TRIB
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 05/12/2024, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1794 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Elena Fumagalli Presidente rel.
Dott. Heather M.R. Lo Giudice Giudice
Dott. Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al R.G. n.1794 / 2023, promossa da:
Cod. Fisc. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DI CARO STEFANIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. DI GREGORIO VERONICA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero -sede
OGGETTO: “Divorzio dopo la pronuncia della separazione in giudizio con cumulo di domande ex art. 473bis.49 c.p.c.”.
Le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
- emettere sentenza di scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in OD AG in data 28.12.19 (atto registrato nel Comune di Cunardo al n. 22, Anno 2019, parte II, serie C, Ufficio 1); - regolamentare affidamento, visite e contributo paterno al mantenimento dei minori come statuite in sede di separazione e cioè:
- affidare congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori (07/09/2012) e Per_1 Per_2
(14/05/2014), con collocamento prevalente presso la madre sig.ra – residente in [...]
Cunardo (Va), Via G. Leopardi n. 21/B -, con le seguenti facoltà di visita a favore del padre:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle ore 21.30 (o prima di cena, se le parti concordano in tal senso);
- dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina nella settimana coincidente con il fine settimana paterno e dal mercoledì pomeriggio al giovedì sera alle ore 21 nella settimana coincidente con il fine settimana materno;
- la Vigilia di Natale o, ad anni alterni, il giorno di Natale nonché dal 26 dicembre al pomeriggio del
31 dicembre oppure, ad anni alterni, dal pomeriggio del 31 dicembre alla sera del 06 gennaio;
- tre giorni durante le vacanze pasquali (dal Venerdì Santo alla sera della Domenica di Pasqua o, ad anni alterni, dalla sera della Domenica di Pasqua al mercoledì successivo);
- 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con divisione in parti uguali del periodo di chiusura aziendale ricadente nelle prime due settimane di agosto) ed alternativamente durante tutte le ulteriori festività e cd ponti.
Disporre che il Signor contribuisca al mantenimento indiretto dei figli versando alla Signora CP_1
l'importo mensile di € 700,00 (€ 350,00 ciascuno), importo soggetto a rivalutazione Pt_1 monetaria, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dalle Linee Guida condivise da codesto Tribunale;
- assegnare la casa coniugale alla Signora Parte_1
- ordinare al cancelliere di trasmettere copia autentica della sentenza, passata in giudicato, agli
Ufficiali di Stato Civile del Comune di OD AG (Va) affinché provvedano alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n.1238;
- dichiarare compensate le spese legali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/07/2023, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della separazione personale (con addebito di responsabilità in capo al marito) con contestuale cumulo di domanda divorzile ex art. 473bis.49 c.p.c. nei confronti di in relazione al matrimonio contratto con rito civile in OD AG Controparte_1
(Va), in data 28/12/2019 e trascritto nei registri degli atti di Matrimonio del Comune di OD
AG in data 28/12/2019, atto n. 29 parte II serie C, anno 2019. Chiedeva l'affidamento congiunto della prole con collocamento presso sé stessa e assegnazione della casa coniugale, disponendo un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre nella misura complessiva di € 1.500,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva depositata in data 13/10/2023, si è costituito in giudizio CP_1
aderendo alla domanda di separazione personale con contestuale cumulo di domanda
[...] divorzile ex art. 473bis.49 cpc. Chiedeva l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, indicando la regolamentazione delle sue frequentazioni con la prole. Da un punto di vista economico, insisteva per contribuire al mantenimento della prole nella misura totale di € 600,00 mensili, oltre il 40% delle spese straordinarie.
Con sentenza non definitiva n. 346/2024 del 26/03/2024 pubblicata in data 27/03/2024
(passata in giudicato in data 28/10/2024), il Tribunale di Varese pronunciava la separazione personale dei coniugi, disciplinando l'affido ed il collocamento dei figli minori, nonché le questioni economiche tra le parti. Quindi con ordinanza in data 26/03/2024, il Tribunale rimetteva la causa avanti al Giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio, fissando l'udienza del 19/11/2024 per la comparizione personale delle parti per la prosecuzione del giudizio divorzile.
Con istanze depositate in data 6/11/2024, i procuratori delle parti, dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, chiedevano la sostituzione dell'udienza in presenza con la concessione di un termine per il deposito di note scritte. Con decreto in data 14/11/2024, il Giudice relatore concedeva un termine perentorio al 19/11/2024 per l'adempimento di cui sopra.
Con il deposito delle note scritte le parti rassegnavano le conclusioni congiunte in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
***********
La domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio civile in OD AG (Va), in data 28/12/2019, si sono separati con sentenza non definitiva pronunciata nell'ambito del presente giudizio in data
26/03/2024, pubblicata in data 27/03/2024, passata in giudicato in data 28/10/2024; nelle more hanno poi dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Dal giorno della prima comparizione avanti al Giudice relatore avvenuta in data 14/11/2023 al giorno del deposito delle note scritte concesse per la prosecuzione della causa sulla domanda di scioglimento del matrimonio sono trascorsi i termini di legge (1 anno) per la procedibilità della domanda di divorzio in caso di giudizio contenzioso.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la dichiarazione richiesta, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre un anno dal giorno della prima comparizione avanti al Giudice relatore in data 14/11/2023 per la separazione personale.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire ai figli minori (07/09/2012) e (14/05/2014) l'accesso Per_1 Per_2 ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con la legge n. 54/2006 e confermati dal d.lgs. n. 154/2013. Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi, Controparte_1 nato a [...], il [...] Cod. Fisc. e nata a C.F._2 Parte_1
LU (VA), il 24/06/1980 Cod. Fisc. , in OD AG (Va), in data C.F._1
28/12/2019, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OD AG (anno
2019, atto n. 29 parte II serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
4) COMPENSA le spese di liti tra le parti
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 21/11/2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elena Fumagalli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Elena Fumagalli Presidente rel.
Dott. Heather M.R. Lo Giudice Giudice
Dott. Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al R.G. n.1794 / 2023, promossa da:
Cod. Fisc. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DI CARO STEFANIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. DI GREGORIO VERONICA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero -sede
OGGETTO: “Divorzio dopo la pronuncia della separazione in giudizio con cumulo di domande ex art. 473bis.49 c.p.c.”.
Le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
- emettere sentenza di scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in OD AG in data 28.12.19 (atto registrato nel Comune di Cunardo al n. 22, Anno 2019, parte II, serie C, Ufficio 1); - regolamentare affidamento, visite e contributo paterno al mantenimento dei minori come statuite in sede di separazione e cioè:
- affidare congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori (07/09/2012) e Per_1 Per_2
(14/05/2014), con collocamento prevalente presso la madre sig.ra – residente in [...]
Cunardo (Va), Via G. Leopardi n. 21/B -, con le seguenti facoltà di visita a favore del padre:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle ore 21.30 (o prima di cena, se le parti concordano in tal senso);
- dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina nella settimana coincidente con il fine settimana paterno e dal mercoledì pomeriggio al giovedì sera alle ore 21 nella settimana coincidente con il fine settimana materno;
- la Vigilia di Natale o, ad anni alterni, il giorno di Natale nonché dal 26 dicembre al pomeriggio del
31 dicembre oppure, ad anni alterni, dal pomeriggio del 31 dicembre alla sera del 06 gennaio;
- tre giorni durante le vacanze pasquali (dal Venerdì Santo alla sera della Domenica di Pasqua o, ad anni alterni, dalla sera della Domenica di Pasqua al mercoledì successivo);
- 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con divisione in parti uguali del periodo di chiusura aziendale ricadente nelle prime due settimane di agosto) ed alternativamente durante tutte le ulteriori festività e cd ponti.
Disporre che il Signor contribuisca al mantenimento indiretto dei figli versando alla Signora CP_1
l'importo mensile di € 700,00 (€ 350,00 ciascuno), importo soggetto a rivalutazione Pt_1 monetaria, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dalle Linee Guida condivise da codesto Tribunale;
- assegnare la casa coniugale alla Signora Parte_1
- ordinare al cancelliere di trasmettere copia autentica della sentenza, passata in giudicato, agli
Ufficiali di Stato Civile del Comune di OD AG (Va) affinché provvedano alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n.1238;
- dichiarare compensate le spese legali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/07/2023, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della separazione personale (con addebito di responsabilità in capo al marito) con contestuale cumulo di domanda divorzile ex art. 473bis.49 c.p.c. nei confronti di in relazione al matrimonio contratto con rito civile in OD AG Controparte_1
(Va), in data 28/12/2019 e trascritto nei registri degli atti di Matrimonio del Comune di OD
AG in data 28/12/2019, atto n. 29 parte II serie C, anno 2019. Chiedeva l'affidamento congiunto della prole con collocamento presso sé stessa e assegnazione della casa coniugale, disponendo un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre nella misura complessiva di € 1.500,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva depositata in data 13/10/2023, si è costituito in giudizio CP_1
aderendo alla domanda di separazione personale con contestuale cumulo di domanda
[...] divorzile ex art. 473bis.49 cpc. Chiedeva l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, indicando la regolamentazione delle sue frequentazioni con la prole. Da un punto di vista economico, insisteva per contribuire al mantenimento della prole nella misura totale di € 600,00 mensili, oltre il 40% delle spese straordinarie.
Con sentenza non definitiva n. 346/2024 del 26/03/2024 pubblicata in data 27/03/2024
(passata in giudicato in data 28/10/2024), il Tribunale di Varese pronunciava la separazione personale dei coniugi, disciplinando l'affido ed il collocamento dei figli minori, nonché le questioni economiche tra le parti. Quindi con ordinanza in data 26/03/2024, il Tribunale rimetteva la causa avanti al Giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio, fissando l'udienza del 19/11/2024 per la comparizione personale delle parti per la prosecuzione del giudizio divorzile.
Con istanze depositate in data 6/11/2024, i procuratori delle parti, dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, chiedevano la sostituzione dell'udienza in presenza con la concessione di un termine per il deposito di note scritte. Con decreto in data 14/11/2024, il Giudice relatore concedeva un termine perentorio al 19/11/2024 per l'adempimento di cui sopra.
Con il deposito delle note scritte le parti rassegnavano le conclusioni congiunte in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
***********
La domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio civile in OD AG (Va), in data 28/12/2019, si sono separati con sentenza non definitiva pronunciata nell'ambito del presente giudizio in data
26/03/2024, pubblicata in data 27/03/2024, passata in giudicato in data 28/10/2024; nelle more hanno poi dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Dal giorno della prima comparizione avanti al Giudice relatore avvenuta in data 14/11/2023 al giorno del deposito delle note scritte concesse per la prosecuzione della causa sulla domanda di scioglimento del matrimonio sono trascorsi i termini di legge (1 anno) per la procedibilità della domanda di divorzio in caso di giudizio contenzioso.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la dichiarazione richiesta, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre un anno dal giorno della prima comparizione avanti al Giudice relatore in data 14/11/2023 per la separazione personale.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire ai figli minori (07/09/2012) e (14/05/2014) l'accesso Per_1 Per_2 ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con la legge n. 54/2006 e confermati dal d.lgs. n. 154/2013. Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi, Controparte_1 nato a [...], il [...] Cod. Fisc. e nata a C.F._2 Parte_1
LU (VA), il 24/06/1980 Cod. Fisc. , in OD AG (Va), in data C.F._1
28/12/2019, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OD AG (anno
2019, atto n. 29 parte II serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
4) COMPENSA le spese di liti tra le parti
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 21/11/2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elena Fumagalli