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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 28998/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Susanna Terni Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 29/06/2021, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 18.12.2024, discussa nella Camera di Consiglio del 12/03/2025 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
DOMINICANA il 20/02/1982, rappresentata e difesa dall'avv. BATTISTON SAMANTHA con studio in VIALE DELLO STADIO, 68 MAGENTA presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( c.f. ,) nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FERLITO EMANUELA ( ) CORSO DI PORTA C.F._3
VITTORIA 18 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato , come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON AVV. curatore dei minori , e con Controparte_2 Per_1 Persona_2 Persona_3
studio in MI via Podgora n.13 nominata con provvedimento del 25.1.2023
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di MI ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
19.7.2121
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, con addebito in capo al sig. per grave violazione da parte di quest'ultimo dei Controparte_1 doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c.;
2) Disporre che i figli minori, per i gravi motivi esposti in atti, siano affidati in modo esclusivo alla ricorrente e che il sig. possa vederli solo previa valutazione da parte dei Servizi sociali competenti per Controparte_1 territorio e con le modalità da questi individuate;
3) Disporre che il sig. versi quale contributo per il mantenimento di ciascun figlio l'importo mensile di € CP_1 200,00.
Inoltre, disporre che i genitori dividano nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute per i figli, intendendosi come tali:
- le spese mediche che non richiedono il preventivo accordo (ovvero le visite specialistiche prescritte dal medico curante, le cure dentistiche presso strutture pubbliche, i trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale, i tickets sanitari);
- le spese mediche che richiedono il preventivo accordo (quali le cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, le cure fisioterapiche);
- le spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo (quali le tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, i libri di testo ed il materiale scolastico, le gite scolastiche, le spese per trasporto pubblico);
- le spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo (quali le tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, i corsi di specializzazione, i corsi di recupero e lezioni private, l'alloggio presso la sede universitaria);
- le spese extra scolastiche che non richiedono il preventivo accordo (quali tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo);
- le spese extra scolastiche che richiedono il preventivo accordo (ovvero attività sportive ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze). Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”
Per : Controparte_1
1) Rigettare tutte le domande avversarie;
2) Pronunciare la separazione tra i Signori e Controparte_1 [...]
3) Affidare congiuntamente i figli a entrambi i genitori con diritto di visita del Signor Parte_1 secondo le modalità che verranno stabilite dai Servizi Sociali incaricati;
4) Determinare in € 250,00 il CP_1 contributo complessivo mensile dovuto dal Signor per il mantenimento dei figli che dovrà essere versato CP_1 alla Signora entro il 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla medesima e che verrà comunicato al Pt_1 Signor con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat fino a raggiungimento CP_1 dell'autosufficienza economica da parte dei figli;
5) Ciascuno dei coniugi contribuirà nella misura del 50% al pagamento di tutte le spese extra non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per i figli come previsto dal protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di MI;
6) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio sia proprio che dei minori
PER IL CURATORE :
“Prendere atto del raggiungimento della maggiore età di nonché della richiesta di prosieguo Persona_4 amministrativo presentata al Tribunale per i Minorenni di MI dallo stesso;
Confermare tutto quanto disposto con il decreto definitivo emesso dal Tribunale per i Minorenni in data 6.12.2021, ossia: l'affido ai Servizi Sociali dei minori , e con limitazione della responsabilità Per_1 Persona_2 Per_3 genitoriale relativamente alle decisioni in materia di collocamento, salute, educazione ed istruzione, nonché con riferimento agli incarichi conferiti all'Ente affidatario, che devono essere anch'essi confermati e ribaditi come di seguito.
Incarico all'Ente Affidatario, anche in collaborazione con i Servizi Specialistici del Territorio di:
• proseguire l'intervento di ADM in favore dei minori, in funzione di supporto dei minori rispetto alle specifiche difficoltà scolastiche, nonché in funzione di sostegno comportamentale ed emotivo, predisponendo inoltre ogni intervento psicoeducativo ritenuto maggiormente rispondente alle istanze evolutive dei minori, anche nell'ambito extrafamiliare, altresì valutando il reperimento di una famiglia d'appoggio;
• proseguire la presa in carico di ed presso la NPI, nonché di assicurare la valutazione di Per_1 Per_4
presso la NPI, assicurando l'avvio degli interventi terapeutico-supportivi ritenuti necessari in Persona_2 ambito educativo, scolastico e relazionale;
• proseguire e concludere la valutazione psicodiagnostica sulla personalità dei genitori, le condizioni di vita, le dinamiche relazionali, le capacità genitoriali e la natura e la qualità delle relazioni con i figli, adottando all'esito i supporti ritenuti più aderenti alle risorse personali riscontrate e più funzionali a rinforzarne il ruolo genitoriale, in particolare di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità in favore di entrambi i genitori, nonché psicologico, qualora se ne ravvisasse la necessità;
• avviare ogni intervento e supporto ritenuto opportuno in favore dei minori, anche in ambito extrafamiliare. Confermare il collocamento dei Minori presso la madre e la secretazione dell'indirizzo anagrafico a tutela del nucleo;
Confermare che l'Ente Affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici della , assicuri ai minori tutti CP_3 gli interventi ritenuti necessari ed opportuni (presa in carico presso la NPI, trattamenti logopedici, monitoraggio, inserimento in centro diurno o comunque in contesto ludico/sportivo per aiutarne la socializzazione con i pari e per eventuale aiuto scolastico); Disporre servizio di supporto psicologico per i minori, previa valutazione psicodiagnostica da parte dell'Ente Affidatario;
Confermare la prosecuzione di un massiccio intervento di assistenza domiciliare presso l'abitazione della madre;
Confermare la sospensione degli incontri e dei contatti padre-figli di cui alle ordinanze in atti fino a quando i servizi sociali di Magenta in collaborazione con quelli di MI, luogo in cui è domiciliato non Controparte_1 abbiano attivato interventi a supporto della genitorialità del padre e, previa valutazione dell'esito di tale percorso, sentiti i minori, abbiano valutato l'opportunità nell'esclusivo interesse dei Minori o meno di una eventuale ripresa degli incontri in spazio neutro e con modalità protette padre/figli; Confermare l'accordo delle parti assunto all'udienza Presidenziale, con obbligo del signor di Controparte_1 versare alla ricorrente, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2021 la somma di euro 400,00 per i quattro figli (pari ad euro 100,00 per figlio), oltre rivalutazione ISTAT come per legge prima rivalutazione dicembre 2022, oltre al 50% delle spese mediche urgenti non coperte dal SSN prescritte dal medico di base o da altro medico specialista e delle spese scolastiche.
In ogni caso con liquidazione di spese e compensi di giudizio, oltre alla maggiorazione ex art. 15% per rimborso forfettario, oltre oneri di legge (4% C.P.A., e IVA come per legge) da porsi a carico dell'Erario essendo stati i Minori ammessi al beneficio del Patrocinio a carico dello Stato.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio concordatario in data Parte_1 Controparte_1
22/04/2006, a Seminara (RC) matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune
Anno 2006 Atto n.2 Parte II Serie A dalla loro unione nascevano il 10/09/2006, il 28/07/2013, il Per_4 Per_1 Persona_2
05/06/2017 ed il 23/02/2020, Per_3
con ricorso iscritto a ruolo in data 29.06.2021, la Signora Parte_1
chiedeva la separazione dal marito, con pronunzia di addebito in capo a questo, l'affidamento esclusivo dei figli minori, con collocamento presso di se, e conseguente assegnazione della casa coniugale di
Inveruno (MI) da lei condotta in locazione, l'immediato trasferimento del marito altrove previa segnalazione all'autorità penale ove fosse ancora in corso la condanna detentiva la cui pena che stava scontando, la possibilità per il padre di vedere i figli solo previa valutazione da parte dei Servizi sociali competenti per territorio e con le modalità da questi individuate, un assegno di mantenimento per i figli da porsi a carico del padre nella misura di € 200,00 ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie,
a sostegno delle sue domande narrava di una unione coniugale caratterizzata da completo disinteresse dell' nei propri confronti ma soprattutto dei figli, di cui non si occupava né dal punto CP_1
di vista morale né materiale, di continue violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio, primo fra tutti quello di fedeltà cui si accompagnava una totale mancanza di rispetto verso di lei, come donna – costretta a subire le sue imposizioni – e come madre, lamentava inoltre l'indole delinquenziale del marito, che al momento del ricorso si trovava agli arresti domiciliari perché condannato per rapina ed estorsione, da cui discendeva anche la paura a reagire alle provocazioni, fissata con decreto la comparizione personale delle parti, nonostante la regolare notifica, CP_1
non si costituiva ma si limitava a comparire personalmente all'udienza presidenziale del
[...]
16.11.2022, sicché il Presidente, sentite liberamente le parti, fallito il tentativo di conciliazione, preso atto del decreto provvisorio del T.M. depositato dal legale di parte ricorrente e dell'accordo economico raggiunto in udienza dai coniugi, pronunziava ordinanza a verbale del seguente tenore
“
1. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. prende atto del decreto provvisorio con il quale il TM in data 9.7,.2021 ha affidato i quattro figli minori al Comune di residenza;
3. assegna la casa coniugale sita in Inveruno Via Induno n. 1 alla ricorrente;
4. dispone che il resistente lasci la casa coniugale portando con sé i propri effetti personali entro la data del 1.12.2021, comunicando preventivamente la circostanza ed il suo nuovo indirizzo di abitazione all'autorità penale (magistrato di sorveglianza ed UEPE)
5. prende atto dell'accordo delle parti nel senso che versi alla ricorrente, in via Controparte_1
anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2021 la somma di euro
400,00 per i quattro figli (pari ad euro 100,00 per figlio), oltre al 50% delle spese mediche urgenti non coperte dal SSN prescritte dal medico di base o da altro medico specialista e delle spese scolastiche” quindi nominava se stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 31.3.2022 – poi d'ufficio al 6.4.2022 - concedendo alle parti i termini di legge per la costituzione innanzi all'istruttore,
l'ordinanza presidenziale rta vistata dal PM senza osservazioni in data 18.11.2021, con memoria integrativa del 1.2.2022, parte ricorrente dava atto del deposito del decreto definitivo del T.M. che affidava i minori al Comune di Inveruno e stabiliva le modalità di visita paterne nonché dell'avvenuto trasferimento dell' dalla casa coniugale;
quindi, chiedeva la conferma delle CP_1
statuizioni del Tribunale per i Minorenni in punto responsabilità genitoriale e dell'accordo raggiunto in udienza dalle parti quanto all'aspetto economico, con comparsa del 21.3.2022 si costituiva in giudizio il resistente il quale, pur aderendo alla domanda sullo status contestava i profili di addebito, chiedeva allo stato la conferma dell'affidamento dei minori al comune di residenza, la riduzione ad € 250,00 in totale dell'assegno di mantenimento per i figli, in considerazione dei suoi limitati redditi da muratore, che affermava essere pari ad € 1.200,00 mensili, contestando la valenza dell'accordo economico raggiunto in udienza, in assenza di una sua valida difesa tecnica essendo comparso senza avvocato, all'udienza del 6.4.2022, il G.I. preso atto del mancato deposito da parte dei Servizi Sociali dell'ente affidatario della necessaria relazione di aggiornamento rinviava all'udienza del 6.10.2022 ed a quella, e per le stesse ragioni, al 25.1.2023, sollecitando un immediato deposito dell'elaborato richiesto, letta nel contraddittorio tra le parti la relazione, il G.I. preso atto della gravità dei comportamenti tenuti dall' -che in totale spregio delle prescrizioni del T.M. si era introdotto nella casa coniugale CP_1
con atteggiamento aggressivo scardinando una finestra e violento, traumatizzando così i minori - dopo aver confermato tutti gli incarichi già disposti dal T.M. ed intensificato il supporto ai minori ed alla ricorrente, stabiliva che gli incontri padre – figli potessero avvenire soltanto alla presenza di un educatore domiciliare, di cui disponeva un intervento massiccio presso l'abitazione materna, sottolineando, ancora una volta, il divieto in capo all' di farvi ingresso senza il consenso della moglie assegnataria della CP_1 casa coniugale, quindi stante l'elevata conflittualità ed il pregiudizio costante al quale erano esposti i minori, nominava loro curatore speciale l'avv. concedendole termine per la costituzione Controparte_2
in giudizio e richiedeva ulteriore relazione di aggiornamento ai servizi con particolare riferimento agli incontri padre – figli, con comparsa del 14.02.2023 si costituiva il Curatore Speciale dei Minori chiedendo conferma di tutti i provvedimenti già assunti dal Tribunale nell'interesse dei minori e del nucleo familiare globalmente inteso, nel verbale d'udienza del 25 gennaio 2023, con successiva istanza del 21.04.il medesimo Curatore rappresentava al G.I. che, ascoltati i minori aveva appreso che, nonostante le prescrizioni del Tribunale contrarie, il padre continuava a pretendere di vederli, e di fatto li vedeva, senza la presenza dell'educatore e che, da un incontro di rete organizzato con i servizi, cui seguiva da parte di questi la convocazione della ricorrente, era emersa la rilevante paura di quest'ultima a contraddire il marito, di cui temeva le reazioni violente che reputava non essere in grado di fronteggiare neanche interpellando le forze dell'ordine; dal colloquio, pertanto, formulava la richiesta di essere inserita con i minori in un programma di protezione, che tanto il curatore quanto i servizi avevano ritenuto di dover far precedere da un serio colloquio con il resistente;
tuttavia questi, che si era impegnato a tenere una certa condotta mirata alla riacquisizione delle proprie competenze, si era mostrato disponibile ad un solo incontro con i bambini, in più, nelle more era stato rinviato a giudizio per i comportamenti violenti e persecutori tenuti nei confronti della moglie;
pertanto il curatore chiedeva al G.I. di acquisire copia del fascicolo penale nonché di assumere eventuali ulteriori opportuni provvedimenti a tutela dei minori sospendendo le visite padre/minori anche in presenza dell'educatore, in ragione della sofferenza espressa tanto da quanto da , Per_4 Per_1
quindi il G.I. in data 24.04.2023 emetteva ordinanza fuori udienza con la quale stabiliva:
“Dispone l'acquisizione presso la Procura della Repubblica presso questo Tribunale copia degli atti del procedimento penale RGNR 20937/2022 RG GIP 16275/2022 pendente nei confronti di Controparte_1
( ) nato a [...] il [...] nell'ambito del quale è stata fissata C.F._2
udienza preliminare in data 27 aprile 2023; conferma tutti gli incarichi conferiti all'Ente Affidatario, anche in collaborazione con i Servizi
Specialistici della ASST dal Tribunale per i minorenni con decreto in data 9.7.2021 e 6.12.2021; dispone la sospensione degli incontri fra il padre ed i figli, come attualmente disciplinati;
incarica l'Ente Affidatario di regolamentare gli incontri fra i figli ed il padre in Spazio Neutro con modalità osservate, valutato l'escluso interesse dei figli minori, le loro condizioni di salute psicofisica e
l'atteggiamento di di fronte alla sofferenza manifestata dai figli;
conferma l'udienza già fissata CP_1
per il giorno 21.6.2023 ore 10.30 dispone che l'Ente affidatario invii a questo Tribunale una relazione sulla situazione del nucleo familiare, dei minori e sugli interventi attivati, evidenziando ogni elemento utile, eventuali violazioni dei precedenti provvedimenti di questo Tribunale e l' andamento degli incontri fra il padre ed i figli in Spazio
Neutro entro la data del 15.6.2023, segnalando immediatamente situazioni di ulteriore pregiudizio per
i minori”. all'udienza del 21.06.2023 su richiesta del curatore speciale di proseguire nel monitoraggio, cui aderivano le parti, il Giudice accoglieva l'istanza, fissava un termine per deposito di nuova relazione sull'andamento degli incontri in spazio neutro padre figli e rinviava per l'esame al 16.1.2024, nelle more, e precisamente il 24.8.2023 i servizi sociali depositavano aggiornamenti urgenti sul nucleo a seguito dei gravi fatti avvenuti nella settimana dal 26 luglio 2023 al 3 agosto 2023, da cui erano scaturite ulteriori denunce della nei confronti del sig. manifestando preoccupazione per gli Pt_1 CP_1 agiti dell' che concretizzavano chiare minacce all'incolumità propria e dei minori, sicché il G.I. CP_1
sollecitava l'ente affidatario a reperire una idonea collocazione abitativa con indirizzo secretato ove trasferire i minori, con la madre ed in progetto di semi autonomia , in casa di mancata cessazione delle condotte minacciose, prevaricatorie e violente del padre, disponendo nel contempo la trasmissione degli atti alla Procura per la Repubblica ed il deposito di una relazione di aggiornamento da parte dei Servizi sociali,
concretizzatasi la necessità, con successivo provvedimento del 20.10.2023 i minori venivano collocati con la madre in abitazione ad indirizzo segreto, pertanto, a seguito dell'udienza del 16.1.2024 il G.I., con ordinanza riservata, disponeva la presa in carico dei minori e della ricorrente da parte dei servizi sociali competenti in base alla nuova residenza, confermando gli incarichi già disposti e disponendo la presa in carico presso l'UONPIA di tutti i minori;
disponeva altresì procedersi alla valutazione psicodiagnostica delle parti e manteneva la presa in carico dell' da parte del Comune CP_1 di Inveruno, dove risultava ancora residente, rinviava per il prosieguo e par l'esame delle relazioni al
22.5.2024
nelle more dell'udienza i servizi sociali di Inveruno comunicavano la cancellazione dalle liste dell' trasferitosi ad altro indirizzo non conosciuto, poi risultato essere MI, pertanto CP_1 all'udienza sopra indicata il G.I. dopo aver concesso, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183 VI c.
c.p.c., confermava gli incarichi ai servizi sociali del Comune di Magenta, comprensorio in cui si trovava la nuova residenza dei minori in collaborazione con quelli di MI, disponeva il deposito di relazione di aggiornamento e fissava udienza per la discussione dei mezzi di prova ed esame della relazione al
6.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
le parti depositavano le memorie istruttorie e, nelle more dell'udienza fissata, il curatore rendeva edotto il Giudice del raggiungimento della maggiore età del figlio – che tuttavia per le sue Per_4 fragilità aveva fatto richiesta al T.M. di prosieguo amministrativo - mentre l' depositava, accolta CP_1 dal G.I., di sollecito dei servizi sociali per l'organizzazione della ripresa degli incontri padre/ figli in spazio neutro, depositate le note sostitutive dell'udienza del 6.11.2024, con le quali parte ricorrente e il curatore speciale chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, mentre parte resistente formulava ulteriori richieste indirizzate ai servizi sociali e di natura istruttoria documentale, il G.I. con ordinanza riservata del 7.11.2024 così provvedeva:
“Dispone che i Servizi sociali di MI proseguano negli incarichi ricevuti, disponendo altresì servizio di supporto psicologico per i minori, previa valutazione psicodiagnostica , servizio e educativa domiciliare;
Dispone che servizi sociali di Magenta in collaborazione con quelli di MI , luogo in cui è domiciliato
l' ( via Rizzoli n 73) attivino al più presto interventi a supporto della genitorialità del padre e CP_1
previa valutazione dell'esito di tale percorso , gli incontri in spazio neutro e con modalità protette padre/figli, sentiti i minori, come da ordinanza del 22.5.2024,
Rinvia la causa alla udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024 ai sensi dell'art.127 ter cpc con termine per note scritte fino alla udienza”, nel termine concesso le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.3.2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Le allegazioni delle parti, la totale interruzione dei rapporti tra le parti, la domanda di addebito avanzata nei confronti del marito e, da ultimo, il rinvio a giudizio del resistente e la conseguente collocazione della ricorrente e dei figli in abitazione con indirizzo secretato, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1°comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito della separazione
La ha chiesto l'addebito della separazione al marito. Parte_1
Sin dalla memoria difensiva ha evidenziato una serie di comportamenti violenti ed aggressivi del marito, tollerati per paura delle reazioni di quest'ultimo, che l' hanno costretta, unitamente ai figli, a vivere in un clima di costante paura e che le hanno impedito di reagire anche dopo la scoperta della relazione extra coniugale da parte del marito , in costanza di matrimonio, da cui, nel 2014, nasceva una bambina. La ricorrente, peraltro, essendo straniera e non particolarmente inserita nel territorio, proprio a causa del carattere del marito possessivo e controllante, non ha mai avuto un supporto amicale o familiare che la potesse accompagnare nel percorso di allontanamento;
ha trovato questo supporto solo nel legale alla quale si è rivolta per la separazione.
Questa condizione di paura, gli atteggiamenti costantemente violenti, lo stato di ebbrezza in cui per lo più viveva l' per i quali la ricorrente ha sporto anche diverse querele culminate con il rinvio CP_1
a giudizio del 23.4.2024, vengono anche confermati dalle dichiarazioni dei figli ai servizi sociali, talmente precise e circostanziate – soprattutto quelle di che oggi ha 11 anni – da determinare Per_1
l'ente affidatario a collocare la madre ed i minori in abitazione con indirizzo secretato, oltre che a predisporre una massiccia rete di supporti a tutela dei minori e della madre.
A ciò si aggiunga anche la violenza psicologica perpetrata dal resistente con il lasciare la moglie,
e di conseguenza i figli, spesso privi dei mezzi di sostentamento.
Ciò posto, essendo evidente la plurima violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e la indubbia correlazione con la scelta della ricorrente, finalmente aiutata e supportata, di mettere fine all'unione coniugale, risulta inequivocabilmente provato che la separazione è da imputarsi ai comportamenti di , con conseguente accoglimento della domanda di addebito. Controparte_1
La responsabilità genitoriale
Con decreto definitivo del 6.12.2021 i minori , ed sono stati Per_1 Persona_2 Per_3
affidati al Comune di MI, all'epoca luogo di loro residenza.
Trasmigrata la competenza a decidere in capo a questo Tribunale, in corso di causa tale affidamento in via provvisoria ed urgente è stato confermato e sono stati disposti incisivi interventi da parte dei servizi sociali e specialistici avario titolo investiti e competenti, a sostegno del nucleo familiare globalmente inteso.
L'istruttoria dettagliata e approfondita svolta nell'arco del giudizio, le plurime ed esaustive relazioni dei servizi sociali non solo del ma anche del Comune di Magenta, nel cui Controparte_4 ambito circoscrizionale è inserita l'abitazione secretata della ricorrente con i figli, nonché le considerazioni del Curatore speciale, che ha con attenzione e competenza supportato i minori, portano il
Collegio a non potere, allo stato, accogliere la richiesta della di affidamento esclusivo. Pt_1
La condizione psicologica della ricorrente ancora sofferente, l'aiuto dalla stessa richiesto per essere inserita in un programma di protezione dalle violenze del marito, la prosecuzione degli interventi di supporto personale disposti e l'assenza di ulteriori aiuti in termini di sostegno familiare o amicale, rendono la ricorrente oggi non del tutto idonea a potersi occupare, da sola, dell'assunzione delle scelte importanti e fondamentali per la crescita sana e strutturata dei tre minori, l'uno adolescente e gli altri due in tenera età. Aiuto che, tra l'altro, non può ricevere neanche dal figlio , nelle more divenuto Per_4
maggiorenne che, anzi, per la propria condizione di assoluta fragilità e profonda paura del padre, ha chiesto al T.M. il prosieguo amministrativo della presa in carico.
Di conseguenza, ed in accoglimento delle conclusioni del Curatore dei minori, va confermato l'affidamento ai servizi sociali competenti per territorio in base all'attuale competenza, affidamento che dovrà durare fino a quando la madre, che appare essere il genitore più idoneo ad assumersi l'onere, nel futuro, del supporto ed aiuto dei figli, avrà assunto adeguate competenze attraverso i percorsi già avviati e che dovrà con costanza proseguire. Si stima che tale percorso possa essere contenuto in anni 2, come da Legge 184/1983 art. 5 bis, applicabile in via analogica, dalla presente decisione . Trascorso tale periodo di tempo l'affidamento di , ed potrà tornare in capo alla madre, Per_1 Persona_2 Per_3
genitore certamente più competente e come tale individuato dai soggetti specialistici coinvolti, nella forma dell'affidamento “super esclusivo” a meno che i servizi sociali affidatari non rinvengano un pregiudizio per i minori, in qual caso attiveranno un intervento del PM presso il TM competente.
Tuttavia, poiché la ricorrente, con la quale i minori convivono e dei quali comunque ha dato dimostrazione di sapersi prendere cura, ha certamente la capacità di assumersi una serie compiti di gestione e decisione in autonomia, il Collegio fermo restando il regime di affidamento, demanda fin d'ora alle madre decisioni specificamente individuate e dettagliatamente indicate in dispositivo.
I servizi sociali affidatari manterranno il collocamento dei minori presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica e proseguiranno in tutti gli interventi di sostegno in atto a favore dei minori,
e delle parti.
In accoglimento delle conclusioni del Curatore speciale e della ricorrente, considerati la condizione di profondo turbamento e paura in cui si ritrovano i minori e gli agiti dell' che in CP_1
spregio ad ogni sollecitazione contraria ha sempre violato i provvedimenti dei G.I., il Collegio ritiene allo stato conforme all'interesse di , ed di confermare la sospensione Per_1 Persona_2 Per_3
degli incontri e dei contatti di cui alle ordinanze in atti fino a quando i servizi sociali Persona_5 competenti in base all'attuale residenza dei minori in collaborazione con quelli di MI, luogo in cui è domiciliato non abbiano attivato interventi a supporto della genitorialità del padre, Controparte_1
disponendo la graduale ripresa in spazio neutro ed un eventuale futuro ampliamento con diverse modalità solo ove effettivamente rispondente all'interesse dei minori ed al loro desiderio. L'assegnazione della casa coniugale
La ricorrente, che nella fase iniziale del giudizio aveva chiesto ed ottenuto l'assegnazione della casa coniugale condotta in locazione, non ha reiterato la domanda, pacificamente avendo abbandonato l'abitazione a seguito delle violenze subite, con conseguente collocamento in appartamento con indirizzo secretato.
Nulla, pertanto, sul punto il Tribunale deve decidere
Le condizioni economiche
Le parti all'udienza presidenziale avevano raggiunto un accordo in ordine al mantenimento dei minori che, sulla base del postulato e non contestato reddito da lavoro percepito da , Controparte_1 veniva quantificato in € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti tuttavia, nei loro scritti difensivi hanno chiesto una diversa rimodulazione- la Parte_1 un aumento ad € 800,00 e l' una riduzione ad € 250,00 – tuttavia non suffragata da istanze o CP_1
motivazioni meritevoli di accoglimento. Il curatore ha chiesto la conferma del provvedimento.
Ritiene il Collegio che la somma pattuita tra le parti e disposta dal Presidente con i provvedimenti provvisori ed urgenti, vertendosi in situazione di obiettiva difficoltà economica di entrambi i coniugi, sia proporzionata ai loro redditi ed alle loro possibilità, anche in considerazione del fatto che alla ricorrente viene attribuito, per intero, l'assegno unico per il nucleo familiare il cui importo, abbastanza elevato in presenza di quattro figli, è di pacifico supporto.
Ciò che, invece, il Collegio ritiene di dover modificare è la disposizione in ordine alle spese straordinarie. La condizione di elevatissima conflittualità, la totale assenza di rapporti diretti tra i genitori e l'impossibilità attuale di contatti tra di loro inducono a reputare più rispondente alla situazione la previsione di un assegno di mantenimento onnicomprensivo, eliminando dunque la percentuale di ripartizione delle spese extra, che quindi rimarranno interamente a carico della , a fronte Parte_1 però dell'aumento della cifra globale che le dovrà essere versata dal marito e che viene rimodulata in €
600,00 mensili
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio quanto allo status e il protrarsi del giudizio con riferimento alle domande inerenti la responsabilità genitoriale a causa dei comportamenti tenuti da , Controparte_1
la sua soccombenza in ordine alla domanda di addebito, globalmente considerata la decisione in ordine agli aspetti economici, il Collegio pone a carico di le spese della lite, quantificate come Controparte_1
da dispositivo, da versarsi all'erario essendo la ricorrente ammessa al Patrocinio a spese dello Stato. I compensi del Curatore speciale, anche ammessa al Gratuito patrocinio, verranno liquidati a seguito di apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di MI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio concordatario in SEMINARA
[...] Controparte_1
(RC) il 22.4.2006, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Seminara anno 2006 atto n. 2 parte II serie A;
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seminara (RC), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3.Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento dei figli minori nato il [...], Per_1
nato il [...] ed nata il [...] al Servizio Sociale del Comune di attuale Persona_2 Per_3
residenza con indirizzo secretato dei minori per un periodo di anni due;
4.Dispone che decorsi i due anni i minori resteranno affidati in via esclusiva alla madre, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi , con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento super esclusivo dei minori alla madre;
5.Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione e educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
6.Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, dei figli minori presso la madre;
7.Sospende, allo stato, gli incontri padre figli ed incarica il Servizio Sociale affidatario di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione paterna, con ripristino di iniziali incontri in spazio neutro e, successivamente, con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei figli minori, sentiti gli stessi, tenuto conto delle loro condizioni di benessere psicofisico, della qualità della relazione intrattenuta con il padre e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del minore e dei genitori;
8.Dispone la madre, allo stato collocataria esclusiva, provveda alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli minori;
9.Dispone che la madre collocataria prevalente, previo avviso ai servizi sociali affidatari ed all'altro genitore, ove possibile o per il tramite dei servizi affidatari, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
10.Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, il Servizio
Sociale affidatario, sentiti i genitori medesimi e il minore, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
11.Dispone che il Servizio Sociale affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentiti i minori, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
12.Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
13. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, il servizio sociale affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
14.Incarica il Servizio Sociale affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di proseguire gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari/ interventi di supporto psicologico/psicoterapeutico/neuro-psichiatrico per il minore;
15.Incarica il Servizio Sociale affidatario, in collaborazione con i Servizi sociali del comune di MI, competenti per il padre, e con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di sua competenza, di proseguire gli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico e/o psicoterapeutico per entrambi i genitori;
16.Incarica i Servizi Sociali affidatari di svolgere un'attenta e stretta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni trimestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dal minore con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e del minore medesimo, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per i minori;
17.Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e dei Servizi Specialistici della
ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
18.Pone definitivamente a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento dei quattro figli la somma di € 600 onnicomprensiva rivalutabile annualmente secondo indici Istat con decorrenza da Aprile 2025 (prima rivalutazione Aprile
2026);
19.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito interamente da
[...]
Parte_1
19.Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano, Controparte_1 in € 3.600,00 oltre spese generali forfettarie, Iva e Cpa come per legge, da versarsi all'Erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Si comunichi alle parti, al Curatore speciale, al Servizio Sociale affidatario, ai Servizi Specialistici dell'ASST al Giudice Tutelare per la vigilanza sull'attuazione del provvedimento
MI, 12.3.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Susanna Terni dott. Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Susanna Terni Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 29/06/2021, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 18.12.2024, discussa nella Camera di Consiglio del 12/03/2025 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
DOMINICANA il 20/02/1982, rappresentata e difesa dall'avv. BATTISTON SAMANTHA con studio in VIALE DELLO STADIO, 68 MAGENTA presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( c.f. ,) nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FERLITO EMANUELA ( ) CORSO DI PORTA C.F._3
VITTORIA 18 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato , come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON AVV. curatore dei minori , e con Controparte_2 Per_1 Persona_2 Persona_3
studio in MI via Podgora n.13 nominata con provvedimento del 25.1.2023
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di MI ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
19.7.2121
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, con addebito in capo al sig. per grave violazione da parte di quest'ultimo dei Controparte_1 doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c.;
2) Disporre che i figli minori, per i gravi motivi esposti in atti, siano affidati in modo esclusivo alla ricorrente e che il sig. possa vederli solo previa valutazione da parte dei Servizi sociali competenti per Controparte_1 territorio e con le modalità da questi individuate;
3) Disporre che il sig. versi quale contributo per il mantenimento di ciascun figlio l'importo mensile di € CP_1 200,00.
Inoltre, disporre che i genitori dividano nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute per i figli, intendendosi come tali:
- le spese mediche che non richiedono il preventivo accordo (ovvero le visite specialistiche prescritte dal medico curante, le cure dentistiche presso strutture pubbliche, i trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale, i tickets sanitari);
- le spese mediche che richiedono il preventivo accordo (quali le cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, le cure fisioterapiche);
- le spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo (quali le tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, i libri di testo ed il materiale scolastico, le gite scolastiche, le spese per trasporto pubblico);
- le spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo (quali le tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, i corsi di specializzazione, i corsi di recupero e lezioni private, l'alloggio presso la sede universitaria);
- le spese extra scolastiche che non richiedono il preventivo accordo (quali tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo);
- le spese extra scolastiche che richiedono il preventivo accordo (ovvero attività sportive ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze). Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”
Per : Controparte_1
1) Rigettare tutte le domande avversarie;
2) Pronunciare la separazione tra i Signori e Controparte_1 [...]
3) Affidare congiuntamente i figli a entrambi i genitori con diritto di visita del Signor Parte_1 secondo le modalità che verranno stabilite dai Servizi Sociali incaricati;
4) Determinare in € 250,00 il CP_1 contributo complessivo mensile dovuto dal Signor per il mantenimento dei figli che dovrà essere versato CP_1 alla Signora entro il 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla medesima e che verrà comunicato al Pt_1 Signor con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat fino a raggiungimento CP_1 dell'autosufficienza economica da parte dei figli;
5) Ciascuno dei coniugi contribuirà nella misura del 50% al pagamento di tutte le spese extra non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per i figli come previsto dal protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di MI;
6) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio sia proprio che dei minori
PER IL CURATORE :
“Prendere atto del raggiungimento della maggiore età di nonché della richiesta di prosieguo Persona_4 amministrativo presentata al Tribunale per i Minorenni di MI dallo stesso;
Confermare tutto quanto disposto con il decreto definitivo emesso dal Tribunale per i Minorenni in data 6.12.2021, ossia: l'affido ai Servizi Sociali dei minori , e con limitazione della responsabilità Per_1 Persona_2 Per_3 genitoriale relativamente alle decisioni in materia di collocamento, salute, educazione ed istruzione, nonché con riferimento agli incarichi conferiti all'Ente affidatario, che devono essere anch'essi confermati e ribaditi come di seguito.
Incarico all'Ente Affidatario, anche in collaborazione con i Servizi Specialistici del Territorio di:
• proseguire l'intervento di ADM in favore dei minori, in funzione di supporto dei minori rispetto alle specifiche difficoltà scolastiche, nonché in funzione di sostegno comportamentale ed emotivo, predisponendo inoltre ogni intervento psicoeducativo ritenuto maggiormente rispondente alle istanze evolutive dei minori, anche nell'ambito extrafamiliare, altresì valutando il reperimento di una famiglia d'appoggio;
• proseguire la presa in carico di ed presso la NPI, nonché di assicurare la valutazione di Per_1 Per_4
presso la NPI, assicurando l'avvio degli interventi terapeutico-supportivi ritenuti necessari in Persona_2 ambito educativo, scolastico e relazionale;
• proseguire e concludere la valutazione psicodiagnostica sulla personalità dei genitori, le condizioni di vita, le dinamiche relazionali, le capacità genitoriali e la natura e la qualità delle relazioni con i figli, adottando all'esito i supporti ritenuti più aderenti alle risorse personali riscontrate e più funzionali a rinforzarne il ruolo genitoriale, in particolare di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità in favore di entrambi i genitori, nonché psicologico, qualora se ne ravvisasse la necessità;
• avviare ogni intervento e supporto ritenuto opportuno in favore dei minori, anche in ambito extrafamiliare. Confermare il collocamento dei Minori presso la madre e la secretazione dell'indirizzo anagrafico a tutela del nucleo;
Confermare che l'Ente Affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici della , assicuri ai minori tutti CP_3 gli interventi ritenuti necessari ed opportuni (presa in carico presso la NPI, trattamenti logopedici, monitoraggio, inserimento in centro diurno o comunque in contesto ludico/sportivo per aiutarne la socializzazione con i pari e per eventuale aiuto scolastico); Disporre servizio di supporto psicologico per i minori, previa valutazione psicodiagnostica da parte dell'Ente Affidatario;
Confermare la prosecuzione di un massiccio intervento di assistenza domiciliare presso l'abitazione della madre;
Confermare la sospensione degli incontri e dei contatti padre-figli di cui alle ordinanze in atti fino a quando i servizi sociali di Magenta in collaborazione con quelli di MI, luogo in cui è domiciliato non Controparte_1 abbiano attivato interventi a supporto della genitorialità del padre e, previa valutazione dell'esito di tale percorso, sentiti i minori, abbiano valutato l'opportunità nell'esclusivo interesse dei Minori o meno di una eventuale ripresa degli incontri in spazio neutro e con modalità protette padre/figli; Confermare l'accordo delle parti assunto all'udienza Presidenziale, con obbligo del signor di Controparte_1 versare alla ricorrente, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2021 la somma di euro 400,00 per i quattro figli (pari ad euro 100,00 per figlio), oltre rivalutazione ISTAT come per legge prima rivalutazione dicembre 2022, oltre al 50% delle spese mediche urgenti non coperte dal SSN prescritte dal medico di base o da altro medico specialista e delle spese scolastiche.
In ogni caso con liquidazione di spese e compensi di giudizio, oltre alla maggiorazione ex art. 15% per rimborso forfettario, oltre oneri di legge (4% C.P.A., e IVA come per legge) da porsi a carico dell'Erario essendo stati i Minori ammessi al beneficio del Patrocinio a carico dello Stato.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio concordatario in data Parte_1 Controparte_1
22/04/2006, a Seminara (RC) matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune
Anno 2006 Atto n.2 Parte II Serie A dalla loro unione nascevano il 10/09/2006, il 28/07/2013, il Per_4 Per_1 Persona_2
05/06/2017 ed il 23/02/2020, Per_3
con ricorso iscritto a ruolo in data 29.06.2021, la Signora Parte_1
chiedeva la separazione dal marito, con pronunzia di addebito in capo a questo, l'affidamento esclusivo dei figli minori, con collocamento presso di se, e conseguente assegnazione della casa coniugale di
Inveruno (MI) da lei condotta in locazione, l'immediato trasferimento del marito altrove previa segnalazione all'autorità penale ove fosse ancora in corso la condanna detentiva la cui pena che stava scontando, la possibilità per il padre di vedere i figli solo previa valutazione da parte dei Servizi sociali competenti per territorio e con le modalità da questi individuate, un assegno di mantenimento per i figli da porsi a carico del padre nella misura di € 200,00 ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie,
a sostegno delle sue domande narrava di una unione coniugale caratterizzata da completo disinteresse dell' nei propri confronti ma soprattutto dei figli, di cui non si occupava né dal punto CP_1
di vista morale né materiale, di continue violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio, primo fra tutti quello di fedeltà cui si accompagnava una totale mancanza di rispetto verso di lei, come donna – costretta a subire le sue imposizioni – e come madre, lamentava inoltre l'indole delinquenziale del marito, che al momento del ricorso si trovava agli arresti domiciliari perché condannato per rapina ed estorsione, da cui discendeva anche la paura a reagire alle provocazioni, fissata con decreto la comparizione personale delle parti, nonostante la regolare notifica, CP_1
non si costituiva ma si limitava a comparire personalmente all'udienza presidenziale del
[...]
16.11.2022, sicché il Presidente, sentite liberamente le parti, fallito il tentativo di conciliazione, preso atto del decreto provvisorio del T.M. depositato dal legale di parte ricorrente e dell'accordo economico raggiunto in udienza dai coniugi, pronunziava ordinanza a verbale del seguente tenore
“
1. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. prende atto del decreto provvisorio con il quale il TM in data 9.7,.2021 ha affidato i quattro figli minori al Comune di residenza;
3. assegna la casa coniugale sita in Inveruno Via Induno n. 1 alla ricorrente;
4. dispone che il resistente lasci la casa coniugale portando con sé i propri effetti personali entro la data del 1.12.2021, comunicando preventivamente la circostanza ed il suo nuovo indirizzo di abitazione all'autorità penale (magistrato di sorveglianza ed UEPE)
5. prende atto dell'accordo delle parti nel senso che versi alla ricorrente, in via Controparte_1
anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2021 la somma di euro
400,00 per i quattro figli (pari ad euro 100,00 per figlio), oltre al 50% delle spese mediche urgenti non coperte dal SSN prescritte dal medico di base o da altro medico specialista e delle spese scolastiche” quindi nominava se stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 31.3.2022 – poi d'ufficio al 6.4.2022 - concedendo alle parti i termini di legge per la costituzione innanzi all'istruttore,
l'ordinanza presidenziale rta vistata dal PM senza osservazioni in data 18.11.2021, con memoria integrativa del 1.2.2022, parte ricorrente dava atto del deposito del decreto definitivo del T.M. che affidava i minori al Comune di Inveruno e stabiliva le modalità di visita paterne nonché dell'avvenuto trasferimento dell' dalla casa coniugale;
quindi, chiedeva la conferma delle CP_1
statuizioni del Tribunale per i Minorenni in punto responsabilità genitoriale e dell'accordo raggiunto in udienza dalle parti quanto all'aspetto economico, con comparsa del 21.3.2022 si costituiva in giudizio il resistente il quale, pur aderendo alla domanda sullo status contestava i profili di addebito, chiedeva allo stato la conferma dell'affidamento dei minori al comune di residenza, la riduzione ad € 250,00 in totale dell'assegno di mantenimento per i figli, in considerazione dei suoi limitati redditi da muratore, che affermava essere pari ad € 1.200,00 mensili, contestando la valenza dell'accordo economico raggiunto in udienza, in assenza di una sua valida difesa tecnica essendo comparso senza avvocato, all'udienza del 6.4.2022, il G.I. preso atto del mancato deposito da parte dei Servizi Sociali dell'ente affidatario della necessaria relazione di aggiornamento rinviava all'udienza del 6.10.2022 ed a quella, e per le stesse ragioni, al 25.1.2023, sollecitando un immediato deposito dell'elaborato richiesto, letta nel contraddittorio tra le parti la relazione, il G.I. preso atto della gravità dei comportamenti tenuti dall' -che in totale spregio delle prescrizioni del T.M. si era introdotto nella casa coniugale CP_1
con atteggiamento aggressivo scardinando una finestra e violento, traumatizzando così i minori - dopo aver confermato tutti gli incarichi già disposti dal T.M. ed intensificato il supporto ai minori ed alla ricorrente, stabiliva che gli incontri padre – figli potessero avvenire soltanto alla presenza di un educatore domiciliare, di cui disponeva un intervento massiccio presso l'abitazione materna, sottolineando, ancora una volta, il divieto in capo all' di farvi ingresso senza il consenso della moglie assegnataria della CP_1 casa coniugale, quindi stante l'elevata conflittualità ed il pregiudizio costante al quale erano esposti i minori, nominava loro curatore speciale l'avv. concedendole termine per la costituzione Controparte_2
in giudizio e richiedeva ulteriore relazione di aggiornamento ai servizi con particolare riferimento agli incontri padre – figli, con comparsa del 14.02.2023 si costituiva il Curatore Speciale dei Minori chiedendo conferma di tutti i provvedimenti già assunti dal Tribunale nell'interesse dei minori e del nucleo familiare globalmente inteso, nel verbale d'udienza del 25 gennaio 2023, con successiva istanza del 21.04.il medesimo Curatore rappresentava al G.I. che, ascoltati i minori aveva appreso che, nonostante le prescrizioni del Tribunale contrarie, il padre continuava a pretendere di vederli, e di fatto li vedeva, senza la presenza dell'educatore e che, da un incontro di rete organizzato con i servizi, cui seguiva da parte di questi la convocazione della ricorrente, era emersa la rilevante paura di quest'ultima a contraddire il marito, di cui temeva le reazioni violente che reputava non essere in grado di fronteggiare neanche interpellando le forze dell'ordine; dal colloquio, pertanto, formulava la richiesta di essere inserita con i minori in un programma di protezione, che tanto il curatore quanto i servizi avevano ritenuto di dover far precedere da un serio colloquio con il resistente;
tuttavia questi, che si era impegnato a tenere una certa condotta mirata alla riacquisizione delle proprie competenze, si era mostrato disponibile ad un solo incontro con i bambini, in più, nelle more era stato rinviato a giudizio per i comportamenti violenti e persecutori tenuti nei confronti della moglie;
pertanto il curatore chiedeva al G.I. di acquisire copia del fascicolo penale nonché di assumere eventuali ulteriori opportuni provvedimenti a tutela dei minori sospendendo le visite padre/minori anche in presenza dell'educatore, in ragione della sofferenza espressa tanto da quanto da , Per_4 Per_1
quindi il G.I. in data 24.04.2023 emetteva ordinanza fuori udienza con la quale stabiliva:
“Dispone l'acquisizione presso la Procura della Repubblica presso questo Tribunale copia degli atti del procedimento penale RGNR 20937/2022 RG GIP 16275/2022 pendente nei confronti di Controparte_1
( ) nato a [...] il [...] nell'ambito del quale è stata fissata C.F._2
udienza preliminare in data 27 aprile 2023; conferma tutti gli incarichi conferiti all'Ente Affidatario, anche in collaborazione con i Servizi
Specialistici della ASST dal Tribunale per i minorenni con decreto in data 9.7.2021 e 6.12.2021; dispone la sospensione degli incontri fra il padre ed i figli, come attualmente disciplinati;
incarica l'Ente Affidatario di regolamentare gli incontri fra i figli ed il padre in Spazio Neutro con modalità osservate, valutato l'escluso interesse dei figli minori, le loro condizioni di salute psicofisica e
l'atteggiamento di di fronte alla sofferenza manifestata dai figli;
conferma l'udienza già fissata CP_1
per il giorno 21.6.2023 ore 10.30 dispone che l'Ente affidatario invii a questo Tribunale una relazione sulla situazione del nucleo familiare, dei minori e sugli interventi attivati, evidenziando ogni elemento utile, eventuali violazioni dei precedenti provvedimenti di questo Tribunale e l' andamento degli incontri fra il padre ed i figli in Spazio
Neutro entro la data del 15.6.2023, segnalando immediatamente situazioni di ulteriore pregiudizio per
i minori”. all'udienza del 21.06.2023 su richiesta del curatore speciale di proseguire nel monitoraggio, cui aderivano le parti, il Giudice accoglieva l'istanza, fissava un termine per deposito di nuova relazione sull'andamento degli incontri in spazio neutro padre figli e rinviava per l'esame al 16.1.2024, nelle more, e precisamente il 24.8.2023 i servizi sociali depositavano aggiornamenti urgenti sul nucleo a seguito dei gravi fatti avvenuti nella settimana dal 26 luglio 2023 al 3 agosto 2023, da cui erano scaturite ulteriori denunce della nei confronti del sig. manifestando preoccupazione per gli Pt_1 CP_1 agiti dell' che concretizzavano chiare minacce all'incolumità propria e dei minori, sicché il G.I. CP_1
sollecitava l'ente affidatario a reperire una idonea collocazione abitativa con indirizzo secretato ove trasferire i minori, con la madre ed in progetto di semi autonomia , in casa di mancata cessazione delle condotte minacciose, prevaricatorie e violente del padre, disponendo nel contempo la trasmissione degli atti alla Procura per la Repubblica ed il deposito di una relazione di aggiornamento da parte dei Servizi sociali,
concretizzatasi la necessità, con successivo provvedimento del 20.10.2023 i minori venivano collocati con la madre in abitazione ad indirizzo segreto, pertanto, a seguito dell'udienza del 16.1.2024 il G.I., con ordinanza riservata, disponeva la presa in carico dei minori e della ricorrente da parte dei servizi sociali competenti in base alla nuova residenza, confermando gli incarichi già disposti e disponendo la presa in carico presso l'UONPIA di tutti i minori;
disponeva altresì procedersi alla valutazione psicodiagnostica delle parti e manteneva la presa in carico dell' da parte del Comune CP_1 di Inveruno, dove risultava ancora residente, rinviava per il prosieguo e par l'esame delle relazioni al
22.5.2024
nelle more dell'udienza i servizi sociali di Inveruno comunicavano la cancellazione dalle liste dell' trasferitosi ad altro indirizzo non conosciuto, poi risultato essere MI, pertanto CP_1 all'udienza sopra indicata il G.I. dopo aver concesso, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183 VI c.
c.p.c., confermava gli incarichi ai servizi sociali del Comune di Magenta, comprensorio in cui si trovava la nuova residenza dei minori in collaborazione con quelli di MI, disponeva il deposito di relazione di aggiornamento e fissava udienza per la discussione dei mezzi di prova ed esame della relazione al
6.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
le parti depositavano le memorie istruttorie e, nelle more dell'udienza fissata, il curatore rendeva edotto il Giudice del raggiungimento della maggiore età del figlio – che tuttavia per le sue Per_4 fragilità aveva fatto richiesta al T.M. di prosieguo amministrativo - mentre l' depositava, accolta CP_1 dal G.I., di sollecito dei servizi sociali per l'organizzazione della ripresa degli incontri padre/ figli in spazio neutro, depositate le note sostitutive dell'udienza del 6.11.2024, con le quali parte ricorrente e il curatore speciale chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, mentre parte resistente formulava ulteriori richieste indirizzate ai servizi sociali e di natura istruttoria documentale, il G.I. con ordinanza riservata del 7.11.2024 così provvedeva:
“Dispone che i Servizi sociali di MI proseguano negli incarichi ricevuti, disponendo altresì servizio di supporto psicologico per i minori, previa valutazione psicodiagnostica , servizio e educativa domiciliare;
Dispone che servizi sociali di Magenta in collaborazione con quelli di MI , luogo in cui è domiciliato
l' ( via Rizzoli n 73) attivino al più presto interventi a supporto della genitorialità del padre e CP_1
previa valutazione dell'esito di tale percorso , gli incontri in spazio neutro e con modalità protette padre/figli, sentiti i minori, come da ordinanza del 22.5.2024,
Rinvia la causa alla udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024 ai sensi dell'art.127 ter cpc con termine per note scritte fino alla udienza”, nel termine concesso le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.3.2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Le allegazioni delle parti, la totale interruzione dei rapporti tra le parti, la domanda di addebito avanzata nei confronti del marito e, da ultimo, il rinvio a giudizio del resistente e la conseguente collocazione della ricorrente e dei figli in abitazione con indirizzo secretato, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1°comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito della separazione
La ha chiesto l'addebito della separazione al marito. Parte_1
Sin dalla memoria difensiva ha evidenziato una serie di comportamenti violenti ed aggressivi del marito, tollerati per paura delle reazioni di quest'ultimo, che l' hanno costretta, unitamente ai figli, a vivere in un clima di costante paura e che le hanno impedito di reagire anche dopo la scoperta della relazione extra coniugale da parte del marito , in costanza di matrimonio, da cui, nel 2014, nasceva una bambina. La ricorrente, peraltro, essendo straniera e non particolarmente inserita nel territorio, proprio a causa del carattere del marito possessivo e controllante, non ha mai avuto un supporto amicale o familiare che la potesse accompagnare nel percorso di allontanamento;
ha trovato questo supporto solo nel legale alla quale si è rivolta per la separazione.
Questa condizione di paura, gli atteggiamenti costantemente violenti, lo stato di ebbrezza in cui per lo più viveva l' per i quali la ricorrente ha sporto anche diverse querele culminate con il rinvio CP_1
a giudizio del 23.4.2024, vengono anche confermati dalle dichiarazioni dei figli ai servizi sociali, talmente precise e circostanziate – soprattutto quelle di che oggi ha 11 anni – da determinare Per_1
l'ente affidatario a collocare la madre ed i minori in abitazione con indirizzo secretato, oltre che a predisporre una massiccia rete di supporti a tutela dei minori e della madre.
A ciò si aggiunga anche la violenza psicologica perpetrata dal resistente con il lasciare la moglie,
e di conseguenza i figli, spesso privi dei mezzi di sostentamento.
Ciò posto, essendo evidente la plurima violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e la indubbia correlazione con la scelta della ricorrente, finalmente aiutata e supportata, di mettere fine all'unione coniugale, risulta inequivocabilmente provato che la separazione è da imputarsi ai comportamenti di , con conseguente accoglimento della domanda di addebito. Controparte_1
La responsabilità genitoriale
Con decreto definitivo del 6.12.2021 i minori , ed sono stati Per_1 Persona_2 Per_3
affidati al Comune di MI, all'epoca luogo di loro residenza.
Trasmigrata la competenza a decidere in capo a questo Tribunale, in corso di causa tale affidamento in via provvisoria ed urgente è stato confermato e sono stati disposti incisivi interventi da parte dei servizi sociali e specialistici avario titolo investiti e competenti, a sostegno del nucleo familiare globalmente inteso.
L'istruttoria dettagliata e approfondita svolta nell'arco del giudizio, le plurime ed esaustive relazioni dei servizi sociali non solo del ma anche del Comune di Magenta, nel cui Controparte_4 ambito circoscrizionale è inserita l'abitazione secretata della ricorrente con i figli, nonché le considerazioni del Curatore speciale, che ha con attenzione e competenza supportato i minori, portano il
Collegio a non potere, allo stato, accogliere la richiesta della di affidamento esclusivo. Pt_1
La condizione psicologica della ricorrente ancora sofferente, l'aiuto dalla stessa richiesto per essere inserita in un programma di protezione dalle violenze del marito, la prosecuzione degli interventi di supporto personale disposti e l'assenza di ulteriori aiuti in termini di sostegno familiare o amicale, rendono la ricorrente oggi non del tutto idonea a potersi occupare, da sola, dell'assunzione delle scelte importanti e fondamentali per la crescita sana e strutturata dei tre minori, l'uno adolescente e gli altri due in tenera età. Aiuto che, tra l'altro, non può ricevere neanche dal figlio , nelle more divenuto Per_4
maggiorenne che, anzi, per la propria condizione di assoluta fragilità e profonda paura del padre, ha chiesto al T.M. il prosieguo amministrativo della presa in carico.
Di conseguenza, ed in accoglimento delle conclusioni del Curatore dei minori, va confermato l'affidamento ai servizi sociali competenti per territorio in base all'attuale competenza, affidamento che dovrà durare fino a quando la madre, che appare essere il genitore più idoneo ad assumersi l'onere, nel futuro, del supporto ed aiuto dei figli, avrà assunto adeguate competenze attraverso i percorsi già avviati e che dovrà con costanza proseguire. Si stima che tale percorso possa essere contenuto in anni 2, come da Legge 184/1983 art. 5 bis, applicabile in via analogica, dalla presente decisione . Trascorso tale periodo di tempo l'affidamento di , ed potrà tornare in capo alla madre, Per_1 Persona_2 Per_3
genitore certamente più competente e come tale individuato dai soggetti specialistici coinvolti, nella forma dell'affidamento “super esclusivo” a meno che i servizi sociali affidatari non rinvengano un pregiudizio per i minori, in qual caso attiveranno un intervento del PM presso il TM competente.
Tuttavia, poiché la ricorrente, con la quale i minori convivono e dei quali comunque ha dato dimostrazione di sapersi prendere cura, ha certamente la capacità di assumersi una serie compiti di gestione e decisione in autonomia, il Collegio fermo restando il regime di affidamento, demanda fin d'ora alle madre decisioni specificamente individuate e dettagliatamente indicate in dispositivo.
I servizi sociali affidatari manterranno il collocamento dei minori presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica e proseguiranno in tutti gli interventi di sostegno in atto a favore dei minori,
e delle parti.
In accoglimento delle conclusioni del Curatore speciale e della ricorrente, considerati la condizione di profondo turbamento e paura in cui si ritrovano i minori e gli agiti dell' che in CP_1
spregio ad ogni sollecitazione contraria ha sempre violato i provvedimenti dei G.I., il Collegio ritiene allo stato conforme all'interesse di , ed di confermare la sospensione Per_1 Persona_2 Per_3
degli incontri e dei contatti di cui alle ordinanze in atti fino a quando i servizi sociali Persona_5 competenti in base all'attuale residenza dei minori in collaborazione con quelli di MI, luogo in cui è domiciliato non abbiano attivato interventi a supporto della genitorialità del padre, Controparte_1
disponendo la graduale ripresa in spazio neutro ed un eventuale futuro ampliamento con diverse modalità solo ove effettivamente rispondente all'interesse dei minori ed al loro desiderio. L'assegnazione della casa coniugale
La ricorrente, che nella fase iniziale del giudizio aveva chiesto ed ottenuto l'assegnazione della casa coniugale condotta in locazione, non ha reiterato la domanda, pacificamente avendo abbandonato l'abitazione a seguito delle violenze subite, con conseguente collocamento in appartamento con indirizzo secretato.
Nulla, pertanto, sul punto il Tribunale deve decidere
Le condizioni economiche
Le parti all'udienza presidenziale avevano raggiunto un accordo in ordine al mantenimento dei minori che, sulla base del postulato e non contestato reddito da lavoro percepito da , Controparte_1 veniva quantificato in € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti tuttavia, nei loro scritti difensivi hanno chiesto una diversa rimodulazione- la Parte_1 un aumento ad € 800,00 e l' una riduzione ad € 250,00 – tuttavia non suffragata da istanze o CP_1
motivazioni meritevoli di accoglimento. Il curatore ha chiesto la conferma del provvedimento.
Ritiene il Collegio che la somma pattuita tra le parti e disposta dal Presidente con i provvedimenti provvisori ed urgenti, vertendosi in situazione di obiettiva difficoltà economica di entrambi i coniugi, sia proporzionata ai loro redditi ed alle loro possibilità, anche in considerazione del fatto che alla ricorrente viene attribuito, per intero, l'assegno unico per il nucleo familiare il cui importo, abbastanza elevato in presenza di quattro figli, è di pacifico supporto.
Ciò che, invece, il Collegio ritiene di dover modificare è la disposizione in ordine alle spese straordinarie. La condizione di elevatissima conflittualità, la totale assenza di rapporti diretti tra i genitori e l'impossibilità attuale di contatti tra di loro inducono a reputare più rispondente alla situazione la previsione di un assegno di mantenimento onnicomprensivo, eliminando dunque la percentuale di ripartizione delle spese extra, che quindi rimarranno interamente a carico della , a fronte Parte_1 però dell'aumento della cifra globale che le dovrà essere versata dal marito e che viene rimodulata in €
600,00 mensili
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio quanto allo status e il protrarsi del giudizio con riferimento alle domande inerenti la responsabilità genitoriale a causa dei comportamenti tenuti da , Controparte_1
la sua soccombenza in ordine alla domanda di addebito, globalmente considerata la decisione in ordine agli aspetti economici, il Collegio pone a carico di le spese della lite, quantificate come Controparte_1
da dispositivo, da versarsi all'erario essendo la ricorrente ammessa al Patrocinio a spese dello Stato. I compensi del Curatore speciale, anche ammessa al Gratuito patrocinio, verranno liquidati a seguito di apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di MI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio concordatario in SEMINARA
[...] Controparte_1
(RC) il 22.4.2006, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Seminara anno 2006 atto n. 2 parte II serie A;
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seminara (RC), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3.Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento dei figli minori nato il [...], Per_1
nato il [...] ed nata il [...] al Servizio Sociale del Comune di attuale Persona_2 Per_3
residenza con indirizzo secretato dei minori per un periodo di anni due;
4.Dispone che decorsi i due anni i minori resteranno affidati in via esclusiva alla madre, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi , con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento super esclusivo dei minori alla madre;
5.Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione e educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
6.Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, dei figli minori presso la madre;
7.Sospende, allo stato, gli incontri padre figli ed incarica il Servizio Sociale affidatario di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione paterna, con ripristino di iniziali incontri in spazio neutro e, successivamente, con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei figli minori, sentiti gli stessi, tenuto conto delle loro condizioni di benessere psicofisico, della qualità della relazione intrattenuta con il padre e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del minore e dei genitori;
8.Dispone la madre, allo stato collocataria esclusiva, provveda alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli minori;
9.Dispone che la madre collocataria prevalente, previo avviso ai servizi sociali affidatari ed all'altro genitore, ove possibile o per il tramite dei servizi affidatari, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
10.Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, il Servizio
Sociale affidatario, sentiti i genitori medesimi e il minore, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
11.Dispone che il Servizio Sociale affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentiti i minori, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
12.Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
13. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, il servizio sociale affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
14.Incarica il Servizio Sociale affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di proseguire gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari/ interventi di supporto psicologico/psicoterapeutico/neuro-psichiatrico per il minore;
15.Incarica il Servizio Sociale affidatario, in collaborazione con i Servizi sociali del comune di MI, competenti per il padre, e con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di sua competenza, di proseguire gli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico e/o psicoterapeutico per entrambi i genitori;
16.Incarica i Servizi Sociali affidatari di svolgere un'attenta e stretta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni trimestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dal minore con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e del minore medesimo, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per i minori;
17.Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e dei Servizi Specialistici della
ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
18.Pone definitivamente a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento dei quattro figli la somma di € 600 onnicomprensiva rivalutabile annualmente secondo indici Istat con decorrenza da Aprile 2025 (prima rivalutazione Aprile
2026);
19.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito interamente da
[...]
Parte_1
19.Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano, Controparte_1 in € 3.600,00 oltre spese generali forfettarie, Iva e Cpa come per legge, da versarsi all'Erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Si comunichi alle parti, al Curatore speciale, al Servizio Sociale affidatario, ai Servizi Specialistici dell'ASST al Giudice Tutelare per la vigilanza sull'attuazione del provvedimento
MI, 12.3.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Susanna Terni dott. Anna Cattaneo