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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 22/10/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1456 del R.G.A.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , in qualità di genitori esercenti la
[...] C.F._2 responsabilità genitoriale sulla minore , Persona_1 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Annabella Petrucci e Stefania Ragusa;
ATTORI
E
Controparte_1
(P.IVA , in persona del procuratore Dott. ,
[...] P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Zaccone;
– CONTUMACE; CP_3
– CONTUMACE; Controparte_4
CONVENUTI
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ed in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sulla minore hanno convenuto in Persona_1 giudizio , e la CP_3 Controparte_4 Controparte_1 chiedendone la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dalla minore in occasione del sinistro avvenuto in data 08.05.2019, alle ore 16.30, nel Comune di
1 Roccabernarda, esponendo che in tali circostanze la piccola, mentre si trovava ferma al margine della via RI, seduta sul suo monopattino, veniva investita dal veicolo
Fiat Panda di proprietà di , assicurato con la società convenuta, e Controparte_4 condotto da , il quale nel percorrere la strada a forte velocità non si CP_3 avvedeva della presenza della bambina e la investiva schiacciandole il piede destro con la ruota anteriore sinistra dell'automobile e provocandole lesioni personali.
La PA assicurativa ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto;
in via subordinata, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la concorrente responsabilità della minore con conseguente riduzione delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno;
in via ulteriormente subordinata, ha chiesto contenersi la domanda nei limiti del danno effettivamente patito dalla minore ed eziologicamente riconducibile al sinistro.
I convenuti e , nonostante la regolarità della notificazione, Controparte_4 CP_3 non si sono costituiti in giudizio e all'udienza del 10.01.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, la domanda è fondata nei limiti di seguito esposti.
All'esito della espletata istruttoria, può ritenersi accertato che il sinistro si è verificato in conseguenza della condotta di guida di , il quale nel percorrere in discesa la CP_3 via Indipendenza del Comune di Roccabernarda ha investito la minore Persona_1
provocandole lesioni a carico del piede destro.
[...]
Quanto alla posizione della minore e alla condotta di quest'ultima al momento del sinistro, gli attori hanno allegato che la piccola si trovata ferma al margine della via
RI (perpendicolare alla via Indipendenza), seduta sul proprio monopattino;
la compagnia assicurativa, invece, ha allegato che – secondo quanto riferito dal testimone sentito in sede stragiudiziale dalla società investigativa incaricata – la Testimone_1 minore era in movimento sul monopattino e usciva velocemente dalla via RI per immettersi sulla via Indipendenza, andando così ad impattare contro la fiancata sinistra della vettura.
Al riguardo, l'espletata istruttoria ha consentito di riscontrare quanto segue.
La testimone oculare , sentita all'udienza del 27.09.2023 su Testimone_2 iniziativa di parte attrice, ha riferito che la bambina “era seduta sul monopattino lungo la strada in discesa e le gambe erano parallele rispetto alla base del monopattino dove poggiava con il sedere;
erano in direzione del centro della strada”. Ha precisato che “la
2 bambina si trovava oltre il massetto” presente di fronte al portone di ingresso del fabbricato che insiste sulla via Indipendenza “proprio sulla discesa”, chiarendo che “la bambina si trovava al centro della strada che interseca l'altra porzione di Via
RI, più o meno al centro della griglia di scolo” (…) “la bambina era a cavalcioni sul monopattino che era posizionato in modo perpendicolare rispetto alla griglia di scolo e quindi anche rispetto all'asse stradale percorsa da che in detta CP_3 circostanza rispetto alla bambina proveniva da destra”. Ha dichiarato che la vettura procedeva ad alta velocità.
Il testimone oculare sentito all'udienza del 13.12.2023 su iniziativa Testimone_1 della PA assicurativa, ha riferito che “la bambina scendeva da via RI ed andava ad impattare sulla Panda condotta da , precisando che la via CP_3
RI “corrisponde solo al vicolo” perpendicolare alla strada percorsa dallo CP_3
Ha riferito che, quando ha visto la bambina urtare contro la macchina, ha “visto che era in movimento sul monopattino, scendeva lungo la via”. Ha infine dichiarato di non ricordare quali lesioni abbia riportato, né in corrispondenza di quale parte della vettura sia avvenuto l'urto, né ancora le condizioni dell'auto e del monopattino.
Orbene, anzitutto occorre precisare che la dichiarazione della teste , secondo cui la Tes_2 bambina si trovava “più o meno al centro della griglia di scolo”, deve essere correttamente interpretata nel senso che la minore si trovava non già esattamente sulla griglia di scolo (posta interamente lungo la via RI, perpendicolare alla via
Indipendenza), ma solo ad un'altezza corrispondente al centro di tale griglia. Difatti, la stessa testimone – visionando le foto contenute nella relazione investigativa prodotta dalla PA convenuta, in cui ha riconosciuto i luoghi di causa – ha riferito che la piccola si trovava oltre il massetto posto davanti alla porta del fabbricato (come raffigurato nella foto di pag. 7 della relazione), dunque necessariamente al margine della via Indipendenza, precisando che su tale massetto le automobili non possono passare, perché leggermente rialzato rispetto alla strada.
Del resto, la circostanza che la minore non potesse trovarsi esattamente sulla griglia di scolo è avvalorata dalla stessa conformazione dei luoghi, come riprodotto nelle foto depositate dalla PA di assicurazioni (rispetto alle quali non sono sorte contestazioni), nelle quali si vede chiaramente che la griglia di scolo è posta interamente nella via RI (ossia del “vicolo” perpendicolare alla via Indipendenza percorsa
3 dalla vettura), tanto che nella foto di pagina 6 della relazione investigativa, che raffigura la sola via Indipendenza, tale griglia di scolo non è visibile. Ne deriva che laddove la piccola fosse stata posizionata esattamente sulla griglia di scolo – anche se seduta con le gambe lungo il monopattino posto in direzione perpendicolare alla via Indipendenza – non si sarebbe potuto verificare un impatto con un veicolo percorrente la via
Indipendenza, per la rilevante distanza tra la griglia e la carreggiata. Nemmeno può ritenersi che il veicolo si sia immesso almeno in parte nel vicolo, per poi proseguire la discesa, non essendo in alcun modo emerso che la vettura abbia operato una deviazione dalla traiettoria di discesa ed essendo la circostanza incompatibile non lo stato dei luoghi (connotati da spazi piuttosto ristretti).
Deve pertanto ritenersi che la bambina si trovasse sul monopattino all'altezza della parte centrale della griglia di scolo di cui si è detto, ma fisicamente posizionata, almeno in parte, lungo la via Indipendenza percorsa dalla vettura.
L'istruttoria condotta non ha consentito di riscontrare la circostanza che la piccola si sia immessa repentinamente sulla via Indipendenza (come in origine prospettato dalla convenuta), atteso che nessuno dei testimoni ha riferito tale circostanza.
Occorre, dunque, valutare le reciproche responsabilità nella verificazione del sinistro.
Al riguardo, è anzitutto pacifico tra le parti che il monopattino sul quale si trovava la minore non era elettrico.
Può dunque ritenersi che lo stesso rientri nella categoria dei velocipedi che, secondo la definizione di cui all'art. 50 del Codice della strada, sono veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, 68 e 182 del C.d.s., nonché dell'art. 377 del regolamento di attuazione, i velocipedi sono assimilati a tutti gli effetti ad un veicolo e devono osservare, durante la circolazione su strade pubbliche o private aperte al pubblico transito, le norme previste dal titolo V del C.d.S., tra cui l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e comunque in maniera che sia salvaguardata la sicurezza stradale (art. 140), l'obbligo di cautela ad un incrocio (art. 145), gli obblighi imposti dalla segnaletica (art. 146), le norme in tema di precedenza (art. 40), nonché infine gli obblighi di sicurezza posti dall'art. 154 C.d.s..
4 Ciò posto, per costante giurisprudenza, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall' art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr., tra le altre, Cass. n. 5219/2014). Conseguentemente,
l'infrazione, anche grave commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr., tra le altre, Cass. 20814/2004). Ove
l'accertamento del comportamento dell'altro conducente non sia possibile, opera la presunzione di colpa per l'area residua di responsabilità rispetto a quella accertata in concreto a carico dell'altro conducente (cfr. Cass. 7109/2005), mentre la presunzione di concorso di colpa nella stessa percentuale (50%), opera solo allorché per entrambi i conducenti non si è riuscito ad accertare in concreto la loro colpa (cfr. Cass. 20814/2004 cit. e 18813/2009, in motivazione)
Nella specie, ha tenuto una condotta di guida sicuramente imprudente, CP_3 atteso che lo stesso viaggiava a velocità tale da non consentire un tempestivo arresto del veicolo, in violazione all'art. 141, comma 2, C.d.s.. Egli, infatti, non riusciva ad arrestare tempestivamente il proprio veicolo dinanzi all'ostacolo, costituito dal monopattino, il tutto in un tratto di strada piuttosto stretto, interessato da diversi sbocchi posti perpendicolarmente alla carreggiata e all'interno di un centro abitato;
tutte circostanza che, in base alle normali regole di prudenza, avrebbero richiesto di moderare la velocità dell'auto che conduceva, per evitare ogni pericolo. D'altro canto, la minore era posizionata lungo una strada preposta alla circolazione di veicoli ed ha costituito intralcio per la circolazione medesima, interferendo con la sicurezza stradale.
Sulla scorta di quanto osservato, si ritiene di poter ragionevolmente valutare come prevalente l'apporto causale colposo del conducente dell'automobile e di addebitargli, dunque, la responsabilità dell'evento in misura pari al 60%, imputando alla danneggiata la residua area di responsabilità.
Quanto alle conseguenze del sinistro, il ctu nominato in corso di causa, sulla scorta degli esiti dell'esame obiettivo e delle risultanze della documentazione sanitaria in atti, ha
5 accertato che le lesioni lamentate dalla minore sono ricollegabili eziologicamente al sinistro in oggetto ed hanno provocato postumi permanenti (derivanti dalla frattura a carico del piede destro, comprensivi degli esiti dolorosi e di un pregiudizio estetico lieve) determinanti una riduzione della integrità psico-fisica in misura pari al 4%. Il ctu ha, inoltre, stimato la durata della inabilità temporanea in complessivi giorni 124, di cui
30 di invalidità temporanea totale, 30 di invalidità parziale al 75%, 35 di invalidità parziale al 50% e 29 di invalidità parziale al 25%.
Le risultanze della relazione di perizia devono essere condivise da questo giudice in quanto sorrette da idonea motivazione;
rispetto alle citate risultante, le parti non hanno fatto pervenire osservazioni ex art. 195 c.p.c., mentre le osservazioni di parte attrice, genericamente argomentate, risultano superate dalle valutazioni del ctu.
Per la monetizzazione del pregiudizio devono essere applicati i criteri previsti dalla
Tabella del danno biologico di lieve entità aggiornata, ai sensi dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. n. 209/2005).
Dunque, tenuto conto dell'accertata invalidità (4%), dell'età della danneggiata al momento del sinistro (7 anni), il danno da invalidità permanente deve essere quantificato in € 5.009,68. Il danno da invalidità temporanea ammonta ad € 4.339,91, per un totale di € 9.343,59.
Considerato che non sono stati evidenziati aspetti peculiari in termini di sofferenza soggettiva e di ricadute nella sfera dinamico-relazionale della danneggiata, non può darsi luogo ad alcun aumento percentuale dell'ammontare del risarcimento, in applicazione dell'art. 139, comma 3, del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. n.
209/2005).
Compete dunque agli attori la somma di € 5.606,15 (pari alla somma complessiva di €
9.343,59, decurtata del 40% in ragione del concorso di colpa accertato in capo alla danneggiata).
La somma di € 5.606,15, considerato il pregiudizio provocato dal ritardato pagamento, deve essere maggiorata degli interessi legali, da calcolarsi sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro (08.05.2019) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi fissati dalla Suprema
Corte (Cass. Sez. Un. 1712/1995).
6 Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale di € 5.606,15, dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022).
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo anticipato dagli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara che la responsabilità del sinistro è ascrivibile, in misura pari al 60%, al convenuto;
CP_3
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori della somma di € 5.606,15, oltre interessi legali da calcolarsi nei termini indicati in parte motiva;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali di parte attrice, che liquida, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti che ne hanno fatto richiesta, in € 575,00 per esborsi ed € 2.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Crotone, li 22.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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