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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1753/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1753/2021 R.G. introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.02.2025, pendente
Tra
- (C.F.: ) E (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) elett.te domiciliati in Caserta alla P.zza Vanvitelli, 4/D presso lo studio CodiceFiscale_2 dell'Avv. Nicola Gentile dal quale sono rapp.ti e difesi giusta procura in atti attori contro
- (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Stanislao Controparte_1 C.F._3
Manfredonia presso il cui studio sito in Scafati alla via Nazionale,351, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
convenuto
Oggetto: risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2
azione di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti di , Controparte_1
esponendo: che in data 13/04/2016 il Sig. , già Colonnello dell'Esercito Italiano – in Controparte_1
Ausiliaria – sporgeva querela presso la Tenenza dei Carabinieri di Scafati contro gli attori per il reato previsto e punito dall'art. 644 C.P. “USURA” nella quale veniva riferito che il per Controparte_1
pagina 1 di 8 problemi di salute incorreva in difficoltà economica e che tale fatto divenne notorio anche nell'ambiente di lavoro, per cui il Sig. quale Luogotenente dell'Esercito, si Parte_1 offriva per prestargli un aiuto economico facendogli un finanziamento di €. 25.000,00; che a fronte di detto importo dovevano essere corrisposti €. 2.500,00 mensili per interessi;
che il Sig. gli Parte_1
finanziava il detto importo di €. 25.000,00 in contati e che in più occasioni, in epoca successiva dal
2010 al 2013 venivano restituiti €. 22.500,00; che la Sig.ra consorte del Sig. Parte_2 [...]
, in più occasioni reclamava verso il la restituzione dell'importo di €. 25.000,00; che Pt_1 CP_1
tali richieste venivano fatte anche a mezzo telefono, con una certa insistenza;
che verso la metà del mese di marzo del 2015 veniva consegnato al un assegno circolare della BNL a favore Parte_1 della Sig.ra che assieme al ammettevano di essere l'unico importo Parte_2 Parte_1 restituito a fronte del prestito di €. 25.000,00, senza riconoscimento di altri versamenti effettuati per il pregresso dal Sig. ; che veniva aperto presso la Procura della Repubblica presso il Controparte_1
Tribunale di Napoli il procedimento penale (RGN: 23644/2016) a carico di e Parte_1 per il reato p. e .. dall'art 644 c.p.; che in data 12.09.2019 il P.M. avanzava richiesta Parte_2
di archiviazione;
che in data 26.09.2019 il GIP disponeva l'archiviazione del procedimento. Che la sig.ra ha corrisposto all'avv. il complessivo importo di € 5.908,24; che il sig. Pt_2 Controparte_2 ha corrisposto all'avv. il complessivo importo di € 5.980,00; Parte_1 CP_3
che oltre alle somme corrisposte ai rispettivi difensori, gli istanti hanno subito anche un danno non patrimoniale ovvero morale, esistenziale e quello del venire meno della loro vita socio relazionale con parenti, amici e conoscenti;
che il sig. ha subito un danno all'onere ed al decoro quel Parte_1
Luogotenente dell'Esercito Italiano in Servizio presso il Comando Forza operative Sud;
che lo stato di indagato comportava per il sig. il suo trasferimento d'Ufficio da parte del Capo di Stato Parte_1
Maggiore ad altro incarico, ovvero ad addetto presso la Sezione Collaudi a decorrere dal 27 maggio
2019; che il , a seguito dell'avviso ex art 415 bis c.p.p. rassegnava le sue dimissioni da Parte_1
Presidente del Gruppo Donatori di Sangue Campi Flegrei di Napoli.
Domandavano pertanto che il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli istanti, cagionati dalla querela rivelatasi infondata
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data Controparte_1
13.07.2021, deducendo, preliminarmente l'improcedibilità della domanda non avendo parti attrici inviato al sig. l' invito a stipulare un convenzione di negoziazione assistita;
nel Controparte_1 merito l'infondatezza della domanda, in fatto ed in diritto, di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
pagina 2 di 8 Alla prima udienza veniva assegnato un termine per la presentazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, scambiate le memorie ex art 183, comma 6, c.p.c. venivano escussi i testi di parte attrice e all'udienza non partecipata del 12 febbraio 2025 la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata dal convenuto in relazione alla improcedibilità della domanda risulta superata dalla documentazione depositata telematicamente in data 26.04.2022.
Venendo al merito della questione, va detto come la domanda attorea debba essere qualificata quale azione di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale per commissione di un fatto di reato.
Ed invero con essa gli attori allegano di aver subito un danno a cagione di una condotta illecita della controparte.
Nel caso di specie tale condotta illecita è stata allegata come quella descritta dall'art. 2043 c.c., per avere il Visone querelato gli odierni attori, pur avendo piena coscienza della falsità delle accuse descritte nell'atto di querela.
Ne discende che onere della parte attrice sarebbe stato quello di allegare prima e di provare poi la condotta della controparte, i danni patiti, la loro ingiustizia, il nesso eziologico intercorrente fra la prima e i secondi, nonché lo stato soggettivo colpevole dell'autore.
Questo Tribunale ritiene che, nel caso di specie, sia effettivamente configurabile una responsabilità, in capo al convenuto.
L'espletata istruttoria ha confermato, nei limiti di seguito specificati, le argomentazioni di parte attrice.
Risulta che il convenuto sporgeva querela nei confronti degli attori con la quale chiedeva di procedere ad indagare per il reato di cui all'art 644 c.p. e “per tutti gli altri reati che nell'atto di querela si ravviseranno”.
Nell'esposto si legge: “….nel 2010, ho attraversato un brutto momento, sia dal punto di vista fisico e sia economico. All'epoca un mio diretto collaboratore, nella persona del Luogotenente Parte_1
, ….di sua iniziativa, essendo a conoscenza dei miei problemi economici, mi propose di
[...]
aiutarmi a mezzo di suoi amici/conoscenti. La proposta in questione fu che avrei potuto avere
pagina 3 di 8 nell'immediato la somma in contanti di euro 25.000,00 (…) versando però mensilmente euro 2.500,00
(…) di interessi mensili per ogni 10.000,00 euro incassati…..dopo circa tre mesi consegna l'ulteriore somma di € 7.500,00 in contanti…successivamente nell'anno 2011 non ricordo il mese consegnai alla sig.ra …la somma in contanti pari ad euro 10.000,00…dopo circa 4-5 mesi , versai Parte_2 un'ulteriore somma in contanti pari ad Euro 5.000,00 (…) alla sig.ra …. Ricevevo Parte_2
successivamente continue minacce dirette da parte del Luogotenente Del Vecchio e di Parte_2
(minacce ricevute telefonicamente da parte di quest'ultima) minacce consistite nel restituire la restante somma comprensiva di interessi. Voglio precisare che il luogotenente e l'attuale moglie
[...]
, insistentemente mi facevano capire che il denaro versato nel tempo e precisamente dal Parte_2
2010 al 2013 erano soltanto gli interessi e che avrei dovuto restituire ancora la somma di € 25.000,00.
Preciso che , telefonicamente, in più occasioni mi ha minacciato;
ricordo bene che Parte_2 nell'anno 2014 ebbe a telefonare presso la mia abitazione, qualificandosi come Margherita di Pt_2
Forcella. In tale occasione ricordo bene che al telefono risposte mia moglie …la quale dalla sig.ra
ebbe a subire offese e ingiurie …. Verso la metà del mese di marzo del corrente anno ho versato Pt_2 un assegno circolare pari ad euro 2.000,00…intestato a e consegnato alla stessa in Parte_2 presenza del marito… sono molto impaurito per questa situazione e temo per la mia incolumità e per quella dei miei familiari…”
Nel caso in esame sussiste la responsabilità del convenuto poiché il contenuto dell'esposto per cui è causa integra il delitto di calunnia.
Sul piano soggettivo del reato, dalle indagini penali originate a seguito dell'esposto sporto dal convenuto non sia emerso il benchè minimo indizio in ordine ai gravi fatti delittuosi addebitati al sig.
e alla sig.ra Invero l'accusa agli stessi rivolta si è rivelata totalmente infondata in Parte_1 Pt_2
quanto è stato dimostrato che le indagini svolte in merito all'esposto non avevano portato ad alcun riscontro concreto, nel mentre è invece acclarata la consapevolezza di accusare persone innocenti.
Appare opportuno sottolineare, da ultimo, come la totale assenza di riscontri da parte del denunciante alle sue gravi accuse abbia caratterizzato non solo il processo penale (archiviazione della querela), ma anche il presente giudizio civile.
D'altra parte il conseguente e dovuto diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quali subiti per effetto del processo penale, non presuppone neppure la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché anche una denuncia e/o querela rilevatasi infondata può ledere beni costituzionalmente tutelati quali la dignità, l'onore e il prestigio della persona (Cass.n. 549/2012 ).
pagina 4 di 8 Da quanto sopra esposto ne discende la responsabilità del convenuto in quanto il contenuto della denuncia è calunnioso e diffamatorio.
Dall'esame delle deposizioni testimoniali rese, risulta provato uno stato di sofferenza che, sebbene non
è di per sé sufficiente a dimostrare la causazione di un danno biologico, acclara comunque uno stato di turbamento d'animo e di dolore intimo sofferti dagli attori, la cui immagine, identità, onore e reputazione non possono non considerarsi lesi.
Invero gli istanti hanno subito un danno non patrimoniale ovvero morale, esistenziale e quello del venir meno della loro vita socio – relazionale con parenti, amici e conoscenti.
Per quanto riguarda il va aggiunto l'ulteriore danno afferente il suo onore e Parte_1 decoro quale Luogotenente dell'Esercito Italiano in Servizio presso il Comando Forze Operative Sud.
Lo stato di indagato dalla Procura della Repubblica di Napoli comportava per il il suo Parte_1 trasferimento d'Ufficio da parte del Capo di Stato Maggiore ad altro incarico, ovvero ad addetto presso la Sezione Collaudi, sollevandolo dall'incarico di addetto presso la Sezione Monitoraggio Operativo e
Situazione dell'Ufficio Operazioni e Concorsi Operativi, a decorrere dal 27/05/2019 (cfr. Ordine di
Servizio). Ed ancora il ricoprendo la carica di Presidente del Gruppo Donatori Parte_1
Volontari di Sangue Campi Flegrei di Napoli (cfr. Verbale del 04/12/2014), a seguito dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. ebbe il dovere di informare i soci del Sodalizio, i Revisori e i e al contempo CP_4
decise di rassegnare le sue dimissioni da Presidente.
La liquidazione del danno non patrimoniale richiede la specifica allegazione e prova del pregiudizio subito, assumendo rilevanza quali parametri di riferimento la gravità dell'accusa, la posizione sociale della vittima e le conseguenza concrete derivanti dal procedimento penale instaurato, anche se conclusosi con archiviazione.
La Giurisprudenza ritiene che il danno arrecato alla reputazione debba essere inteso in senso unitario senza distinguere tra “reputazione personale” e “reputazione professionale”, trovando la tutela di tale diritto il fondamento nell'art. 2 Cost. ed in particolare nel rilievo che esso attribuisce alla dignità della persona in quanto tale. Il danno è pertanto ravvisabile – e come tale deve essere risarcito – nella diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali quella stessa persona abbia ad interagire (cfr. Cassazione Civile 27 aprile 2016 n.
8397).
pagina 5 di 8 Il teste , di professione militare, dichiarava di conoscere i fatti di causa poiché oltre ad Tes_1
essere un collega del Sig. era un vicino di casa, per cui conosceva anche la Sig.ra Il Parte_1 Pt_2
teste riferiva che dall'anno 2016 all'anno 2019 notava dei cambiamenti nel comportamento dell'umore del sig. e dello stile di vita della moglie;
che i coniugi – erano persone Parte_1 Parte_1 Pt_2
solari e che, a seguito della denuncia – querela, erano calati moralmente;
che il Sig. era Parte_1
stato allontanato dai colleghi in quanto il Sig. dopo aver chiesto un prestito al , lo CP_1 Parte_1
accusava di usura facendo aprire un procedimento penale;
che gli attori notando un certo distacco degli amici, colleghi e parenti, cercavano di fornire spiegazioni della loro innocenza.
Il teste riferiva altresì che gli attori, venuti a conoscenza del procedimento penale, iniziarono ad isolarsi
, che dopo aver avuto cognizione dell'avviso ex art. 415 c.p.p. divennero sempre più infelici, perdendo il sorriso, la serenità e la giovialità di sempre e che l'accusa di usura incuteva negli attori una sofferenza e uno stress;
in particolare la Sig.ra in più occasioni a seguito della denuncia subita dal Sig. Pt_2
subiva attacchi di pianto e ciò capitava anche nell'occasione in cui la si trovava in casa del CP_1 Pt_2
Miale.
Il teste , riferiva di essere stato un collega del Sig. sin dall'anno Tes_2 Parte_1
1989 al 1993 avevano lavorato insieme a Roma e poi dall'anno 1994 a Napoli, frequentandosi con le famiglie e in altre attività sociali;
che dall'anno 2016 in poi il teste aveva notato un cambiamento dell'atteggiamento del poiché aveva dato in prestito una somma di denaro e che non gli era Parte_1
stata restituita da un collega;
che la frequenza degli incontri fra il teste e il Sig. avveniva Parte_1
ogni tre mesi per la donazione di sangue presso la Onlus di cui facevano parte e nelle occasioni il teste non vedeva più sorridente come una volta il , che dopo l'anno 2016 il non Parte_1 Parte_1
invitava più il Sig. per le feste e gli incontri settimanali;
il teste soggiunge che in occasione di Tes_2
incontri avvenuti a casa del Sig. aveva notato piangere la moglie Parte_1 CP_5
Nella fattispecie è stata allegata la prova della rilevanza dell'offesa e dei suoi effetti negativi tenuto conto della posizione sociale del Sig. dipendente del Ministero della Difesa Parte_1
Luogotenente dell'Esercito Italiano, in relazione quotidiana con sottufficiali e Ufficiali dell'Esercito, inserito in un particolare contesto sociale e professionale e, non solo, quale Presidente del Gruppo
Donatori Volontari di sangue Campi Flegrei di Napoli che, per l'occorso rassegnava le dimissioni da
Presidente del Sodalizio;
che il , per il fatto di cui è causa, veniva trasferito d'Ufficio da Parte_1
parte del Capo di Stato Maggiore ad altro incarico a svolgere mansioni meno pregevoli presso la
Sezione collaudi,
pagina 6 di 8 Ciò ha comportato una lesione dell'onore e decoro personale verso i suoi superiori e colleghi, ma anche una lesione dell'immagine.
Dunque entrambi gli attori subivano ripercussioni dalla condotta illecita del convenuto
Quanto alla sig.ra anch'ella subiva ripercussioni. Pt_2
La prova del danno si risolve nella dimostrazione dell'esistenza di due condizioni, e cioè di un fatto produttivo di conseguenze pregiudizievoli, e l'idoneità del medesimo ad ingenerare una ripercussione
"dolorosa" nella sfera personale del soggetto leso (requisiti entrambi allegati dalle difese degli attori).
Tale secondo presupposto, poi, può ritenersi integrato anche sulla base di presunzioni semplici: si richiamano, in proposito, i principi enunciati dalla Corte di Cassazione (SS.UU. sentenze nn. 26972/08,
26973/08, 26974/08, 26975/08), secondo cui il danno non patrimoniale "anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e
8828/03, n. 16004/03) che deve essere allegato e provato" e "attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri".
In definitiva, gli attori, per il pregiudizio sofferto, hanno diritto al risarcimento dei danni ed alla luce delle considerazioni che precedono questo Tribunale ritiene equa una quantificazione del danno non patrimoniale in favore di pari ad € 6.000,00 e di € 3.000,00 in favore di Parte_1 [...]
oltre interessi al tasso legale dal deposito della querela, nonché euro 5.980,00 quale Parte_2 refusione delle spese sostenute dal nell'ambito del procedimento penale ed € Parte_1
5.908,24 quale refusione delle spese sostenute da nell'ambito del procedimento Parte_2
penale.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Gisella
Ciniglio definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
pagina 7 di 8 - condanna al pagamento in favore di , a titolo di danno Controparte_1 Parte_1 non patrimoniale, della somma di € 6.000,00, oltre interessi al tasso legale dal dì del fatto al saldo;
- condanna al pagamento di favore di , a titolo di danno Controparte_1 Parte_1 patrimoniale, della somma di € 5.980,00;
- condanna al pagamento in favore di a titolo di danno non Controparte_1 Parte_2 patrimoniale della somma di € 3.000,00, oltre interessi al tasso legale dal dì del fatto al saldo;
- condanna al pagamento in favore di a titolo di danno Controparte_1 Parte_2 patrimoniale della somma di € 5.908,24
- condanna al pagamento in favore degli attori delle spese del presente Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1753/2021 R.G. introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.02.2025, pendente
Tra
- (C.F.: ) E (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) elett.te domiciliati in Caserta alla P.zza Vanvitelli, 4/D presso lo studio CodiceFiscale_2 dell'Avv. Nicola Gentile dal quale sono rapp.ti e difesi giusta procura in atti attori contro
- (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Stanislao Controparte_1 C.F._3
Manfredonia presso il cui studio sito in Scafati alla via Nazionale,351, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
convenuto
Oggetto: risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2
azione di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti di , Controparte_1
esponendo: che in data 13/04/2016 il Sig. , già Colonnello dell'Esercito Italiano – in Controparte_1
Ausiliaria – sporgeva querela presso la Tenenza dei Carabinieri di Scafati contro gli attori per il reato previsto e punito dall'art. 644 C.P. “USURA” nella quale veniva riferito che il per Controparte_1
pagina 1 di 8 problemi di salute incorreva in difficoltà economica e che tale fatto divenne notorio anche nell'ambiente di lavoro, per cui il Sig. quale Luogotenente dell'Esercito, si Parte_1 offriva per prestargli un aiuto economico facendogli un finanziamento di €. 25.000,00; che a fronte di detto importo dovevano essere corrisposti €. 2.500,00 mensili per interessi;
che il Sig. gli Parte_1
finanziava il detto importo di €. 25.000,00 in contati e che in più occasioni, in epoca successiva dal
2010 al 2013 venivano restituiti €. 22.500,00; che la Sig.ra consorte del Sig. Parte_2 [...]
, in più occasioni reclamava verso il la restituzione dell'importo di €. 25.000,00; che Pt_1 CP_1
tali richieste venivano fatte anche a mezzo telefono, con una certa insistenza;
che verso la metà del mese di marzo del 2015 veniva consegnato al un assegno circolare della BNL a favore Parte_1 della Sig.ra che assieme al ammettevano di essere l'unico importo Parte_2 Parte_1 restituito a fronte del prestito di €. 25.000,00, senza riconoscimento di altri versamenti effettuati per il pregresso dal Sig. ; che veniva aperto presso la Procura della Repubblica presso il Controparte_1
Tribunale di Napoli il procedimento penale (RGN: 23644/2016) a carico di e Parte_1 per il reato p. e .. dall'art 644 c.p.; che in data 12.09.2019 il P.M. avanzava richiesta Parte_2
di archiviazione;
che in data 26.09.2019 il GIP disponeva l'archiviazione del procedimento. Che la sig.ra ha corrisposto all'avv. il complessivo importo di € 5.908,24; che il sig. Pt_2 Controparte_2 ha corrisposto all'avv. il complessivo importo di € 5.980,00; Parte_1 CP_3
che oltre alle somme corrisposte ai rispettivi difensori, gli istanti hanno subito anche un danno non patrimoniale ovvero morale, esistenziale e quello del venire meno della loro vita socio relazionale con parenti, amici e conoscenti;
che il sig. ha subito un danno all'onere ed al decoro quel Parte_1
Luogotenente dell'Esercito Italiano in Servizio presso il Comando Forza operative Sud;
che lo stato di indagato comportava per il sig. il suo trasferimento d'Ufficio da parte del Capo di Stato Parte_1
Maggiore ad altro incarico, ovvero ad addetto presso la Sezione Collaudi a decorrere dal 27 maggio
2019; che il , a seguito dell'avviso ex art 415 bis c.p.p. rassegnava le sue dimissioni da Parte_1
Presidente del Gruppo Donatori di Sangue Campi Flegrei di Napoli.
Domandavano pertanto che il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli istanti, cagionati dalla querela rivelatasi infondata
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data Controparte_1
13.07.2021, deducendo, preliminarmente l'improcedibilità della domanda non avendo parti attrici inviato al sig. l' invito a stipulare un convenzione di negoziazione assistita;
nel Controparte_1 merito l'infondatezza della domanda, in fatto ed in diritto, di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
pagina 2 di 8 Alla prima udienza veniva assegnato un termine per la presentazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, scambiate le memorie ex art 183, comma 6, c.p.c. venivano escussi i testi di parte attrice e all'udienza non partecipata del 12 febbraio 2025 la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata dal convenuto in relazione alla improcedibilità della domanda risulta superata dalla documentazione depositata telematicamente in data 26.04.2022.
Venendo al merito della questione, va detto come la domanda attorea debba essere qualificata quale azione di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale per commissione di un fatto di reato.
Ed invero con essa gli attori allegano di aver subito un danno a cagione di una condotta illecita della controparte.
Nel caso di specie tale condotta illecita è stata allegata come quella descritta dall'art. 2043 c.c., per avere il Visone querelato gli odierni attori, pur avendo piena coscienza della falsità delle accuse descritte nell'atto di querela.
Ne discende che onere della parte attrice sarebbe stato quello di allegare prima e di provare poi la condotta della controparte, i danni patiti, la loro ingiustizia, il nesso eziologico intercorrente fra la prima e i secondi, nonché lo stato soggettivo colpevole dell'autore.
Questo Tribunale ritiene che, nel caso di specie, sia effettivamente configurabile una responsabilità, in capo al convenuto.
L'espletata istruttoria ha confermato, nei limiti di seguito specificati, le argomentazioni di parte attrice.
Risulta che il convenuto sporgeva querela nei confronti degli attori con la quale chiedeva di procedere ad indagare per il reato di cui all'art 644 c.p. e “per tutti gli altri reati che nell'atto di querela si ravviseranno”.
Nell'esposto si legge: “….nel 2010, ho attraversato un brutto momento, sia dal punto di vista fisico e sia economico. All'epoca un mio diretto collaboratore, nella persona del Luogotenente Parte_1
, ….di sua iniziativa, essendo a conoscenza dei miei problemi economici, mi propose di
[...]
aiutarmi a mezzo di suoi amici/conoscenti. La proposta in questione fu che avrei potuto avere
pagina 3 di 8 nell'immediato la somma in contanti di euro 25.000,00 (…) versando però mensilmente euro 2.500,00
(…) di interessi mensili per ogni 10.000,00 euro incassati…..dopo circa tre mesi consegna l'ulteriore somma di € 7.500,00 in contanti…successivamente nell'anno 2011 non ricordo il mese consegnai alla sig.ra …la somma in contanti pari ad euro 10.000,00…dopo circa 4-5 mesi , versai Parte_2 un'ulteriore somma in contanti pari ad Euro 5.000,00 (…) alla sig.ra …. Ricevevo Parte_2
successivamente continue minacce dirette da parte del Luogotenente Del Vecchio e di Parte_2
(minacce ricevute telefonicamente da parte di quest'ultima) minacce consistite nel restituire la restante somma comprensiva di interessi. Voglio precisare che il luogotenente e l'attuale moglie
[...]
, insistentemente mi facevano capire che il denaro versato nel tempo e precisamente dal Parte_2
2010 al 2013 erano soltanto gli interessi e che avrei dovuto restituire ancora la somma di € 25.000,00.
Preciso che , telefonicamente, in più occasioni mi ha minacciato;
ricordo bene che Parte_2 nell'anno 2014 ebbe a telefonare presso la mia abitazione, qualificandosi come Margherita di Pt_2
Forcella. In tale occasione ricordo bene che al telefono risposte mia moglie …la quale dalla sig.ra
ebbe a subire offese e ingiurie …. Verso la metà del mese di marzo del corrente anno ho versato Pt_2 un assegno circolare pari ad euro 2.000,00…intestato a e consegnato alla stessa in Parte_2 presenza del marito… sono molto impaurito per questa situazione e temo per la mia incolumità e per quella dei miei familiari…”
Nel caso in esame sussiste la responsabilità del convenuto poiché il contenuto dell'esposto per cui è causa integra il delitto di calunnia.
Sul piano soggettivo del reato, dalle indagini penali originate a seguito dell'esposto sporto dal convenuto non sia emerso il benchè minimo indizio in ordine ai gravi fatti delittuosi addebitati al sig.
e alla sig.ra Invero l'accusa agli stessi rivolta si è rivelata totalmente infondata in Parte_1 Pt_2
quanto è stato dimostrato che le indagini svolte in merito all'esposto non avevano portato ad alcun riscontro concreto, nel mentre è invece acclarata la consapevolezza di accusare persone innocenti.
Appare opportuno sottolineare, da ultimo, come la totale assenza di riscontri da parte del denunciante alle sue gravi accuse abbia caratterizzato non solo il processo penale (archiviazione della querela), ma anche il presente giudizio civile.
D'altra parte il conseguente e dovuto diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quali subiti per effetto del processo penale, non presuppone neppure la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché anche una denuncia e/o querela rilevatasi infondata può ledere beni costituzionalmente tutelati quali la dignità, l'onore e il prestigio della persona (Cass.n. 549/2012 ).
pagina 4 di 8 Da quanto sopra esposto ne discende la responsabilità del convenuto in quanto il contenuto della denuncia è calunnioso e diffamatorio.
Dall'esame delle deposizioni testimoniali rese, risulta provato uno stato di sofferenza che, sebbene non
è di per sé sufficiente a dimostrare la causazione di un danno biologico, acclara comunque uno stato di turbamento d'animo e di dolore intimo sofferti dagli attori, la cui immagine, identità, onore e reputazione non possono non considerarsi lesi.
Invero gli istanti hanno subito un danno non patrimoniale ovvero morale, esistenziale e quello del venir meno della loro vita socio – relazionale con parenti, amici e conoscenti.
Per quanto riguarda il va aggiunto l'ulteriore danno afferente il suo onore e Parte_1 decoro quale Luogotenente dell'Esercito Italiano in Servizio presso il Comando Forze Operative Sud.
Lo stato di indagato dalla Procura della Repubblica di Napoli comportava per il il suo Parte_1 trasferimento d'Ufficio da parte del Capo di Stato Maggiore ad altro incarico, ovvero ad addetto presso la Sezione Collaudi, sollevandolo dall'incarico di addetto presso la Sezione Monitoraggio Operativo e
Situazione dell'Ufficio Operazioni e Concorsi Operativi, a decorrere dal 27/05/2019 (cfr. Ordine di
Servizio). Ed ancora il ricoprendo la carica di Presidente del Gruppo Donatori Parte_1
Volontari di Sangue Campi Flegrei di Napoli (cfr. Verbale del 04/12/2014), a seguito dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. ebbe il dovere di informare i soci del Sodalizio, i Revisori e i e al contempo CP_4
decise di rassegnare le sue dimissioni da Presidente.
La liquidazione del danno non patrimoniale richiede la specifica allegazione e prova del pregiudizio subito, assumendo rilevanza quali parametri di riferimento la gravità dell'accusa, la posizione sociale della vittima e le conseguenza concrete derivanti dal procedimento penale instaurato, anche se conclusosi con archiviazione.
La Giurisprudenza ritiene che il danno arrecato alla reputazione debba essere inteso in senso unitario senza distinguere tra “reputazione personale” e “reputazione professionale”, trovando la tutela di tale diritto il fondamento nell'art. 2 Cost. ed in particolare nel rilievo che esso attribuisce alla dignità della persona in quanto tale. Il danno è pertanto ravvisabile – e come tale deve essere risarcito – nella diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali quella stessa persona abbia ad interagire (cfr. Cassazione Civile 27 aprile 2016 n.
8397).
pagina 5 di 8 Il teste , di professione militare, dichiarava di conoscere i fatti di causa poiché oltre ad Tes_1
essere un collega del Sig. era un vicino di casa, per cui conosceva anche la Sig.ra Il Parte_1 Pt_2
teste riferiva che dall'anno 2016 all'anno 2019 notava dei cambiamenti nel comportamento dell'umore del sig. e dello stile di vita della moglie;
che i coniugi – erano persone Parte_1 Parte_1 Pt_2
solari e che, a seguito della denuncia – querela, erano calati moralmente;
che il Sig. era Parte_1
stato allontanato dai colleghi in quanto il Sig. dopo aver chiesto un prestito al , lo CP_1 Parte_1
accusava di usura facendo aprire un procedimento penale;
che gli attori notando un certo distacco degli amici, colleghi e parenti, cercavano di fornire spiegazioni della loro innocenza.
Il teste riferiva altresì che gli attori, venuti a conoscenza del procedimento penale, iniziarono ad isolarsi
, che dopo aver avuto cognizione dell'avviso ex art. 415 c.p.p. divennero sempre più infelici, perdendo il sorriso, la serenità e la giovialità di sempre e che l'accusa di usura incuteva negli attori una sofferenza e uno stress;
in particolare la Sig.ra in più occasioni a seguito della denuncia subita dal Sig. Pt_2
subiva attacchi di pianto e ciò capitava anche nell'occasione in cui la si trovava in casa del CP_1 Pt_2
Miale.
Il teste , riferiva di essere stato un collega del Sig. sin dall'anno Tes_2 Parte_1
1989 al 1993 avevano lavorato insieme a Roma e poi dall'anno 1994 a Napoli, frequentandosi con le famiglie e in altre attività sociali;
che dall'anno 2016 in poi il teste aveva notato un cambiamento dell'atteggiamento del poiché aveva dato in prestito una somma di denaro e che non gli era Parte_1
stata restituita da un collega;
che la frequenza degli incontri fra il teste e il Sig. avveniva Parte_1
ogni tre mesi per la donazione di sangue presso la Onlus di cui facevano parte e nelle occasioni il teste non vedeva più sorridente come una volta il , che dopo l'anno 2016 il non Parte_1 Parte_1
invitava più il Sig. per le feste e gli incontri settimanali;
il teste soggiunge che in occasione di Tes_2
incontri avvenuti a casa del Sig. aveva notato piangere la moglie Parte_1 CP_5
Nella fattispecie è stata allegata la prova della rilevanza dell'offesa e dei suoi effetti negativi tenuto conto della posizione sociale del Sig. dipendente del Ministero della Difesa Parte_1
Luogotenente dell'Esercito Italiano, in relazione quotidiana con sottufficiali e Ufficiali dell'Esercito, inserito in un particolare contesto sociale e professionale e, non solo, quale Presidente del Gruppo
Donatori Volontari di sangue Campi Flegrei di Napoli che, per l'occorso rassegnava le dimissioni da
Presidente del Sodalizio;
che il , per il fatto di cui è causa, veniva trasferito d'Ufficio da Parte_1
parte del Capo di Stato Maggiore ad altro incarico a svolgere mansioni meno pregevoli presso la
Sezione collaudi,
pagina 6 di 8 Ciò ha comportato una lesione dell'onore e decoro personale verso i suoi superiori e colleghi, ma anche una lesione dell'immagine.
Dunque entrambi gli attori subivano ripercussioni dalla condotta illecita del convenuto
Quanto alla sig.ra anch'ella subiva ripercussioni. Pt_2
La prova del danno si risolve nella dimostrazione dell'esistenza di due condizioni, e cioè di un fatto produttivo di conseguenze pregiudizievoli, e l'idoneità del medesimo ad ingenerare una ripercussione
"dolorosa" nella sfera personale del soggetto leso (requisiti entrambi allegati dalle difese degli attori).
Tale secondo presupposto, poi, può ritenersi integrato anche sulla base di presunzioni semplici: si richiamano, in proposito, i principi enunciati dalla Corte di Cassazione (SS.UU. sentenze nn. 26972/08,
26973/08, 26974/08, 26975/08), secondo cui il danno non patrimoniale "anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e
8828/03, n. 16004/03) che deve essere allegato e provato" e "attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri".
In definitiva, gli attori, per il pregiudizio sofferto, hanno diritto al risarcimento dei danni ed alla luce delle considerazioni che precedono questo Tribunale ritiene equa una quantificazione del danno non patrimoniale in favore di pari ad € 6.000,00 e di € 3.000,00 in favore di Parte_1 [...]
oltre interessi al tasso legale dal deposito della querela, nonché euro 5.980,00 quale Parte_2 refusione delle spese sostenute dal nell'ambito del procedimento penale ed € Parte_1
5.908,24 quale refusione delle spese sostenute da nell'ambito del procedimento Parte_2
penale.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Gisella
Ciniglio definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
pagina 7 di 8 - condanna al pagamento in favore di , a titolo di danno Controparte_1 Parte_1 non patrimoniale, della somma di € 6.000,00, oltre interessi al tasso legale dal dì del fatto al saldo;
- condanna al pagamento di favore di , a titolo di danno Controparte_1 Parte_1 patrimoniale, della somma di € 5.980,00;
- condanna al pagamento in favore di a titolo di danno non Controparte_1 Parte_2 patrimoniale della somma di € 3.000,00, oltre interessi al tasso legale dal dì del fatto al saldo;
- condanna al pagamento in favore di a titolo di danno Controparte_1 Parte_2 patrimoniale della somma di € 5.908,24
- condanna al pagamento in favore degli attori delle spese del presente Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
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