Articolo 18 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1294
Articolo 17
Versione
28 gennaio 1958
Art. 18.
Per le importazioni dei cereali, dei loro derivati e degli altri prodotti destinati alla panipastificazione effettuate e da effettuare per conto dello Stato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari al di fuori degli Accordi 3 gennaio 1948, approvato con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, e 28 giugno 1948 , ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108 , restano ferme le disposizioni emanate con decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169 .

Entrata in vigore il 28 gennaio 1958