Articolo 3 della Legge 7 giugno 1990, n. 149
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30 giugno 1990
Art. 3. 1. Il grado di maresciallo capo e maresciallo ordinario del Corpo forestale dello Stato sono sostituiti dall'unica qualifica di maresciallo.
2. Il personale che, alla data del 30 giugno 1990, riveste il grado di maresciallo ordinario o di maresciallo capo e' inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di maresciallo con anzianita' decorrente dalla data di promozione a maresciallo ordinario.
3. I richiami al grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo contenuti nelle disposizioni anteriormente vigenti si intendono riferiti alla qualifica di maresciallo.
4. La qualifica di maresciallo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i brigadieri con cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
5. La nomina a vice brigadiere si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante concorso interno per esame teorico pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale. Al concorso sono ammessi le guardie e le guardie scelte, gli appuntati e gli appuntati scelti del Corpo forestale dello Stato che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo alla data di pubblicazione del bando di concorso;
b) mediante corso concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, di cui il 30 per cento riservato al personale che alla data di pubblicazione del bando riveste la qualifica di appuntato scelto del Corpo forestale dello Stato e il rimanente 20 per cento riservato al personale che alla stessa data riveste la qualifica di appuntato del Corpo forestale dello Stato da almeno 2 anni.
L'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, nonche' la determinazione della prova di esame e delle modalita' di svolgimento di questa e la composizione della commissione, i programmi, la durata e le modalita' di svolgimento del corso e quelli di svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. La nomina a vice brigadiere e' conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di fine corso tenendo conto che il personale con la qualifica di appuntato scelto precede, a parita' di punteggio, il personale con la qualifica di appuntato.
6. I vincitori del concorso di cui al comma 5, lettera a) precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b).
7. Per la copertura dei posti disponibili a vice brigadiere nel 1990 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad avvalersi della graduatoria degli idonei del 34 corso allievi sottufficiali.
8. Ai concorsi alla qualifica funzionale iniziale di ufficiale forestale, sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso ed in possesso dei requisiti prescritti dal bando stesso. I posti riservati che non vengono coperti sono conferiti agli altri concorrenti risultati idonei.
Entrata in vigore il 30 giugno 1990