttavia, che la ricorrente, assumendo che il termine di prescrizione sarebbe comunque decorso avendosi riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito giacché non risulterebbero compiuti atti interruttivi nell'arco temporale compreso tra la notifica degli avvisi e la notifica degli atti ingiuntivi successivi, ha proposto una opposizione all'esecuzione. A tal proposito occorre evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Tale rimedio, come già rilevato, non è soggetto ad alcun termine decadenziale: pertanto non è applicabile il termine di quaranta giorni eccepito dalla difesa degli opposti, in quanto si tratta di un termine che trova applicazione esclusivamente nella ipotesi della opposizione alla iscrizione a ruolo.
Ciò premesso, occorrerebbe a questo punto risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs.
n.46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
Secondo una determinata tesi all'irretrattabilità del credito indicato nella cartella di pagamento non opposta nei termini si applicherebbe l'effetto dell' art. 2953 c.c. Secondo tale impostazione, dal c.d. "passaggio in giudicato” della cartella esattoriale, discenderebbe la trasformazione della prescrizione propria dei crediti in quella ordinaria, indipendentemente dalla natura degli stessi. Sicché, anche laddove il credito si prescriva per sua natura in un termine più breve, lo stesso si trasformerebbe in decennale per applicazione analogica della norma.
L'impostazione de qua ha trovato conferma in diversi precedenti giurisprudenziali anche della Corte di Cassazione. Secondo tale orientamento, infatti, il termine da osservare per la prescrizione dei crediti di qualsivoglia natura è quello ordinario decennale, "vertendosi in tema di crediti cristallizzati nel loro ammontare e nella loro esigibilità al momento della notifica delle cartelle presupposte" (Conf. ex multis C. App. Lecce sent. 1149/2012).
Tale opzione ermeneutica non appare convincente, in quanto l'art. 2953 c.c. non appare applicabile alla cartella di pagamento, non rivestendo, quest'ultima, la medesima natura giuridica della sentenza, pur accomunandola in taluni peculiari aspetti. La cartella esattoriale non è titolo giudiziale ed è regolata dallo stesso termine di prescrizione del credito da essa portata. Pertanto, la prescrizione della cartella esattoriale è decennale solo qualora ci si trovi dinanzi ad una sentenza passata in giudicato (c.d. actio iudicati). In tal caso il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente (breve quinquennale) in quello
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decennale. L'art. 2953 cit., infatti, dispone che “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni". La norma riferisce, cioè, il dedotto effetto giuridico esclusivamente e tassativamente al passaggio in giudicato della sentenza. Né, peraltro, l'ordinamento giuridico italiano prevede una norma analoga che alleghi il medesimo effetto giuridico ad altri atti ed in particolare alla c.d. irretrattabilità della cartella di pagamento. Stando al tenore della predetta disposizione,
l'effetto de quo risulterebbe, piuttosto, limitato alle ipotesi di condanna al pagamento dei crediti accertati da una sentenza passata in giudicato. In tal caso e per effetto della sentenza, si assiste ad una vera e propria novazione oggettiva del credito, la cui natura diviene irrilevante ai fini della determinazione del termine prescrizionale, avendo il provvedimento natura di titolo di credito efficace, ex legge, per dieci anni. Di converso, la cartella di pagamento è atto che differisce dalla sentenza, essendo piuttosto uno strumento per esigere i crediti in concessione ad CP_4 ed alle altre analoghe società di recupero.
Per di più, l'art. 2953 c.c., che è norma speciale, non potrebbe applicarsi in via analogica ad altre fattispecie diverse dalla sentenza, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 12 preleggi. La Corte di Cassazione ha escluso espressamente tale possibilità, evidenziando, di converso, che “la norma dell'art. 2953 c.c. non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti, onde al riconoscimento del diritto, da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, non può essere riconosciuto altro effetto che quello interruttivo della prescrizione propria del diritto medesimo" ( Cfr. Cass. Civ., 29 gennaio
1968, n. 285). Peraltro la Corte di Cassazione ha ribadito che "l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma
è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione” (Cass. Civ., Sez. V., sentenza 25 maggio
2007, n. 12263). Da ciò, discenderebbe, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, che "una volta divenuto definitivo l'atto di accertamento (ed esaurito quindi l'esercizio del potere impositivo (a fronte del quale sta il diritto del contribuente alla determinazione di una imposta "giusta" ex art. 53 Cost.), la pretesa vantata dalla Amministrazione finanziaria si cristallizza nel diritto soggettivo di credito, il cui esercizio (corrispondente ora al potere di riscossione a fronte del quale sussiste soltanto la esigenza che le modalità di esecuzione coattiva non si traducano in una un'inammissibile vessazione del contribuente) rimane assoggettato, in assenza di diversa specifica previsione normativa, all'ordinario termine di prescrizione dei diritti ex artt. 2934 ss. c.c." (Cass. Civ., Sez. V, sentenza 6 luglio 2012, n.
11380).
Sicché l'art. 2953 cit. è applicabile solo laddove il diritto di credito sia divenuto definitivo in seguito ad una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato;
diversamente, dovrà applicarsi la prescrizione breve (Corte Cass. SU 10.12.2009 n. 25790 cfr. Cass. civ. Sez. V,
Sent., 19 luglio 2013, n. 17669). Infatti, la Corte di Cassazione a sezioni unite, in materia di sanzioni amministrative, ha osservato che "il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario" ( Corte Cass. SU 10.12.2009 n.
25790). Indipendentemente dalla non assimilabilità della cartella di pagamento alla sentenza, gli effetti dell'art. 2953 c.c. non possono e non devono mai essere applicati in via analogica, trattandosi di norma speciale, come chiarito dalla stessa Corte di Cassazione, sia pur nel lontano 1968. Pertanto non può che ritenersi che solo il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c. (che in quanto norma di carattere eccezionale, non può estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili), mentre, se la definitività del credito non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla norma specifica (Cass. 10.12.2009 n. 25790;
Cass. ssuu n. 2339/2016).
A tal proposito va osservato sulla base della documentazione prodotta che lla ricorrente in data 30.11.2018 ha ricevuto la notifica dell'avviso d'intimazione n. 0682018902706177800
e che il 27.07.2022 ha ricevuto la notifica di un ulteriore avviso di intimazione recante n.
06820229014261569000. Peraltro va evidenziato che la suddetta documentazione è stata prodotta in giudizio innanzi al Tribunale di Pavia e, alla prima udienza utile, la ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione in merito alla validità delle notifiche. Appare evidente che nessuna prescrizione quinquennale sia decorsa stante la notifica della intimazione di pagamento impugnata avvenuta in data 5.07.2024.
In conclusione il ricorso in opposizione va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della opponente.
P.Q.M
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da [...]
Parte 1 , con ricorso depositato in data 4.02.2025, nei confronti della
[...]
, dell' CP_2 della Controparte 3 così provvede:Controparte_5
1) rigetta la opposizione;
.CP e della 2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_3 che liquida in complessivi Euro 3.750,00;
3) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'
[...]
Controparte_5 che liquida in complessivi Euro 3.750,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali da distrarsi in favore dell'Avv. M. Giangregorio dichiaratosi anticipatario.
Milano, 16.04.2025
Il Giudice
(Luigi Pazienza)