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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/05/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 29 maggio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 911/2024 R.G. e vertente
fra
(P.IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, (C.F.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Naborre ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla via Verrastro n.
26, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Silvana Mariotti, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 18.03.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-
001625387 relativa all'atto di accertamento n. .6400.04/02/2019.0022375 CP_1 del 04/02/2019 riferito all'anno 2017, notificata il 16.02.2024, con la quale veniva ordinato al sig. nella qualità di legale rapp.te p.t. della Parte_2
società il pagamento della somma di € Parte_1
9.318,33, per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per il suindicato periodo, e domandava, sulle base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, di accogliere la presente opposizione e per l'effetto di dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace l'ordinanza ingiunzione opposta;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t. e domandava, CP_1
nel merito, di respingere il ricorso avverso, siccome infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, di confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia. Con vittoria delle spese e delle competenze di lite.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 29 maggio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente propone opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-
001625387 notificata il 16.02.2024, con la quale veniva intimato al sig.
[...]
, quale legale rappresentante p.t. della società Pt_2 Parte_1
la somma complessiva di € 9.318,33, scaturente dall'atto di accertamento n.
[...]
.6400.04/02/2019.0022375 del 04.02.2019, di contestazione della CP_1
2 violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per avere omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in relazione all'anno 2017.
Preliminarmente, va dato atto della tempestività della presente opposizione depositata il 18 marzo 2024 (quale primo giorno successivo non festivo alla scadenza cadente nella giornata di domenica 17 marzo 2024) avverso l'ordinanza-ingiunzione notificata il 16.02.2024, conformemente al disposto di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 che, al comma 6, prevede: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Passando al merito, parte ricorrente, sul presupposto che la c.d. rottamazione quater, prevista dall'art. 1, comma 231 e ss., della legge 197/2022, trovi applicazione anche nella materia oggetto del presente giudizio, deduce l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per essere intervenuta successivamente al 08.09.2023, data in cui l ha accordato la Controparte_2
rateizzazione degli importi portati dall'avviso di addebito n. 392 2018 00000453
79 000, al quale si riferisce il suddetto atto di accertamento.
L'argomentazione non appare condivisibile, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di merito, alla quale si ritiene di dare continuità e che si richiama anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., che al riguardo ha statuito “… non risulta pertinente il richiamo operato dalla ricorrente alla
Legge di Bilancio 2023 art. 1 comma 240 ed invero nella specie trattasi di sanzioni amministrative comminate a seguito della violazione ed estranee alla procedura di adesione agevolata che ha ad oggetto avvisi di addebito, volti al recupero delle contribuzioni omesse …” (si veda sentenza del 31.03.2025 emessa dal Tribunale di Catania, est. Dott.ssa Maria Letizia Leonardi).
In conclusione, atteso che la sanzione amministrativa di cui all'ordinanza opposta non sia un debito risultante dai singoli carichi affidati all' CP_3
[..
[...] [...]
; attesa la diversità di natura della sanzione amministrativa comminata
[...]
e delle sanzioni civili previste dall'art. 116 della legge n. 388/2000, rispetto alle quali sarebbe invece invocabile la definizione agevolata, consegue il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, avuto riguardo alla natura e al valore della causa e alle fasi espletate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in qualità di legale Parte_2
rappresentante pro tempore, della società con Parte_1
depositato il 18 marzo 2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.300,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Potenza, 29 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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