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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/05/2025, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
n. 4741/2022 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 8 maggio 2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Alice Zorzi, sono comparsi:
per l'AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA, in persona del procuratore dello Stato
Marco Frassina che conclude richiamano le considerazioni già formulate e si riporta ai motivi di appello;
per l'avv. MARCHIORI DANIELE che richiama i propri scritti ed Parte_1
è palese l'illegittimità del sequestro ai sensi dell'art. 213 Codice della Strada;
l'appropriazione delle chiavi è avvenuta nella notte, richiama l'art. 7 co.10 dlg 150/2011
precisa che il Giudice deve accogliere l'opposizione se non vi sono prove;
la circolare del doc. 8 di controparte precisa che non può essere fatto il sequestro Controparte_1
sul posto quando l'auto non è di proprietà del conducente;
precisa che la causa ha valore indeterminabile e si dichiara antistatario;
insiste perché le spese siano liquidate come richieste;
Il dott. Frassina pone l'attenzione del giudice al 196 CdS che è norma speciale rispetto all'art. 3 della 689/81.
Sono presenti ai fini della pratica forense le dott.sse , Persona_1 Per_2
, ;
[...] Persona_3
Dopo breve discussione orale, il Giudice sospende l'udienza alle 13.30.
pagina 1 di 11 Il Giudice riapre il verbale alle 14.30 per la lettura della sentenza alle parti non presenti.
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
Il Giudice
Dr.ssa Alice Zorzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile iscritta al n. 4741/2022 R.G. promossa:
da
, in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, (C.F. ) rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di presso cui è domiciliato in Piazza San Marco CP_1 CP_1
n. 63;
appellante contro
(C.F. ) rappresentata e difese dall'avv. Parte_1 C.F._1
Daniele Marchiori ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Mestre via Fiume 11,
giusta procura in atti;
appellata
Controparte_3
Opponente in primo grado
CONCLUSIONI
pagina 3 di 11 Le parti hanno concluso come da note autorizzate depositate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ha proposto ricorso in appello ex artt. Controparte_2
204 bis, d. lgs. 285/1982 e 7, comma 1, d.lgs. 150/2011 per la riforma della sentenza n.
21/2022 del Giudice di Pace di nel giudizio rubricato al numero R.G. CP_1
2602/2021, formulando un unico motivo di appello volto a dedurre l'illegittimità della sentenza impugnata per non aver il Giudice di Pace accertato l'effettiva estraneità ai fatti di ma per aver meramente aderito alla versione da quest'ultima Parte_1
fornita con i propri atti introduttivi, con conseguente erronea applicazione delle disposizioni in ordine all'onere della prova poste a carico del proprietario del mezzo;
deducendo che il giorno 24.01.2021, a la Sezione Volanti della Questura ha CP_1
proceduto al controllo dell'autovettura condotta da allora compagno Controparte_3
della il quale è risultato privo del titolo abilitativo alla conduzione di Parte_1
autoveicoli, a seguito di provvedimento di revoca della patente di guida;
deducendo che, essendo emerso un precedente del tutto identico a carico di , gli Controparte_3
operatori hanno proceduto a contestare, con verbale n. 700014817610 la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17 C.d.S.; deducendo, invece, che il verbale di fermo amministrativo è stato notificato, in data 08.02.2021, al proprietario del veicolo quale obbligato in solido secondo quanto previsto dalla circolare del Controparte_1
300/A/559/19/101/20/21/4 del 21.01.2019; deducendo che, conseguentemente, con verbale n. 700014817611, veniva contestata la violazione prevista dall'art. 116, comma
14, del C.d.S. a carico di proprietaria del veicolo, per averne Parte_1
incautamente affidato la conduzione a persona sprovvista del titolo abilitativo alla guida;
deducendo infine di prestare esplicitamente acquiescenza alla sentenza 21/2022
laddove ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a spese compensate sul verbale n. 700014817610, emanato nei confronti di Controparte_3
pagina 4 di 11 Il ha pertanto chiesto, in via principale, in Controparte_2
riforma dell'appellata sentenza n. 21/2022, R.G. 2602/2021 del Giudice di Pace di di confermare il verbale n. 700014817611 emanato nei confronti di CP_1 [...]
e rigettare in toto l'opposizione da lei proposta in primo grado, con vittoria di Parte_1
spese del doppio grado di giudizio;
in via subordinata, nel denegato e non creduto caso di reiezione delle conclusioni rassegnate in via principale, ha chiesto di compensare le spese del doppio grado di giudizio.
2. si è costituita in giudizio contestando tutto quando dedotto da Parte_1
controparte, ritenendo corretta la sentenza impugnata in quanto, l'art. 213, comma 9 del
C.d.S. statuisce che la confisca non si applica se il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e non prevede alcuna presunzione di responsabilità solidale per il caso in esame;
deducendo che la stessa resistente è
persona estranea al reato, essendo il fatto è avvenuto in orario notturno ed avendo
[...]
preso l'auto mentre dormiva, a sua insaputa e quindi contro la sua volontà; CP_3
deducendo di aver dato al Giudice di Pace sufficienti motivazioni che hanno escluso una sua presunta partecipazione al fatto commesso dall'ex compagno.
ha pertanto chiesto la conferma della sentenza n. 21/2022 del Giudice Parte_1
di Pace di pubblicata in data 09.03.2022, con rifusione delle spese del grado. CP_1
3. La causa veniva istruita mediante interrogatorio libero di e, all'udienza Parte_1
del 21.12.2023, il Giudice rinviava per discussione l'udienza all'08.05.2025.
All'udienza del 08.05.2025 le parti concludevano come in atti e la causa viene ora decisa come segue.
4. L'appello è fondato e pertanto trova accoglimento.
Preliminarmente si deve respingere l'eccezione di parte appellata relativa all'assenza,
tra i documenti di causa, del verbale n. 700014817611, essendo invece contenuto pagina 5 di 11 nell'allegato 1 agli atti.
Nel procedere con i motivi di appello, appare opportuno fare una distinzione tra la contestata violazione dell'art. 116 co. 4 Codice della Strada ed il sequestro operato ai sensi dell'art. 224 ter Codice della Strada.
Quanto alla violazione dell'art. 116 co. 4 CdS si osserva che la norma punisce il proprietario dell'autovettura che incautamente affida la conduzione della stessa a persona sprovvista del titolo abilitativo alla guida.
L'incauto affidamento presuppone una condotta attiva o omissiva negligente del proprietario dell'auto che, in qualche modo, consente a soggetto terzo privo di patente di guida, di condurre il proprio veicolo.
Sul punto anche in tempi recentissimi, con la pronuncia n. 1527/2024, la Suprema
Corte ha affermato che “Quanto al profilo della circolazione invito domino, deve
essere qui richiamato il costante orientamento di questa Corte che ha subordinato
l'affermazione di tale ultima ipotesi alla presenza di un concreto ed idoneo
comportamento ostativo dello stesso proprietario, specificamente inteso a vietare ed
impedire la circolazione del veicolo, mediante l'adozione di cautele da valutarsi in
relazione al caso concreto - tali che la sua volontà non possa risultare superata (cfr.,
in tema di violazioni del C.d.S., Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 26922 del 20/09/2023;
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22318 del 21/10/2014; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7666 del
18/08/1997, nonché, per l'affine profilo connesso all'art. 2054 c.c., Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15478 del 14/07/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15521 del 07/07/2006).”
Si richiama inoltre, in un caso del tutto analogo, la pronuncia n. 20831/2024 della
Corte di Cassazione che ha affermato: “Com'è noto, la giurisprudenza di questa Corte
ha già da tempo stabilito, con un orientamento che può dirsi pacifico, il principio
secondo cui ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita
dall'art. 2054 co. 3 c.c., non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del pagina 6 di 11 veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è necessario, al contrario,
che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in
un concreto e idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare e
impedire la circolazione del veicolo, manifestatosi in atti e fatti rivelatori della
diligenza e delle cautele adottate per questo scopo (così, tra le altre, le sentenze 7
luglio 2006, n. 15521, e 14 luglio 2011, n. 15478, nonché l'ordinanza 9 ottobre 2015,
n. 20373)
Si tratta, ovviamente, di stabilire quali siano, in concreto, le modalità con le quali il
proprietario può dimostrare di essersi davvero opposto alla circolazione del mezzo, e
questa è una valutazione rimessa, al di là dei principi, all'accertamento del giudice di
merito. Deve trattarsi, ovviamente, di un comportamento che non si limiti soltanto a
rendere difficile la possibilità di appropriarsi del mezzo di trasporto e di metterlo in
circolazione, ma di un comportamento che manifesti davvero, e in modo non equivoco,
l'opposizione del proprietario alla circolazione. (omissis)”
Nel caso concreto si è limitata ad affermare che la sottrazioni delle Parte_1
chiavi da parte del compagno si è verificata in orario notturno senza chiarire quali cautele la stessa abbia adottato per evitare che quest'ultimo si mettesse alla guida della propria auto;
inoltre, per sua stessa affermazione in udienza, era a conoscenza del fatto che era dedito all'uso di sostanze stupefacenti e non ha mai Controparte_3
affermato di non essere a conoscenza del fatto che lo stesso fosse sprovvisto della patente, donde avrebbe dovuto adottare cautele specifiche e ulteriori per evitare che il proprio compagno utilizzasse a sua insaputa l'autovettura anche in Controparte_3
orario notturno, più confacente a reperire sostanze stupefacenti. Si aggiunga che non ha nemmeno ritenuto di rivolgersi alle autorità una volta appurato che le aveva CP_3
sottratto l'auto.
E' condivisibile quanto affermato dall'appellante laddove ha osservato che Parte_1
pagina 7 di 11 non ha cercato in nessun momento di provare le cautele assunte nei confronti di Pt_1
e anzi, nella ricostruzione dei fatti fornita nel primo e nel secondo grado di CP_3
giudizio, si evincono evidenti contraddizioni in ordine a quale chiave sia stata utilizzata da per accendere l'autovettura e dove fosse custodita tale chiave facendo CP_3
riferimento, in un primo momento, alla seconda chiave custodita nel cassetto, ed, in un secondo momento, alla prima chiave custodita in borsa.
Non appare pertanto sufficiente ai fini dell'esclusione della colpa, la mera presunzione derivante dal fatto che l'accertamento da parte della Polizia è avvenuto in orario notturno.
Si aggiunga che e come da dichiarazione resa Parte_1 Controparte_3
all'udienza del 21.12.2023, sono stati una coppia dall'estate del 2016 all'estate del
2022, e appare inverosimile che la stessa non fosse a conoscenza della precedente revoca della patente di guida e della precedente violazione del codice della strada in ordine al guida in assenza di titolo abilitativo. Si aggiunga che non ha Parte_1
ritenuto di provare in alcun modo la circostanza che non si fosse mai CP_3
proposto, nel corso dei sette anni di relazione, di guidare l'autovettura o non abbia mai cercato di porsi alla guida ovvero, al contrario, non ha mai ritenuto di provare che la stessa abbia sempre e solo condotto lei il veicolo, proprio allo scopo di dimostrare che cautamente voleva impedire l'utilizzo del veicolo all'allora compagno.
Nulla viene provato, ma solo genericamente allegato che non avrebbe Parte_1
potuto sorvegliare la vettura giorno e notte.
Pur essendo condivisibile tale ultima affermazione, quanto meno in termini di esigibilità della condotta di vigilanza del proprietario del veicolo, la stessa non appare di per sé sufficiente, nel caso in esame, sia avendo a riguardo il rapporto tra Parte_1
e sia tenuto conto del fatto che, in assenza di prove, le
[...] Controparte_3
presunzioni possono assumere rilievo solo se gravi, precise e concordanti.
pagina 8 di 11 Ebbene la ricostruzione fornita da è imprecisa, generica e Parte_1
caratterizzata da evidenti contraddizioni.
Quanto alla confisca operata ai sensi dell'art. 224 ter c.p.c., si osserva che, pur essendo pacifica l'impossibilità di operare la confisca del mezzo laddove il proprietario sia soggetto estraneo all'illecito perpetrato dal conducente;
tuttavia, nel caso in esame,
acclarata la sussistenza della negligenza perpetrata da ovvero Parte_1
dell'assenza di prova contraria, e ritenuta sussistente la violazione dell'art. 116 co. 14
CdS, non si può affermare che la proprietaria del veicolo sia estranea Parte_1
al fatto illecito, al contrario, attraverso il proprio incauto e negligente comportamento ha consentito il concretizzarsi del fatto illecito posto in essere attivamente dal
[...]
CP_3
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che opera “sia la responsabilità solidale
prevista in capo al proprietario del veicolo per le violazioni alle regole del Codice
della Strada commesse da terzi, ex artt. 6, primo comma, L. n. 689/1981, e 196, primo
comma, C.d.S., sia l'assoggettamento del medesimo proprietario alla correlata
sanzione accessoria della confisca del mezzo, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non provi
che la circolazione del veicolo è avvenuta contro il suo volere e non è riconducibile a
dolo o colpa nell'omessa custodia del veicolo medesimo.” (Cass. Civ. 1527/2024).
Si osserva che qualora risulti correttamente contestato l'incauto affidamento ai sensi dell'art. 116 co. 14 CdS, il proprietario del veicolo non può definirsi estraneo all'illecito perpetrato dal conducente, donde ne deriva la confisca del mezzo quale sanzione accessoria ai sensi dell'art. 116 co. 17 CdS.
In conformità a quanto affermato anche la giurisprudenza di merito che chiarisce che
“In tema di circolazione stradale, in occasione della contestazione dell'illecito
depenalizzato di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S. o delle ipotesi criminose previste in
caso di reiterazione nella medesima condotta, nei confronti del proprietario del veicolo
pagina 9 di 11 o di chiunque abbia la materiale disponibilità dello stesso, salvo che la circolazione
sia avvenuta contro la sua volontà, deve essere contestato l'incauto affidamento di cui
all'art. 116, comma 14, del C.d.S., quando ne consenta la guida o lo affidi a persona
che non abbia conseguito la corrispondente patente. In tali casi, il proprietario del
veicolo non può ritenersi persona estranea all'illecito ai fini dell'applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo di cui al comma 17
dell'art. 116 C.d.S.”(Tribunale di Nola, sent. 387/2022).
Alla luce di quanto esposto l'appello è fondato e la sentenza del Giudice di Pace di n. 21/2022 viene riformata. CP_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ed, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento – indeterminabile- e della complessità bassa della questione, nonché della presenza di un unico motivo di appello, secondo i valori minimi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, nulla per la fase istruttoria non celebrata, vanno liquidate per il presente grado di giudizio in una somma pari ad € 2906,00 oltre rimborso spese forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge;
quanto invece al primo grado di giudizio, in una somma pari ad € 139,00 oltre rimborso spese forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
- ACCOGLIE l'appello;
- CONDANNA alla rifusione delle spese di lite a favore dell'appellante Parte_1
liquidate in una somma di € 2906,00 oltre rimborso spese forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge, per il presente grado di giudizio, ed € 139,00 oltre rimborso spese forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge, per il giudizio di primo grado. pagina 10 di 11 Venezia, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti non presenti.
pagina 11 di 11