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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/07/2025, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente Rel.- est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice-
Dott.ssa Nadia Zampogna -Giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione, vertente
TRA
nato a [...] l'[...], (C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Marco Piscopo (C.F. ), C.F._2
presso il cui studio sito in Giugliano in Campania (NA) alla Via Gabelli, 10, elettivamente domicilia;
- Ricorrente -
E
nata a [...] il [...] (C.F.: ; Controparte_1 C.F._3
- Resistente contumace -
NONCHE'
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 luglio 2025 la parte ricorrente ribadiva la volontà affinché il Tribunale adito modificasse le condizioni di cui all'intervenuta separazione, recependo le conclusioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 24 febbraio 2025, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.10.2024 il ricorrente epigrafato deduceva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 24.04.1997, in Grumo Nevano (NA), (atto n. 14, Parte I,
Registro Atti di Matrimonio dell'anno 1997), dalla cui unione erano nati due figli, a Per_1
Per_ Frattamaggiore il 26.05.1998 e nato a [...] il [...]; che, venuta meno l'affectio coniugalis, si erano separati consensualmente alle condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 825 del 2020 pubblicata in data 17.03.2020 - R.G. n. 7642/2018; che la predetta sentenza prevedeva, l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento a carico di in favore di per euro 600,00 mensili, (300,00 € per Persona_3 Controparte_1
ciascun figlio) mentre per le spese ordinarie e straordinarie si richiamavano espressamente al
Protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli Nord del 25.10.2019; tanto premesso, chiedeva la modifica delle condizioni di separazione in ordine alle statuizioni di carattere patrimoniale, nonché, la riduzione del contributo per il mantenimento dei figli essendo divenuti, nelle more, entrambi economicamente autosufficienti.
-Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo la resistente non si costituiva rimanendo contumace.
-Alla prima udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 18 febbraio 2025, all'esito dell'audizione del solo ricorrente, il Presidente relatore, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione della resistente, si riservava.
-Ammessa ed espletata la prova per testi articolata da parte ricorrente il Presidente relatore, ordinava all' Inps territorialmente competente l'esibizione dell'estratto contributivo di e rinviava la causa per prova testi all'udienza del 3 giugno 2025. Persona_3
- Depositata la documentazione richiesta ed espletata la prova testimoniale il procuratore di parte ricorrente chiedeva la decisione della causa e all'esito il Presidente relatore rinviava all'uopo all'udienza del 9 luglio 2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. che pervenivano entro il termine fissato.
- Il PM apponeva il proprio visto /parere in data 24 febbraio 2025 e veniva reso edotto del rinvio al 9 luglio 2025 al PM.
################################################
-La domanda è fondata, e va pertanto accolta.
-Con la sentenza di separazione n. 825 del 2020, il Tribunale di Napoli Nord poneva a carico di Per_
, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , la Parte_1 Per_1
somma mensile di € 600,00 e disponeva che detta somma, automaticamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, venisse versata alla con bonifico Controparte_1
bancario o assegno o contanti;
poneva altresì a carico di l'obbligo di Parte_1
concorrere, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario e Per_ straordinarie per i figli e . Per_1
-L'art 473 bis 29 c.p.c. prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti in ogni tempo possono chiedere la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici esprimendo il principio generalmente riconosciuto che i provvedimenti anche definitivi che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus e pertanto in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzato da un punto di vista temporale al momento della remissione della causa in decisione. Laddove tale quadro subisce delle modifiche per effetto di sopravvenute circostanze nuove, tali statuizioni possono essere modificate.
Il legislatore, dunque, prescrivendo nel dettato normativo dell'art. 473-bis.29 la necessità della sopravvenienza di "giustificati motivi" per poter procedere a una revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, conferma e rafforza l'orientamento negli anni consolidatosi in seno alla giurisprudenza prevalente.
Ed invero la Suprema Corte con la sentenza n. 28436/2017 del 28.11.2017 pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo. Ciò premesso, in base ai principi sovraesposti va rilevato che dall'estratto contributivo depositato in atti, risulta che il figlio divenuto nelle more maggiorenne, laureato in Per_1
matematica, svolge la professione di docente universitario alle dipendenze del
[...]
, con contratto a tempo determinato. Controparte_2
Da ciò discende la prova della sua autosufficienza economica e la revoca, a parziale modifica della sentenza di separazione n. 825 del 2020, dell'assegno di euro 300,00 mensili posto a carico del ricorrente per il suo mantenimento a decorrere dalla domanda introduttiva del presente giudizio. Per_ Quanto al secondo figlio il ricorrente ha dedotto che il medesimo svolge abitualmente la professione di animatore turistico presso le strutture recettizie gestite dalla società
“Blueserena”, circostanza quest'ultima confermata sia dall'estratto contributivo sia dalla dichiarazione testimoniale resa dal teste escusso, la quale ha dichiarato che il figlio del compagno guadagna circa 1200,00 al mese da giugno ad ottobre e nei Parte_1
restanti mesi percepisce la Naspi.
Da ciò discende l'accoglimento parziale della domanda, dovendo ritenersi che il carattere stagionale dell'attività svolta dal minore giustifichi una riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 150,00 mensili non potendo ritenersi raggiunta, sulla base di quanto emerso nel presente giudizio, la prova della raggiunta autosufficienza economica da parte del Per_ figlio che non risulta volgere attività lavorativa nella restante stagione.
Pertanto, a modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale, va ridotto Per_ l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore del figlio , ad € 150,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, somme da versarsi secondo le modalità stabilite in sede di separazione.
La natura della decisione giustifica la non ripetibilità delle spese processuali.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- A parziale modifica della sentenza di separazione n. 825 del 2020, revoca l'assegno di mantenimento per il figlio posto a carico di a decorrere dalla data Per_1 Parte_1
della domanda introduttiva del presente giudizio e riduce l'assegno di mantenimento per il Per_ figlio pari ad euro 150,00, da versarsi secondo le modalità già stabilite in sede di separazione;
- dichiara non ripetibili le spese processuali. Così deciso in Aversa il 16 luglio 2025
Il Presidente Rel/est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente Rel.- est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice-
Dott.ssa Nadia Zampogna -Giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione, vertente
TRA
nato a [...] l'[...], (C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Marco Piscopo (C.F. ), C.F._2
presso il cui studio sito in Giugliano in Campania (NA) alla Via Gabelli, 10, elettivamente domicilia;
- Ricorrente -
E
nata a [...] il [...] (C.F.: ; Controparte_1 C.F._3
- Resistente contumace -
NONCHE'
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 luglio 2025 la parte ricorrente ribadiva la volontà affinché il Tribunale adito modificasse le condizioni di cui all'intervenuta separazione, recependo le conclusioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 24 febbraio 2025, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.10.2024 il ricorrente epigrafato deduceva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 24.04.1997, in Grumo Nevano (NA), (atto n. 14, Parte I,
Registro Atti di Matrimonio dell'anno 1997), dalla cui unione erano nati due figli, a Per_1
Per_ Frattamaggiore il 26.05.1998 e nato a [...] il [...]; che, venuta meno l'affectio coniugalis, si erano separati consensualmente alle condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 825 del 2020 pubblicata in data 17.03.2020 - R.G. n. 7642/2018; che la predetta sentenza prevedeva, l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento a carico di in favore di per euro 600,00 mensili, (300,00 € per Persona_3 Controparte_1
ciascun figlio) mentre per le spese ordinarie e straordinarie si richiamavano espressamente al
Protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli Nord del 25.10.2019; tanto premesso, chiedeva la modifica delle condizioni di separazione in ordine alle statuizioni di carattere patrimoniale, nonché, la riduzione del contributo per il mantenimento dei figli essendo divenuti, nelle more, entrambi economicamente autosufficienti.
-Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo la resistente non si costituiva rimanendo contumace.
-Alla prima udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 18 febbraio 2025, all'esito dell'audizione del solo ricorrente, il Presidente relatore, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione della resistente, si riservava.
-Ammessa ed espletata la prova per testi articolata da parte ricorrente il Presidente relatore, ordinava all' Inps territorialmente competente l'esibizione dell'estratto contributivo di e rinviava la causa per prova testi all'udienza del 3 giugno 2025. Persona_3
- Depositata la documentazione richiesta ed espletata la prova testimoniale il procuratore di parte ricorrente chiedeva la decisione della causa e all'esito il Presidente relatore rinviava all'uopo all'udienza del 9 luglio 2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. che pervenivano entro il termine fissato.
- Il PM apponeva il proprio visto /parere in data 24 febbraio 2025 e veniva reso edotto del rinvio al 9 luglio 2025 al PM.
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-La domanda è fondata, e va pertanto accolta.
-Con la sentenza di separazione n. 825 del 2020, il Tribunale di Napoli Nord poneva a carico di Per_
, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , la Parte_1 Per_1
somma mensile di € 600,00 e disponeva che detta somma, automaticamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, venisse versata alla con bonifico Controparte_1
bancario o assegno o contanti;
poneva altresì a carico di l'obbligo di Parte_1
concorrere, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario e Per_ straordinarie per i figli e . Per_1
-L'art 473 bis 29 c.p.c. prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti in ogni tempo possono chiedere la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici esprimendo il principio generalmente riconosciuto che i provvedimenti anche definitivi che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus e pertanto in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzato da un punto di vista temporale al momento della remissione della causa in decisione. Laddove tale quadro subisce delle modifiche per effetto di sopravvenute circostanze nuove, tali statuizioni possono essere modificate.
Il legislatore, dunque, prescrivendo nel dettato normativo dell'art. 473-bis.29 la necessità della sopravvenienza di "giustificati motivi" per poter procedere a una revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, conferma e rafforza l'orientamento negli anni consolidatosi in seno alla giurisprudenza prevalente.
Ed invero la Suprema Corte con la sentenza n. 28436/2017 del 28.11.2017 pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo. Ciò premesso, in base ai principi sovraesposti va rilevato che dall'estratto contributivo depositato in atti, risulta che il figlio divenuto nelle more maggiorenne, laureato in Per_1
matematica, svolge la professione di docente universitario alle dipendenze del
[...]
, con contratto a tempo determinato. Controparte_2
Da ciò discende la prova della sua autosufficienza economica e la revoca, a parziale modifica della sentenza di separazione n. 825 del 2020, dell'assegno di euro 300,00 mensili posto a carico del ricorrente per il suo mantenimento a decorrere dalla domanda introduttiva del presente giudizio. Per_ Quanto al secondo figlio il ricorrente ha dedotto che il medesimo svolge abitualmente la professione di animatore turistico presso le strutture recettizie gestite dalla società
“Blueserena”, circostanza quest'ultima confermata sia dall'estratto contributivo sia dalla dichiarazione testimoniale resa dal teste escusso, la quale ha dichiarato che il figlio del compagno guadagna circa 1200,00 al mese da giugno ad ottobre e nei Parte_1
restanti mesi percepisce la Naspi.
Da ciò discende l'accoglimento parziale della domanda, dovendo ritenersi che il carattere stagionale dell'attività svolta dal minore giustifichi una riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 150,00 mensili non potendo ritenersi raggiunta, sulla base di quanto emerso nel presente giudizio, la prova della raggiunta autosufficienza economica da parte del Per_ figlio che non risulta volgere attività lavorativa nella restante stagione.
Pertanto, a modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale, va ridotto Per_ l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore del figlio , ad € 150,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, somme da versarsi secondo le modalità stabilite in sede di separazione.
La natura della decisione giustifica la non ripetibilità delle spese processuali.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- A parziale modifica della sentenza di separazione n. 825 del 2020, revoca l'assegno di mantenimento per il figlio posto a carico di a decorrere dalla data Per_1 Parte_1
della domanda introduttiva del presente giudizio e riduce l'assegno di mantenimento per il Per_ figlio pari ad euro 150,00, da versarsi secondo le modalità già stabilite in sede di separazione;
- dichiara non ripetibili le spese processuali. Così deciso in Aversa il 16 luglio 2025
Il Presidente Rel/est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro