Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza del 28.01.2025, tenuta in trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1745/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa dall'avv. Francesco Capaccio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi n. 33;
Appellante
E
; Controparte_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 26.06.2024, l'appellante impugnava la sentenza del giudice del lavoro di Napoli n. 3491 del 2024 con la quale era stato così statuito:
“A) dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento, a far data dall'aprile 2018, nel IV livello del CCNl per i dipendenti delle aziende del settore Turismo;
B) condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, della complessiva somma di euro 17.023,20, di cui euro 3.568,00 a titolo di t.f.r., oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo;
C) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, della complessiva somma di euro 1.027,00, oltre interessi sul credito dalla maturazione al soddisfo;
D) compensa le spese.”
L'appello è dunque improcedibile.
Infatti, la Suprema Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996 (SS.UU. nn. 6841 e 9331) ha statuito che nel rito del lavoro
è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (cfr. Cass., SS. UU. n. 20604 del 2008).
In particolare, è stato in generale evidenziato che “nel rito del lavoro il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre a formare un "complesso atto unitario di introduzione del processo" e che “la rilevanza che … ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. induce a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art.
291 c.p.c.”.
Tale indirizzo ha trovato continuità nella più recente elaborazione giurisprudenziale (cfr.
Cass. n. 13162 del 2018; n. 6159 del 2018), che ha nuovamente puntualizzato che nel rito in esame l'assenza della notifica dell'appello (e dell'opposizione a decreto ingiuntivo) e del decreto di fissazione dell'udienza esprime un'ipotesi di improcedibilità dell'impugnazione, funzionale alla legittima aspettativa della parte appellata al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (anche tenuto conto di Cass. SS. UU. n. 5700 del 2014).
E' stato, altresì, precisato che, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., comma 2, poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato (cfr. Cass. n. 17368 del 2018; n. 14359 del 2020).
Nulla va disposto per le spese del grado, stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte così decide: dichiara l'improcedibilità dell'appello; nulla per le spese di lite.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 28.01.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente