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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 12/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 250/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 250 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
) e (c.f. ) elettivamente domiciliati in C.F._5 Parte_6 C.F._6
Lotzorai presso lo studio dell'Avv. Davide Amadori, che li rappresenta e difende come da procure alle liti in calce all'atto di citazione, attori contro
, residente in [...]; residente in [...] CP_2
Venezia n. 7, , residente in [...], , CP_3 Controparte_4
residente in [...], , residente in [...]
Roma n. 130, , residente in [...], , CP_6 Controparte_7
residente in [...], , residente in Controparte_8
Lotzorai in via Monte Rosa snc, residente in [...], CP_9 CP_10
, residente in Lotzorai in via Tancau sul Mare snc, , residente in Lotzorai in via
[...] CP_11
Tancau Sul Mare snc, , residente in [...], , CP_12 Controparte_13
residente in [...], (Rita nota fu ), , CP_13 Per_1 Per_2 Persona_3
residente in [...](Francia) in Rue Richepanse n. 53 ter, residente in Persona_4
IS TT (Francia) in Rue Jean Luc n. 9, , residente in [...]
Impasse des Grouettes n. 5, residente in [...], Persona_6
, residente in [...]in località Sa Serra snc, , residente in Controparte_14 Controparte_15
pagina 1 di 10 Lotzorai in via Battisti n. 1, , residente in [...]in località Sa Serra snc, Persona_7 [...]
, residente in Lotzorai in via Roma snc, residente in Lotzorai in via Battisti Per_8 Persona_9
n. 1, residente in Lotzorai in via Manzoni snc, , residente in Persona_10 Persona_11
Lotzorai in via E. Lussu n. 4, , residente in [...], , Persona_12 Persona_13
residente in Lotzorai in località Sa Serra snc, , residente in Armungia in via Giuseppe CP_16
Mazzini n. 42, , residente in [...], Per_7 CP_17 CP_18
, residente in [...], , residente in
[...] Persona_14
Vimercate (MB) in via Crocefisso n. 34 int. 2, , residente in [...]
Francesco n. 25/A, , residente in [...]in località Sa Serra snc, Persona_16 Persona_17
, residente in [...]2, residente in [...]
[...] Per_18
in via Cavour n. 6, , residente in [...], , residente Per_19 Controparte_19
in Lotzorai in via Roma n. 1, , residente in [...], Avv. Sergio Persona_20
Virdis, residente in [...], Dott.ssa residente in [...]Persona_21
in via Genova snc, Geom. residente in [...]in località Sa Serra, , Persona_22 Persona_23
residente in [...], eredi di , nato a Procida il 10.08.1927 e Persona_24
deceduto il 17.09.2011, , , residente in [...] CP_20 CP_21
int. 2, , residente in [...], , residente in CP_22 Controparte_23
AT (CA) in via Cassiodoro n. 11,
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali accertamento di acquisto per intervenuta usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
1. Dichiarare che:
a. Il IG. ha usucapito l'appartamento posto al piano primo, nonché relative Parte_1
pertinenze, distinto al N.C.E.U. al Foglio12, particella 753 sub 7, Categoria A/3, Classe5, Consistenza
6 vani, Superficie Catastale Totale 134m2–Totale escluse aree scoperte 121m2, Rendita Euro 303,68e la cantina posta al piano seminterrato e distinta alla particella 755 sub 12, Categoria C/2, Classe 1,
Consistenza 24 m2, Superficie totale 26 m2, Rendita Euro 26,03;
pagina 2 di 10 b. La IG.ra ha usucapito l'appartamento posto al piano terra, nonché relative Parte_2
pertinenze, distinto al N.C.E.U. al Foglio12, particella 753 sub 6, Categoria A/3, Classe5, Consistenza
6,5vani, Superficie Catastale Totale 124m2–Totale escluse aree scoperte 109m2, Rendita Euro 328,98;
c. Il IG. ha usucapito l'appartamento in corso di costruzione posto al piano Parte_3
seminterrato e terra, nonché relative pertinenze, distinto al N.C.E.U. al Foglio12, particella 755 sub 1,
Categoria F/3, Consistenza 121m2ed il posto auto posto ubicato al piano seminterrato e distinto alla particella 755 sub 9, Categoria C/6, Classe 5, Consistenza 12m2, Superficie totale 13m2, Rendita Euro
31,61;
d. Le IGg.re , e hanno usucapito l'appartamento Parte_4 Parte_5 Parte_6
posto al piano secondo, nonché relative pertinenze, distinto al N.C.E.U. al Foglio12, particella 753 sub 8, Categoria A/3, Classe5, Consistenza 6vani, Superficie Catastale Totale 133m2–Totale escluse aree scoperte 122m2, Rendita Euro 303,68e la cantina posta al piano seminterrato e distinta alla particella 755sub 11, Categoria C/2, Classe 1, Consistenza 21m2, Superficie totale 23m2, Rendita
Euro 22,78;
2. Che pertanto, gli attori sono proprietari in modo pieno ed esclusivo di detti immobili;
3. Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione della emanando sentenza e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture sollevandoli da qualsivoglia responsabilità;
4. Con vittoria di spese ed onorari nel caso di resistenza”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
, , , , e hanno adito Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietari esclusivi, per intervenuta usucapione, dei fabbricati siti in Lotzorai tra la via Dante e la via Petrarca, Parte_1 dell'appartamento posto al primo piano dello stabile, e relative pertinenze, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Lotzorai al foglio 12, particella 753 sub 7, e della cantina posta al piano seminterrato e distinta catastalmente foglio 12 particella 755 sub 12, dell'appartamento posto al piano Parte_2
terra, e relative pertinenze, distinto catastalmente al foglio 12, particella 753 sub 6, Parte_3 dell'appartamento in corso di costruzione posto al piano seminterrato e terra, e relative pertinenze, distinto catastalmente al foglio 12, particella 755 sub 1, e del posto auto ubicato al piano seminterrato di cui alla particella 755 sub 9, , e dell'appartamento Parte_4 Parte_5 Parte_6
posto al piano secondo, e relative pertinenze, distinto catastalmente al foglio 12, particella 753 sub 8, e della cantina posta al piano seminterrato di cui alla particella 755 sub 11.
pagina 3 di 10 In particolare, gli attori hanno assunto che , , e erano Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_24 nel possesso ininterrotto dei suddetti immobili a decorrere dall'anno 1999 fino ad oggi e Parte_4
e per essere succedute nel possesso esercitato dal loro dante causa,
[...] Parte_5 Parte_6
, dal suo decesso, avvenuto in data 11.10.2018. Quest'ultimo aveva posseduto le particelle CP_24
753 sub 8 e 755 sub 11 dall'anno 1999 sino al suo decesso.
Gli attori hanno assunto di avere esercitato, ciascuno sulla rispettiva porzione di immobile, un possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto, occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria, della realizzazione di opere di ristrutturazione interna ed esterna, di predisporre l'impianto elettrico ed idraulico, sostenendo i costi per la realizzazione di tali opere e provvedendo al pagamento delle utenze.
Gli attori hanno assunto, altresì, di avere adibito gli immobili in questione a propria dimora e di avere utilizzato i locali cantina per il deposito di oggetti di loro proprietà. Inoltre, gli stessi hanno sostenuto di avere eseguito tutte le pratiche catastali inerenti agli immobili in questione, pagando i relativi tributi.
Gli stessi hanno concluso chiedendo l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione ai sensi degli artt. 1158 e 1146, comma 1 c.c.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
Le domande proposte dagli attori meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato pagina 4 di 10 dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intende avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione di successione, in quanto documento che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale e i fatti da cui deriva quella qualità (Cassazione civile sez.
III, 14/03/2024, n.6930).
Gli attori hanno assunto di essere divenuti proprietari per intervenuta usucapione, ciascuno della rispettiva parte, come indicata in atti, dei fabbricati siti nel Comune di Lotzorai tra la via Dante e la via
Petrarca, individuate catastalmente al foglio 12 particelle 753 sub 7 e 755 sub 12 ( ), Parte_1
particella 753 sub 6 ( ), particelle 755 sub 1 e 755 sub 9 ( ) in forza del Parte_2 Parte_3 possesso esercitato su detti immobili sin dall'anno 1999, ed alle particelle 753 sub 8 e 755 sub 11
( , e ), in forza della successione nel possesso esercitato sin Parte_4 Parte_5 Parte_6 dall'anno 1999 dal de cuius , deceduto in data 11.10.2018, e del possesso esclusivo delle CP_24
attrici da tale data. Essi hanno assunto di avere posseduto in via esclusiva gli immobili oggetto di causa da tali date, invocando così una pronuncia ex artt. 1158 e 1146, primo comma, c.c.
pagina 5 di 10 L'istruttoria svolta consente di ritenere provati gli assunti degli attori.
, e hanno provato, in primis, documentalmente la loro Parte_4 Parte_5 Parte_6
qualità di eredi di con la produzione del certificato storico di famiglia del medesimo, nel CP_24
quale è attestato il rapporto di parentela tra lo stesso e le attrici, rispettivamente marito, moglie e figlie,
Pt_ nonché del certificato di morte del (doc. 6 atto di citazione).
Inoltre, la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni oggetto di causa, per un periodo di oltre vent'anni, prima in capo a , oltre che agli attori , e e CP_24 Parte_1 Parte_2 Pt_3 poi in capo a , e dall'anno 2018 ad oggi. Parte_4 Parte_5 Pt_6
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dei fabbricati oggetto della domanda, di cui hanno fornito riscontro anche nelle fotografie esibitegli in udienza (dichiarazioni dei testi
[...]
e , rese alle udienze, rispettivamente, del 10 gennaio 2024, 9 Tes_1 Testimone_2 Tes_3
luglio 2024 e 17 gennaio 2025).
Pt_ I testi e hanno specificato che nel 2019 tutti gli attori hanno provveduto al rifacimento del Tes_1
tetto del fabbricato, danneggiato a causa delle infiltrazioni ( e ), e che, nel 2000, Tes_3 Tes_2
erano state posizionate delle impalcature per la tinteggiatura della facciata, eseguita da una ditta specializzata su incarico di tutti gli attori, circostanza che i testimoni hanno appreso dagli stessi attori
(testi e ). ha precisato anche che due o tre anni prima il Testimone_1 Testimone_2 Testimone_2
marito era stato incaricato da di realizzare i copri muretti nelle verande. Parte_1
Sul possesso di (foglio 12 particelle 753 sub 7 e 755 sub 12) Parte_1
Con riferimento alla domanda di usucapione proposta nell'interesse di , i testi Parte_1 Tes_1
, e hanno riferito che, dalla metà degli anni Novanta e almeno dall'anno
[...] Testimone_2 Tes_3
1999 ad oggi, l'attore ha utilizzato in via esclusiva il primo piano del fabbricato come abitazione, che risulta composta da un ingresso, una zona giorno con angolo cottura, tre camere da letto, due verande e un bagno, nonché la cantina, che costituisce un unico vano, ed il seminterrato di un fabbricato adiacente. Inoltre, i testi e , hanno precisato che quando l'attore si è trasferito Testimone_2 Tes_3
a vivere nell'abitazione, la stessa non era stata ancora completata e che, all'epoca, era disponibile solo la parte costituita dalla cucina, dal soggiorno, dalla camera matrimoniale e dalla cameretta (teste
[...]
), invece, le verande e una camera da letto sono state completate nel 2001 (testi e Tes_3 Testimone_2
). Tes_3
pagina 6 di 10 Pt_ Gli stessi testi hanno riferito che, nel ventennio considerato, l'attore si è occupato della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, precisando che, intorno al 2004/2005, lo stesso ha ampliato l'angolo cottura demolendo la parete che lo divideva dalla cucina e ha incaricato delle ditte specializzate per il rifacimento dell'impianto elettrico ed idraulico e degli operai per tinteggiare le pareti interne, però, senza sostituire gli infissi. I testi hanno precisato che l'attore ha arredato tutto l'appartamento nel 2001 (teste ), in particolare, prima la zona giorno, il salotto e la camera Tes_3
matrimoniale e successivamente le camerette dei figli. La teste pur non essendo a Testimone_1 conoscenza degli interventi di ristrutturazione interna eseguiti dall'attore e della manutenzione eseguita sugli impianti elettrico ed idraulico, ha riferito di avere conosciuto l'appartamento già arredato e di avere visto che dal 2000 l'attore vi abitava con la famiglia.
Tutti i testi escussi hanno saputo riferire che ha utilizzato il locale cantina per conservare Parte_1
botti, damigiane e contenitori sia per il vino che per l'olio, di sua produzione, sia attrezzatura varia, precisando che lo stesso aveva svolto il mestiere di autotrasportatore.
Sul possesso di (foglio 12 particella 753 sub 6) Parte_2
In merito al possesso di , i testi hanno riferito che, dalla fine degli anni Novanta, la stessa Parte_2 ha utilizzato, in via esclusiva, come casa di abitazione, l'appartamento posto al piano terra del fabbricato oggetto di causa, nel quale la stessa aveva già abitato in precedenza, in quanto questo
Pt_ costituiva l'abitazione della famiglia
I testi hanno saputo riferire che la casa è composta da cucina, soggiorno, tre camere da letto, bagno, veranda e cantina nello stesso piano (testi e ) e che l'attrice ne ha curato la Testimone_2 Tes_3
manutenzione ordinaria e straordinaria, nel periodo considerato. In particolare, essi hanno specificato che, nel 1999, l'attrice aveva demolito una parete per realizzare il passaggio del bagno, aveva sostituito la pavimentazione di tutta la casa e gli infissi e, con l'ausilio di operai, la stessa aveva curato la manutenzione ordinaria degli impianti idrico ed elettrico, tinteggiato le pareti e completato l'arredamento.
Sul possesso di (foglio 12 particelle 755 sub 1 e 755 sub 9) Parte_3
I testi hanno confermato che, dalla fine degli anni Novanta, ha utilizzato, in via esclusiva, Parte_3 un appartamento al piano terra, tutt'ora in corso di costruzione, e un garage al piano seminterrato, facenti parte di un fabbricato adiacente a quello oggetto di causa e che hanno riconosciuto nelle fotografie loro esibite in udienza (doc. 1 seconda memoria istruttoria), utilizzandoli rispettivamente pagina 7 di 10 come deposito di attrezzatura da lavoro di manovale e come deposito di legna. Gli stessi hanno precisato che, fino a qualche anno prima, l'attore utilizzava il garage per parcheggiare il suo vespone.
In particolare, i testi e hanno precisato che l'attore abita con la sorella Testimone_2 Tes_3 Parte_2 nell'immobile a fianco ed hanno riferito che, intorno all'anno 1999, l'attore ha fatto edificare il fabbricato da una ditta specializzata, partecipando lui stesso ai lavori, in quanto manovale.
L'appartamento risulta attualmente inagibile, in quanto privo di infissi ed impianti ed è transennato per impedirne l'accesso ai terzi.
Sul possesso di , e (particelle 753 sub 8 e 755 sub 11) Parte_4 Parte_5 Parte_6
Con riferimento al possesso esercitato da , e , quali eredi di Parte_4 Parte_5 Parte_6
, i testi hanno riferito che, prima di loro, dalla fine degli anni Novanta e fino al suo decesso, CP_24 quest'ultimo ha utilizzato in via esclusiva con la sua famiglia un appartamento al secondo e all'ultimo piano del fabbricato oggetto di causa, sovrastante l'appartamento di , composto da cucina, Parte_1
soggiorno, tre camere da letto, bagno e due verande.
Gli stessi hanno precisato che risiedeva in Piemonte e, quindi utilizzava l'abitazione CP_24 durante le vacanze estive e in altri periodi dell'anno (Natale e Pasqua). Inoltre, il medesimo, nello stesso periodo, ha utilizzato la cantina al piano seminterrato dello stabile adiacente.
Secondo quanto riferito dai testi, , fino al suo decesso, ha curato la manutenzione CP_24
straordinaria e ordinaria degli immobili, e, anche tramite personale specializzato, ha ristrutturato internamente l'appartamento, provvedendo alla manutenzione dell'impianto elettrico ed idraulico, alla tinteggiatura interna, ad arredarlo, abitandolo con la sua famiglia, quando soggiornava a Lotzorai. Lo stesso ha utilizzato la cantina come magazzino (testi e ). Testimone_2 Tes_3
Tutti i testi ( , e hanno riferito, inoltre, che, dalla morte di Testimone_2 Tes_3 Testimone_1
, le sue eredi , e hanno continuato ad utilizzare, in CP_24 Parte_4 Parte_5 Pt_6 via esclusiva, l'abitazione e il magazzino come deposito durante le vacanze estive. Inoltre, le stesse, dal decesso di ad oggi, si sono occupate della manutenzione ordinaria e straordinaria degli CP_24
immobili e, in particolare, hanno provveduto alla tinteggiatura delle pareti interne danneggiate dalle infiltrazioni di acqua ed alla tinteggiatura delle finestre e delle ringhiere del balcone.
Infine, i testimoni escussi hanno confermato, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili per cui è causa da parte di tutti gli attori e da parte di e CP_24
di aver sempre visto solo loro utilizzarli nel periodo considerato, comportandosi come gli unici proprietari e di averli sempre considerati tali.
pagina 8 di 10 Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza sia con gli attori (teste ) che con il dante causa Testimone_1
di , e (testi e , anche legati agli Parte_4 Parte_5 Parte_6 Testimone_2 Tes_3
attori da un rapporto di parentela, in quanto nipoti e cugini) e, in ragione di tali rapporti, per avere frequentato i luoghi oggetto di causa.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c., nonché, riguardo a , e Parte_4 Parte_5 [...]
anche la loro qualità di eredi di , attraverso la produzione della documentazione Pt_6 CP_24
versata in atti, e che, pertanto, possa essere dichiarato che gli stessi hanno acquistato la proprietà per usucapione, rispettivamente degli immobili di cui al foglio 12 particelle 753 sub 7 e 755 sub 12
[...]
), particella 753 sub 6 ( ), particelle 755 sub 1 e 755 sub 9 ( e Pt_1 Parte_2 Parte_3
particelle 753 sub 8 e 755 sub 11 ( , e ), le ultime in forza di Parte_4 Parte_5 Parte_6
successione nel possesso del dante causa (art. 1146, comma 1 c.c.). CP_24
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
) proprietario del primo piano del fabbricato distinto al Catasto C.F._1
Fabbricati del Comune di Lotzorai al foglio 12 particella 753 sub 7, Categoria A/3 e della cantina posta al piano seminterrato di cui al foglio 12, particella 755 sub 12, Categoria C/2,
[...]
(c.f. proprietaria del piano terra del fabbricato distinto al Parte_2 C.F._2
Catasto Fabbricati del Comune di Lotzorai al foglio 12 particella 753 sub 6, Categoria A/3,
[...]
(c.f. ) proprietario del piano seminterrato e terra fabbricato Pt_3 C.F._3
distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Lotzorai al foglio 12 particella 755 sub 1,
Categoria F/3, e del piano seminterrato di cui alla particella 755 sub 9, Categoria C/6, e, in forza di successione nel possesso di , (c.f. ), CP_24 Parte_4 C.F._4
(c.f. ) e (c.f. ) Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6 pagina 9 di 10 proprietarie del piano secondo del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Lotzorai al foglio 12 particella 753 sub 8, Categoria A/3, e del piano seminterrato di cui alla particella 755 sub 11, Categoria C/2;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 12 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 250 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
) e (c.f. ) elettivamente domiciliati in C.F._5 Parte_6 C.F._6
Lotzorai presso lo studio dell'Avv. Davide Amadori, che li rappresenta e difende come da procure alle liti in calce all'atto di citazione, attori contro
, residente in [...]; residente in [...] CP_2
Venezia n. 7, , residente in [...], , CP_3 Controparte_4
residente in [...], , residente in [...]
Roma n. 130, , residente in [...], , CP_6 Controparte_7
residente in [...], , residente in Controparte_8
Lotzorai in via Monte Rosa snc, residente in [...], CP_9 CP_10
, residente in Lotzorai in via Tancau sul Mare snc, , residente in Lotzorai in via
[...] CP_11
Tancau Sul Mare snc, , residente in [...], , CP_12 Controparte_13
residente in [...], (Rita nota fu ), , CP_13 Per_1 Per_2 Persona_3
residente in [...](Francia) in Rue Richepanse n. 53 ter, residente in Persona_4
IS TT (Francia) in Rue Jean Luc n. 9, , residente in [...]
Impasse des Grouettes n. 5, residente in [...], Persona_6
, residente in [...]in località Sa Serra snc, , residente in Controparte_14 Controparte_15
pagina 1 di 10 Lotzorai in via Battisti n. 1, , residente in [...]in località Sa Serra snc, Persona_7 [...]
, residente in Lotzorai in via Roma snc, residente in Lotzorai in via Battisti Per_8 Persona_9
n. 1, residente in Lotzorai in via Manzoni snc, , residente in Persona_10 Persona_11
Lotzorai in via E. Lussu n. 4, , residente in [...], , Persona_12 Persona_13
residente in Lotzorai in località Sa Serra snc, , residente in Armungia in via Giuseppe CP_16
Mazzini n. 42, , residente in [...], Per_7 CP_17 CP_18
, residente in [...], , residente in
[...] Persona_14
Vimercate (MB) in via Crocefisso n. 34 int. 2, , residente in [...]
Francesco n. 25/A, , residente in [...]in località Sa Serra snc, Persona_16 Persona_17
, residente in [...]2, residente in [...]
[...] Per_18
in via Cavour n. 6, , residente in [...], , residente Per_19 Controparte_19
in Lotzorai in via Roma n. 1, , residente in [...], Avv. Sergio Persona_20
Virdis, residente in [...], Dott.ssa residente in [...]Persona_21
in via Genova snc, Geom. residente in [...]in località Sa Serra, , Persona_22 Persona_23
residente in [...], eredi di , nato a Procida il 10.08.1927 e Persona_24
deceduto il 17.09.2011, , , residente in [...] CP_20 CP_21
int. 2, , residente in [...], , residente in CP_22 Controparte_23
AT (CA) in via Cassiodoro n. 11,
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali accertamento di acquisto per intervenuta usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
1. Dichiarare che:
a. Il IG. ha usucapito l'appartamento posto al piano primo, nonché relative Parte_1
pertinenze, distinto al N.C.E.U. al Foglio12, particella 753 sub 7, Categoria A/3, Classe5, Consistenza
6 vani, Superficie Catastale Totale 134m2–Totale escluse aree scoperte 121m2, Rendita Euro 303,68e la cantina posta al piano seminterrato e distinta alla particella 755 sub 12, Categoria C/2, Classe 1,
Consistenza 24 m2, Superficie totale 26 m2, Rendita Euro 26,03;
pagina 2 di 10 b. La IG.ra ha usucapito l'appartamento posto al piano terra, nonché relative Parte_2
pertinenze, distinto al N.C.E.U. al Foglio12, particella 753 sub 6, Categoria A/3, Classe5, Consistenza
6,5vani, Superficie Catastale Totale 124m2–Totale escluse aree scoperte 109m2, Rendita Euro 328,98;
c. Il IG. ha usucapito l'appartamento in corso di costruzione posto al piano Parte_3
seminterrato e terra, nonché relative pertinenze, distinto al N.C.E.U. al Foglio12, particella 755 sub 1,
Categoria F/3, Consistenza 121m2ed il posto auto posto ubicato al piano seminterrato e distinto alla particella 755 sub 9, Categoria C/6, Classe 5, Consistenza 12m2, Superficie totale 13m2, Rendita Euro
31,61;
d. Le IGg.re , e hanno usucapito l'appartamento Parte_4 Parte_5 Parte_6
posto al piano secondo, nonché relative pertinenze, distinto al N.C.E.U. al Foglio12, particella 753 sub 8, Categoria A/3, Classe5, Consistenza 6vani, Superficie Catastale Totale 133m2–Totale escluse aree scoperte 122m2, Rendita Euro 303,68e la cantina posta al piano seminterrato e distinta alla particella 755sub 11, Categoria C/2, Classe 1, Consistenza 21m2, Superficie totale 23m2, Rendita
Euro 22,78;
2. Che pertanto, gli attori sono proprietari in modo pieno ed esclusivo di detti immobili;
3. Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione della emanando sentenza e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture sollevandoli da qualsivoglia responsabilità;
4. Con vittoria di spese ed onorari nel caso di resistenza”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
, , , , e hanno adito Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietari esclusivi, per intervenuta usucapione, dei fabbricati siti in Lotzorai tra la via Dante e la via Petrarca, Parte_1 dell'appartamento posto al primo piano dello stabile, e relative pertinenze, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Lotzorai al foglio 12, particella 753 sub 7, e della cantina posta al piano seminterrato e distinta catastalmente foglio 12 particella 755 sub 12, dell'appartamento posto al piano Parte_2
terra, e relative pertinenze, distinto catastalmente al foglio 12, particella 753 sub 6, Parte_3 dell'appartamento in corso di costruzione posto al piano seminterrato e terra, e relative pertinenze, distinto catastalmente al foglio 12, particella 755 sub 1, e del posto auto ubicato al piano seminterrato di cui alla particella 755 sub 9, , e dell'appartamento Parte_4 Parte_5 Parte_6
posto al piano secondo, e relative pertinenze, distinto catastalmente al foglio 12, particella 753 sub 8, e della cantina posta al piano seminterrato di cui alla particella 755 sub 11.
pagina 3 di 10 In particolare, gli attori hanno assunto che , , e erano Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_24 nel possesso ininterrotto dei suddetti immobili a decorrere dall'anno 1999 fino ad oggi e Parte_4
e per essere succedute nel possesso esercitato dal loro dante causa,
[...] Parte_5 Parte_6
, dal suo decesso, avvenuto in data 11.10.2018. Quest'ultimo aveva posseduto le particelle CP_24
753 sub 8 e 755 sub 11 dall'anno 1999 sino al suo decesso.
Gli attori hanno assunto di avere esercitato, ciascuno sulla rispettiva porzione di immobile, un possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto, occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria, della realizzazione di opere di ristrutturazione interna ed esterna, di predisporre l'impianto elettrico ed idraulico, sostenendo i costi per la realizzazione di tali opere e provvedendo al pagamento delle utenze.
Gli attori hanno assunto, altresì, di avere adibito gli immobili in questione a propria dimora e di avere utilizzato i locali cantina per il deposito di oggetti di loro proprietà. Inoltre, gli stessi hanno sostenuto di avere eseguito tutte le pratiche catastali inerenti agli immobili in questione, pagando i relativi tributi.
Gli stessi hanno concluso chiedendo l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione ai sensi degli artt. 1158 e 1146, comma 1 c.c.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
Le domande proposte dagli attori meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato pagina 4 di 10 dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intende avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione di successione, in quanto documento che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale e i fatti da cui deriva quella qualità (Cassazione civile sez.
III, 14/03/2024, n.6930).
Gli attori hanno assunto di essere divenuti proprietari per intervenuta usucapione, ciascuno della rispettiva parte, come indicata in atti, dei fabbricati siti nel Comune di Lotzorai tra la via Dante e la via
Petrarca, individuate catastalmente al foglio 12 particelle 753 sub 7 e 755 sub 12 ( ), Parte_1
particella 753 sub 6 ( ), particelle 755 sub 1 e 755 sub 9 ( ) in forza del Parte_2 Parte_3 possesso esercitato su detti immobili sin dall'anno 1999, ed alle particelle 753 sub 8 e 755 sub 11
( , e ), in forza della successione nel possesso esercitato sin Parte_4 Parte_5 Parte_6 dall'anno 1999 dal de cuius , deceduto in data 11.10.2018, e del possesso esclusivo delle CP_24
attrici da tale data. Essi hanno assunto di avere posseduto in via esclusiva gli immobili oggetto di causa da tali date, invocando così una pronuncia ex artt. 1158 e 1146, primo comma, c.c.
pagina 5 di 10 L'istruttoria svolta consente di ritenere provati gli assunti degli attori.
, e hanno provato, in primis, documentalmente la loro Parte_4 Parte_5 Parte_6
qualità di eredi di con la produzione del certificato storico di famiglia del medesimo, nel CP_24
quale è attestato il rapporto di parentela tra lo stesso e le attrici, rispettivamente marito, moglie e figlie,
Pt_ nonché del certificato di morte del (doc. 6 atto di citazione).
Inoltre, la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni oggetto di causa, per un periodo di oltre vent'anni, prima in capo a , oltre che agli attori , e e CP_24 Parte_1 Parte_2 Pt_3 poi in capo a , e dall'anno 2018 ad oggi. Parte_4 Parte_5 Pt_6
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dei fabbricati oggetto della domanda, di cui hanno fornito riscontro anche nelle fotografie esibitegli in udienza (dichiarazioni dei testi
[...]
e , rese alle udienze, rispettivamente, del 10 gennaio 2024, 9 Tes_1 Testimone_2 Tes_3
luglio 2024 e 17 gennaio 2025).
Pt_ I testi e hanno specificato che nel 2019 tutti gli attori hanno provveduto al rifacimento del Tes_1
tetto del fabbricato, danneggiato a causa delle infiltrazioni ( e ), e che, nel 2000, Tes_3 Tes_2
erano state posizionate delle impalcature per la tinteggiatura della facciata, eseguita da una ditta specializzata su incarico di tutti gli attori, circostanza che i testimoni hanno appreso dagli stessi attori
(testi e ). ha precisato anche che due o tre anni prima il Testimone_1 Testimone_2 Testimone_2
marito era stato incaricato da di realizzare i copri muretti nelle verande. Parte_1
Sul possesso di (foglio 12 particelle 753 sub 7 e 755 sub 12) Parte_1
Con riferimento alla domanda di usucapione proposta nell'interesse di , i testi Parte_1 Tes_1
, e hanno riferito che, dalla metà degli anni Novanta e almeno dall'anno
[...] Testimone_2 Tes_3
1999 ad oggi, l'attore ha utilizzato in via esclusiva il primo piano del fabbricato come abitazione, che risulta composta da un ingresso, una zona giorno con angolo cottura, tre camere da letto, due verande e un bagno, nonché la cantina, che costituisce un unico vano, ed il seminterrato di un fabbricato adiacente. Inoltre, i testi e , hanno precisato che quando l'attore si è trasferito Testimone_2 Tes_3
a vivere nell'abitazione, la stessa non era stata ancora completata e che, all'epoca, era disponibile solo la parte costituita dalla cucina, dal soggiorno, dalla camera matrimoniale e dalla cameretta (teste
[...]
), invece, le verande e una camera da letto sono state completate nel 2001 (testi e Tes_3 Testimone_2
). Tes_3
pagina 6 di 10 Pt_ Gli stessi testi hanno riferito che, nel ventennio considerato, l'attore si è occupato della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, precisando che, intorno al 2004/2005, lo stesso ha ampliato l'angolo cottura demolendo la parete che lo divideva dalla cucina e ha incaricato delle ditte specializzate per il rifacimento dell'impianto elettrico ed idraulico e degli operai per tinteggiare le pareti interne, però, senza sostituire gli infissi. I testi hanno precisato che l'attore ha arredato tutto l'appartamento nel 2001 (teste ), in particolare, prima la zona giorno, il salotto e la camera Tes_3
matrimoniale e successivamente le camerette dei figli. La teste pur non essendo a Testimone_1 conoscenza degli interventi di ristrutturazione interna eseguiti dall'attore e della manutenzione eseguita sugli impianti elettrico ed idraulico, ha riferito di avere conosciuto l'appartamento già arredato e di avere visto che dal 2000 l'attore vi abitava con la famiglia.
Tutti i testi escussi hanno saputo riferire che ha utilizzato il locale cantina per conservare Parte_1
botti, damigiane e contenitori sia per il vino che per l'olio, di sua produzione, sia attrezzatura varia, precisando che lo stesso aveva svolto il mestiere di autotrasportatore.
Sul possesso di (foglio 12 particella 753 sub 6) Parte_2
In merito al possesso di , i testi hanno riferito che, dalla fine degli anni Novanta, la stessa Parte_2 ha utilizzato, in via esclusiva, come casa di abitazione, l'appartamento posto al piano terra del fabbricato oggetto di causa, nel quale la stessa aveva già abitato in precedenza, in quanto questo
Pt_ costituiva l'abitazione della famiglia
I testi hanno saputo riferire che la casa è composta da cucina, soggiorno, tre camere da letto, bagno, veranda e cantina nello stesso piano (testi e ) e che l'attrice ne ha curato la Testimone_2 Tes_3
manutenzione ordinaria e straordinaria, nel periodo considerato. In particolare, essi hanno specificato che, nel 1999, l'attrice aveva demolito una parete per realizzare il passaggio del bagno, aveva sostituito la pavimentazione di tutta la casa e gli infissi e, con l'ausilio di operai, la stessa aveva curato la manutenzione ordinaria degli impianti idrico ed elettrico, tinteggiato le pareti e completato l'arredamento.
Sul possesso di (foglio 12 particelle 755 sub 1 e 755 sub 9) Parte_3
I testi hanno confermato che, dalla fine degli anni Novanta, ha utilizzato, in via esclusiva, Parte_3 un appartamento al piano terra, tutt'ora in corso di costruzione, e un garage al piano seminterrato, facenti parte di un fabbricato adiacente a quello oggetto di causa e che hanno riconosciuto nelle fotografie loro esibite in udienza (doc. 1 seconda memoria istruttoria), utilizzandoli rispettivamente pagina 7 di 10 come deposito di attrezzatura da lavoro di manovale e come deposito di legna. Gli stessi hanno precisato che, fino a qualche anno prima, l'attore utilizzava il garage per parcheggiare il suo vespone.
In particolare, i testi e hanno precisato che l'attore abita con la sorella Testimone_2 Tes_3 Parte_2 nell'immobile a fianco ed hanno riferito che, intorno all'anno 1999, l'attore ha fatto edificare il fabbricato da una ditta specializzata, partecipando lui stesso ai lavori, in quanto manovale.
L'appartamento risulta attualmente inagibile, in quanto privo di infissi ed impianti ed è transennato per impedirne l'accesso ai terzi.
Sul possesso di , e (particelle 753 sub 8 e 755 sub 11) Parte_4 Parte_5 Parte_6
Con riferimento al possesso esercitato da , e , quali eredi di Parte_4 Parte_5 Parte_6
, i testi hanno riferito che, prima di loro, dalla fine degli anni Novanta e fino al suo decesso, CP_24 quest'ultimo ha utilizzato in via esclusiva con la sua famiglia un appartamento al secondo e all'ultimo piano del fabbricato oggetto di causa, sovrastante l'appartamento di , composto da cucina, Parte_1
soggiorno, tre camere da letto, bagno e due verande.
Gli stessi hanno precisato che risiedeva in Piemonte e, quindi utilizzava l'abitazione CP_24 durante le vacanze estive e in altri periodi dell'anno (Natale e Pasqua). Inoltre, il medesimo, nello stesso periodo, ha utilizzato la cantina al piano seminterrato dello stabile adiacente.
Secondo quanto riferito dai testi, , fino al suo decesso, ha curato la manutenzione CP_24
straordinaria e ordinaria degli immobili, e, anche tramite personale specializzato, ha ristrutturato internamente l'appartamento, provvedendo alla manutenzione dell'impianto elettrico ed idraulico, alla tinteggiatura interna, ad arredarlo, abitandolo con la sua famiglia, quando soggiornava a Lotzorai. Lo stesso ha utilizzato la cantina come magazzino (testi e ). Testimone_2 Tes_3
Tutti i testi ( , e hanno riferito, inoltre, che, dalla morte di Testimone_2 Tes_3 Testimone_1
, le sue eredi , e hanno continuato ad utilizzare, in CP_24 Parte_4 Parte_5 Pt_6 via esclusiva, l'abitazione e il magazzino come deposito durante le vacanze estive. Inoltre, le stesse, dal decesso di ad oggi, si sono occupate della manutenzione ordinaria e straordinaria degli CP_24
immobili e, in particolare, hanno provveduto alla tinteggiatura delle pareti interne danneggiate dalle infiltrazioni di acqua ed alla tinteggiatura delle finestre e delle ringhiere del balcone.
Infine, i testimoni escussi hanno confermato, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili per cui è causa da parte di tutti gli attori e da parte di e CP_24
di aver sempre visto solo loro utilizzarli nel periodo considerato, comportandosi come gli unici proprietari e di averli sempre considerati tali.
pagina 8 di 10 Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza sia con gli attori (teste ) che con il dante causa Testimone_1
di , e (testi e , anche legati agli Parte_4 Parte_5 Parte_6 Testimone_2 Tes_3
attori da un rapporto di parentela, in quanto nipoti e cugini) e, in ragione di tali rapporti, per avere frequentato i luoghi oggetto di causa.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c., nonché, riguardo a , e Parte_4 Parte_5 [...]
anche la loro qualità di eredi di , attraverso la produzione della documentazione Pt_6 CP_24
versata in atti, e che, pertanto, possa essere dichiarato che gli stessi hanno acquistato la proprietà per usucapione, rispettivamente degli immobili di cui al foglio 12 particelle 753 sub 7 e 755 sub 12
[...]
), particella 753 sub 6 ( ), particelle 755 sub 1 e 755 sub 9 ( e Pt_1 Parte_2 Parte_3
particelle 753 sub 8 e 755 sub 11 ( , e ), le ultime in forza di Parte_4 Parte_5 Parte_6
successione nel possesso del dante causa (art. 1146, comma 1 c.c.). CP_24
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
) proprietario del primo piano del fabbricato distinto al Catasto C.F._1
Fabbricati del Comune di Lotzorai al foglio 12 particella 753 sub 7, Categoria A/3 e della cantina posta al piano seminterrato di cui al foglio 12, particella 755 sub 12, Categoria C/2,
[...]
(c.f. proprietaria del piano terra del fabbricato distinto al Parte_2 C.F._2
Catasto Fabbricati del Comune di Lotzorai al foglio 12 particella 753 sub 6, Categoria A/3,
[...]
(c.f. ) proprietario del piano seminterrato e terra fabbricato Pt_3 C.F._3
distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Lotzorai al foglio 12 particella 755 sub 1,
Categoria F/3, e del piano seminterrato di cui alla particella 755 sub 9, Categoria C/6, e, in forza di successione nel possesso di , (c.f. ), CP_24 Parte_4 C.F._4
(c.f. ) e (c.f. ) Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6 pagina 9 di 10 proprietarie del piano secondo del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Lotzorai al foglio 12 particella 753 sub 8, Categoria A/3, e del piano seminterrato di cui alla particella 755 sub 11, Categoria C/2;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 12 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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