Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 4263
CASS
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione sull'esimente della verità del fatto

    La Corte ha ritenuto che la prova liberatoria ai sensi dell'art. 596 c.p. richiede la piena dimostrazione della verità del fatto attribuito al diffamato, non potendo basarsi su mere supposizioni. La sentenza ha escluso che ricorressero i presupposti di cui all'art. 596, comma 4, c.p., non essendo stata dimostrata la verità del fatto screditante, consistente nell'inadempimento contrattuale derivante dal mancato rilascio del certificato di rischio. La conclusione è stata desunta dalla mancata citazione in giudizio delle parti civili per rispondere del suddetto inadempimento. Le censure del ricorrente sono state ritenute censure di mero fatto, volte a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Manifesta illogicità della motivazione sull'esimente della verità del fatto

    La Corte ha ritenuto che la prova liberatoria ai sensi dell'art. 596 c.p. richiede la piena dimostrazione della verità del fatto attribuito al diffamato. La sentenza ha escluso che ricorressero i presupposti di cui all'art. 596, comma 4, c.p., non essendo stata dimostrata la verità del fatto screditante, consistente nell'inadempimento contrattuale derivante dal mancato rilascio del certificato di rischio. La conclusione è stata desunta dalla mancata citazione in giudizio delle parti civili per rispondere del suddetto inadempimento. Le censure del ricorrente sono state ritenute censure di mero fatto, volte a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Manifesta illogicità della sentenza sull'accertamento della sottrazione di denaro

    La Corte ha ritenuto che la prova liberatoria ai sensi dell'art. 596 c.p. richiede la piena dimostrazione della verità del fatto attribuito al diffamato. La sentenza ha escluso che ricorressero i presupposti di cui all'art. 596, comma 4, c.p., non essendo stata dimostrata la verità del fatto screditante, consistente nell'inadempimento contrattuale derivante dal mancato rilascio del certificato di rischio. La conclusione è stata desunta dalla mancata citazione in giudizio delle parti civili per rispondere del suddetto inadempimento. Le censure del ricorrente sono state ritenute censure di mero fatto, volte a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Travisamento delle doglianze d'appello

    La Corte ha ritenuto che, nel caso in esame, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato. Non è consentito alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

  • Rigettato
    Omessa motivazione sull'inattendibilità delle parti civili

    La Corte ha ritenuto che le censure del ricorrente sono di mero fatto e non individuano una carenza motivazionale che risulti dal testo del provvedimento impugnato, ma sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Omessa motivazione sull'elemento soggettivo

    La Corte ha ritenuto che ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della diffamazione è sufficiente il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale. Il dolo postula la consapevolezza dell'offensività delle parole nel contesto di riferimento. La Corte territoriale ha puntualmente evidenziato come la sussistenza del dolo emergeva dal carattere oggettivamente offensivo dei commenti, dalla loro pubblicazione su un socialnetwork e dalla professione di avvocato dell'imputato, che rendeva comprensibile la portata diffamatoria delle frasi.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per cassazione

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto le doglianze mosse dal ricorrente non deducono una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, richiedendo un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale. Le censure relative al travisamento del fatto e all'elemento psicologico sono state ritenute infondate o inammissibili.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentario1

  • 1Facebook: condannato l’avvocato che lancia accuse sui social invece di citare in giudizioAccesso limitato
    Sara Turchetti · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 4263
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4263
Data del deposito : 2 febbraio 2026

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