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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/11/2025, n. 6726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6726 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TA THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5674 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno 13.10.2025 tra (cod. fisc ), in persona del pro- Parte_1 P.IVA_1 curatore speciale, avv. Bruna Pastinese, elettivamente domiciliata in Roma,
Viale di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio degli avv. Benedetto Gargani e Guido Maccarone, che la rappresentano e difendono per procura generale alle liti per atto del notaio di Milano in data 20.2.2019 (rep. Persona_1
n. 42433; racc. n. 13755), in atti;
-appellante- e
(cod. fisc. ), elettivamente domi- Parte_2 CodiceFiscale_1 ciliato in Roma, Via Eleonora Duse n. 5/G, presso lo studio dell'avv. Roberto Teseo, che lo rappresenta e difende per procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellato– OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: Parte_1
- annullare e riformare la sentenza n. 944 del 2020 del Tribunale di Viterbo;
- in ogni caso, rigettare tutte le domande avversarie perché totalmente infon- date e non provate, per le motivazioni esposte nel presente atto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”; per : “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis: Parte_2
- dichiarare l'inammissibilità del gravame e comunque rigettarlo per tutti i motivi dedotti, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 944/2020 del 16 settembre 2020 emessa dal Tribunale di Viterbo, previo rigetto delle istanze istruttorie dell'appellante;
- con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
- con vittoria delle spese di lite e compenso professionale del grado.”
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 9.5.2016, ha citato Parte_2 innanzi al Tribunale di Viterbo la deducendo l'illegit- Parte_1 tima applicazione, nel corso del rapporto di conto corrente n. 0000/10062413 intrattenuto dallo stesso con la Banca convenuta, di inte- ressi debitori usurari, anatocistici, peraltro in misura non espressamente con- venuta, nonché di commissioni di massimo scoperto o di messa a disposi- zione fondi e ulteriori spese non pattuite, rassegnando le seguenti conclu- sioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare e rilevare l'inesistenza di valido titolo contrattuale e di pattuizione ex artt. 1842 e 1852 e segg. c.c. ovvero la nullità delle condizioni contrattuali e comunque l'illegittimità delle condizioni applicate dalla banca convenuta al rapporto relativamente alla determinazione e applicazione di interessi passivi a tassi ultra-legali, ivi compresi quelli moratori ed extra-fido, di interessi ana- tocistici con qualsivoglia intervallo di capitalizza-zione, di commissioni di mas- simo scoperto o di messa a disposizione fondi, di date di decorrenza dei giorni di valuta;
- rideterminare l'andamento del rapporto espungendo tutte le annotazioni passive eseguite per le suddette causali, disponendo l'applicazione in via so- stitutiva di interessi al saggio legale tempo per tempo vigente ex art. 1284, terzo comma c.c., senza capitalizzazione alcuna degli interessi debitori e ap- plicando agli interessi creditori la capitalizzazione annuale sino alla presente domanda giudiziale, se disposta in contratto, nonché quella trimestrale a far data dalla presente domanda giudiziale;
- per le ipotesi, i periodi e le fattispecie in cui risulti e/o si ritenesse applicabile il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 del T.U.B., applicare il tasso minimo dei
2 BOT alle operazioni a credito [in favore] della e il tasso massimo alle CP_1 operazioni a credito [in favore della] correntista;
- in via concorrente, previa determinazione del Tasso Effettivo Globale con le modalità indicate nell'elaborato peritale depositato col presente atto e suo raffronto col tasso di soglia tempo per tempo vigente, accertare e rilevare che la Banca convenuta è incorsa nel reato di usura oggettiva e soggettiva di cui all'art. 644 c.p. avendo applicato ai rap-porti oggetto di causa tassi d'inte- resse usurari, e per l'effetto, escludere ai sensi dell'art. 1815 c.c. qualsiasi remunerazione del capitale in tutti i trimestri in cui è rilevata la sussistenza di tassi usurari;
- dichiarare che l'attore è creditore della convenuta della complessiva CP_1 somma risultante dalle operazioni di ricalcolo di cui sopra, rideterminando conseguentemente il saldo del conto corrente che forma oggetto di causa;
- condannare la convenuta, qualora intervenga in corso di giudizio la chiusura dei rapporti per cui è causa, a versare alla parte attrice le somme in tal modo determinate, con gli interessi al tasso contrattuale, se convenuto, ovvero ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data di sussistenza delle singole poste e sino all'effettivo adempimento.
Con vittoria di spese e compenso professionale da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato, che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c., e con addebito alla controparte delle spese sostenute per consulenze e perizie sia d'ufficio che di parte, nella misura che verrà documentata in corso di causa”.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la che ha Parte_1 preliminarmente rilevato come, in ogni caso, le somme che l'attore deduceva essere state indebitamente corrisposte non potessero essere ripetute in quanto il rapporto di conto corrente non era chiuso;
e, quindi, ha contestato in fatto e in diritto quanto dedotto da parte attrice e ha concluso per il rigetto delle domande attoree perché infondate.
La causa è stata istruita mediante deposito di documentazione e c.t.u. con- tabile.
Con sentenza n. 944/2020 emessa in data 16.9.2020 il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, ha così statuito: “[1)-] accoglie la domanda at- trice ed accertata l'illegittimità o l'inesistenza di valido titolo contrattuale e di pattuizione ex artt. 1842 e 1852 c.c, delle condizioni applicate dalla banca 3 convenuta al rapporto relativamente alla determinazione e applicazione di interessi passivi a tassi ultra-legali, agli interessi anatocistici, alle commissioni di massimo scoperto o di messa a disposizione fondi, determina il credito di parte attrice in euro € 16.507,08.
2)- condanna parte convenuta a rifondere delle spese di lite a parte attrice liquidate di conseguenza € 300,00 per spese ed € 4.500,00 per compenso professionale, da rifondere al Procuratore dichiaratosi antistatario, oltre ac- cessori di legge e pone a suo carico le spese della ctu”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivamente appello la
[...]
svolgendo i motivi di seguito indicati e concludendo come Parte_1 in epigrafe.
Si è costituito nel presente grado di giudizio , che ha conte- Controparte_2 stato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso, come in epigrafe, per il rigetto dell'impugnazione, con condanna della
[...] ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. CP_3
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ricalcolato il saldo del conto corrente n. 10062413, alla data del 31.12.2015, a credito del correntista per € 15.507,08. In particolare, la appellante ha dedotto come la somma di € 16.507,08, indicata dal CP_1
c.t.u. nel proprio elaborato, non costituisse il saldo a credito del rapporto di conto corrente, alla data del 31.12.2015, a seguito del ricalcolo operato dal c.t.u., bensì la differenza - in favore del correntista - tra il saldo debitore di
€ 9.604,43, evidenziato nell'ultimo estratto conto in atti, alla data del
31.12.2015, e il saldo creditore rideterminato dal c.t.u., pari a € 6.902,65 (per una differenza in favore del correntista pari, appunto, ad € 16.507,08).
Il motivo è fondato.
Come emerge dalla lettura dell'elaborato peritale depositato nel giudizio di primo grado dal c.t.u. in data 30.5.2019, e più precisamente come schema- tizzato nella tabella 3.2. a pag. 9, il saldo del conto corrente n. 10062413 al 31.12.2015, intestato all'odierno appellante, a seguito del ricalcolo ope- rato dal c.t.u., è pari ad € 6.902,65. Si riporta di seguito la tabella in que- stione:
4 Ne consegue che il giudice di prime cure, condividendo le conclusioni a cui è pervenuto il proprio c.t.u. – segnatamente, nella decisione impugnata si legge: “essendo condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giu- ridiche di parte attrice, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fon- date su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi Cas- sazione 642/15 e 22562/16)” –, avrebbe dovuto accertare un saldo a credito del rapporto di conto corrente ordinario n. 10062413, alla data del 31.12.2015, pari ad € 6.902,65, e non di € 16.507,08 (o di € 15.507,08, come viene fatto con la sentenza appellata).
3. Con il secondo motivo di appello, poi, si censura la sentenza impugnata per avere condiviso “l'ipotesi di calcolo operata dal CTU prevedente l'espun- zione di interessi sopra-soglia non pattuiti ma registrati del corso rapporto”. Al riguardo, la appellante deduce che il ricalcolo operato, e – a monte CP_1
– l'avere ritenuto superiori al tasso soglia i tassi di interesse applicati, tra- scura quanto chiarito in tema di usura sopravvenuta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Il motivo è fondato.
Ai fini della sussistenza o meno del carattere usurario dei tassi di interesse applicati in un contratto bancario occorre prendere come riferimento il mo- mento in cui gli stessi sono stati pattuiti, senza che rilevi che il tasso in concreto applicato, in sede di svolgimento del rapporto, sia divenuto
5 usurario. Infatti come hanno statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determi- nata in [...] alle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mu- tuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ., S.U. 19.10.2017, n. 24675).
È vero che la decisione suddetta è stata resa con riferimento a un contratto di mutuo, ma si deve ritenere – in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, tra cui anche quella di questa Corte – che lo stesso principio trovi applicazione anche in relazione al contratto di conto corrente bancario (contra, App. Torino, 22.9.2020, n. 919, secondo cui si deve ritenere “se non per il mutuo, l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta”; Trib. Torino 18.3.2021, n. 1399). Ciò nondimeno, anche tenendo conto delle pe- culiarità proprie del contratto di conto corrente, e segnatamente che quest'ultimo costituisce un rapporto di durata il quale non si esaurisce al momento della pattuizione, a differenza del mutuo, il principio affermato dalla decisione delle Sezioni Unite sopra riportata è applicabile anche nell'ipotesi in cui il superamento del tasso soglia si verifichi nel corso del rapporto di conto corrente in virtù di valida pattuizione contrattuale.
Diverso è, invece, il caso in cui la banca, nell'esercizio dello ius variandi, mo- difichi le condizioni ai sensi dell'art. 118 T.U.B. Qualora venga contestato il superamento della soglia usura nel corso del rapporto di conto corrente, non è detto, infatti, che ci si trovi in presenza di usura c.d. sopravvenuta, potendo venire in rilievo l'usurarietà dei nuovi tassi convenuti con le modifiche unila- terali (“nuova” usura originaria), alle quali non sia seguito il recesso del cor- rentista (cfr., sulla differenza, Trib. Lecce, Sez. II, 12.5.2020, n.1124; Trib.
Arezzo, 16.4.2020, n. 277).
6 Nel caso in esame, tuttavia, non ha dedotto, nell'introdurre il Parte_2 giudizio di primo grado o, comunque, nel rispetto dei termini di preclusione per le allegazioni, che, a seguito dell'esercizio dello ius variandi da parte della il tasso o i tassi di interesse applicati fossero Parte_1 usurari. E, in tale caso, l'odierno appellato avrebbe dovuto allegare quale fosse stato il tasso applicato, e in quale periodo, per assolvere all'onere di allegazione di cui è onerato.
4. Nell'ambito del secondo motivo di appello si censura la decisione di primo grado laddove, con specifico riferimento alla questione della rilevanza della c.m.s. ai fini della verifica delle soglie di usura (originaria, in ogni caso, e non sopravvenuta – come ha invece fatto il c.t.u. nel caso in esame: v. elaborato depositato in data 30.5.2019 - pag. 7) per il periodo precedente all'entrata in vigore dell'art. 2-bis del d.l. n. 185/2008, in quanto il Tribunale di Viterbo, nel condividere le conclusioni del proprio c.t.u., ha incluso per intero la c.m.s. nella determinazione del tasso da confrontare con il T.E.G. al fine di confron- tarlo con il tasso soglia, laddove per operare il raffronto tra il T.E.G. ed il tasso soglia, le Sezioni Unite, prendendo spunto dal Bollettino di Vigilanza
Bankitalia n. 12 del dicembre 2005, richiamano il c.d. “metodo del margine”, in base al quale la c.m.s. rileva ai fini del calcolo T.E.G. soltanto in misura, appunto, marginale, ovvero per la sola parte che eccede la c.m.s. soglia.
Anche tale censura è fondata.
Come ha chiarito la Suprema Corte, con riguardo al periodo in cui si colloca la stipula del contratto di conto corrente per cui è causa, in tema di contratti bancari, l'art. 2-bis del d.l. n. 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009 - in forza del quale, a partire dal 1°.1.2010, la c.m.s. entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) rilevato dai decreti mini- steriali emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, della legge n. 108/1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta - non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, co. 4, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare per il fu- turo la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al co. 2 del detto art. 2-bis, di una disci- plina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i
7 criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vi- gente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel co. 3 del ridetto art. 2-bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012), a tenore della quale “i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data” (così Cass. civ., S.U., 20.6.2018, n. 16303).
Nel caso in esame, la c.m.s. applicata deve essere confrontata con la c.m.s. soglia (ottenuta aumentando della metà la c.m.s. media pubblicata nelle ta- belle allegate ai decreti ministeriali). Tale verifica, che può essere operata in ragione di quanto contrattualmente pattuito, mostra come questa risulti al di sotto della c.m.s. soglia.
4. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado lad- dove ha ritenuto che “la capitalizzazione degli interessi non è dovuta non essendo stata approvata in forma scritta”. Infatti, l'istituto di credito appel- lante deduce che il contratto di apertura del conto corrente è stato stipulato il 23.4.2003 e prevedeva la pari periodicità di capitalizzazione degli inte- ressi.
Il motivo è fondato.
4.1. Come ha documentato lo stesso originario attore nell'introdurre il giu- dizio di primo grado (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), l'art. 13 del contratto di conto corrente, stipulato in data
23.4.2003 (quindi, in data successiva alla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000), prevede espressamente la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi. Conseguentemente, merita censura la sentenza appellata laddove afferma che “La capitalizzazione degli interessi non è dovuta non essendo stata ap- provata in forma scritta”.
Peraltro, è lo stesso c.t.u. nominato in primo grado, nel primo elaborato de- positato in data 18.10.2017, a rilevare come “La banca sul conto corrente n. 10062413, ha applicato interessi passivi e attivi con cadenza trimestrale, così come da pattuizione contrattuale”.
4.2. Secondo parte appellata, “Il contratto in esame – se è vero che preve- deva la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi – si è palesato, per 8 l'improprio modus operandi, in aperto contrasto con l'art. 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, che in materia impone la trasparenza contrattuale”. In particolare, deduce che “Il presidio di salvaguardia conte- Pt_2 Pt_2 nuto nell'articolo 6 della Delibera CICR richiamata, palesemente violata nel contratto di conto corrente di cui trattasi, comporta l'esclusione dell'efficacia di quelle clausole impositive del regime di capitalizzazione, che non siano oggetto di specifica approvazione ex art.1341 c.c.”.
Di contro, come ha rilevato parte appellante, la clausola dell'art. 13 del con- tratto di conto corrente n. 10062413 è stata espressamente approvata per iscritto dal correntista (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), come risulta dal contratto stesso prodotto dall'odierno appellato:
4.3. Nel costituirsi nel presente grado di giudizio deduce Parte_2 come la appellante, nel corso del rapporto di conto corrente n. CP_1
10062413 per cui è causa, avrebbe capitalizzato trimestralmente gli inte- ressi, “e ciò anche dopo l'entrata in vigore del comma 629 dell'unico articolo
9 della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014)”. In buona sostanza, parte appellata deduce che, anche qualora espressamente pattuita per iscritto, l'applicazione di interessi anatocistici successivamente al 1°.1.2014, data di entrata in vigore della nuova versione dell'art. 120, co. 2, T.U.B., risultante dall'art. 1, co. 629, della legge n. 147/2013, secondo cui: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in es- sere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clien- tela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Con l'art. 31 del d.l. n. 91/2014 il legislatore modificò nuovamente il testo di tale disposizione del T.U.B., disponendo, tra l'altro, che il C.I.C.R. stabilisse
“modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi”; e prevedendo che, fino a tale intervento, conti- nuasse ad applicarsi la delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000 (la delibera che aveva dato attuazione all'art. 120, co. 2, per come modificato dal d.lgs. n. 342/1999). In sede di conversione, ad opera della legge n. 116/2014, l'art. 31 del d.l. n. 91/2014 fu però soppresso, sicché il testo dell'art. 120, co. 2, per come novellato dalla legge di stabilità del 2014, rimase invariato.
La delibera del C.I.C.R. che, in forza del dettato di tale norma, avrebbe dovuto emanarsi per stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” non vide mai la luce,
4.4. L'art. 120 T.U.B. venne nuovamente modificato dall'art. 17-bis del d.l. n. 18/2016, inserito in sede di conversione dalla legge n. 49/2016. In tale definitiva versione la lett. b) del co. 2 dell'art. 120 cit. risulta essere stata novellata nel senso che “gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli re- lativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre inte- ressi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Sono state stabilite, poi, particolari regole per la contabilizzazione e l'addebito degli interessi maturati sulle aperture di credito regolate in
10 conto corrente e in conto di pagamento e per gli interessi che hanno titolo in sconfinamenti “in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido”.
Il 3.8.2016 è stata emanata la delibera del C.I.C.R. attuativa di questa nuova disciplina legislativa.
Quest'ultima modifica del testo dell'art. 120 T.U.B. non viene però in rilievo nel presente giudizio, in cui la domanda – e il conseguente accertamento effettuato in primo grado – si ferma al 31.12.2015.
4.5. La Suprema Corte, intervenuta dopo il dibattito in dottrina e nella giu- risprudenza di merito sulla portata della norma, ha ritenuto che “Una volta riconosciuto che l'art. 120, comma 2, t.u.b. novellato nel 2013 fa riferimento
a qualsiasi forma di anatocismo (non solo a quella operante dopo una prima capitalizzazione), deve escludersi che le banche potessero continuare a capi- talizzare interessi in conformità della delib. CICR del 9 febbraio 2000; tale pratica non poteva trovare attuazione, e ciò ― va subito aggiunto ― indi- pendentemente dall'intervento delle nuove disposizioni attuative che il CICR era incaricato di emanare” (così Cass. civ., Sez. I, 30.7.2024, n. 21344).
Di qui il rilievo di parte appellata per cui, anche qualora si dovesse ritenere legittima l'applicazione di interessi anatocistici con riguardo al periodo pre- cedente al 1°.1.2014, da tale data sarebbe comunque illegittima applica- zione di interessi anatocistici da parte della Parte_1
Del resto, il potere di rilievo officioso della nullità del contratto deve essere esercitato anche dal giudice investito del gravame relativo ad una controver- sia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, senza che a tale esercizio possa essere di impedimento il divieto di domande nuove in appello ex art. 345 c.p.c., il quale deve essere coordinato con l'obbligo del giudice, che non conosce limiti di grado, di rilevare d'ufficio una nullità negoziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 30.5.2023, n. 14537; Cass. civ., S.U., 22.3.2017, n. 7294; Cass. civ., S.U., 12.12.2014, n. 26243). Rilievo che deve avvenire anche a prescindere dalla relativa allegazione di parte di tale nullità (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 8.1.2025, n. 416).
4.6. Ciò chiarito, nel caso in esame l' non ha applicato Parte_1 interessi anatocistici successivamente al 1°.1.2014, come risulta dalla
11 documentazione prodotta dalla stessa originaria parte attrice, e segnata- mente dagli estratti conto del rapporto di conto corrente n. 10062413.
In calce all'estratto conto n. 004/2014 al 31.12.2014, nella parte relativa agli “Avvisi importanti”, con riguardo agli “Interessi nelle operazioni bancarie” si legge, infatti:“Siamo in attesa dei chiarimenti normativi necessari per l'ap- plicazione delle modifiche all'art. 120 T.U.B. (Dd.Lgs. 385/93), relative al cal- colo degli interessi nelle operazioni bancarie. Quando tali chiarimenti saranno resi noti, Le forniremo ulteriori informazioni” (così pag. 732 – doc. n. 5 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
In altri termini, consapevole dei dubbi interpretativi posti dal nuovo testo di tale disposizione, soprattutto a seguito della eliminazione da parte della legge di conversione della previsione per cui, fino alla delibera del C.I.C.R. a cui rinviava tale disposizione, continuasse ad applicarsi la delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000, la Banca opposta a decorrere dal 1°.
1.2014 non ha capitaliz- zato gli interessi passivi maturati dal correntista. E lo stesso ha fatto anche nel corso dell'anno 2015, come risulta dagli estratti conto in atti, i quali peraltro non contengono alcuna ulteriore informazione al cliente nella parte degli “Avvisi” o altrove.
5. Con il quarto motivo si censura la sentenza emessa dal Tribunale di Vi- terbo “anche limitatamente al mancato riconoscimento della legittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto”, atteso che nel caso in esame “la commissione era stata analiticamente pattuita, nel contratto del
23/4/2003”. deduce che, come risulta dagli estratti Parte_1 conto depositati in giudizio e dalla relazione del c.t.u., la c.m.s. veniva appli- cata sull'utilizzato, con conseguente vantaggio per il cliente, e “appare del tutto ingiustificata, quindi, la statuizione – contenuta in sentenza – di nullità della clausola perché priva di causa”.
Il motivo è fondato.
Nel caso in esame la c.m.s. pattuita nel contratto del 23.4.2003 nella misura pari all'1% (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), come peraltro ha rilevato il c.t.u. nominato in primo grado (v. ela- borato depositato in data 18.10.2017 - pag. 28). In particolare, il consulente rileva:
12 La misura per percentuale sopra indicata è stata applicata sull'utilizzato, come ha accertato il c.t.u. sulla scorta di quanto risultante dagli estratti conto prodotti in giudizio. Nell'elaborato depositato si legge (a pag. 28), infatti, quanto segue:
Come ha osservato la Suprema Corte, “Con l'intervento del legislatore del 2009 si è dunque stabilito che: 1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commis- sione di messa a disposizione dei fondi;
2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a de- bito - su un conto affidato - per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in viola- zione delle suddette limitazioni;
4) la CMS (letteralmente delle "commissioni comunque denominate che prevedono una remunerazione per la banca di- pendente dell'effettiva durata di utilizzazione dei fondi da parte del cliente") è rilevante, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ai fini dell'applicazione tanto dell'art. 1815 cod. civ. che dell'art. 644 cod. pen. Può pertanto dirsi che la norma, pure omettendo ogni definizione più puntuale 13 della CMS, abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto so- stanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa” (così Cass. civ. Sez. I, 22.6.2016, n. 12965).
Come hanno ritenuto le Sezioni Unite, la nozione di c.m.s. è quella indicata dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo glo- bale medio ai sensi della legge sull'usura (emanate il 30.9.1996 e confer- mate fino al secondo trimestre 2009), ove è chiarito che tale commissione
“nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”
(cfr. Cass. civ., S.U., 20.6.2018, n. 16303).
Ne consegue che merita censura la sentenza di primo grado anche laddove ha ritenuto la nullità della previsione contrattuale della c.m.s. e, conseguen- temente, ha ritenuto non dovuto dal correntista quanto addebitato a tale titolo dalla fino al quarto trimestre del 2009 (successivamente non CP_1 sono stati addebitati importi a titolo di c.m.s., come provato dagli estratti conto prodotti e come ha rilevato lo stesso c.t.u.).
6. In conclusione, deve essere accolto l'appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza n. 944/2020 emessa dal Tribunale di Vi- CP_3 terbo, in composizione monocratica, in data 16.9.2020 e, in integrale ri- forma di tale decisione, le domande proposte da nell'intro- Parte_2 durre il giudizio di primo grado devono essere rigettate.
Le spese del primo grado e del presente giudizio di appello seguono la soc- combenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del giudice designato del Tribu- nale di Viterbo in data 31.6.2018 (depositata il 6.8.2018), devono essere poste definitivamente a carico dell'odierno appellato.
P.Q.M.
14 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accoglie l'appello proposto dalla avverso la sen- Parte_1 tenza n. 944/2020 emessa dal Tribunale di Viterbo, in composizione mono- cratica, in data 16.9.2020 e, in integrale riforma di tale decisione:
o rigetta le domande proposte da con l'atto di citazione Parte_2 notificato in data 9.5.2016;
o condanna a rimborsare alla le spese Parte_2 Parte_1 del primo grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
o pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., già Parte_2 liquidate con decreto del giudice designato del Tribunale di Viterbo in data
31.6.2018 (depositata il 6.8.2018); condanna a rimborsare alla le Parte_2 Parte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55),
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 13.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AN TA Thellung de Courtelary
15
Viale di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio degli avv. Benedetto Gargani e Guido Maccarone, che la rappresentano e difendono per procura generale alle liti per atto del notaio di Milano in data 20.2.2019 (rep. Persona_1
n. 42433; racc. n. 13755), in atti;
-appellante- e
(cod. fisc. ), elettivamente domi- Parte_2 CodiceFiscale_1 ciliato in Roma, Via Eleonora Duse n. 5/G, presso lo studio dell'avv. Roberto Teseo, che lo rappresenta e difende per procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellato– OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: Parte_1
- annullare e riformare la sentenza n. 944 del 2020 del Tribunale di Viterbo;
- in ogni caso, rigettare tutte le domande avversarie perché totalmente infon- date e non provate, per le motivazioni esposte nel presente atto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”; per : “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis: Parte_2
- dichiarare l'inammissibilità del gravame e comunque rigettarlo per tutti i motivi dedotti, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 944/2020 del 16 settembre 2020 emessa dal Tribunale di Viterbo, previo rigetto delle istanze istruttorie dell'appellante;
- con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
- con vittoria delle spese di lite e compenso professionale del grado.”
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 9.5.2016, ha citato Parte_2 innanzi al Tribunale di Viterbo la deducendo l'illegit- Parte_1 tima applicazione, nel corso del rapporto di conto corrente n. 0000/10062413 intrattenuto dallo stesso con la Banca convenuta, di inte- ressi debitori usurari, anatocistici, peraltro in misura non espressamente con- venuta, nonché di commissioni di massimo scoperto o di messa a disposi- zione fondi e ulteriori spese non pattuite, rassegnando le seguenti conclu- sioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare e rilevare l'inesistenza di valido titolo contrattuale e di pattuizione ex artt. 1842 e 1852 e segg. c.c. ovvero la nullità delle condizioni contrattuali e comunque l'illegittimità delle condizioni applicate dalla banca convenuta al rapporto relativamente alla determinazione e applicazione di interessi passivi a tassi ultra-legali, ivi compresi quelli moratori ed extra-fido, di interessi ana- tocistici con qualsivoglia intervallo di capitalizza-zione, di commissioni di mas- simo scoperto o di messa a disposizione fondi, di date di decorrenza dei giorni di valuta;
- rideterminare l'andamento del rapporto espungendo tutte le annotazioni passive eseguite per le suddette causali, disponendo l'applicazione in via so- stitutiva di interessi al saggio legale tempo per tempo vigente ex art. 1284, terzo comma c.c., senza capitalizzazione alcuna degli interessi debitori e ap- plicando agli interessi creditori la capitalizzazione annuale sino alla presente domanda giudiziale, se disposta in contratto, nonché quella trimestrale a far data dalla presente domanda giudiziale;
- per le ipotesi, i periodi e le fattispecie in cui risulti e/o si ritenesse applicabile il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 del T.U.B., applicare il tasso minimo dei
2 BOT alle operazioni a credito [in favore] della e il tasso massimo alle CP_1 operazioni a credito [in favore della] correntista;
- in via concorrente, previa determinazione del Tasso Effettivo Globale con le modalità indicate nell'elaborato peritale depositato col presente atto e suo raffronto col tasso di soglia tempo per tempo vigente, accertare e rilevare che la Banca convenuta è incorsa nel reato di usura oggettiva e soggettiva di cui all'art. 644 c.p. avendo applicato ai rap-porti oggetto di causa tassi d'inte- resse usurari, e per l'effetto, escludere ai sensi dell'art. 1815 c.c. qualsiasi remunerazione del capitale in tutti i trimestri in cui è rilevata la sussistenza di tassi usurari;
- dichiarare che l'attore è creditore della convenuta della complessiva CP_1 somma risultante dalle operazioni di ricalcolo di cui sopra, rideterminando conseguentemente il saldo del conto corrente che forma oggetto di causa;
- condannare la convenuta, qualora intervenga in corso di giudizio la chiusura dei rapporti per cui è causa, a versare alla parte attrice le somme in tal modo determinate, con gli interessi al tasso contrattuale, se convenuto, ovvero ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data di sussistenza delle singole poste e sino all'effettivo adempimento.
Con vittoria di spese e compenso professionale da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato, che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c., e con addebito alla controparte delle spese sostenute per consulenze e perizie sia d'ufficio che di parte, nella misura che verrà documentata in corso di causa”.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la che ha Parte_1 preliminarmente rilevato come, in ogni caso, le somme che l'attore deduceva essere state indebitamente corrisposte non potessero essere ripetute in quanto il rapporto di conto corrente non era chiuso;
e, quindi, ha contestato in fatto e in diritto quanto dedotto da parte attrice e ha concluso per il rigetto delle domande attoree perché infondate.
La causa è stata istruita mediante deposito di documentazione e c.t.u. con- tabile.
Con sentenza n. 944/2020 emessa in data 16.9.2020 il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, ha così statuito: “[1)-] accoglie la domanda at- trice ed accertata l'illegittimità o l'inesistenza di valido titolo contrattuale e di pattuizione ex artt. 1842 e 1852 c.c, delle condizioni applicate dalla banca 3 convenuta al rapporto relativamente alla determinazione e applicazione di interessi passivi a tassi ultra-legali, agli interessi anatocistici, alle commissioni di massimo scoperto o di messa a disposizione fondi, determina il credito di parte attrice in euro € 16.507,08.
2)- condanna parte convenuta a rifondere delle spese di lite a parte attrice liquidate di conseguenza € 300,00 per spese ed € 4.500,00 per compenso professionale, da rifondere al Procuratore dichiaratosi antistatario, oltre ac- cessori di legge e pone a suo carico le spese della ctu”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivamente appello la
[...]
svolgendo i motivi di seguito indicati e concludendo come Parte_1 in epigrafe.
Si è costituito nel presente grado di giudizio , che ha conte- Controparte_2 stato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso, come in epigrafe, per il rigetto dell'impugnazione, con condanna della
[...] ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. CP_3
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ricalcolato il saldo del conto corrente n. 10062413, alla data del 31.12.2015, a credito del correntista per € 15.507,08. In particolare, la appellante ha dedotto come la somma di € 16.507,08, indicata dal CP_1
c.t.u. nel proprio elaborato, non costituisse il saldo a credito del rapporto di conto corrente, alla data del 31.12.2015, a seguito del ricalcolo operato dal c.t.u., bensì la differenza - in favore del correntista - tra il saldo debitore di
€ 9.604,43, evidenziato nell'ultimo estratto conto in atti, alla data del
31.12.2015, e il saldo creditore rideterminato dal c.t.u., pari a € 6.902,65 (per una differenza in favore del correntista pari, appunto, ad € 16.507,08).
Il motivo è fondato.
Come emerge dalla lettura dell'elaborato peritale depositato nel giudizio di primo grado dal c.t.u. in data 30.5.2019, e più precisamente come schema- tizzato nella tabella 3.2. a pag. 9, il saldo del conto corrente n. 10062413 al 31.12.2015, intestato all'odierno appellante, a seguito del ricalcolo ope- rato dal c.t.u., è pari ad € 6.902,65. Si riporta di seguito la tabella in que- stione:
4 Ne consegue che il giudice di prime cure, condividendo le conclusioni a cui è pervenuto il proprio c.t.u. – segnatamente, nella decisione impugnata si legge: “essendo condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giu- ridiche di parte attrice, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fon- date su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi Cas- sazione 642/15 e 22562/16)” –, avrebbe dovuto accertare un saldo a credito del rapporto di conto corrente ordinario n. 10062413, alla data del 31.12.2015, pari ad € 6.902,65, e non di € 16.507,08 (o di € 15.507,08, come viene fatto con la sentenza appellata).
3. Con il secondo motivo di appello, poi, si censura la sentenza impugnata per avere condiviso “l'ipotesi di calcolo operata dal CTU prevedente l'espun- zione di interessi sopra-soglia non pattuiti ma registrati del corso rapporto”. Al riguardo, la appellante deduce che il ricalcolo operato, e – a monte CP_1
– l'avere ritenuto superiori al tasso soglia i tassi di interesse applicati, tra- scura quanto chiarito in tema di usura sopravvenuta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Il motivo è fondato.
Ai fini della sussistenza o meno del carattere usurario dei tassi di interesse applicati in un contratto bancario occorre prendere come riferimento il mo- mento in cui gli stessi sono stati pattuiti, senza che rilevi che il tasso in concreto applicato, in sede di svolgimento del rapporto, sia divenuto
5 usurario. Infatti come hanno statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determi- nata in [...] alle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mu- tuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ., S.U. 19.10.2017, n. 24675).
È vero che la decisione suddetta è stata resa con riferimento a un contratto di mutuo, ma si deve ritenere – in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, tra cui anche quella di questa Corte – che lo stesso principio trovi applicazione anche in relazione al contratto di conto corrente bancario (contra, App. Torino, 22.9.2020, n. 919, secondo cui si deve ritenere “se non per il mutuo, l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta”; Trib. Torino 18.3.2021, n. 1399). Ciò nondimeno, anche tenendo conto delle pe- culiarità proprie del contratto di conto corrente, e segnatamente che quest'ultimo costituisce un rapporto di durata il quale non si esaurisce al momento della pattuizione, a differenza del mutuo, il principio affermato dalla decisione delle Sezioni Unite sopra riportata è applicabile anche nell'ipotesi in cui il superamento del tasso soglia si verifichi nel corso del rapporto di conto corrente in virtù di valida pattuizione contrattuale.
Diverso è, invece, il caso in cui la banca, nell'esercizio dello ius variandi, mo- difichi le condizioni ai sensi dell'art. 118 T.U.B. Qualora venga contestato il superamento della soglia usura nel corso del rapporto di conto corrente, non è detto, infatti, che ci si trovi in presenza di usura c.d. sopravvenuta, potendo venire in rilievo l'usurarietà dei nuovi tassi convenuti con le modifiche unila- terali (“nuova” usura originaria), alle quali non sia seguito il recesso del cor- rentista (cfr., sulla differenza, Trib. Lecce, Sez. II, 12.5.2020, n.1124; Trib.
Arezzo, 16.4.2020, n. 277).
6 Nel caso in esame, tuttavia, non ha dedotto, nell'introdurre il Parte_2 giudizio di primo grado o, comunque, nel rispetto dei termini di preclusione per le allegazioni, che, a seguito dell'esercizio dello ius variandi da parte della il tasso o i tassi di interesse applicati fossero Parte_1 usurari. E, in tale caso, l'odierno appellato avrebbe dovuto allegare quale fosse stato il tasso applicato, e in quale periodo, per assolvere all'onere di allegazione di cui è onerato.
4. Nell'ambito del secondo motivo di appello si censura la decisione di primo grado laddove, con specifico riferimento alla questione della rilevanza della c.m.s. ai fini della verifica delle soglie di usura (originaria, in ogni caso, e non sopravvenuta – come ha invece fatto il c.t.u. nel caso in esame: v. elaborato depositato in data 30.5.2019 - pag. 7) per il periodo precedente all'entrata in vigore dell'art. 2-bis del d.l. n. 185/2008, in quanto il Tribunale di Viterbo, nel condividere le conclusioni del proprio c.t.u., ha incluso per intero la c.m.s. nella determinazione del tasso da confrontare con il T.E.G. al fine di confron- tarlo con il tasso soglia, laddove per operare il raffronto tra il T.E.G. ed il tasso soglia, le Sezioni Unite, prendendo spunto dal Bollettino di Vigilanza
Bankitalia n. 12 del dicembre 2005, richiamano il c.d. “metodo del margine”, in base al quale la c.m.s. rileva ai fini del calcolo T.E.G. soltanto in misura, appunto, marginale, ovvero per la sola parte che eccede la c.m.s. soglia.
Anche tale censura è fondata.
Come ha chiarito la Suprema Corte, con riguardo al periodo in cui si colloca la stipula del contratto di conto corrente per cui è causa, in tema di contratti bancari, l'art. 2-bis del d.l. n. 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009 - in forza del quale, a partire dal 1°.1.2010, la c.m.s. entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) rilevato dai decreti mini- steriali emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, della legge n. 108/1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta - non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, co. 4, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare per il fu- turo la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al co. 2 del detto art. 2-bis, di una disci- plina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i
7 criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vi- gente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel co. 3 del ridetto art. 2-bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012), a tenore della quale “i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data” (così Cass. civ., S.U., 20.6.2018, n. 16303).
Nel caso in esame, la c.m.s. applicata deve essere confrontata con la c.m.s. soglia (ottenuta aumentando della metà la c.m.s. media pubblicata nelle ta- belle allegate ai decreti ministeriali). Tale verifica, che può essere operata in ragione di quanto contrattualmente pattuito, mostra come questa risulti al di sotto della c.m.s. soglia.
4. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado lad- dove ha ritenuto che “la capitalizzazione degli interessi non è dovuta non essendo stata approvata in forma scritta”. Infatti, l'istituto di credito appel- lante deduce che il contratto di apertura del conto corrente è stato stipulato il 23.4.2003 e prevedeva la pari periodicità di capitalizzazione degli inte- ressi.
Il motivo è fondato.
4.1. Come ha documentato lo stesso originario attore nell'introdurre il giu- dizio di primo grado (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), l'art. 13 del contratto di conto corrente, stipulato in data
23.4.2003 (quindi, in data successiva alla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000), prevede espressamente la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi. Conseguentemente, merita censura la sentenza appellata laddove afferma che “La capitalizzazione degli interessi non è dovuta non essendo stata ap- provata in forma scritta”.
Peraltro, è lo stesso c.t.u. nominato in primo grado, nel primo elaborato de- positato in data 18.10.2017, a rilevare come “La banca sul conto corrente n. 10062413, ha applicato interessi passivi e attivi con cadenza trimestrale, così come da pattuizione contrattuale”.
4.2. Secondo parte appellata, “Il contratto in esame – se è vero che preve- deva la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi – si è palesato, per 8 l'improprio modus operandi, in aperto contrasto con l'art. 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, che in materia impone la trasparenza contrattuale”. In particolare, deduce che “Il presidio di salvaguardia conte- Pt_2 Pt_2 nuto nell'articolo 6 della Delibera CICR richiamata, palesemente violata nel contratto di conto corrente di cui trattasi, comporta l'esclusione dell'efficacia di quelle clausole impositive del regime di capitalizzazione, che non siano oggetto di specifica approvazione ex art.1341 c.c.”.
Di contro, come ha rilevato parte appellante, la clausola dell'art. 13 del con- tratto di conto corrente n. 10062413 è stata espressamente approvata per iscritto dal correntista (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), come risulta dal contratto stesso prodotto dall'odierno appellato:
4.3. Nel costituirsi nel presente grado di giudizio deduce Parte_2 come la appellante, nel corso del rapporto di conto corrente n. CP_1
10062413 per cui è causa, avrebbe capitalizzato trimestralmente gli inte- ressi, “e ciò anche dopo l'entrata in vigore del comma 629 dell'unico articolo
9 della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014)”. In buona sostanza, parte appellata deduce che, anche qualora espressamente pattuita per iscritto, l'applicazione di interessi anatocistici successivamente al 1°.1.2014, data di entrata in vigore della nuova versione dell'art. 120, co. 2, T.U.B., risultante dall'art. 1, co. 629, della legge n. 147/2013, secondo cui: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in es- sere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clien- tela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Con l'art. 31 del d.l. n. 91/2014 il legislatore modificò nuovamente il testo di tale disposizione del T.U.B., disponendo, tra l'altro, che il C.I.C.R. stabilisse
“modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi”; e prevedendo che, fino a tale intervento, conti- nuasse ad applicarsi la delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000 (la delibera che aveva dato attuazione all'art. 120, co. 2, per come modificato dal d.lgs. n. 342/1999). In sede di conversione, ad opera della legge n. 116/2014, l'art. 31 del d.l. n. 91/2014 fu però soppresso, sicché il testo dell'art. 120, co. 2, per come novellato dalla legge di stabilità del 2014, rimase invariato.
La delibera del C.I.C.R. che, in forza del dettato di tale norma, avrebbe dovuto emanarsi per stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” non vide mai la luce,
4.4. L'art. 120 T.U.B. venne nuovamente modificato dall'art. 17-bis del d.l. n. 18/2016, inserito in sede di conversione dalla legge n. 49/2016. In tale definitiva versione la lett. b) del co. 2 dell'art. 120 cit. risulta essere stata novellata nel senso che “gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli re- lativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre inte- ressi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Sono state stabilite, poi, particolari regole per la contabilizzazione e l'addebito degli interessi maturati sulle aperture di credito regolate in
10 conto corrente e in conto di pagamento e per gli interessi che hanno titolo in sconfinamenti “in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido”.
Il 3.8.2016 è stata emanata la delibera del C.I.C.R. attuativa di questa nuova disciplina legislativa.
Quest'ultima modifica del testo dell'art. 120 T.U.B. non viene però in rilievo nel presente giudizio, in cui la domanda – e il conseguente accertamento effettuato in primo grado – si ferma al 31.12.2015.
4.5. La Suprema Corte, intervenuta dopo il dibattito in dottrina e nella giu- risprudenza di merito sulla portata della norma, ha ritenuto che “Una volta riconosciuto che l'art. 120, comma 2, t.u.b. novellato nel 2013 fa riferimento
a qualsiasi forma di anatocismo (non solo a quella operante dopo una prima capitalizzazione), deve escludersi che le banche potessero continuare a capi- talizzare interessi in conformità della delib. CICR del 9 febbraio 2000; tale pratica non poteva trovare attuazione, e ciò ― va subito aggiunto ― indi- pendentemente dall'intervento delle nuove disposizioni attuative che il CICR era incaricato di emanare” (così Cass. civ., Sez. I, 30.7.2024, n. 21344).
Di qui il rilievo di parte appellata per cui, anche qualora si dovesse ritenere legittima l'applicazione di interessi anatocistici con riguardo al periodo pre- cedente al 1°.1.2014, da tale data sarebbe comunque illegittima applica- zione di interessi anatocistici da parte della Parte_1
Del resto, il potere di rilievo officioso della nullità del contratto deve essere esercitato anche dal giudice investito del gravame relativo ad una controver- sia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, senza che a tale esercizio possa essere di impedimento il divieto di domande nuove in appello ex art. 345 c.p.c., il quale deve essere coordinato con l'obbligo del giudice, che non conosce limiti di grado, di rilevare d'ufficio una nullità negoziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 30.5.2023, n. 14537; Cass. civ., S.U., 22.3.2017, n. 7294; Cass. civ., S.U., 12.12.2014, n. 26243). Rilievo che deve avvenire anche a prescindere dalla relativa allegazione di parte di tale nullità (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 8.1.2025, n. 416).
4.6. Ciò chiarito, nel caso in esame l' non ha applicato Parte_1 interessi anatocistici successivamente al 1°.1.2014, come risulta dalla
11 documentazione prodotta dalla stessa originaria parte attrice, e segnata- mente dagli estratti conto del rapporto di conto corrente n. 10062413.
In calce all'estratto conto n. 004/2014 al 31.12.2014, nella parte relativa agli “Avvisi importanti”, con riguardo agli “Interessi nelle operazioni bancarie” si legge, infatti:“Siamo in attesa dei chiarimenti normativi necessari per l'ap- plicazione delle modifiche all'art. 120 T.U.B. (Dd.Lgs. 385/93), relative al cal- colo degli interessi nelle operazioni bancarie. Quando tali chiarimenti saranno resi noti, Le forniremo ulteriori informazioni” (così pag. 732 – doc. n. 5 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
In altri termini, consapevole dei dubbi interpretativi posti dal nuovo testo di tale disposizione, soprattutto a seguito della eliminazione da parte della legge di conversione della previsione per cui, fino alla delibera del C.I.C.R. a cui rinviava tale disposizione, continuasse ad applicarsi la delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000, la Banca opposta a decorrere dal 1°.
1.2014 non ha capitaliz- zato gli interessi passivi maturati dal correntista. E lo stesso ha fatto anche nel corso dell'anno 2015, come risulta dagli estratti conto in atti, i quali peraltro non contengono alcuna ulteriore informazione al cliente nella parte degli “Avvisi” o altrove.
5. Con il quarto motivo si censura la sentenza emessa dal Tribunale di Vi- terbo “anche limitatamente al mancato riconoscimento della legittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto”, atteso che nel caso in esame “la commissione era stata analiticamente pattuita, nel contratto del
23/4/2003”. deduce che, come risulta dagli estratti Parte_1 conto depositati in giudizio e dalla relazione del c.t.u., la c.m.s. veniva appli- cata sull'utilizzato, con conseguente vantaggio per il cliente, e “appare del tutto ingiustificata, quindi, la statuizione – contenuta in sentenza – di nullità della clausola perché priva di causa”.
Il motivo è fondato.
Nel caso in esame la c.m.s. pattuita nel contratto del 23.4.2003 nella misura pari all'1% (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), come peraltro ha rilevato il c.t.u. nominato in primo grado (v. ela- borato depositato in data 18.10.2017 - pag. 28). In particolare, il consulente rileva:
12 La misura per percentuale sopra indicata è stata applicata sull'utilizzato, come ha accertato il c.t.u. sulla scorta di quanto risultante dagli estratti conto prodotti in giudizio. Nell'elaborato depositato si legge (a pag. 28), infatti, quanto segue:
Come ha osservato la Suprema Corte, “Con l'intervento del legislatore del 2009 si è dunque stabilito che: 1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commis- sione di messa a disposizione dei fondi;
2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a de- bito - su un conto affidato - per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in viola- zione delle suddette limitazioni;
4) la CMS (letteralmente delle "commissioni comunque denominate che prevedono una remunerazione per la banca di- pendente dell'effettiva durata di utilizzazione dei fondi da parte del cliente") è rilevante, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ai fini dell'applicazione tanto dell'art. 1815 cod. civ. che dell'art. 644 cod. pen. Può pertanto dirsi che la norma, pure omettendo ogni definizione più puntuale 13 della CMS, abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto so- stanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa” (così Cass. civ. Sez. I, 22.6.2016, n. 12965).
Come hanno ritenuto le Sezioni Unite, la nozione di c.m.s. è quella indicata dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo glo- bale medio ai sensi della legge sull'usura (emanate il 30.9.1996 e confer- mate fino al secondo trimestre 2009), ove è chiarito che tale commissione
“nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”
(cfr. Cass. civ., S.U., 20.6.2018, n. 16303).
Ne consegue che merita censura la sentenza di primo grado anche laddove ha ritenuto la nullità della previsione contrattuale della c.m.s. e, conseguen- temente, ha ritenuto non dovuto dal correntista quanto addebitato a tale titolo dalla fino al quarto trimestre del 2009 (successivamente non CP_1 sono stati addebitati importi a titolo di c.m.s., come provato dagli estratti conto prodotti e come ha rilevato lo stesso c.t.u.).
6. In conclusione, deve essere accolto l'appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza n. 944/2020 emessa dal Tribunale di Vi- CP_3 terbo, in composizione monocratica, in data 16.9.2020 e, in integrale ri- forma di tale decisione, le domande proposte da nell'intro- Parte_2 durre il giudizio di primo grado devono essere rigettate.
Le spese del primo grado e del presente giudizio di appello seguono la soc- combenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del giudice designato del Tribu- nale di Viterbo in data 31.6.2018 (depositata il 6.8.2018), devono essere poste definitivamente a carico dell'odierno appellato.
P.Q.M.
14 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accoglie l'appello proposto dalla avverso la sen- Parte_1 tenza n. 944/2020 emessa dal Tribunale di Viterbo, in composizione mono- cratica, in data 16.9.2020 e, in integrale riforma di tale decisione:
o rigetta le domande proposte da con l'atto di citazione Parte_2 notificato in data 9.5.2016;
o condanna a rimborsare alla le spese Parte_2 Parte_1 del primo grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
o pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., già Parte_2 liquidate con decreto del giudice designato del Tribunale di Viterbo in data
31.6.2018 (depositata il 6.8.2018); condanna a rimborsare alla le Parte_2 Parte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55),
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 13.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AN TA Thellung de Courtelary
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