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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/07/2025, n. 3517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3517 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 13510 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
[...]
per
(Avv. LI CAUSI Parte_1
_____________________________
) Controparte_1
___________________________
ricorrente
Il Cancelliere CONTRO
(Avv. FURCAS LAURA) CP_2
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 18.07.2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' che CP_3
liquida in complessivi € 1.453,00, per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e cpa come per legge
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/12/2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 296 2022 9020981613/000 notificatagli in data 12.12.2022, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
1. Avviso di addebito n. 596 2011 2001117791/000, notificato il 16/01/2012, per omesso versamento contributi DM10, per l'anno 2011, oltre somme aggiuntive e accessori per l'importo di € 5.961,51; 2. Avviso di addebito n. 596 2012 0000212262/000,
notificato il 28/03/2012, versamento contributi DM10, per l'anno 2011, oltre somme aggiuntive e accessori per l'importo di € 2.002,07; 3. Avviso di addebito n.
596 2012 00003551871/000, notificato il 16/10/2012, versamento contributi
DM10, per l'anno 2011, oltre somme aggiuntive e accessori per l'importo di €
7.233,84; 4. Avviso di addebito n. 596 2012 0006118166/000, notificato il
11/01/2013, versamento contributi DM10, per l'anno 2012, oltre somme aggiuntive e accessori per l'importo di € 9.960,95; 5. Avviso di addebito n. 596
2012 0007107307/000, ente creditore sede di Palermo, versamento CP_2
contributi DM10, per l'anno 2009, oltre somme aggiuntive e accessori per l'importo di € 821,77; 6. Avviso di addebito n. 596 2014 0004178371/000,
notificato il 28/10/2014, ente creditore sede di Palermo, versamento CP_2
contributi DM10, per l'anno 2014, oltre somme aggiuntive e accessori per l'importo di € 2.158,34; 7. Avviso di addebito n. 596 2015 0004132763/000,
notificato il 17/11/2015, ente creditore sede di Palermo, versamento CP_2
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro contributi DM10, per l'anno 2014, oltre somme aggiuntive e accessori per l'importo di € 12.010,12; 8. Avviso di addebito n. 596 2015 0004655667/000,
notificato il 11/10/2016, versamento contributi DM10, per l'anno 2016, oltre somme aggiuntive e accessori per l'importo di € 1.976,26, contestando di non avere mai ricevuto la notifica degli stessi, la violazione degli articoli 50 del D.P.R.
602/73 e 30 del D.L. 78/2010, intervenuta decadenza del potere di riscossione ex art.lo 25 del D.p.r. 602/73 e che, comunque, i crediti contributivi sottesi si erano ormai prescritti;
chiedendo, per l'effetto, chiedendo dichiararsi “la nullità
dell'intimazione di pagamento n. 299 2022 9020981613/000, per omessa
notifica degli atti presupposti e per decadenza e/o prescrizione delle somme
pretese in pagamento.…”
Regolarmente citata, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso CP_2
stante la regolare notifica degli atti presupposti, l'inammissibilità dell'opposizione poiché tardiva e chiedendo nel merito che l'eventuale prescrizione quinquennale sarebbe da imputare all'inerzia del Concessionario (ADER), che non avrebbe compiuto atti interruttivi.
La causa veniva istruita documentalmente ordinando all'Agente della Riscossione
ex art. art. 213 cpc di depositare copia conforme di tutti gli atti interruttivi successivi alla notifica degli avvisi di addebito.
La causa veniva, quindi, rinviata per la discussione all'odierna udienza e in pari data decisa.
Parte ricorrente lamenta, per quanto di competenza di questo giudice la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta. Si
tratta di un vizio che attiene alla irregolarità formale della intimazione di pagamento per vizi propri della stessa (invalidità derivata dall'intimazione per
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro omessa notifica degli atti presupposti) con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi (rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva di ) che CP_4
deve essere fatta valere nel termine di venti giorni e nelle forme di cui all'art. 617
c.p.c. .
Non sussiste la nullità derivante dall'omessa allegazione all'intimazione di pagamento degli atti presupposti: sempre la Suprema Corte (ord. n. 21065 /
2022) ha da ultimo ribadito che: “l'intimazione di pagamento è normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
che così recitano: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica». Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del
25/06/2009). Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del
18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione”.
Va ancora osservato che il ricorrente, eccependo – quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva – la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è esclusivamente l'Ente creditore. Deve,
infatti, rilevarsi come difetti di legittimazione passiva Controparte_5
e ciò alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema
[...]
Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell' 8 marzo 2022, hanno evidenziato che l'Agente della Riscossione non è titolare del credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva,
competendo la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere l'inesistenza del credito, al solo Ente impositore.
Mal posta si palesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dall'Ente impositore per il preteso mancato rispetto del termine decadenziale di impugnazione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, decorrente dalla data di
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito.
Come già osservato, il ricorrente, eccependo – quanto al profilo riguardante il merito della pretesa contributiva – la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine quinquennale successivo,
ha formulato una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. .
Tale opposizione può proporsi per questioni attinenti non solo alla pignorabilità
dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero davanti al
Giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2,
c.p.c.).
Questa opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. civile, sez. III, 31/03/2007, n. 8061).
Tornando al caso di specie, in cui al momento dell'instaurazione del presente giudizio era decorso il termine previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 (le notifiche della cartella e dell'avviso di addebito opposti risalgono rispettivamente all' 01/09/2011 e al 20/08/2012 e il ricorso in opposizione all'esecuzione è stato depositato l' 11/07/2022), il ricorrente non poteva più contestare nel merito la pretesa dell'Ente, ma aveva, in effetti, ancora il rimedio dell'opposizione all'esecuzione di cui agli artt. 615 e 616 c.p.c., a mezzo del quale poteva far valere nei confronti del Concessionario e dell' Ente impositore fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi successivamente alla notificazione della cartella e
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'avviso di pagamento, fra cui la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione (in termini Cass. civile,
sez. III, 30/11/2005, n. 26089: “In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a
titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi
del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e
non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel
giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso”).
Ciò detto, questione dirimente assume nella fattispecie de qua la fondatezza o meno dell'eccezione della c.d. nullità derivata dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei crediti ivi portati.
Ebbene, sulla base della documentazione versata in atti, emerge che l'onere probatorio in ordine alla ritualità della notifica sia degli atti impugnati è stato assolto dall'Ente impositore risultando gli avvisi di addebito opposti notificati a mezzo pec e a mezzo servizio postale( cfr. produzione e relative ricevute). CP_6
Ciò posto non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento de qua.
Va, innanzitutto, chiarito che in tema di contributi previdenziali la prescrizione è
quinquennale, come stabilito dall' art. 3 della L. n. 335/1995.
Quanto al termine di prescrizione quinquennale applicabile, deve osservarsi come la giurisprudenza abbia chiarito che “la scadenza del termine pacificamente perentorio
per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza
dalla possibilità di proporre impugnazione), produce esclusivamente l'effetto essenziale
della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare la c.d. “conversione”
del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale), in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. . Infatti, si è ritenuto che tale ultima norma si
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro applichi nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo, mentre la suddetta
cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva di efficacia di giudicato”
(Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2021, n. 14690).
CP_ Orbene, nel corso del giudizio, l (dando attuazione all'ordine di esibizione disposto dal Tribunale nei confronti di ) ha depositato tutta la documentazione CP_4
comprovante la regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione da parte del
Concessionario ovvero le istanze di definizione agevolata e i pagamenti parziali,
l'accoglimento rottamazione ter le notifiche notifiche via pec degli avvisi di intimazione di pagamento n. 29620169031057259000, n. avi
29620189012553760000, n. avi 29620229020981613000, n. avi
29620249032735761000 relativi ai credi contributivi portati negli AVA opposti ( cfr.
prod. allegata alla nota di deposito del 24.12.2024 .
Il ricorso va, pertanto, rigettato non potendosi ritenere maturata la prescrizione quinquennale relativamente ai crediti portati negli avvisi di addebito in oggetto.
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 31/07/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 13510 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
[...]
per
(Avv. LI CAUSI Parte_1
_____________________________
) Controparte_1
___________________________
ricorrente
Il Cancelliere CONTRO
(Avv. FURCAS LAURA) CP_2
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 18.07.2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' che CP_3
liquida in complessivi € 1.453,00, per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e cpa come per legge
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/12/2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 296 2022 9020981613/000 notificatagli in data 12.12.2022, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
1. Avviso di addebito n. 596 2011 2001117791/000, notificato il 16/01/2012, per omesso versamento contributi DM10, per l'anno 2011, oltre somme aggiuntive e accessori per l'importo di € 5.961,51; 2. Avviso di addebito n. 596 2012 0000212262/000,
notificato il 28/03/2012, versamento contributi DM10, per l'anno 2011, oltre somme aggiuntive e accessori per l'importo di € 2.002,07; 3. Avviso di addebito n.
596 2012 00003551871/000, notificato il 16/10/2012, versamento contributi
DM10, per l'anno 2011, oltre somme aggiuntive e accessori per l'importo di €
7.233,84; 4. Avviso di addebito n. 596 2012 0006118166/000, notificato il
11/01/2013, versamento contributi DM10, per l'anno 2012, oltre somme aggiuntive e accessori per l'importo di € 9.960,95; 5. Avviso di addebito n. 596
2012 0007107307/000, ente creditore sede di Palermo, versamento CP_2
contributi DM10, per l'anno 2009, oltre somme aggiuntive e accessori per l'importo di € 821,77; 6. Avviso di addebito n. 596 2014 0004178371/000,
notificato il 28/10/2014, ente creditore sede di Palermo, versamento CP_2
contributi DM10, per l'anno 2014, oltre somme aggiuntive e accessori per l'importo di € 2.158,34; 7. Avviso di addebito n. 596 2015 0004132763/000,
notificato il 17/11/2015, ente creditore sede di Palermo, versamento CP_2
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro contributi DM10, per l'anno 2014, oltre somme aggiuntive e accessori per l'importo di € 12.010,12; 8. Avviso di addebito n. 596 2015 0004655667/000,
notificato il 11/10/2016, versamento contributi DM10, per l'anno 2016, oltre somme aggiuntive e accessori per l'importo di € 1.976,26, contestando di non avere mai ricevuto la notifica degli stessi, la violazione degli articoli 50 del D.P.R.
602/73 e 30 del D.L. 78/2010, intervenuta decadenza del potere di riscossione ex art.lo 25 del D.p.r. 602/73 e che, comunque, i crediti contributivi sottesi si erano ormai prescritti;
chiedendo, per l'effetto, chiedendo dichiararsi “la nullità
dell'intimazione di pagamento n. 299 2022 9020981613/000, per omessa
notifica degli atti presupposti e per decadenza e/o prescrizione delle somme
pretese in pagamento.…”
Regolarmente citata, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso CP_2
stante la regolare notifica degli atti presupposti, l'inammissibilità dell'opposizione poiché tardiva e chiedendo nel merito che l'eventuale prescrizione quinquennale sarebbe da imputare all'inerzia del Concessionario (ADER), che non avrebbe compiuto atti interruttivi.
La causa veniva istruita documentalmente ordinando all'Agente della Riscossione
ex art. art. 213 cpc di depositare copia conforme di tutti gli atti interruttivi successivi alla notifica degli avvisi di addebito.
La causa veniva, quindi, rinviata per la discussione all'odierna udienza e in pari data decisa.
Parte ricorrente lamenta, per quanto di competenza di questo giudice la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta. Si
tratta di un vizio che attiene alla irregolarità formale della intimazione di pagamento per vizi propri della stessa (invalidità derivata dall'intimazione per
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro omessa notifica degli atti presupposti) con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi (rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva di ) che CP_4
deve essere fatta valere nel termine di venti giorni e nelle forme di cui all'art. 617
c.p.c. .
Non sussiste la nullità derivante dall'omessa allegazione all'intimazione di pagamento degli atti presupposti: sempre la Suprema Corte (ord. n. 21065 /
2022) ha da ultimo ribadito che: “l'intimazione di pagamento è normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
che così recitano: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica». Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del
25/06/2009). Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del
18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione”.
Va ancora osservato che il ricorrente, eccependo – quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva – la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è esclusivamente l'Ente creditore. Deve,
infatti, rilevarsi come difetti di legittimazione passiva Controparte_5
e ciò alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema
[...]
Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell' 8 marzo 2022, hanno evidenziato che l'Agente della Riscossione non è titolare del credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva,
competendo la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere l'inesistenza del credito, al solo Ente impositore.
Mal posta si palesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dall'Ente impositore per il preteso mancato rispetto del termine decadenziale di impugnazione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, decorrente dalla data di
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito.
Come già osservato, il ricorrente, eccependo – quanto al profilo riguardante il merito della pretesa contributiva – la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine quinquennale successivo,
ha formulato una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. .
Tale opposizione può proporsi per questioni attinenti non solo alla pignorabilità
dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero davanti al
Giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2,
c.p.c.).
Questa opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. civile, sez. III, 31/03/2007, n. 8061).
Tornando al caso di specie, in cui al momento dell'instaurazione del presente giudizio era decorso il termine previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 (le notifiche della cartella e dell'avviso di addebito opposti risalgono rispettivamente all' 01/09/2011 e al 20/08/2012 e il ricorso in opposizione all'esecuzione è stato depositato l' 11/07/2022), il ricorrente non poteva più contestare nel merito la pretesa dell'Ente, ma aveva, in effetti, ancora il rimedio dell'opposizione all'esecuzione di cui agli artt. 615 e 616 c.p.c., a mezzo del quale poteva far valere nei confronti del Concessionario e dell' Ente impositore fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi successivamente alla notificazione della cartella e
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'avviso di pagamento, fra cui la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione (in termini Cass. civile,
sez. III, 30/11/2005, n. 26089: “In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a
titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi
del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e
non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel
giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso”).
Ciò detto, questione dirimente assume nella fattispecie de qua la fondatezza o meno dell'eccezione della c.d. nullità derivata dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei crediti ivi portati.
Ebbene, sulla base della documentazione versata in atti, emerge che l'onere probatorio in ordine alla ritualità della notifica sia degli atti impugnati è stato assolto dall'Ente impositore risultando gli avvisi di addebito opposti notificati a mezzo pec e a mezzo servizio postale( cfr. produzione e relative ricevute). CP_6
Ciò posto non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento de qua.
Va, innanzitutto, chiarito che in tema di contributi previdenziali la prescrizione è
quinquennale, come stabilito dall' art. 3 della L. n. 335/1995.
Quanto al termine di prescrizione quinquennale applicabile, deve osservarsi come la giurisprudenza abbia chiarito che “la scadenza del termine pacificamente perentorio
per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza
dalla possibilità di proporre impugnazione), produce esclusivamente l'effetto essenziale
della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare la c.d. “conversione”
del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale), in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. . Infatti, si è ritenuto che tale ultima norma si
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro applichi nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo, mentre la suddetta
cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva di efficacia di giudicato”
(Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2021, n. 14690).
CP_ Orbene, nel corso del giudizio, l (dando attuazione all'ordine di esibizione disposto dal Tribunale nei confronti di ) ha depositato tutta la documentazione CP_4
comprovante la regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione da parte del
Concessionario ovvero le istanze di definizione agevolata e i pagamenti parziali,
l'accoglimento rottamazione ter le notifiche notifiche via pec degli avvisi di intimazione di pagamento n. 29620169031057259000, n. avi
29620189012553760000, n. avi 29620229020981613000, n. avi
29620249032735761000 relativi ai credi contributivi portati negli AVA opposti ( cfr.
prod. allegata alla nota di deposito del 24.12.2024 .
Il ricorso va, pertanto, rigettato non potendosi ritenere maturata la prescrizione quinquennale relativamente ai crediti portati negli avvisi di addebito in oggetto.
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 31/07/2025.
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- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro