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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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- 1. Facebook: condannato l’avvocato che lancia accuse sui social invece di citare in giudizioAccesso limitatoSara Turchetti · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 4263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4263 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO HE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO Udita la relazione svolta dal Consigliere IA LE ME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale IA Francesca Loy, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28 ottobre 2024, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani che aveva ritenuto EL Marino responsabile del reato di cui all’art. 595, commi 1 e 3, cod. pen. per aver pubblicato sul socialnetwork “Facebook” messaggi e post lesivi dell’onore e della reputazione professionale di LA CR e RA RT, nella loro qualità di agenti della “Reale Mutua Assicurazioni” di Trapani. Secondo quanto accertato dai giudici del merito, il Marino, in un commento ad un post pubblicato da una giornalista e, dopo che questo era stato rimosso, in un post pubblicato sulla propria bacheca, aveva scritto frasi dal contenuto Penale Sent. Sez. 5 Num. 4263 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 05/11/2025 2 offensivo nei confronti delle persone offese in relazione al loro lavoro, affermando che le stesse avevano sottratto al padre la somma di circa 1.000 euro e causato all’imputato danni pari a 5/6.000 euro. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi di censura. 2.1. Il primo motivo denuncia il difetto di motivazione, avendo la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla verità del fatto oggettivamente scriminante e cioè sulla sottrazione di circa 1.000 euro ad opera elle parti civili per via della stipulazione di un contratto di assicurazione della durata di 18 mesi, anziché di 6 mesi come convenuto, pronunciandosi invece sul diverso profilo concernente il mancato rilascio dell’attestato di rischio dopo sei mesi dalla stipulazione del contratto di assicurazione. In tal modo la sentenza impugnata avrebbe travisato il contenuto del post attraverso il quale egli chiedeva alle parti civili spiegazioni circa la diversa durata del contratto e dunque la conseguente sottrazione della somma di euro 1.000. La Corte avrebbe altresì omesso di motivare sulla contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle parti civili e della loro conseguente inattendibilità, che era stata dedotta nei motivi di appello. 2.2. Il secondo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte avrebbe individuato l’oggetto della prova liberatoria dell’esimente della verità del fatto nell’inadempimento contrattuale, prova che l’imputato non avrebbe fornito, mentre invece tale circostanza non verrebbe in alcun modo in rilievo nelle frasi incriminate, le quali riguardavano la sottrazione di 1.000 euro da parte delle persone offese, conseguente alla stipula di un contratto avente durata superiore a quella convenuta. In sostanza l’oggetto della prova liberatoria era costituito dalla stipula di un contratto avente una durata superiore a quella realmente convenuta con conseguente maggior premio. Inoltre, manifestamente illogica sarebbe l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui l’imputato avrebbe dovuto provare di aver instaurato una causa civile per responsabilità precontrattuale ovvero per inadempimento, dal momento che essa avrebbe dovuto avere ad oggetto quanto concordato dalle parti verbalmente, e che era contrario ad una norma imperativa, atteso che ai sensi dell’art. 170-bis del d.lgs. n. 209 del 2005 il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei motoveicoli ha durata annuale o superiore. 2.3. Il terzo motivo denuncia la manifesta illogicità della sentenza impugnata in quanto essa da un lato affermerebbe la necessità di accertamento del giudice 3 civile per poter riconoscere l’esimente della verità del fatto, ma dall’altro e al contempo pretenderebbe che fosse il giudice penale ad accertare la sottrazione di 1.000 euro. 2.4. Il quarto motivo denuncia la manifesta illogicità e la mancanza di motivazione in ordine all’elemento psicologico del reato. La Corte territoriale non avrebbe colto che l’imputato, tramite il post, intendeva ottenere una spiegazione da parte di un agente della compagnia assicuratrice, tale EN RT, il quale era figlio e fratello delle parti civile, in ordine alla sottrazione di 1.000 euro e che egli non aveva accettato il rischio di compiere una diffamazione. Sostiene, inoltre, che sarebbe improbabile che il pubblico del social network abbia percepito le frasi come relative ad un furto commesso dalle persone offese, potendo al più percepire «una sorta di malfatto assicurativo». In ogni caso, la sentenza impugnata non avrebbe motivato in ordine alla consapevolezza e volontà dell’imputato che il pubblico percepisse che la ES e la RT avessero compiuto un furto. Sostiene altresì che le costoro avrebbero avuto la possibilità di controbattere. 2.5. Il quinto motivo denuncia la manifesta illogicità e la mancanza di motivazione in quanto la Corte territoriale avrebbe travisato le doglianze d’appello, ricostruendo un fatto non fondato sugli elementi di prova. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Deve premettersi che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, quando non vi è difformità di decisione, le motivazioni della sentenza di primo e di secondo grado possono integrarsi a vicenda in modo da formare un tutto organico ed inscindibile. Il giudice di appello, pertanto, non ha l'obbligo di procedere ad un riesame degli argomenti del primo giudice che ritenga convincenti ed esatti purché dimostri, anche succintamente, di aver tenuto presenti le doglianze dell'appellante e di averle ritenute prive di fondamento (Sez. 4, n. 1198 del 24/11/1992, Pelli, Rv 193013); è stato altresì affermato che «in tema di sentenza penale di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le 4 motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione» (Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv 197497; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino. Cfr., altresì, Sez. 2, n. 37925 del 12/06/2019, Pellegrino, Rv. 277218- 01; Sez. 3, n. 10613 dell'01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116-01). 3. Il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto svolgono sotto diversi profili doglianze in ordine alla valutazione della cd. prova liberatoria di cui all’art. 596 cod. pen. Essi sono inammissibili. 3.1. Secondo l’insegnamento di questa Corte regolatrice, in tema di diffamazione, perché sia operante la possibilità di fornire prova liberatoria ai sensi dell'art. 596 cod. pen., non è sufficiente che, nei confronti della persona la cui reputazione è stata offesa sia pendente un procedimento penale. Invero, l'esistenza di tale procedimento, integra solo parte della condizione di fatto che abilita l'autore delle dichiarazioni offensive alla prova liberatoria, la quale si consegue solo con la piena dimostrazione della esistenza del fatto attribuito al diffamato, dimostrazione che può essere diretta, cioè acquisibile nel medesimo procedimento penale, ovvero indiretta, cioè fornita mediante la produzione della pronunzia irrevocabile di condanna (Sez. 5, n. 11018 del 30/06/1999, Denaro, Rv. 214869; Sez. 5, n. 32256 del 26/01/2015, Proia, Rv. 264503 – 01; Sez. 1, n. 40277 del 21/06/2023, Nanni, Rv. 285372 – 01, in motivazione). L’esclusione della punibilità dell’imputato si fonda non già sulla sua convinzione, eventualmente errata di accusare il diffamato di un fatto vero, ma sull’elemento oggettivo della verità del fatto, che deve essere provato e non meramente supposto. In sostanza, l’art. 596 cod. pen., per dichiarare la non punibilità dell'autore del reato, esige la prova piena della verità del fatto attribuito al diffamato. 3.2. La Corte territoriale, con motivazione logica e coerente ha, innanzitutto, ravvisato il carattere offensivo del contenuto del commento e del post pubblicati sul socialnetwork “Facebook”, e perciò destinati ad essere letti da un numero indeterminato di persone, avulsi da un contesto di riferimento, e che si risolvevano nella attribuzione alle persone offese di una condotta penalmente rilevante, espressamente indicata nella aver sottratto circa 1.000 euro, a cui le stesse non potevano controbattere. La sentenza impugnata ha, inoltre, escluso che ricorressero i presupposti di cui all’art. 596, comma 4, cod. pen., non essendo stata dimostrata la verità del fatto screditante, consistente nell’inadempimento contrattuale derivante dal mancato rilascio del certificato di rischio, conseguente alla durata inferiore all’anno del rapporto assicurativo. Tale conclusione la Corte 5 ha ragionevolmente desunto dalla mancata citazione in giudizio delle parti civili per rispondere del suddetto inadempimento. A fronte di tale apparato argomentativo logico e coerente, il ricorrente muove censure di mero fatto, senza in alcun modo individuare una carenza motivazionale che risulti dal testo del provvedimento impugnato, e che in realtà sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Benché formalmente riferite a vizi riconducibili alla categoria del vizio di motivazione, le doglianze mosse dal Marino non deducono una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. – ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata nel merito alla cd. prova liberatoria di cui all’art. 596 cod. pen., sicché esse sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 3.3. Si deve, altresì aggiungere che, nella parte in cui si denuncia il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, con riguardo all’oggetto delle frasi dei commenti incriminati, quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Nel caso in esame, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato. 4. Il quarto motivo, con cui si deduce l’omessa motivazione in ordine all’elemento soggettivo, è manifestamente infondato. Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della diffamazione è sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, e che comunque implica l'uso consapevole, da parte dell'agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere (Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, dep. 2014, Verratti, Rv. 258943 – 01), senza alcuna necessità di premeditazione. 6 In altri termini, il dolo di diffamazione postula la consapevolezza dell'offensività delle parole e delle espressioni impiegate nel contesto di riferimento, e non già una volontà protesa alla denigrazione (Sez. 5, n. 37236 del 17/10/2025, Pasqualini, Rv. 288819 – 01). Le censure del ricorrente si rivelano dunque aspecifiche e manifestamente infondate. La Corte territoriale ha puntualmente evidenziato come la sussistenza del dolo emergeva dal carattere oggettivamente offensivo dei commenti, che alludevano alla sottrazione ingiustificata di somme di denaro, nonché dalla loro pubblicazione su un socialnetwork, idoneo per sua natura alla diffusione dei contenuti, ed altresì dalla circostanza che, poiché l’imputato svolgeva la professione di avvocato, era per lui ben comprensibile la portata diffamatoria delle frasi pubblicate. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA LE ME OS LO
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale IA Francesca Loy, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28 ottobre 2024, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani che aveva ritenuto EL Marino responsabile del reato di cui all’art. 595, commi 1 e 3, cod. pen. per aver pubblicato sul socialnetwork “Facebook” messaggi e post lesivi dell’onore e della reputazione professionale di LA CR e RA RT, nella loro qualità di agenti della “Reale Mutua Assicurazioni” di Trapani. Secondo quanto accertato dai giudici del merito, il Marino, in un commento ad un post pubblicato da una giornalista e, dopo che questo era stato rimosso, in un post pubblicato sulla propria bacheca, aveva scritto frasi dal contenuto Penale Sent. Sez. 5 Num. 4263 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 05/11/2025 2 offensivo nei confronti delle persone offese in relazione al loro lavoro, affermando che le stesse avevano sottratto al padre la somma di circa 1.000 euro e causato all’imputato danni pari a 5/6.000 euro. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi di censura. 2.1. Il primo motivo denuncia il difetto di motivazione, avendo la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla verità del fatto oggettivamente scriminante e cioè sulla sottrazione di circa 1.000 euro ad opera elle parti civili per via della stipulazione di un contratto di assicurazione della durata di 18 mesi, anziché di 6 mesi come convenuto, pronunciandosi invece sul diverso profilo concernente il mancato rilascio dell’attestato di rischio dopo sei mesi dalla stipulazione del contratto di assicurazione. In tal modo la sentenza impugnata avrebbe travisato il contenuto del post attraverso il quale egli chiedeva alle parti civili spiegazioni circa la diversa durata del contratto e dunque la conseguente sottrazione della somma di euro 1.000. La Corte avrebbe altresì omesso di motivare sulla contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle parti civili e della loro conseguente inattendibilità, che era stata dedotta nei motivi di appello. 2.2. Il secondo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte avrebbe individuato l’oggetto della prova liberatoria dell’esimente della verità del fatto nell’inadempimento contrattuale, prova che l’imputato non avrebbe fornito, mentre invece tale circostanza non verrebbe in alcun modo in rilievo nelle frasi incriminate, le quali riguardavano la sottrazione di 1.000 euro da parte delle persone offese, conseguente alla stipula di un contratto avente durata superiore a quella convenuta. In sostanza l’oggetto della prova liberatoria era costituito dalla stipula di un contratto avente una durata superiore a quella realmente convenuta con conseguente maggior premio. Inoltre, manifestamente illogica sarebbe l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui l’imputato avrebbe dovuto provare di aver instaurato una causa civile per responsabilità precontrattuale ovvero per inadempimento, dal momento che essa avrebbe dovuto avere ad oggetto quanto concordato dalle parti verbalmente, e che era contrario ad una norma imperativa, atteso che ai sensi dell’art. 170-bis del d.lgs. n. 209 del 2005 il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei motoveicoli ha durata annuale o superiore. 2.3. Il terzo motivo denuncia la manifesta illogicità della sentenza impugnata in quanto essa da un lato affermerebbe la necessità di accertamento del giudice 3 civile per poter riconoscere l’esimente della verità del fatto, ma dall’altro e al contempo pretenderebbe che fosse il giudice penale ad accertare la sottrazione di 1.000 euro. 2.4. Il quarto motivo denuncia la manifesta illogicità e la mancanza di motivazione in ordine all’elemento psicologico del reato. La Corte territoriale non avrebbe colto che l’imputato, tramite il post, intendeva ottenere una spiegazione da parte di un agente della compagnia assicuratrice, tale EN RT, il quale era figlio e fratello delle parti civile, in ordine alla sottrazione di 1.000 euro e che egli non aveva accettato il rischio di compiere una diffamazione. Sostiene, inoltre, che sarebbe improbabile che il pubblico del social network abbia percepito le frasi come relative ad un furto commesso dalle persone offese, potendo al più percepire «una sorta di malfatto assicurativo». In ogni caso, la sentenza impugnata non avrebbe motivato in ordine alla consapevolezza e volontà dell’imputato che il pubblico percepisse che la ES e la RT avessero compiuto un furto. Sostiene altresì che le costoro avrebbero avuto la possibilità di controbattere. 2.5. Il quinto motivo denuncia la manifesta illogicità e la mancanza di motivazione in quanto la Corte territoriale avrebbe travisato le doglianze d’appello, ricostruendo un fatto non fondato sugli elementi di prova. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Deve premettersi che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, quando non vi è difformità di decisione, le motivazioni della sentenza di primo e di secondo grado possono integrarsi a vicenda in modo da formare un tutto organico ed inscindibile. Il giudice di appello, pertanto, non ha l'obbligo di procedere ad un riesame degli argomenti del primo giudice che ritenga convincenti ed esatti purché dimostri, anche succintamente, di aver tenuto presenti le doglianze dell'appellante e di averle ritenute prive di fondamento (Sez. 4, n. 1198 del 24/11/1992, Pelli, Rv 193013); è stato altresì affermato che «in tema di sentenza penale di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le 4 motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione» (Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv 197497; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino. Cfr., altresì, Sez. 2, n. 37925 del 12/06/2019, Pellegrino, Rv. 277218- 01; Sez. 3, n. 10613 dell'01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116-01). 3. Il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto svolgono sotto diversi profili doglianze in ordine alla valutazione della cd. prova liberatoria di cui all’art. 596 cod. pen. Essi sono inammissibili. 3.1. Secondo l’insegnamento di questa Corte regolatrice, in tema di diffamazione, perché sia operante la possibilità di fornire prova liberatoria ai sensi dell'art. 596 cod. pen., non è sufficiente che, nei confronti della persona la cui reputazione è stata offesa sia pendente un procedimento penale. Invero, l'esistenza di tale procedimento, integra solo parte della condizione di fatto che abilita l'autore delle dichiarazioni offensive alla prova liberatoria, la quale si consegue solo con la piena dimostrazione della esistenza del fatto attribuito al diffamato, dimostrazione che può essere diretta, cioè acquisibile nel medesimo procedimento penale, ovvero indiretta, cioè fornita mediante la produzione della pronunzia irrevocabile di condanna (Sez. 5, n. 11018 del 30/06/1999, Denaro, Rv. 214869; Sez. 5, n. 32256 del 26/01/2015, Proia, Rv. 264503 – 01; Sez. 1, n. 40277 del 21/06/2023, Nanni, Rv. 285372 – 01, in motivazione). L’esclusione della punibilità dell’imputato si fonda non già sulla sua convinzione, eventualmente errata di accusare il diffamato di un fatto vero, ma sull’elemento oggettivo della verità del fatto, che deve essere provato e non meramente supposto. In sostanza, l’art. 596 cod. pen., per dichiarare la non punibilità dell'autore del reato, esige la prova piena della verità del fatto attribuito al diffamato. 3.2. La Corte territoriale, con motivazione logica e coerente ha, innanzitutto, ravvisato il carattere offensivo del contenuto del commento e del post pubblicati sul socialnetwork “Facebook”, e perciò destinati ad essere letti da un numero indeterminato di persone, avulsi da un contesto di riferimento, e che si risolvevano nella attribuzione alle persone offese di una condotta penalmente rilevante, espressamente indicata nella aver sottratto circa 1.000 euro, a cui le stesse non potevano controbattere. La sentenza impugnata ha, inoltre, escluso che ricorressero i presupposti di cui all’art. 596, comma 4, cod. pen., non essendo stata dimostrata la verità del fatto screditante, consistente nell’inadempimento contrattuale derivante dal mancato rilascio del certificato di rischio, conseguente alla durata inferiore all’anno del rapporto assicurativo. Tale conclusione la Corte 5 ha ragionevolmente desunto dalla mancata citazione in giudizio delle parti civili per rispondere del suddetto inadempimento. A fronte di tale apparato argomentativo logico e coerente, il ricorrente muove censure di mero fatto, senza in alcun modo individuare una carenza motivazionale che risulti dal testo del provvedimento impugnato, e che in realtà sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Benché formalmente riferite a vizi riconducibili alla categoria del vizio di motivazione, le doglianze mosse dal Marino non deducono una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. – ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata nel merito alla cd. prova liberatoria di cui all’art. 596 cod. pen., sicché esse sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 3.3. Si deve, altresì aggiungere che, nella parte in cui si denuncia il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, con riguardo all’oggetto delle frasi dei commenti incriminati, quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Nel caso in esame, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato. 4. Il quarto motivo, con cui si deduce l’omessa motivazione in ordine all’elemento soggettivo, è manifestamente infondato. Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della diffamazione è sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, e che comunque implica l'uso consapevole, da parte dell'agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere (Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, dep. 2014, Verratti, Rv. 258943 – 01), senza alcuna necessità di premeditazione. 6 In altri termini, il dolo di diffamazione postula la consapevolezza dell'offensività delle parole e delle espressioni impiegate nel contesto di riferimento, e non già una volontà protesa alla denigrazione (Sez. 5, n. 37236 del 17/10/2025, Pasqualini, Rv. 288819 – 01). Le censure del ricorrente si rivelano dunque aspecifiche e manifestamente infondate. La Corte territoriale ha puntualmente evidenziato come la sussistenza del dolo emergeva dal carattere oggettivamente offensivo dei commenti, che alludevano alla sottrazione ingiustificata di somme di denaro, nonché dalla loro pubblicazione su un socialnetwork, idoneo per sua natura alla diffusione dei contenuti, ed altresì dalla circostanza che, poiché l’imputato svolgeva la professione di avvocato, era per lui ben comprensibile la portata diffamatoria delle frasi pubblicate. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA LE ME OS LO