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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 481/2023 RGA avverso la sentenza n. 927/2023 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pronunciata in data 11 dicembre 2023 nella causa iscritta al n. 87/2022R.G., pubblicata in data 3 Gennaio 2024, corretta in data 11 marzo 2024, mai notificata;
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 17/04/2025; promossa da:
Parte_1
(P.IVA: , in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Giorgio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Battipaglia (SA); appellante;
contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carolina Mancuso ed elettivamente domiciliata nel suo studio, sito in Bologna (BO), Via D'Azeglio, n. 58; appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
pag. 1 di 14 udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del giudizio e fatti controversi. La vicenda processuale per cui
è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 25-11-2021, Controparte_1 affermava di avere lavorato a favore di Controparte_2
con contratto di collaborazione coordinata e
[...] continuativa, svolgendo attività di infermiera strumentista, e di essere rimasta creditrice della somma lorda di Euro 12.210,48, a titolo di residue competenze retributive, inerenti le mensilità di Gennaio e Febbraio 2021, come da documentazione depositata.
Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, pronunciasse decreto ingiuntivo nei confronti della
[...]
per la somma di Euro 12.210,48 Controparte_2 con interessi legali dalla mora al saldo ed oltre alle spese del procedimento.
Con provvedimento N°750/2021 del 30-11-2021, il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, pronunciava il richiesto decreto ingiuntivo.
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato in data 18-01-2022,
opponeva il decreto Controparte_2 ingiuntivo del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro N°750/2021 del 30-11-2021, e ne chiedeva la revoca per i motivi indicati in ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Affermava in particolare che non erano dovute le somme calcolate dalla convenuta opposta a titolo di l 4%, in quanto non ricomprese nel compenso dovuto Pt_2 contrattualmente.
Affermava poi che la stessa convenuta opposta non aveva eseguito tutte le prestazioni dovute nel mese di Febbraio 2021, dal momento che il contratto di collaborazione tra le parti si era risolto per inadempimento contrattuale in data
20-02-2021. Precisava sul punto che dalla somma ingiunta andavano quindi detratte le somme pari ad Euro 4.985,84 per le suddette voci.
pag. 2 di 14 Affermava ancora che la dottoressa aveva altresì Controparte_1 violato il patto di non concorrenza tra le parti, poiché in data 17 e 18 febbraio
2021,aveva svolto prestazioni professionali a favore di diversa società, ed in particolare aveva reso la propria prestazione professionale a favore di un soggetto diverso dalla ditta opponente e precisamente a favore del dott. con cui Per_1 la società opponente aveva risolto il contratto di collaborazione. Precisava che a fronte di tali inadempienze, la dottoressa era debitrice Controparte_1 della società opponente della somma complessiva di 14.000,00 Euro, somma con cui andavano compensate le residue competenze retributive a favore della opposta.
Proponeva quindi domanda riconvenzionale nei confronti della stessa
[...]
, nella misura di Euro 6.775,36 per i suddetti titoli. Il tutto con CP_1 vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio sulla domanda Controparte_1 riconvenzionale, affermandone l'infondatezza per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta sulla domanda riconvenzionale. In particolare affermava che nelle giornate del 17 e 18 febbraio 2021, aveva prestato assistenza al Dott.
su indicazione della Direzione della Casa di Cura Villalba precisando Per_1 che il dott. era un collaboratore della società opponente, e nessuno le Per_1 aveva comunicato alcuna variazione contrattuale tra la medesima società opponente ed il dott. Per_1
Con riferimento alle somme richieste a titolo di l 4%, precisava che tali Pt_2 somme le erano state riconosciute per tutta la durata del contratto di collaborazione, trattandosi di somme destinate alla Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza della stessa opposta. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte opponente, con vittoria di spese di giudizio.
Il processo si svolgeva alle udienze del 11-02-2022, 30-09-2022, 08-02-2023, 26-
04-2023, 11-12-2023. Veniva espletato interrogatorio formale della dottoressa
Venivano sentiti come testi Controparte_1 Testimone_1 [...]
, , . Venivano acquisiti i Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 documenti prodotti dalle parti. (…)”.
All'esito della predetta attività istruttoria, il Tribunale di Bologna, ritenuta l'infondatezza delle pretese della Controparte_2
pag. 3 di 14 giudicate nella sostanza indimostrate, ha definito la vertenza con la CP_2 sentenza n. 927/2023 R.S. così statuendo: “(…) respinge l'opposizione proposta da
contro
Controparte_2 il decreto ingiuntivo N°750/2021, emesso tra le parti dal Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro in data 30-11-2021, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto. Respinge le domande riconvenzionali proposte dalla società opponente contro . Condanna Controparte_1 [...] alla Controparte_3 rifusione delle spese processuali a favore di , liquidate Controparte_1 in Euro 5.00,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa. Riserva nel termine di giorni 60, il deposito della motivazione”. La predetta sentenza veniva, poi, corretta dal Tribunale di Bologna con ordinanza n. cronol. 2732/2024 del 11/03/2024, nei seguenti termini: “Il Giudice dato atto, rielevata la sussistenza degli errori materiali indicati, ne dispone la correzione, con sostituzione della cifra 5.000,00 Euro alla cifra errata 500,00 Euro nel
P.Q.M
della motivazione depositata, nonché con eliminazione sempre ne
P.Q.M.
del nominativo Dispone altresì l'inserimento del termine “gg.” nel CP_3 dispositivo letto in udienza, dopo la locuzione “Termine di” e prima della locuzione “60(sessanta)”. Con ricorso depositato telematicamente in data 13/04/2024,
[...] ha spiegato appello nei Controparte_2 confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le sue conclusioni formulate nel giudizio
a quo.
Nello spiegato atto di gravame, la società appellante ha censurato la sentenza appellata sulla scorta di quattro motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente:
“A) Gravissimo inadempimento della prestazione professionale”; “B) Corresponsione della penale per l'inadempimento del 17 e 18 febbraio 2021”; “C) Indennità di esclusività e risarcimento del danno dovuto”; “D) Erroneità delle somme dovute”.
Con gli spiegati motivi di gravame, la società appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza impugnata le prospettazioni già svolte nel giudizio a quo, sopra sintetizzate.
pag. 4 di 14 La sig.ra ritualmente costituitasi in giudizio, in via Controparte_1 principale, ha analiticamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto (con conseguente integrale conferma della sentenza appellata) e, in via subordinata, ha chiesto la “riduzione delle penali manifestamente eccessive. Riproposizione ex art. 346 c.p.c.”, il tutto con vittoria delle spese del grado.
2. Ragioni di infondatezza del primo motivo di appello. Con il primo motivo di gravame, la società appellante ha censurato la ricostruzione dei fatti operata dal
Giudice a quo nella parte in cui quest'ultimo ha statuito che, sulla base della documentazione prodotta in atti, la dott.ssa , nel mese di febbraio 2021, CP_1 ha collaborato continuativamente con la lavorando come infermiera CP_2 strumentista, nel rispetto delle direttive fornite dalla società appellante e dalla struttura sanitaria Villalba, cliente della prima.
Sulla base di tali censure, l'allora opponente ha sostenuto che la dott.ssa CP_1 non avesse diritto a richiedere, per il mese di febbraio 2021, l'intero importo forfetariamente previsto dal contratto di collaborazione e indicato nella fattura n.
6/001 del 22.02.2021 (cfr. doc. 6, fasc. monitorio).
Tale motivo di impugnazione, ad avviso della Corte, è infondato e va respinto.
Contrariamente a quanto dedotto dall'odierna appellante, infatti, la sentenza di primo grado argomenta e motiva in modo inappuntabile i fatti e gli elementi probatori da cui emerge l'infondatezza dell'eccezione con cui l'allora opponente ha tentato (e tuttora tenta) di detrarre, in modo del tutto arbitrario, l'importo di €
2.500,00 dalla fattura n. 6/001 del 22.01.2021.
In particolare, risulta per tabulas che da marzo 2020 a febbraio 2021 la dott.ssa ha collaborato continuativamente con in forza di un contratto CP_1 CP_2 di collaborazione, stipulato per un tempo indeterminato, con il quale veniva peraltro pattuito un corrispettivo forfetario fisso, pari ad € 5.000,00 netti mensili, comprensivi di contributo-cassa previdenziale, oltre ad un compenso aggiuntivo, relativo ad ulteriori attività di lavoro svolte dalla dott.ssa sempre in CP_1 favore di (cfr. artt. 5 e 6, doc. 2 fasc. monitorio). Nell'ambito di tale CP_2 rapporto di collaborazione la dott.ssa ha lavorato come infermiera CP_1 strumentista, rispettando sempre i turni forniti dalla stessa C.M.P. e coordinandosi,
pag. 5 di 14 come previsto dal contratto di collaborazione (cfr. art.
3.1 e 3.3., doc. 2 fasc. monitorio), con la struttura sanitaria presso la quale svolgeva la propria attività, deputata altresì a controllarne l'operato.
In particolare, come consuetudine, nel febbraio 2021, alla dott.ssa CP_1 venivano comunicati i turni indicati all'all. 3 del fascicolo di I grado di parte appellante e quelli relativi agli interventi del chirurgo prof. Per_1
(collaboratore di C.M.P.), inviati a parte (cfr. mail del 15.02.21, doc. 11, fasc. I grado , trasmessa all'appellata e alla stessa C.M.P). CP_1
Peraltro, circa le modalità di comunicazione dei turni del prof. la teste Per_1
ha confermato che: “i turni del Dott venivano Testimone_2 Per_1 comunicati a mezzo email, non ricordo chi le inviasse, alla nostra mail personale.
Anche la segretaria personale di ci inviava la richiesta. Ci inviavano la Per_1 mail quando c'era necessità non c'era una cadenza fissa. La richiesta avveniva separatamente, non vedevano i turni degli altri”.
Ora, come chiaramente emerge dalla lettura incrociata dei turni (all. 3, fasc. I grado
C.M.P. e doc. 11, fasc. I grado ) e dei verbali di sala operatoria (docc. CP_1
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, fasc. I grado ), la dott.ssa ha svolto la CP_1 CP_1 propria attività secondo la programmazione pattuita per il mese di febbraio 2021, dando piena attuazione all'onere probatorio su di essa incombente ex art. 2697 c.c. Sul punto, evidentemente, ncorre in errore quando afferma che la dott.ssa CP_2
avrebbe violato l'onere di provare “l'espletamento dell'opera e CP_1 dell'entità della prestazione professionale”, avendo la stessa dimostrato di aver svolto le attività professionali richieste nel mese di febbraio 2021 dall'odierna appellante e indicate nei turni dalla stessa depositati in primo grado, integrati con quelli relativi agli interventi del chirurgo prof. Di contro, è la stessa Per_1 parte appellante a non fornire prova dell'assegnazione e comunicazione alla dott.sa di presunti e ulteriori turni che ella avrebbe dovuto svolgere negli ultimi CP_1 giorni di febbraio 2021; turni che, in tal caso, l'allora opponente avrebbe potuto (e dovuto) produrre in primo grado.
Si consideri, peraltro, che la comunicazione di interruzione del rapporto contrattuale (a prescindere da ogni valutazione sulla sua legittimità, trattandosi di questione non oggetto di causa) veniva inviata da il giorno sabato CP_2
20.02.2021, mentre, come emerso in sede istruttoria di primo grado, i turni
pag. 6 di 14 venivano generalmente trasmessi ai professionisti entro il venerdì precedente;
turni che, pertanto, qualora effettivamente esistenti, C.M.P. avrebbe dovuto comunicare alla dott.ssa sicuramente prima del 19.02.2021 e che, pertanto, avrebbe CP_1 potuto e dovuto produrre nel giudizio di primo grado, a sostegno della propria richiesta di scorporo della fattura n. 6/001 del 22.02.2021.
In ultima analisi, non essendo specificato né provato a quali ulteriori attività professionali da svolgersi negli ultimi giorni del febbraio 2021 la parte appellante faccia oggi riferimento, risulta evidente la violazione, da parte di CP_2 dell'onere su di essa incombente di fornire la prova di “tutti i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa fatta valere dall'attore”, a norma dell'art. 2697 c.c.; violazione che, come evidenziato a più riprese dalla giurisprudenza “si risolve in danno del convenuto e ne determina la soccombenza” (Cass., 1 aprile 2004, n. 6450).
In ogni caso, va rilevato che la somma di € 2.500,00 (parti al 50% dell'importo pattuito) che la parte appellante vorrebbe scorporare dal compenso forfettario stipulato tra le parti risulta quantificata in modo del tutto arbitrario, come tale priva di qualsivoglia giustificazione sia argomentativa che documentale.
Alla luce di tali circostanze, Tribunale di Bologna nella sentenza qui gravata ha ritenuto correttamente che dalla documentazione depositata dalle parti e dalle testimonianze raccolte, sia emerso come la dott.ssa per Controparte_1 il mese di febbraio 2021, abbia collaborato continuativamente con la società appellante, avendo pertanto diritto ad ottenere il relativo compenso contrattualmente pattuito.
3. Ragioni di infondatezza del secondo motivo di appello. Con il secondo motivo di impugnazione, la parte appellante ha censurato la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure nella parte in cui quest'ultimo ha statuito che dalle risultanze probatorie del giudizio di primo grado non è emerso alcun inadempimento contrattuale da parte della dott.ssa , come tale idoneo a CP_1 legittimare la richiesta di i corresponsione delle penali di cui all'art. 3.2. CP_2
n. 5 del contratto di collaborazione, pari ad € 4.000,00 (€ 2.000,00 per il giorno 17.02.2021 ed € 2.000,00 per il giorno 18.02.2021).
A sostegno di tale motivo di impugnazione, la parte appellante sostiene che
“l'opposta non erogava le prestazioni concordate con la e da eseguirsi CP_2
pag. 7 di 14 presso la Clinica Privata Villalba del gruppo Villa Torri General Hospital nel giorno del 17 e 18 febbraio 2021 (…)” (cfr. p. 9 ricorso in appello).
Anche tale doglianza, ad avviso della Corte, è infondata.
Ed invero, come correttamente e puntualmente evidenziato dal Tribunale di
Bologna nella gravata sentenza: “(…) è emerso che la stessa dottoressa
[...]
, nelle giornate del 17 e 18 Febbraio 2021, sulla base delle CP_1 indicazioni comunicate dalla società opponente, ha prestato assistenza al dott.
collaboratore di assistendolo negli interventi programmati Per_1 CP_2 presso la medesima struttura sanitaria.
Risulta poi provato documentalmente che nelle giornate in questione, il dott. ha svolto le proprie prestazioni medico chirurgiche a favore di C.M.P. Per_1 presso la Struttura Sanitaria di Villalba, per interventi programmati. Sul punto fanno piena prova i documenti prodotti da parte opposta ai N°7, 8, 9, 10, 11, 11 bis e le testimonianze rese da e , che Testimone_1 Testimone_2 provano che la convenuta opposta ha reso le proprie prestazioni sulla base dei turni programmati da Non è poi emerso alcun elemento probatorio a CP_2 sostegno della tesi di parte opponente, secondo cui il rapporto di collaborazione tra d il dott. si sarebbe interrotto prima del 15-02-2021 e tale CP_2 Per_1 circostanza sarebbe stata comunicata alla dott.ssa ”. Controparte_1
Effettivamente dalla lettura incrociata dei turni (all. 3 fasc. I grado C.M.P. e doc.
11, fasc. I grado ) e dei verbali di sala operatoria del 17 e 18 febbraio CP_1
2021 (docc. 7-10, fasc. I grado ), si evince che la dott.ssa ha CP_1 CP_1 svolto la propria attività secondo la programmazione pattuita senza alcun
“abbandono”. E tanto doveva fare per non lasciare scoperta la sala operatoria del prof. che – contrariamente a quanto comunicato la sera del 16.02.2021 Per_1 da lla dott.ssa - nelle giornate del 17 e del 18 febbraio 2021 si CP_2 CP_1 recava presso la Casa di Cura Villalba per svolgere gli interventi programmati con la stessa C.M.P.
Del resto, nulla veniva comunicato alla dott.ssa circa una presunta CP_1 interruzione del rapporto contrattuale tra e il prof. come ben si CP_2 Per_1 evince dal messaggio whatsapp prodotto in atti, cui fa riferimento la stessa teste
(doc. 11-bis, fasc. I grado ), ove, per l'appunto, non si Testimone_1 CP_1 rinviene alcun riferimento al contratto tra il prof. CP_2 Per_1
pag. 8 di 14 Questo il testo del messaggio whatsapp in parola: “ ” “per Parte_3 domani e dopo domani niente gottarelli” “l'ho già detto anche a marta” “Per cui per te rimangono invariate le sale a villalba”.
Nel testo del messaggio in questione, di tenore abbastanza equivoco, sembra farsi solo riferimento ad un'asserita assenza del prof. per le giornate del 17 Persona_1
e del 18 febbraio, circostanza che avrebbe imposto una variazione dei turni programmati, ma tale assenza non si è, poi, in concreto verificata ed il predetto chirurgo nelle giornate in questione si recava come consuetudine, presso la Casa di Cura Villalba per svolgere gli interventi programmati.
Come emerso nel corso dell'istruttoria, quindi, la Direzione di Villalba, per assicurare il regolare svolgimento degli interventi, indicava alla dott.ssa CP_1 di assistere in sala operatoria il prof. – con cui la stessa aveva lavorato Per_1 fino al giorno prima – negli interventi di rinoplastica del 17 e del 18 febbraio 2021, come previsto dai turni.
Non si comprende, dunque, quali sarebbero le violazioni deontologiche in cui sarebbe incorsa la dott.ssa . Sul punto, parte appellante richiama doveri CP_1 di sicurezza e continuità delle cure a garanzia del diritto alla salute costituzionalmente protetto dall'art. 32 Cost. Ebbene, al riguardo, nessuna condotta negligente può essere contestata alla dott.ssa per le ragioni CP_1 sopra evidenziate, né poteva ritenersi esigibile una condotta diversa da quella tenuta dall'appellata nei giorni del 17 e del 18 febbraio 2021: se la dott.ssa avesse agito diversamente, lasciando senza infermieri la sala operatoria CP_1 del prof. allora sì, sarebbe incorsa in quelle gravissime violazioni degli Per_1 obblighi di “garanzia e protezione, a tutela della salute dei pazienti” di cui fa menzione la stessa parte appellante (cfr. p. 15 ricorso in appello).
Come sopra anticipato, tutte le circostanze sopra descritte sono emerse anche all'esito dell'istruttoria orale svolta nel giudizio di primo grado. In particolare, la teste dott.ssa ha precisato che: “non ho mai Testimone_2 ricevuto la comunicazione della risoluzione del contratto tra il dott e la Per_1
CMP, né tra CMP e Villalba;
io il 17 e 18.02.21 non ero al lavoro perché malata, ma sono a conoscenza che in quei giorni il prof era a Villalba perché i Per_1 miei colleghi me lo hanno riferito.
Altresì, il teste così ha statuito: “non sono a conoscenza Testimone_4
pag. 9 di 14 dei rapporti contrattuali tra il Dott e CMP né ricordo di essere stato Per_1 informato della cessazione della loro collaborazione perché non era di mia competenza”.
In ultima analisi, nulla è stato mai comunicato ai collaboratori di circa le CP_2 vicende relative al rapporto contrattuale tra il prof. e l'odierna Per_1 opponente;
si ricorda, peraltro, che di tale interruzione contrattuale parte appellante non ha mai fornito alcuna prova.
In data 17 e 18 febbraio 2021, quindi, la dott.ssa e gli altri infermieri CP_1 strumentisti, sotto la direzione della Casa di Cura Villalba, si trovavano a dover garantire il regolare svolgimento degli interventi programmati da su più CP_2 sale operatorie.
Al riguardo, peraltro, risulta rilevante quanto affermato dal teste dott. Tes_4 che ha precisato che: “(…) ricordo che abbiamo dovuto gestire la situazione. La opposta era strumentista io ero circolante, il terzo era infermiere d'anestesia io ho dovuto coprire sia il ruolo del circolante che quello dello strumentista con i relativi rischi. Lavoravamo su 2 sale operatorie, Sono situazioni d'emergenza che però possono capitare in caso in cui uno si senta male o debba assentarsi, c'è una procedura standard che consente di andare avanti in sicurezza. La caposala ci ha detto arrangiatevi e lo abbiamo fatto. Poi la sera ho scritto un messaggio alla
riferendole la circostanza e lamentandomi della situazione disagevole in cui Tes_3 mi sono trovato”. In seguito, a inviato alla dott.ssa lettera formale di risoluzione CP_2 CP_1 contrattuale, sospendendo illegittimamente il pagamento della retribuzione dovuta per i mesi di gennaio e febbraio 2021.
In ultima analisi, per le ragioni di cui sopra, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto infondate le doglianze dell'allora opponente in merito ad un presunto inadempimento della dott.ssa nelle giornate del 17 e 18 CP_1 febbraio 2021, ritenendo peraltro del tutto indimostrata la tesi dell'odierna appellante, secondo cui il rapporto di collaborazione tra il prof. e C.M.P. Per_1 si sarebbe interrotto in data 16.02.2021 e che tale circostanza fosse stata comunicata all'appellata. Consegue, dunque, l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 4.000,00.
pag. 10 di 14
4. Ragioni di infondatezza del terzo motivo di appello. Con il terzo motivo di gravame, la parte appellante ha censurato la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dal Giudice di prime cure, nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto che non si sia messa in prova “circa un'asserita violazione da CP_2 parte della dottoressa del patto di non concorrenza”. Controparte_1
Sulla base di tale censura, ha ritenuto di essere creditrice nei confronti CP_2 dell'appellata della somma di € 10.000,00 a titolo di penale contrattualmente prevista.
Anche tale motivo di impugnazione, ad avviso della Corte, è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto dall'odierna appellante, infatti, la sentenza di primo grado argomenta e motiva in modo inappuntabile la palese infondatezza delle contestazioni mosse all'odierna appellata circa la violazione del patto di non concorrenza (cfr. ALL. B al contratto di collaborazione, già doc. 2 fasc. monitorio).
In primo luogo, alla dott.ssa veniva contestato lo svolgimento di CP_1 generiche e non circostanziate prestazioni nei giorni 17 e 18 febbraio 2021, con
“una non definita società” (cfr. p. 16 ricorso in appello), con cui C.M.P. avrebbe risolto il contratto in data 16.02.2021. Di quale società si tratti non è dato sapere, ma soprattutto parte appellante non si mette in prova sul punto, né, tantomeno, è allegata (o provata) l'esistenza di un effettivo rapporto di concorrenza tra CP_2
e detta società, ovvero altri soggetti, quali il prof. cui l'allora opponente Per_1 sembra fare riferimento.
In ogni caso, alla dott.ssa nulla veniva comunicato al riguardo, tant'è CP_1 che gli interventi nei quali la dott.ssa assisteva il prof. sono CP_1 Per_1 quelli che le venivano comunicati da con mail del 15.02.2021, più volte CP_2 menzionati (cfr. docc. 7,10,11). Mancano quindi i requisiti essenziali anche solo per poter invocare il patto di non concorrenza.
Ad abundantiam, si evidenzia come il patto di non concorrenza risulti all'evidenza inapplicabile al caso di specie ovvero, in ogni caso, le condotte anticoncorrenziali asseritamente ascritte in capo alla dott.ssa risultano manifestamente CP_1 infondate.
Dalla lettura dello stesso art. 1, ALL. B, relativo ai limiti temporali di operatività del patto, si precisa infatti che: “il vincolo derivante dalla firma del presente patto di non concorrenza avrà la durata di anni 3 (tre) a partire dalla cessazione del
pag. 11 di 14 rapporto con la società”. Il tenore letterale della clausola è quindi inequivocabile nell'individuare quale termine iniziale di efficacia dello stesso patto il momento della risoluzione del rapporto contrattuale tra e la dott.ssa . Posto che il 17 e il 18 CP_2 CP_1 febbraio 2021 il rapporto contrattuale tra la dott.ssa risultava CP_2 CP_1 ancora pacificamente in vigore – risalendo al 20.02.2021 la lettera di risoluzione contrattuale inviata dall'odierna opponente –, il patto di non concorrenza risulta evidentemente inapplicabile al caso di specie, in quanto privo di efficacia.
Risulta poi del tutto infruttuoso il tentativo di di “aggirare” tale clausola CP_2 temporale contenuta all'interno dell'ALL. B, tenuto conto che è proprio l'applicazione delle penali di cui al predetto allegato, quelle di cui chiede CP_2
l'applicazione. Del tutto nuova è invece la questione relativa all'indennità di esclusività di cui all'art. 3 ALL. B, cui parte appellante fa menzione per la prima volta in sede di appello e dalla quale sembra far conseguire una “domanda di risarcimento” mai proposta in primo grando e come tale inammissibile (cfr. p. 18 ult. cpv ricorso in appello), stante il divieto di nova in appello di cui all'art. 325 c.p.c., ribadito con specifico riferimento al rito lavoro dall'art. 437 c.p.c..
In conclusione, ad avviso di questa Corte, gli errori di comunicazione tra CP_2
e i propri collaboratori e/o clienti non possono essere posti a fondamento di asseriti inadempimenti contrattuali che parte appellante oggi tenta di addossare alla dott.ssa e che, evidentemente, non sono imputabili all'allora opposta ex CP_1 artt. 1218 e 1176 c.c. Al riguardo, è noto l'insegnamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui l'inadempimento non è imputabile quando Co deriva da per fatto del creditore, quando cioè quest'ultimo non fa quanto necessario affinché il debitore possa adempiere la propria obbligazione. Né poteva ritenersi esigibile una condotta diversa da quella tenuta dalla dott.ssa CP_1 nei giorni del 17 e del 18 febbraio 2021, in mancanza di precise e formali indicazioni da parte di CP_2
Ne consegue altresì l'infondatezza della richiesta di pagamento della penale di €
10.000,00 (diecimila/00) che pertanto non è dovuta.
5. Ragioni di infondatezza del quarto motivo di appello. Con l'ultimo motivo di appello, ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il CP_2
pag. 12 di 14 Giudice a quo ha ritenuto palesemente infondate le contestazioni della società appellante sulla somma dovuta a titolo di l 4%. Pt_2
Sul punto, richiamando quando già indicato in primo grado, oltre che nei precedenti motivi di impugnazione, parte appellante vorrebbe detrarre la somma di € 2.495,84 dalle fatture n. 3, 4, 5 e 6 del 22.02.2021, sostenendo peraltro che:
“il fatto che le altre fatture sono state pagate non prova che le precedenti prevedevano un compenso diverso e/o uguale a quello pattuito. Quest'ultima circostanza doveva essere provata dall'opposta cosa che non ha fatto”.
Il motivo è infondato.
Sul punto, appare dirimente quanto affermato dal Giudice di prime cure, il quale, nel ribadire la manifesta infondatezza dell'eccezione in esame, ha evidenziato che
“tutte le fatture rilasciate dalla dottoressa , recante tale Controparte_1 voce sono state sempre adempiute senza contestazioni, a dimostrazione della circostanza che tale voce di compenso, come normalmente accade, era contemplata nel contratto di collaborazione tra le parti”, Ora, sul tema dell'asserito scorporo delle somme relative al 4% ( Pt_2 [...]
) indicato Parte_4 nelle fatture, si evidenzia che non appare chiaro il ragionamento operato da parte appellante, posto che l'importo netto a pagare risulta quello pattuito dalle parti;
inoltre, come evidenziato dal Tribunale di Bologna nella gravata sentenza, per tutta la durata del rapporto contrattuale con la dott.ssa ha sempre CP_2 CP_1 redatto le fatture allo stesso modo, specificando l'importo relativo al 4% per la cassa previdenziale e nulla le è mai stato contestato, sicché l'odierna richiesta risulta evidentemente abusiva.
Ciò è dimostrato dalle pregresse fatture emesse dall'odierna appellata e regolarmente pagate da llegate in atti, ove, infatti, è specificato l'importo CP_2 relativo all' docc.14-16, fasc. I grado ). Pt_2 CP_1
Peraltro, è evidente che, anche laddove vi fosse un altro significato da ascrivere alla previsione contrattuale sul compenso, le parti abbiano inteso interpretare univocamente detta clausola per tutta la durata del rapporto contrattuale, di modo che la dott.ssa inserisse in fattura anche l'importo della cassa CP_1 previdenziale.
L'eccezione di è quindi palesemente infondata, oltre che, come detto, CP_2
pag. 13 di 14 abusiva e contraria a buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.
6. Conclusioni. Pe questi motivi, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa,
l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., trattandosi peraltro di “doppia conforme”, e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri ex D.m. n. 55 / 2014 s.m.i., tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ex art. 4, co.1 de
D.m. citato della ripetitività delle difese svolte e dell'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore della lavoratrice appellata.
Ricorrono in capo alla società appellante le condizioni per il c.d. raddoppio del
C.U.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
- condanna la società appellante alla refusione a favore della lavoratrice appellata, delle spese del grado che liquida in euro 1.984,00, a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 / 2002, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 17.04.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 481/2023 RGA avverso la sentenza n. 927/2023 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pronunciata in data 11 dicembre 2023 nella causa iscritta al n. 87/2022R.G., pubblicata in data 3 Gennaio 2024, corretta in data 11 marzo 2024, mai notificata;
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 17/04/2025; promossa da:
Parte_1
(P.IVA: , in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Giorgio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Battipaglia (SA); appellante;
contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carolina Mancuso ed elettivamente domiciliata nel suo studio, sito in Bologna (BO), Via D'Azeglio, n. 58; appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
pag. 1 di 14 udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del giudizio e fatti controversi. La vicenda processuale per cui
è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 25-11-2021, Controparte_1 affermava di avere lavorato a favore di Controparte_2
con contratto di collaborazione coordinata e
[...] continuativa, svolgendo attività di infermiera strumentista, e di essere rimasta creditrice della somma lorda di Euro 12.210,48, a titolo di residue competenze retributive, inerenti le mensilità di Gennaio e Febbraio 2021, come da documentazione depositata.
Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, pronunciasse decreto ingiuntivo nei confronti della
[...]
per la somma di Euro 12.210,48 Controparte_2 con interessi legali dalla mora al saldo ed oltre alle spese del procedimento.
Con provvedimento N°750/2021 del 30-11-2021, il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, pronunciava il richiesto decreto ingiuntivo.
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato in data 18-01-2022,
opponeva il decreto Controparte_2 ingiuntivo del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro N°750/2021 del 30-11-2021, e ne chiedeva la revoca per i motivi indicati in ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Affermava in particolare che non erano dovute le somme calcolate dalla convenuta opposta a titolo di l 4%, in quanto non ricomprese nel compenso dovuto Pt_2 contrattualmente.
Affermava poi che la stessa convenuta opposta non aveva eseguito tutte le prestazioni dovute nel mese di Febbraio 2021, dal momento che il contratto di collaborazione tra le parti si era risolto per inadempimento contrattuale in data
20-02-2021. Precisava sul punto che dalla somma ingiunta andavano quindi detratte le somme pari ad Euro 4.985,84 per le suddette voci.
pag. 2 di 14 Affermava ancora che la dottoressa aveva altresì Controparte_1 violato il patto di non concorrenza tra le parti, poiché in data 17 e 18 febbraio
2021,aveva svolto prestazioni professionali a favore di diversa società, ed in particolare aveva reso la propria prestazione professionale a favore di un soggetto diverso dalla ditta opponente e precisamente a favore del dott. con cui Per_1 la società opponente aveva risolto il contratto di collaborazione. Precisava che a fronte di tali inadempienze, la dottoressa era debitrice Controparte_1 della società opponente della somma complessiva di 14.000,00 Euro, somma con cui andavano compensate le residue competenze retributive a favore della opposta.
Proponeva quindi domanda riconvenzionale nei confronti della stessa
[...]
, nella misura di Euro 6.775,36 per i suddetti titoli. Il tutto con CP_1 vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio sulla domanda Controparte_1 riconvenzionale, affermandone l'infondatezza per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta sulla domanda riconvenzionale. In particolare affermava che nelle giornate del 17 e 18 febbraio 2021, aveva prestato assistenza al Dott.
su indicazione della Direzione della Casa di Cura Villalba precisando Per_1 che il dott. era un collaboratore della società opponente, e nessuno le Per_1 aveva comunicato alcuna variazione contrattuale tra la medesima società opponente ed il dott. Per_1
Con riferimento alle somme richieste a titolo di l 4%, precisava che tali Pt_2 somme le erano state riconosciute per tutta la durata del contratto di collaborazione, trattandosi di somme destinate alla Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza della stessa opposta. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte opponente, con vittoria di spese di giudizio.
Il processo si svolgeva alle udienze del 11-02-2022, 30-09-2022, 08-02-2023, 26-
04-2023, 11-12-2023. Veniva espletato interrogatorio formale della dottoressa
Venivano sentiti come testi Controparte_1 Testimone_1 [...]
, , . Venivano acquisiti i Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 documenti prodotti dalle parti. (…)”.
All'esito della predetta attività istruttoria, il Tribunale di Bologna, ritenuta l'infondatezza delle pretese della Controparte_2
pag. 3 di 14 giudicate nella sostanza indimostrate, ha definito la vertenza con la CP_2 sentenza n. 927/2023 R.S. così statuendo: “(…) respinge l'opposizione proposta da
contro
Controparte_2 il decreto ingiuntivo N°750/2021, emesso tra le parti dal Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro in data 30-11-2021, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto. Respinge le domande riconvenzionali proposte dalla società opponente contro . Condanna Controparte_1 [...] alla Controparte_3 rifusione delle spese processuali a favore di , liquidate Controparte_1 in Euro 5.00,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa. Riserva nel termine di giorni 60, il deposito della motivazione”. La predetta sentenza veniva, poi, corretta dal Tribunale di Bologna con ordinanza n. cronol. 2732/2024 del 11/03/2024, nei seguenti termini: “Il Giudice dato atto, rielevata la sussistenza degli errori materiali indicati, ne dispone la correzione, con sostituzione della cifra 5.000,00 Euro alla cifra errata 500,00 Euro nel
P.Q.M
della motivazione depositata, nonché con eliminazione sempre ne
P.Q.M.
del nominativo Dispone altresì l'inserimento del termine “gg.” nel CP_3 dispositivo letto in udienza, dopo la locuzione “Termine di” e prima della locuzione “60(sessanta)”. Con ricorso depositato telematicamente in data 13/04/2024,
[...] ha spiegato appello nei Controparte_2 confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le sue conclusioni formulate nel giudizio
a quo.
Nello spiegato atto di gravame, la società appellante ha censurato la sentenza appellata sulla scorta di quattro motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente:
“A) Gravissimo inadempimento della prestazione professionale”; “B) Corresponsione della penale per l'inadempimento del 17 e 18 febbraio 2021”; “C) Indennità di esclusività e risarcimento del danno dovuto”; “D) Erroneità delle somme dovute”.
Con gli spiegati motivi di gravame, la società appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza impugnata le prospettazioni già svolte nel giudizio a quo, sopra sintetizzate.
pag. 4 di 14 La sig.ra ritualmente costituitasi in giudizio, in via Controparte_1 principale, ha analiticamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto (con conseguente integrale conferma della sentenza appellata) e, in via subordinata, ha chiesto la “riduzione delle penali manifestamente eccessive. Riproposizione ex art. 346 c.p.c.”, il tutto con vittoria delle spese del grado.
2. Ragioni di infondatezza del primo motivo di appello. Con il primo motivo di gravame, la società appellante ha censurato la ricostruzione dei fatti operata dal
Giudice a quo nella parte in cui quest'ultimo ha statuito che, sulla base della documentazione prodotta in atti, la dott.ssa , nel mese di febbraio 2021, CP_1 ha collaborato continuativamente con la lavorando come infermiera CP_2 strumentista, nel rispetto delle direttive fornite dalla società appellante e dalla struttura sanitaria Villalba, cliente della prima.
Sulla base di tali censure, l'allora opponente ha sostenuto che la dott.ssa CP_1 non avesse diritto a richiedere, per il mese di febbraio 2021, l'intero importo forfetariamente previsto dal contratto di collaborazione e indicato nella fattura n.
6/001 del 22.02.2021 (cfr. doc. 6, fasc. monitorio).
Tale motivo di impugnazione, ad avviso della Corte, è infondato e va respinto.
Contrariamente a quanto dedotto dall'odierna appellante, infatti, la sentenza di primo grado argomenta e motiva in modo inappuntabile i fatti e gli elementi probatori da cui emerge l'infondatezza dell'eccezione con cui l'allora opponente ha tentato (e tuttora tenta) di detrarre, in modo del tutto arbitrario, l'importo di €
2.500,00 dalla fattura n. 6/001 del 22.01.2021.
In particolare, risulta per tabulas che da marzo 2020 a febbraio 2021 la dott.ssa ha collaborato continuativamente con in forza di un contratto CP_1 CP_2 di collaborazione, stipulato per un tempo indeterminato, con il quale veniva peraltro pattuito un corrispettivo forfetario fisso, pari ad € 5.000,00 netti mensili, comprensivi di contributo-cassa previdenziale, oltre ad un compenso aggiuntivo, relativo ad ulteriori attività di lavoro svolte dalla dott.ssa sempre in CP_1 favore di (cfr. artt. 5 e 6, doc. 2 fasc. monitorio). Nell'ambito di tale CP_2 rapporto di collaborazione la dott.ssa ha lavorato come infermiera CP_1 strumentista, rispettando sempre i turni forniti dalla stessa C.M.P. e coordinandosi,
pag. 5 di 14 come previsto dal contratto di collaborazione (cfr. art.
3.1 e 3.3., doc. 2 fasc. monitorio), con la struttura sanitaria presso la quale svolgeva la propria attività, deputata altresì a controllarne l'operato.
In particolare, come consuetudine, nel febbraio 2021, alla dott.ssa CP_1 venivano comunicati i turni indicati all'all. 3 del fascicolo di I grado di parte appellante e quelli relativi agli interventi del chirurgo prof. Per_1
(collaboratore di C.M.P.), inviati a parte (cfr. mail del 15.02.21, doc. 11, fasc. I grado , trasmessa all'appellata e alla stessa C.M.P). CP_1
Peraltro, circa le modalità di comunicazione dei turni del prof. la teste Per_1
ha confermato che: “i turni del Dott venivano Testimone_2 Per_1 comunicati a mezzo email, non ricordo chi le inviasse, alla nostra mail personale.
Anche la segretaria personale di ci inviava la richiesta. Ci inviavano la Per_1 mail quando c'era necessità non c'era una cadenza fissa. La richiesta avveniva separatamente, non vedevano i turni degli altri”.
Ora, come chiaramente emerge dalla lettura incrociata dei turni (all. 3, fasc. I grado
C.M.P. e doc. 11, fasc. I grado ) e dei verbali di sala operatoria (docc. CP_1
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, fasc. I grado ), la dott.ssa ha svolto la CP_1 CP_1 propria attività secondo la programmazione pattuita per il mese di febbraio 2021, dando piena attuazione all'onere probatorio su di essa incombente ex art. 2697 c.c. Sul punto, evidentemente, ncorre in errore quando afferma che la dott.ssa CP_2
avrebbe violato l'onere di provare “l'espletamento dell'opera e CP_1 dell'entità della prestazione professionale”, avendo la stessa dimostrato di aver svolto le attività professionali richieste nel mese di febbraio 2021 dall'odierna appellante e indicate nei turni dalla stessa depositati in primo grado, integrati con quelli relativi agli interventi del chirurgo prof. Di contro, è la stessa Per_1 parte appellante a non fornire prova dell'assegnazione e comunicazione alla dott.sa di presunti e ulteriori turni che ella avrebbe dovuto svolgere negli ultimi CP_1 giorni di febbraio 2021; turni che, in tal caso, l'allora opponente avrebbe potuto (e dovuto) produrre in primo grado.
Si consideri, peraltro, che la comunicazione di interruzione del rapporto contrattuale (a prescindere da ogni valutazione sulla sua legittimità, trattandosi di questione non oggetto di causa) veniva inviata da il giorno sabato CP_2
20.02.2021, mentre, come emerso in sede istruttoria di primo grado, i turni
pag. 6 di 14 venivano generalmente trasmessi ai professionisti entro il venerdì precedente;
turni che, pertanto, qualora effettivamente esistenti, C.M.P. avrebbe dovuto comunicare alla dott.ssa sicuramente prima del 19.02.2021 e che, pertanto, avrebbe CP_1 potuto e dovuto produrre nel giudizio di primo grado, a sostegno della propria richiesta di scorporo della fattura n. 6/001 del 22.02.2021.
In ultima analisi, non essendo specificato né provato a quali ulteriori attività professionali da svolgersi negli ultimi giorni del febbraio 2021 la parte appellante faccia oggi riferimento, risulta evidente la violazione, da parte di CP_2 dell'onere su di essa incombente di fornire la prova di “tutti i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa fatta valere dall'attore”, a norma dell'art. 2697 c.c.; violazione che, come evidenziato a più riprese dalla giurisprudenza “si risolve in danno del convenuto e ne determina la soccombenza” (Cass., 1 aprile 2004, n. 6450).
In ogni caso, va rilevato che la somma di € 2.500,00 (parti al 50% dell'importo pattuito) che la parte appellante vorrebbe scorporare dal compenso forfettario stipulato tra le parti risulta quantificata in modo del tutto arbitrario, come tale priva di qualsivoglia giustificazione sia argomentativa che documentale.
Alla luce di tali circostanze, Tribunale di Bologna nella sentenza qui gravata ha ritenuto correttamente che dalla documentazione depositata dalle parti e dalle testimonianze raccolte, sia emerso come la dott.ssa per Controparte_1 il mese di febbraio 2021, abbia collaborato continuativamente con la società appellante, avendo pertanto diritto ad ottenere il relativo compenso contrattualmente pattuito.
3. Ragioni di infondatezza del secondo motivo di appello. Con il secondo motivo di impugnazione, la parte appellante ha censurato la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure nella parte in cui quest'ultimo ha statuito che dalle risultanze probatorie del giudizio di primo grado non è emerso alcun inadempimento contrattuale da parte della dott.ssa , come tale idoneo a CP_1 legittimare la richiesta di i corresponsione delle penali di cui all'art. 3.2. CP_2
n. 5 del contratto di collaborazione, pari ad € 4.000,00 (€ 2.000,00 per il giorno 17.02.2021 ed € 2.000,00 per il giorno 18.02.2021).
A sostegno di tale motivo di impugnazione, la parte appellante sostiene che
“l'opposta non erogava le prestazioni concordate con la e da eseguirsi CP_2
pag. 7 di 14 presso la Clinica Privata Villalba del gruppo Villa Torri General Hospital nel giorno del 17 e 18 febbraio 2021 (…)” (cfr. p. 9 ricorso in appello).
Anche tale doglianza, ad avviso della Corte, è infondata.
Ed invero, come correttamente e puntualmente evidenziato dal Tribunale di
Bologna nella gravata sentenza: “(…) è emerso che la stessa dottoressa
[...]
, nelle giornate del 17 e 18 Febbraio 2021, sulla base delle CP_1 indicazioni comunicate dalla società opponente, ha prestato assistenza al dott.
collaboratore di assistendolo negli interventi programmati Per_1 CP_2 presso la medesima struttura sanitaria.
Risulta poi provato documentalmente che nelle giornate in questione, il dott. ha svolto le proprie prestazioni medico chirurgiche a favore di C.M.P. Per_1 presso la Struttura Sanitaria di Villalba, per interventi programmati. Sul punto fanno piena prova i documenti prodotti da parte opposta ai N°7, 8, 9, 10, 11, 11 bis e le testimonianze rese da e , che Testimone_1 Testimone_2 provano che la convenuta opposta ha reso le proprie prestazioni sulla base dei turni programmati da Non è poi emerso alcun elemento probatorio a CP_2 sostegno della tesi di parte opponente, secondo cui il rapporto di collaborazione tra d il dott. si sarebbe interrotto prima del 15-02-2021 e tale CP_2 Per_1 circostanza sarebbe stata comunicata alla dott.ssa ”. Controparte_1
Effettivamente dalla lettura incrociata dei turni (all. 3 fasc. I grado C.M.P. e doc.
11, fasc. I grado ) e dei verbali di sala operatoria del 17 e 18 febbraio CP_1
2021 (docc. 7-10, fasc. I grado ), si evince che la dott.ssa ha CP_1 CP_1 svolto la propria attività secondo la programmazione pattuita senza alcun
“abbandono”. E tanto doveva fare per non lasciare scoperta la sala operatoria del prof. che – contrariamente a quanto comunicato la sera del 16.02.2021 Per_1 da lla dott.ssa - nelle giornate del 17 e del 18 febbraio 2021 si CP_2 CP_1 recava presso la Casa di Cura Villalba per svolgere gli interventi programmati con la stessa C.M.P.
Del resto, nulla veniva comunicato alla dott.ssa circa una presunta CP_1 interruzione del rapporto contrattuale tra e il prof. come ben si CP_2 Per_1 evince dal messaggio whatsapp prodotto in atti, cui fa riferimento la stessa teste
(doc. 11-bis, fasc. I grado ), ove, per l'appunto, non si Testimone_1 CP_1 rinviene alcun riferimento al contratto tra il prof. CP_2 Per_1
pag. 8 di 14 Questo il testo del messaggio whatsapp in parola: “ ” “per Parte_3 domani e dopo domani niente gottarelli” “l'ho già detto anche a marta” “Per cui per te rimangono invariate le sale a villalba”.
Nel testo del messaggio in questione, di tenore abbastanza equivoco, sembra farsi solo riferimento ad un'asserita assenza del prof. per le giornate del 17 Persona_1
e del 18 febbraio, circostanza che avrebbe imposto una variazione dei turni programmati, ma tale assenza non si è, poi, in concreto verificata ed il predetto chirurgo nelle giornate in questione si recava come consuetudine, presso la Casa di Cura Villalba per svolgere gli interventi programmati.
Come emerso nel corso dell'istruttoria, quindi, la Direzione di Villalba, per assicurare il regolare svolgimento degli interventi, indicava alla dott.ssa CP_1 di assistere in sala operatoria il prof. – con cui la stessa aveva lavorato Per_1 fino al giorno prima – negli interventi di rinoplastica del 17 e del 18 febbraio 2021, come previsto dai turni.
Non si comprende, dunque, quali sarebbero le violazioni deontologiche in cui sarebbe incorsa la dott.ssa . Sul punto, parte appellante richiama doveri CP_1 di sicurezza e continuità delle cure a garanzia del diritto alla salute costituzionalmente protetto dall'art. 32 Cost. Ebbene, al riguardo, nessuna condotta negligente può essere contestata alla dott.ssa per le ragioni CP_1 sopra evidenziate, né poteva ritenersi esigibile una condotta diversa da quella tenuta dall'appellata nei giorni del 17 e del 18 febbraio 2021: se la dott.ssa avesse agito diversamente, lasciando senza infermieri la sala operatoria CP_1 del prof. allora sì, sarebbe incorsa in quelle gravissime violazioni degli Per_1 obblighi di “garanzia e protezione, a tutela della salute dei pazienti” di cui fa menzione la stessa parte appellante (cfr. p. 15 ricorso in appello).
Come sopra anticipato, tutte le circostanze sopra descritte sono emerse anche all'esito dell'istruttoria orale svolta nel giudizio di primo grado. In particolare, la teste dott.ssa ha precisato che: “non ho mai Testimone_2 ricevuto la comunicazione della risoluzione del contratto tra il dott e la Per_1
CMP, né tra CMP e Villalba;
io il 17 e 18.02.21 non ero al lavoro perché malata, ma sono a conoscenza che in quei giorni il prof era a Villalba perché i Per_1 miei colleghi me lo hanno riferito.
Altresì, il teste così ha statuito: “non sono a conoscenza Testimone_4
pag. 9 di 14 dei rapporti contrattuali tra il Dott e CMP né ricordo di essere stato Per_1 informato della cessazione della loro collaborazione perché non era di mia competenza”.
In ultima analisi, nulla è stato mai comunicato ai collaboratori di circa le CP_2 vicende relative al rapporto contrattuale tra il prof. e l'odierna Per_1 opponente;
si ricorda, peraltro, che di tale interruzione contrattuale parte appellante non ha mai fornito alcuna prova.
In data 17 e 18 febbraio 2021, quindi, la dott.ssa e gli altri infermieri CP_1 strumentisti, sotto la direzione della Casa di Cura Villalba, si trovavano a dover garantire il regolare svolgimento degli interventi programmati da su più CP_2 sale operatorie.
Al riguardo, peraltro, risulta rilevante quanto affermato dal teste dott. Tes_4 che ha precisato che: “(…) ricordo che abbiamo dovuto gestire la situazione. La opposta era strumentista io ero circolante, il terzo era infermiere d'anestesia io ho dovuto coprire sia il ruolo del circolante che quello dello strumentista con i relativi rischi. Lavoravamo su 2 sale operatorie, Sono situazioni d'emergenza che però possono capitare in caso in cui uno si senta male o debba assentarsi, c'è una procedura standard che consente di andare avanti in sicurezza. La caposala ci ha detto arrangiatevi e lo abbiamo fatto. Poi la sera ho scritto un messaggio alla
riferendole la circostanza e lamentandomi della situazione disagevole in cui Tes_3 mi sono trovato”. In seguito, a inviato alla dott.ssa lettera formale di risoluzione CP_2 CP_1 contrattuale, sospendendo illegittimamente il pagamento della retribuzione dovuta per i mesi di gennaio e febbraio 2021.
In ultima analisi, per le ragioni di cui sopra, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto infondate le doglianze dell'allora opponente in merito ad un presunto inadempimento della dott.ssa nelle giornate del 17 e 18 CP_1 febbraio 2021, ritenendo peraltro del tutto indimostrata la tesi dell'odierna appellante, secondo cui il rapporto di collaborazione tra il prof. e C.M.P. Per_1 si sarebbe interrotto in data 16.02.2021 e che tale circostanza fosse stata comunicata all'appellata. Consegue, dunque, l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 4.000,00.
pag. 10 di 14
4. Ragioni di infondatezza del terzo motivo di appello. Con il terzo motivo di gravame, la parte appellante ha censurato la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dal Giudice di prime cure, nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto che non si sia messa in prova “circa un'asserita violazione da CP_2 parte della dottoressa del patto di non concorrenza”. Controparte_1
Sulla base di tale censura, ha ritenuto di essere creditrice nei confronti CP_2 dell'appellata della somma di € 10.000,00 a titolo di penale contrattualmente prevista.
Anche tale motivo di impugnazione, ad avviso della Corte, è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto dall'odierna appellante, infatti, la sentenza di primo grado argomenta e motiva in modo inappuntabile la palese infondatezza delle contestazioni mosse all'odierna appellata circa la violazione del patto di non concorrenza (cfr. ALL. B al contratto di collaborazione, già doc. 2 fasc. monitorio).
In primo luogo, alla dott.ssa veniva contestato lo svolgimento di CP_1 generiche e non circostanziate prestazioni nei giorni 17 e 18 febbraio 2021, con
“una non definita società” (cfr. p. 16 ricorso in appello), con cui C.M.P. avrebbe risolto il contratto in data 16.02.2021. Di quale società si tratti non è dato sapere, ma soprattutto parte appellante non si mette in prova sul punto, né, tantomeno, è allegata (o provata) l'esistenza di un effettivo rapporto di concorrenza tra CP_2
e detta società, ovvero altri soggetti, quali il prof. cui l'allora opponente Per_1 sembra fare riferimento.
In ogni caso, alla dott.ssa nulla veniva comunicato al riguardo, tant'è CP_1 che gli interventi nei quali la dott.ssa assisteva il prof. sono CP_1 Per_1 quelli che le venivano comunicati da con mail del 15.02.2021, più volte CP_2 menzionati (cfr. docc. 7,10,11). Mancano quindi i requisiti essenziali anche solo per poter invocare il patto di non concorrenza.
Ad abundantiam, si evidenzia come il patto di non concorrenza risulti all'evidenza inapplicabile al caso di specie ovvero, in ogni caso, le condotte anticoncorrenziali asseritamente ascritte in capo alla dott.ssa risultano manifestamente CP_1 infondate.
Dalla lettura dello stesso art. 1, ALL. B, relativo ai limiti temporali di operatività del patto, si precisa infatti che: “il vincolo derivante dalla firma del presente patto di non concorrenza avrà la durata di anni 3 (tre) a partire dalla cessazione del
pag. 11 di 14 rapporto con la società”. Il tenore letterale della clausola è quindi inequivocabile nell'individuare quale termine iniziale di efficacia dello stesso patto il momento della risoluzione del rapporto contrattuale tra e la dott.ssa . Posto che il 17 e il 18 CP_2 CP_1 febbraio 2021 il rapporto contrattuale tra la dott.ssa risultava CP_2 CP_1 ancora pacificamente in vigore – risalendo al 20.02.2021 la lettera di risoluzione contrattuale inviata dall'odierna opponente –, il patto di non concorrenza risulta evidentemente inapplicabile al caso di specie, in quanto privo di efficacia.
Risulta poi del tutto infruttuoso il tentativo di di “aggirare” tale clausola CP_2 temporale contenuta all'interno dell'ALL. B, tenuto conto che è proprio l'applicazione delle penali di cui al predetto allegato, quelle di cui chiede CP_2
l'applicazione. Del tutto nuova è invece la questione relativa all'indennità di esclusività di cui all'art. 3 ALL. B, cui parte appellante fa menzione per la prima volta in sede di appello e dalla quale sembra far conseguire una “domanda di risarcimento” mai proposta in primo grando e come tale inammissibile (cfr. p. 18 ult. cpv ricorso in appello), stante il divieto di nova in appello di cui all'art. 325 c.p.c., ribadito con specifico riferimento al rito lavoro dall'art. 437 c.p.c..
In conclusione, ad avviso di questa Corte, gli errori di comunicazione tra CP_2
e i propri collaboratori e/o clienti non possono essere posti a fondamento di asseriti inadempimenti contrattuali che parte appellante oggi tenta di addossare alla dott.ssa e che, evidentemente, non sono imputabili all'allora opposta ex CP_1 artt. 1218 e 1176 c.c. Al riguardo, è noto l'insegnamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui l'inadempimento non è imputabile quando Co deriva da per fatto del creditore, quando cioè quest'ultimo non fa quanto necessario affinché il debitore possa adempiere la propria obbligazione. Né poteva ritenersi esigibile una condotta diversa da quella tenuta dalla dott.ssa CP_1 nei giorni del 17 e del 18 febbraio 2021, in mancanza di precise e formali indicazioni da parte di CP_2
Ne consegue altresì l'infondatezza della richiesta di pagamento della penale di €
10.000,00 (diecimila/00) che pertanto non è dovuta.
5. Ragioni di infondatezza del quarto motivo di appello. Con l'ultimo motivo di appello, ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il CP_2
pag. 12 di 14 Giudice a quo ha ritenuto palesemente infondate le contestazioni della società appellante sulla somma dovuta a titolo di l 4%. Pt_2
Sul punto, richiamando quando già indicato in primo grado, oltre che nei precedenti motivi di impugnazione, parte appellante vorrebbe detrarre la somma di € 2.495,84 dalle fatture n. 3, 4, 5 e 6 del 22.02.2021, sostenendo peraltro che:
“il fatto che le altre fatture sono state pagate non prova che le precedenti prevedevano un compenso diverso e/o uguale a quello pattuito. Quest'ultima circostanza doveva essere provata dall'opposta cosa che non ha fatto”.
Il motivo è infondato.
Sul punto, appare dirimente quanto affermato dal Giudice di prime cure, il quale, nel ribadire la manifesta infondatezza dell'eccezione in esame, ha evidenziato che
“tutte le fatture rilasciate dalla dottoressa , recante tale Controparte_1 voce sono state sempre adempiute senza contestazioni, a dimostrazione della circostanza che tale voce di compenso, come normalmente accade, era contemplata nel contratto di collaborazione tra le parti”, Ora, sul tema dell'asserito scorporo delle somme relative al 4% ( Pt_2 [...]
) indicato Parte_4 nelle fatture, si evidenzia che non appare chiaro il ragionamento operato da parte appellante, posto che l'importo netto a pagare risulta quello pattuito dalle parti;
inoltre, come evidenziato dal Tribunale di Bologna nella gravata sentenza, per tutta la durata del rapporto contrattuale con la dott.ssa ha sempre CP_2 CP_1 redatto le fatture allo stesso modo, specificando l'importo relativo al 4% per la cassa previdenziale e nulla le è mai stato contestato, sicché l'odierna richiesta risulta evidentemente abusiva.
Ciò è dimostrato dalle pregresse fatture emesse dall'odierna appellata e regolarmente pagate da llegate in atti, ove, infatti, è specificato l'importo CP_2 relativo all' docc.14-16, fasc. I grado ). Pt_2 CP_1
Peraltro, è evidente che, anche laddove vi fosse un altro significato da ascrivere alla previsione contrattuale sul compenso, le parti abbiano inteso interpretare univocamente detta clausola per tutta la durata del rapporto contrattuale, di modo che la dott.ssa inserisse in fattura anche l'importo della cassa CP_1 previdenziale.
L'eccezione di è quindi palesemente infondata, oltre che, come detto, CP_2
pag. 13 di 14 abusiva e contraria a buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.
6. Conclusioni. Pe questi motivi, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa,
l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., trattandosi peraltro di “doppia conforme”, e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri ex D.m. n. 55 / 2014 s.m.i., tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ex art. 4, co.1 de
D.m. citato della ripetitività delle difese svolte e dell'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore della lavoratrice appellata.
Ricorrono in capo alla società appellante le condizioni per il c.d. raddoppio del
C.U.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
- condanna la società appellante alla refusione a favore della lavoratrice appellata, delle spese del grado che liquida in euro 1.984,00, a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 / 2002, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 17.04.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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