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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/06/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3775/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3775 /2023 R.G., promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/12/1986 e residente in [...]2 elettivamente domiciliato in
SIRACUSA, VIALE SCALA GRECA N. 67/B, presso lo studio degli avv.ti ITALO
BASSO e SCALORINO ORAZIO, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti;
- attore contro
(c.f. ), nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
- convenuta contumace con l'intervento del pubblico ministero (visto del 13.1.2024); rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 15.5.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 2.10.2023 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato in data 20.11.2008 a
Floridia con , dalla cui unione sono nati i figli CP_1 Persona_1
l'1.1.2007, l'1.12.2010 e il 29.1.2014. Chiedeva, altresì, di disporre Persona_2 Per_3
l'affidamento super esclusivo dei tre figli minori, attesa l'assoluta assenza della madre, resasi irreperibile e di porre a carico della medesima l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 100,00 per ciascun figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
Esponeva il ricorrente:
- di essersi separato consensualmente dalla moglie in virtù di accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Floridia in data 8/09/2020 (al numero 54, Parte II, serie C, anno 2020), e di non essersi più riconciliato con lei;
- che la non ha mai rispettato alcuna delle condizioni pattuite in sede di CP_1
separazione in quanto non solo non ha manifestato alcun interesse verso i figli minori (che hanno vissuto sempre e continuamente con il padre, aiutato per la loro cura ed assistenza dalla propria madre) ma non ha neanche contribuito al loro mantenimento, venendo meno sia al versamento dell'assegno di mantenimento pari ad € 100,00 mensili, sia alla corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50%;
- che, a seguito di ciò, il sig. ha depositato alla Procura della Repubblica Pt_1
presso il Tribunale di Siracusa, in data 29.09.2023, formale denuncia - querela nei confronti di per il reato previsto dagli artt. 570 e 570 bis CP;
CP_1
- che la sig.ra , dopo la separazione, ha intrapreso una nuova relazione more- CP_1
uxorio con tale dalla cui unione, in data 26.11.2021, è nato un figlio Per_4
riconosciuto solo dalla stessa.
pagina 2 di 7 Alla prima udienza, tenutasi in data 19.9.2024, compariva il solo ricorrente, mentre la resistente, benché regolarmente citata non si costituiva, né compariva personalmente. Il
Giudice, quindi, ne dichiarava la contumacia e, alla successiva udienza del 12.12.2024, procedeva all'interrogatorio libero di . Parte_1
All'esito, il Giudice, con ordinanza riservata, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti affidando in via esclusiva i figli minori al padre, con collocamento presso quest'ultimo, e sospendendo dell'esercizio del diritto di visita materno, nonché ponendo a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 300,00 complessivi (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
All'udienza del 15.5.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice, lette le note scritte di parte ricorrente che insisteva per l'accoglimento del ricorso, poneva la causa in decisione.
La domanda di divorzio
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di separazione raggiunto mediante la procedura di negoziazione assistita (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Floridia in data 8.9.2020 al numero 54, Parte II, serie C, anno 2020), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
La responsabilità genitoriali
In via preliminare, occorre rilevare che nessuna statuizione deve essere adottata in merito al regime di affidamento, collocamento ed esercizio del diritto di visita (del genitore non pagina 3 di 7 collocatario) per il figlio , essendo divenuto maggiorenne nelle more del Persona_1
giudizio.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che, alla luce del materiale probatorio acquisito in atti, debba accogliersi la domanda di affidamento di e in via Persona_5 Persona_6
super esclusiva al padre, che eserciterà la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza e alle questioni amministrative che riguardano i figli.
Al riguardo, appare opportuno evidenziare che la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337 quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. n. 21425/2022). In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore
(cfr. Cass., n. 28244/2019 cit., Cass. n. 27348/2022). Si è in particolare sottolineato che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass. n. 13217/2021; Cass. n. 6919/2016).
Nel caso specifico, l'affidamento super - esclusivo di e al padre è Persona_2 Per_3 giustificato dal totale disinteresse dimostrato dalla madre. Quest'ultima non ha manifestato pagina 4 di 7 la volontà di assumere un ruolo genitoriale consapevole, allontanandosi da casa e lasciando la cura dei figli interamente al padre.
Ed infatti, il ricorrente ha dichiarato, durante l'udienza del 12 dicembre 2024, che la signora non vede né sente i figli da circa tre anni e non provvede nemmeno CP_1
al loro sostentamento. Questa circostanza è stata confermata anche dal figlio
[...]
, sentito nella stessa udienza. Per_1
Considerando queste dichiarazioni attendibili e la condotta abbandonica della madre, che ha violato e continua a violare doveri genitoriali di cura, accudimento e mantenimento, appare più opportuno tutelare l'interesse dei minori affidandoli esclusivamente al padre.
Inoltre, data la difficoltà del ricorrente nel rintracciare la madre e la sua assenza nella vita dei figli, è necessario permettere al signor di gestire autonomamente tutte le Pt_1
esigenze riguardanti lo studio, la salute e le questioni amministrative e burocratiche dei bambini, anche senza il consenso della madre.
Al contrario, per il signor si può formulare una valutazione positiva Parte_1 riguardo alla sua idoneità genitoriale, sia per l'atteggiamento tenuto durante il processo, sia per il fatto che si è occupato da solo dei figli fin dalla fine della relazione con la madre.
Quanto alle modalità e ai tempi di visita tra la madre ed i figli minori e Persona_2
ritiene il Collegio che, allo stato, tenuto conto dell'età degli stessi (che hanno Per_3
compiuto rispettivamente 14 ed 11 anni), appare conforme al loro interesse ed idoneo a garantire il loro diritto ad un'effettiva bigenitorialità, prevedere che la sig.ra CP_1
qualora dovesse manifestare interesse ad instaurare una relazione con i figli, potrà incontrarli, previo consenso del genitore affidatario e tenendo nel debito conto la volontà dei minori.
Le statuizioni economiche
Per quanto riguarda la situazione economica delle parti, dagli atti risulta che il sig. CP_1 lavora presso l'Azienda Campisi Italia, con sede a Siracusa, e percepisce uno stipendio mensile di circa 2.500 euro. Non sono invece note le condizioni economiche attuali della resistente.
pagina 5 di 7 Considerando che l'obbligo di mantenimento riguarda tutti e tre i figli, compreso
[...]
, che è diventato maggiorenne da pochi mesi ma non è ancora economicamente Per_1
indipendente, e tenendo presente che ciascun genitore deve contribuire alle necessità materiali dei figli in base alle proprie capacità economiche e di reddito, il Collegio ritiene equo confermare, in assenza di nuove informazioni sulle condizioni economiche della sig.ra
, l'obbligo del genitore non collocatario di versare a la somma CP_1 Parte_1
complessiva di 300 euro al mese (100 euro per ciascun figlio), come concordato dalle parti.
Quanto alle spese straordinarie, ciascun genitore dovrà sostenerne il pagamento nella misura 50%, spese che andranno determinate secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra Tribunale di Siracusa e COA di SIRACUSA, pubblicate il
30.1.2020.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda, quindi dalla mensilità di novembre 2023, essendo il ricorso stato depositato in data 2.10.2023, posto che
è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
Le spese di giustizia.
In applicazione del principio della soccombenza, la resistente va condannata a pagare le spese di lite in favore del ricorrente.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, secondo valori minimi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
pagina 6 di 7 1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in FLORIDIA il 20/11/2008, tra e Parte_1
, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile CP_1 del Comune di FLORIDIA dell'anno 2008, al n. 38, Parte I;
2. Affida in via super - esclusiva i figli minori al padre Pt_1
, collocandoli presso lo stesso, anche ai fini della residenza anagrafica;
[...]
3. Regolamenta il diritto di visita materno come in parte motiva.
4. Pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità di CP_1 novembre 2023, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli mediante versamento al padre, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, della somma mensile di € 300,00 complessive, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT.
5. Pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie per i figli, determinate secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra Tribunale di Siracusa e COA di
SIRACUSA, pubblicate il 30.1.2020;
Condanna al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi nella CP_1
somma di euro 3.809,00 da corrispondere al ricorrente, per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
6. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FLORIDIA di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1);
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 3.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3775 /2023 R.G., promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/12/1986 e residente in [...]2 elettivamente domiciliato in
SIRACUSA, VIALE SCALA GRECA N. 67/B, presso lo studio degli avv.ti ITALO
BASSO e SCALORINO ORAZIO, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti;
- attore contro
(c.f. ), nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
- convenuta contumace con l'intervento del pubblico ministero (visto del 13.1.2024); rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 15.5.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 2.10.2023 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato in data 20.11.2008 a
Floridia con , dalla cui unione sono nati i figli CP_1 Persona_1
l'1.1.2007, l'1.12.2010 e il 29.1.2014. Chiedeva, altresì, di disporre Persona_2 Per_3
l'affidamento super esclusivo dei tre figli minori, attesa l'assoluta assenza della madre, resasi irreperibile e di porre a carico della medesima l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 100,00 per ciascun figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
Esponeva il ricorrente:
- di essersi separato consensualmente dalla moglie in virtù di accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Floridia in data 8/09/2020 (al numero 54, Parte II, serie C, anno 2020), e di non essersi più riconciliato con lei;
- che la non ha mai rispettato alcuna delle condizioni pattuite in sede di CP_1
separazione in quanto non solo non ha manifestato alcun interesse verso i figli minori (che hanno vissuto sempre e continuamente con il padre, aiutato per la loro cura ed assistenza dalla propria madre) ma non ha neanche contribuito al loro mantenimento, venendo meno sia al versamento dell'assegno di mantenimento pari ad € 100,00 mensili, sia alla corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50%;
- che, a seguito di ciò, il sig. ha depositato alla Procura della Repubblica Pt_1
presso il Tribunale di Siracusa, in data 29.09.2023, formale denuncia - querela nei confronti di per il reato previsto dagli artt. 570 e 570 bis CP;
CP_1
- che la sig.ra , dopo la separazione, ha intrapreso una nuova relazione more- CP_1
uxorio con tale dalla cui unione, in data 26.11.2021, è nato un figlio Per_4
riconosciuto solo dalla stessa.
pagina 2 di 7 Alla prima udienza, tenutasi in data 19.9.2024, compariva il solo ricorrente, mentre la resistente, benché regolarmente citata non si costituiva, né compariva personalmente. Il
Giudice, quindi, ne dichiarava la contumacia e, alla successiva udienza del 12.12.2024, procedeva all'interrogatorio libero di . Parte_1
All'esito, il Giudice, con ordinanza riservata, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti affidando in via esclusiva i figli minori al padre, con collocamento presso quest'ultimo, e sospendendo dell'esercizio del diritto di visita materno, nonché ponendo a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 300,00 complessivi (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
All'udienza del 15.5.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice, lette le note scritte di parte ricorrente che insisteva per l'accoglimento del ricorso, poneva la causa in decisione.
La domanda di divorzio
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di separazione raggiunto mediante la procedura di negoziazione assistita (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Floridia in data 8.9.2020 al numero 54, Parte II, serie C, anno 2020), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
La responsabilità genitoriali
In via preliminare, occorre rilevare che nessuna statuizione deve essere adottata in merito al regime di affidamento, collocamento ed esercizio del diritto di visita (del genitore non pagina 3 di 7 collocatario) per il figlio , essendo divenuto maggiorenne nelle more del Persona_1
giudizio.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che, alla luce del materiale probatorio acquisito in atti, debba accogliersi la domanda di affidamento di e in via Persona_5 Persona_6
super esclusiva al padre, che eserciterà la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza e alle questioni amministrative che riguardano i figli.
Al riguardo, appare opportuno evidenziare che la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337 quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. n. 21425/2022). In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore
(cfr. Cass., n. 28244/2019 cit., Cass. n. 27348/2022). Si è in particolare sottolineato che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass. n. 13217/2021; Cass. n. 6919/2016).
Nel caso specifico, l'affidamento super - esclusivo di e al padre è Persona_2 Per_3 giustificato dal totale disinteresse dimostrato dalla madre. Quest'ultima non ha manifestato pagina 4 di 7 la volontà di assumere un ruolo genitoriale consapevole, allontanandosi da casa e lasciando la cura dei figli interamente al padre.
Ed infatti, il ricorrente ha dichiarato, durante l'udienza del 12 dicembre 2024, che la signora non vede né sente i figli da circa tre anni e non provvede nemmeno CP_1
al loro sostentamento. Questa circostanza è stata confermata anche dal figlio
[...]
, sentito nella stessa udienza. Per_1
Considerando queste dichiarazioni attendibili e la condotta abbandonica della madre, che ha violato e continua a violare doveri genitoriali di cura, accudimento e mantenimento, appare più opportuno tutelare l'interesse dei minori affidandoli esclusivamente al padre.
Inoltre, data la difficoltà del ricorrente nel rintracciare la madre e la sua assenza nella vita dei figli, è necessario permettere al signor di gestire autonomamente tutte le Pt_1
esigenze riguardanti lo studio, la salute e le questioni amministrative e burocratiche dei bambini, anche senza il consenso della madre.
Al contrario, per il signor si può formulare una valutazione positiva Parte_1 riguardo alla sua idoneità genitoriale, sia per l'atteggiamento tenuto durante il processo, sia per il fatto che si è occupato da solo dei figli fin dalla fine della relazione con la madre.
Quanto alle modalità e ai tempi di visita tra la madre ed i figli minori e Persona_2
ritiene il Collegio che, allo stato, tenuto conto dell'età degli stessi (che hanno Per_3
compiuto rispettivamente 14 ed 11 anni), appare conforme al loro interesse ed idoneo a garantire il loro diritto ad un'effettiva bigenitorialità, prevedere che la sig.ra CP_1
qualora dovesse manifestare interesse ad instaurare una relazione con i figli, potrà incontrarli, previo consenso del genitore affidatario e tenendo nel debito conto la volontà dei minori.
Le statuizioni economiche
Per quanto riguarda la situazione economica delle parti, dagli atti risulta che il sig. CP_1 lavora presso l'Azienda Campisi Italia, con sede a Siracusa, e percepisce uno stipendio mensile di circa 2.500 euro. Non sono invece note le condizioni economiche attuali della resistente.
pagina 5 di 7 Considerando che l'obbligo di mantenimento riguarda tutti e tre i figli, compreso
[...]
, che è diventato maggiorenne da pochi mesi ma non è ancora economicamente Per_1
indipendente, e tenendo presente che ciascun genitore deve contribuire alle necessità materiali dei figli in base alle proprie capacità economiche e di reddito, il Collegio ritiene equo confermare, in assenza di nuove informazioni sulle condizioni economiche della sig.ra
, l'obbligo del genitore non collocatario di versare a la somma CP_1 Parte_1
complessiva di 300 euro al mese (100 euro per ciascun figlio), come concordato dalle parti.
Quanto alle spese straordinarie, ciascun genitore dovrà sostenerne il pagamento nella misura 50%, spese che andranno determinate secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra Tribunale di Siracusa e COA di SIRACUSA, pubblicate il
30.1.2020.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda, quindi dalla mensilità di novembre 2023, essendo il ricorso stato depositato in data 2.10.2023, posto che
è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
Le spese di giustizia.
In applicazione del principio della soccombenza, la resistente va condannata a pagare le spese di lite in favore del ricorrente.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, secondo valori minimi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
pagina 6 di 7 1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in FLORIDIA il 20/11/2008, tra e Parte_1
, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile CP_1 del Comune di FLORIDIA dell'anno 2008, al n. 38, Parte I;
2. Affida in via super - esclusiva i figli minori al padre Pt_1
, collocandoli presso lo stesso, anche ai fini della residenza anagrafica;
[...]
3. Regolamenta il diritto di visita materno come in parte motiva.
4. Pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità di CP_1 novembre 2023, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli mediante versamento al padre, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, della somma mensile di € 300,00 complessive, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT.
5. Pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie per i figli, determinate secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra Tribunale di Siracusa e COA di
SIRACUSA, pubblicate il 30.1.2020;
Condanna al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi nella CP_1
somma di euro 3.809,00 da corrispondere al ricorrente, per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
6. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FLORIDIA di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1);
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 3.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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