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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 10046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10046 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 10 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 27295/ RG. 2024 promossa da:
Parte 1 con il patrocinio dell'Avv. MARCO
PICA, elettivamente domiciliata in indirizzo in telematico;
contro
, rappresentata e difesa dall' Controparte_1 avv. LAURA PIFANO con elezione di domicilio in indirizzo telematico
E Controparte_2 rappresentata e difesa dall' avv. SILVIA CAPOROSSI con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. R.G. 27295/2024
[...] Parte 1 conveniva in giudizio l' Controparte_1
[...] e la Controparte_2 chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni :
in via principale, accertata la nullità, illegittimità e/o inesistenza della cartella di pagamento n.09720140301997581000 e della sua notifica, annullare predetto atto e le iscrizioni a ruolo in questo contenute riducendo l'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli importi annullati, stante la decorrenza del termine di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999, ovvero la prescrizione, per tutti gli importi impugnati, alla data di notifica dell'atto opposto;
sempre in via principale, nella denegata e non creduta ipotesi di legittima notificazione della cartella di pagamento n.09720140301997581000 accertare e dichiarare la non esigibilità delle somme in questa contenute relative all'annualità
2010 e 2012, stante l'intervenuta prescrizione quinquennale tra la data di sua asserita notifica e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata;
- in subordine, annullare l'atto impugnato per tutti i motivi indicati nel ricorso introduttivo, per quanto di competenza;
- in ulteriore subordine, dichiarare dovuta dal ricorrente la minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Esponeva il ricorrente che in data 20.6.202 gli era stata notificata via PEC 1' intimazione di pagamento n. 09720249075448884000 con cui l'
[...] chiedeva il pagamento dell' importo complessivo di
€ Controparte_1 68.544,95, in virtù di 3 cartelle di pagamento per asseriti crediti di varia natura;
che era interesse del ricorrente opporre la predetta intimazione di pagamento dinanzi al Giudice del lavoro, quale competente per materia, limitatamente ai soli crediti di natura contributiva e previdenziale come portati da:
1) cartella di pagamento n.09720140301997581000, asseritamente notificata in data 28.05.2015, contenente la pretesa della Controparte_2 per asserito omesso/tardivo versamento dei seguenti contributi: a) Per_1
[...]
naz. prev. for. sanzioni dich. L.141/92 per l'annualità 2010 (€. 400,00) oltre interessi di mora e oneri della riscossione;
b) Cas. naz. prev. for. - contributo soggettivo e integrativo del 2012 (€. 775,00), oltre sanzioni, interessi, interessi di mora e oneri della riscossione;
c) Cas. naz. prev. for. - contributo soggettivo e integrativo del 2013 (€. 845,00) oltre sanzioni, interessi, interessi di mora e oneri della riscossione, - per un importo complessivo di Euro 2.796,57.
Tanto premesso in fatto, parte opponente eccepiva la nullità, annullabilità e/o illegittimità dell' intimazione di pagamento, la omessa, inesistente ovvero illegittima notifica della cartella di pagamento n.09720140301997581000.
Eccepiva, altresì, la infondatezza della pretesa creditoria e la tardività dell' iscrizione a ruolo e la violazione dell'art. 25 d.lgvo n. 6/99. la prescrizione contributiva (per annualità 2010 e 2012 Eccepiva, in ogni caso, cartella opposta stante l'omessa notifica della stessa e, delle somme di cui alla comunque, per prescrizione quinquennale.
Eccepiva, inoltre, la nullità della intimazione di pagamento per carenza di motivazione, la violazione dell' art. 3 L. n. 241/90 e art. 7 1. n. 212/2000.
Tanto premesso, insisteva nell' accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2
[...] chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
― in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine decadenziale di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99;
sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle contestazioni relative alla procedura di riscossione per decorso del termine decadenziale di cui all'art. 617
c.p.c.;
in via principale, rigettare le domande formulate dall'Avv. Pt 1 con riferimento alle pretese oggetto di causa, condannando il professionista al pagamento dell'importo iscritto nel ruolo impugnato, oltre interessi di mora come calcolati dal
Concessionario per la riscossione
IN SUBORDINE, IN VIA RICONVENZIONALE
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese attoree, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito, condannare l'Avv.
Pt 1 al pagamento diretto alla CP_2 delle somme iscritte nel ruolo impugnato, per un totale di € 2.199,02, oltre interessi ex art. 18 della legge n. 576/80, dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1 chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
1) in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...] CP_3 attesa la sua posizione di delegata ad agire in executivis;
و
2) nel merito voglia rigettare la domanda ex adverso esperita in quanto improcedibile, inammissibile, improponibile ed infondata, oltre che non provate, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio;
3) In via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda, Voglia dichiarare compensate le spese di giudizio.
Quanto alla eccezione di prescrizione, richiamava gli atti Atti interruttivi della prescrizione avendo notificato al contribuente AVI n. 09720169061967470000 in data 16/11/2016, CPI n. in data 07/07/2016, PPT n. Partita IVA 1
09784201700006009001 in data 15/02/2017, PPT n. 09784201700006010001 in data
15/02/2017, PPT n. 09784201700006011001 in data 15/02/2017, Art 28 n.
09728201900001729000 in data 09/07/2019, AVI n. 09720229003626339000 in data
02/03/2022, PPT n. 09784202200001940001 in data 06/06/2022, PPT n.
09784202200001941001 in data 06/06/2022, PPT n. 09784202200001942001 in data
06/06/2022, PPT n. 09784202200001943001 in data 06/06/2022, AVI n.
09720239049237461000 in data 23/06/2023, PPT n. 09784202300013575001 in data
19/07/2023 ed AVI n. 09720249075448884000 in data 20/06/2024.
In ogni caso, invocava la sospensione della prescrizione ai sensi del DL
18/2020.
Il giudice, alla odierna udienza, all'esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELL DECISIONE
Va innanzitutto respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della atteso che sussiste la legittimazione passiva Controparte_1
,
necessaria del concessionario allorché si deduca un vizio di notifica degli atti che, in caso di accoglimento dell' opposizione, potrebbe incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi .
Passando all' esame del merito, l'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
La cartella di pagamento n. 09720140301997581000, risulta tempestivamente e regolarmente notificato alla parte ricorrente in data 28/05/2015, come emerge in maniera inequivocabile dall'estratto di ruolo e dal preavviso di fermo amministrativo che si rimettono in allegato alla presente comparsa.
Da ciò consegue che, decorsi 40 giorni dalla notifica dalla notifica della cartella esattoriale, i ruoli sono divenuti non più impugnabili ed al debitore è quindi preclusa ogni possibilità di impugnativa, in quanto la pretesa impositiva è divenuta inesorabilmente definitiva.
Osserva, inoltre, il giudice che l' eccezione di prescrizione risulta infondata atteso che l' ha notificato atti interruttivi della prescrizione Controparte_4 notificando al contribuente AVI n. 09720169061967470000 in data 16/11/2016, CPI in data 07/07/2016, PPT n. 09784201700006009001 inn. Partita IVA 1 data 15/02/2017, PPT n. 09784201700006010001 in data 15/02/2017, PPT n.
09784201700006011001 in data 15/02/2017, Art 28 n. 09728201900001729000 in data 09/07/2019, AVI n. 09720229003626339000 in data 02/03/2022, PPT n.
09784202200001940001 in data 06/06/2022, PPT n. 09784202200001941001 in data
06/06/2022, PPT n. 09784202200001942001 in data 06/06/2022, PPT n.
09784202200001943001 in data 06/06/2022, AVI n. 09720239049237461000 in data
23/06/2023, PPT n. 09784202300013575001 in data 19/07/2023 ed AVI n.
09720249075448884000 in data 20/06/2024.
Tali atti interruttivi devono ritenersi validi atteso il contenuto degli atti e la prova dell' avvenuta consegna alla parte (come risulta dalla documentazione attestante la consegna alla casella di posta elettronica della parte ricorrente) ; tali atti, comunque, sono stati contestati solo genericamente.
Va, poi, fatto rilevare che i titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021, sono stati prorogati al 31 dicembre del 2023.
Tanto premesso, rilevato che alcuna specifica contestazione è stata sollevata dalla parte opponente con riferimento al merito, l' opposizione va respinta.
Le spese di lite seguono come per legge la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l' opposizione e condanna l' opponente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente nei confronti di ciascuna delle parti convenuta in €
1700,00, oltre iva e cpa.
Roma 10 ottobre 2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 10 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 27295/ RG. 2024 promossa da:
Parte 1 con il patrocinio dell'Avv. MARCO
PICA, elettivamente domiciliata in indirizzo in telematico;
contro
, rappresentata e difesa dall' Controparte_1 avv. LAURA PIFANO con elezione di domicilio in indirizzo telematico
E Controparte_2 rappresentata e difesa dall' avv. SILVIA CAPOROSSI con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. R.G. 27295/2024
[...] Parte 1 conveniva in giudizio l' Controparte_1
[...] e la Controparte_2 chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni :
in via principale, accertata la nullità, illegittimità e/o inesistenza della cartella di pagamento n.09720140301997581000 e della sua notifica, annullare predetto atto e le iscrizioni a ruolo in questo contenute riducendo l'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli importi annullati, stante la decorrenza del termine di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999, ovvero la prescrizione, per tutti gli importi impugnati, alla data di notifica dell'atto opposto;
sempre in via principale, nella denegata e non creduta ipotesi di legittima notificazione della cartella di pagamento n.09720140301997581000 accertare e dichiarare la non esigibilità delle somme in questa contenute relative all'annualità
2010 e 2012, stante l'intervenuta prescrizione quinquennale tra la data di sua asserita notifica e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata;
- in subordine, annullare l'atto impugnato per tutti i motivi indicati nel ricorso introduttivo, per quanto di competenza;
- in ulteriore subordine, dichiarare dovuta dal ricorrente la minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Esponeva il ricorrente che in data 20.6.202 gli era stata notificata via PEC 1' intimazione di pagamento n. 09720249075448884000 con cui l'
[...] chiedeva il pagamento dell' importo complessivo di
€ Controparte_1 68.544,95, in virtù di 3 cartelle di pagamento per asseriti crediti di varia natura;
che era interesse del ricorrente opporre la predetta intimazione di pagamento dinanzi al Giudice del lavoro, quale competente per materia, limitatamente ai soli crediti di natura contributiva e previdenziale come portati da:
1) cartella di pagamento n.09720140301997581000, asseritamente notificata in data 28.05.2015, contenente la pretesa della Controparte_2 per asserito omesso/tardivo versamento dei seguenti contributi: a) Per_1
[...]
naz. prev. for. sanzioni dich. L.141/92 per l'annualità 2010 (€. 400,00) oltre interessi di mora e oneri della riscossione;
b) Cas. naz. prev. for. - contributo soggettivo e integrativo del 2012 (€. 775,00), oltre sanzioni, interessi, interessi di mora e oneri della riscossione;
c) Cas. naz. prev. for. - contributo soggettivo e integrativo del 2013 (€. 845,00) oltre sanzioni, interessi, interessi di mora e oneri della riscossione, - per un importo complessivo di Euro 2.796,57.
Tanto premesso in fatto, parte opponente eccepiva la nullità, annullabilità e/o illegittimità dell' intimazione di pagamento, la omessa, inesistente ovvero illegittima notifica della cartella di pagamento n.09720140301997581000.
Eccepiva, altresì, la infondatezza della pretesa creditoria e la tardività dell' iscrizione a ruolo e la violazione dell'art. 25 d.lgvo n. 6/99. la prescrizione contributiva (per annualità 2010 e 2012 Eccepiva, in ogni caso, cartella opposta stante l'omessa notifica della stessa e, delle somme di cui alla comunque, per prescrizione quinquennale.
Eccepiva, inoltre, la nullità della intimazione di pagamento per carenza di motivazione, la violazione dell' art. 3 L. n. 241/90 e art. 7 1. n. 212/2000.
Tanto premesso, insisteva nell' accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2
[...] chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
― in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine decadenziale di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99;
sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle contestazioni relative alla procedura di riscossione per decorso del termine decadenziale di cui all'art. 617
c.p.c.;
in via principale, rigettare le domande formulate dall'Avv. Pt 1 con riferimento alle pretese oggetto di causa, condannando il professionista al pagamento dell'importo iscritto nel ruolo impugnato, oltre interessi di mora come calcolati dal
Concessionario per la riscossione
IN SUBORDINE, IN VIA RICONVENZIONALE
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese attoree, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito, condannare l'Avv.
Pt 1 al pagamento diretto alla CP_2 delle somme iscritte nel ruolo impugnato, per un totale di € 2.199,02, oltre interessi ex art. 18 della legge n. 576/80, dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1 chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
1) in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...] CP_3 attesa la sua posizione di delegata ad agire in executivis;
و
2) nel merito voglia rigettare la domanda ex adverso esperita in quanto improcedibile, inammissibile, improponibile ed infondata, oltre che non provate, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio;
3) In via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda, Voglia dichiarare compensate le spese di giudizio.
Quanto alla eccezione di prescrizione, richiamava gli atti Atti interruttivi della prescrizione avendo notificato al contribuente AVI n. 09720169061967470000 in data 16/11/2016, CPI n. in data 07/07/2016, PPT n. Partita IVA 1
09784201700006009001 in data 15/02/2017, PPT n. 09784201700006010001 in data
15/02/2017, PPT n. 09784201700006011001 in data 15/02/2017, Art 28 n.
09728201900001729000 in data 09/07/2019, AVI n. 09720229003626339000 in data
02/03/2022, PPT n. 09784202200001940001 in data 06/06/2022, PPT n.
09784202200001941001 in data 06/06/2022, PPT n. 09784202200001942001 in data
06/06/2022, PPT n. 09784202200001943001 in data 06/06/2022, AVI n.
09720239049237461000 in data 23/06/2023, PPT n. 09784202300013575001 in data
19/07/2023 ed AVI n. 09720249075448884000 in data 20/06/2024.
In ogni caso, invocava la sospensione della prescrizione ai sensi del DL
18/2020.
Il giudice, alla odierna udienza, all'esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELL DECISIONE
Va innanzitutto respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della atteso che sussiste la legittimazione passiva Controparte_1
,
necessaria del concessionario allorché si deduca un vizio di notifica degli atti che, in caso di accoglimento dell' opposizione, potrebbe incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi .
Passando all' esame del merito, l'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
La cartella di pagamento n. 09720140301997581000, risulta tempestivamente e regolarmente notificato alla parte ricorrente in data 28/05/2015, come emerge in maniera inequivocabile dall'estratto di ruolo e dal preavviso di fermo amministrativo che si rimettono in allegato alla presente comparsa.
Da ciò consegue che, decorsi 40 giorni dalla notifica dalla notifica della cartella esattoriale, i ruoli sono divenuti non più impugnabili ed al debitore è quindi preclusa ogni possibilità di impugnativa, in quanto la pretesa impositiva è divenuta inesorabilmente definitiva.
Osserva, inoltre, il giudice che l' eccezione di prescrizione risulta infondata atteso che l' ha notificato atti interruttivi della prescrizione Controparte_4 notificando al contribuente AVI n. 09720169061967470000 in data 16/11/2016, CPI in data 07/07/2016, PPT n. 09784201700006009001 inn. Partita IVA 1 data 15/02/2017, PPT n. 09784201700006010001 in data 15/02/2017, PPT n.
09784201700006011001 in data 15/02/2017, Art 28 n. 09728201900001729000 in data 09/07/2019, AVI n. 09720229003626339000 in data 02/03/2022, PPT n.
09784202200001940001 in data 06/06/2022, PPT n. 09784202200001941001 in data
06/06/2022, PPT n. 09784202200001942001 in data 06/06/2022, PPT n.
09784202200001943001 in data 06/06/2022, AVI n. 09720239049237461000 in data
23/06/2023, PPT n. 09784202300013575001 in data 19/07/2023 ed AVI n.
09720249075448884000 in data 20/06/2024.
Tali atti interruttivi devono ritenersi validi atteso il contenuto degli atti e la prova dell' avvenuta consegna alla parte (come risulta dalla documentazione attestante la consegna alla casella di posta elettronica della parte ricorrente) ; tali atti, comunque, sono stati contestati solo genericamente.
Va, poi, fatto rilevare che i titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021, sono stati prorogati al 31 dicembre del 2023.
Tanto premesso, rilevato che alcuna specifica contestazione è stata sollevata dalla parte opponente con riferimento al merito, l' opposizione va respinta.
Le spese di lite seguono come per legge la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l' opposizione e condanna l' opponente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente nei confronti di ciascuna delle parti convenuta in €
1700,00, oltre iva e cpa.
Roma 10 ottobre 2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini