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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 3440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3440 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 2/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 892/2023
T R A
nata a [...] il [...] e residente in [...]in Parte_1
Campania alla Via Vicinale Ficocelle n. 42/1, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Lucarelli tutti domiciliati in Napoli alla Via Francesco Caracciolo n. 10; Appellante
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Armando Diaz n°11; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 20.4.2023, ha Parte_1 proposto appello per la riforma della sentenza n. 5169/2022 pubbl. il 20.10.2022 con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la sua domanda diretta a “svolta la richiesta istruttoria, mediante la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio medico accertare e dichiarare l'idoneità all'insegnamento della sig.ra e per l'effetto ordinare il Parte_1 suo immediato reintegro nelle sue mansioni di docente … altresì accertare e dichiarare la riconducibilità dei disturbi lamentati dalla ricorrente a cause riconducibili al servizio svolto”.
Nel precedente grado la ricorrente aveva esposto:
1 -di essere dipendente del dal 10.09.1983, con la funzione di docente Controparte_1 della scuola primaria presso il Circolo Didattico “Doria” di Napoli, ed attualmente assegnata all'Istituto Comprensivo VII° Pergolesi 2 di Pozzuoli;
-che per le patologie sofferte, era già stata dichiarata permanentemente inidonea all'insegnamento, ma idonea all'espletamento di altre mansioni, dalla Commissione medica di verifica di Napoli, con verbale BL/S n. 31916 del 28.11.2018 per “Disturbo disforico con sintomi psicotici cronicizzato”;
-che successivamente aveva richiesto di essere sottoposta a nuova visita medico collegiale ai fini dell'accertamento dell'idoneità, ritenendo di aver recuperato la capacità psico-fisica per svolgere i compiti di docenza e, di conseguenza, di poter essere riammessa all'insegnamento;
-che la Commissione medica di prima istanza, dopo aver disposto accertamento specialistico psicodiagnostico presso una struttura pubblica ed aver formulato diagnosi di “Disturbo di personalità con sintomi psicotici”, aveva giudicato la con verbale BL/S n. 38116 del Pt_1
15.01.2020, permanentemente inidonea all'insegnamento ma idonea ad altri compiti dei profili amministrativi o tecnici, con ciò confermando il giudizio già espresso nel 2018;
-che avverso detto giudizio, l'interessata aveva proposto ricorso amministrativo alla Commissione medica interforze di seconda istanza;
-che detta Commissione aveva delegato della visita il Collegio Medico Legale della Parte_2
, il quale a sua volta aveva chiesti nuovo accertamento psichiatrico;
[...]
-che la Commissione di seconda istanza, ricevuta la documentazione inerente alla visita, con verbale BL/S J12000112 del 06.08.2020, aveva formulato il giudizio diagnostico di “Disturbo della personalità con episodi psicotici in attuale buon compenso, con assenza di disturbi psicopatologici”, ed espresso il seguente giudizio: “La Sig.ra per le infermità Parte_1 di cui al giudizio diagnostico, è giudicata: 1) Permanentemente non idonea al servizio, in modo relativo, allo svolgimento di tutte le mansioni del profilo professionale docente. Si idonea allo svolgimento di mansioni di supporto amministrativo. Controindicate mansioni/attività a maggiore stress psichico;
2) La non idoneità permanente relativa è determinata da infermità che, sulla base degli atti, non risultano essere oggetto di accertamento ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;
3) Alla formulazione del giudizio medico legale ha partecipato il Dirigente del Prof. Il giudizio è stato formulato in relazione all'esito CP_2 Persona_1 della visita medica eseguita dal Collegio Medico Legale della e Controparte_3 alla documentazione in atti, da cui è emerso che la medesima è affetta da un disturbo psichico, con episodi psicotici, per il quale, peraltro, la CMV (Commissione Medica di Verifica) di Napoli ha formulato giudizi, sia di non idoneità temporanea alla funzione di docente, sia di non idoneità permanente alla predetta funzione, e che, a parere di questa Commissione controindica lo svolgimento delle mansioni di docente, considerate certamente a maggiore stress psichico, anche per il contatto continuativo con gli alunni. Tuttavia, si ritiene altresì che, allo stato, la dipendente possa essere utilmente impiegata in mansioni di supporto amministrativo, con le prescritte limitazioni”.
Il si era costituito nel precedente grado deducendo il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda.
Il Tribunale di Napoli, con la gravata sentenza, espletata c.t.u. medico-legale, ha rigettato la domanda della docente facendo proprie le conclusioni della relazione peritale ritenuta scientificamente ineccepibile ed appagante sotto il profilo motivazionale e logico, ritenendo parimenti infondata la pretesa che la patologia diagnostica fosse dichiarata dipendente da causa di servizio, con compensazione delle spese di lite e c.t.u. in solido a carico di entrambe le parti.
2 La ha impugnato detta statuizione dolendosi, con il primo ed unico motivo, della errata Pt_1 ed illogica motivazione per aver il giudice di prime cure fatto proprie le considerazioni della c.t.u. eccessivamente sbilanciata sulla valorizzazione delle componenti patologiche registrate nella ricorrente all'inizio del suo trascorso clinico, senza prestare la necessaria attenzione ai miglioramenti registrati dalla medesima nel corso del tempo.
Più specificamente, l'appellante ha contestato l'elaborato peritale per aver considerato solo ed esclusivamente singoli documenti diagnostici senza dare rilievo alla successione cronologica dei referti che dimostravano una costante remissione delle condizioni patologiche della docente, sino alla ultima diagnosi del certificato di visita psichiatrica eseguita il 15.7.2020 dal dott. Per_2
c/o Centro Dipartimento di Salute Mentale Struttura Centrale Psicopatologica
[...] CP_4 da Mobbing e Disadattamento Lavorativo che escludeva la presenza di disturbi di pertinenza psicopatologica.
Ha poi contestato al consulente d'ufficio di aver sottoposto l'appellante ad un esame solo di tipo colloquiale in un unico accesso senza lo svolgimento di alcun test psico attitudinale o comportamentale, nonché per l'eccessivo carico di rilievo assegnato alla vicenda personale della ricorrente, omettendo di considerare che le difficoltà patite erano state create da motivazioni esogene derivanti dai terzi coi quali si era trovata ad operare e non dagli eventi personali.
Ciò premesso, la docente ha concluso chiedendo: in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare la sua idoneità all'insegnamento con immediato reintegro nelle sue mansioni di docente;
in via istruttoria, disporsi rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio anche collegiale;
con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari di causa con attribuzione.
Ricostituito il contraddittorio, il , nel resistere alla domanda, ne ha Controparte_1 dedotto l'infondatezza chiedendone il rigetto. Ha osservato che la ricorrente ha cominciato a presentare disturbi psichici a decorrere dal 2006, rappresentati dapprima da un disturbo ansioso- depressivo con somatizzazioni, successivamente associato a spunti fobici, fino a slatentizzare un disturbo di personalità con episodi psicotici;
che sia il Collegio delegato dalla Commissione medica di seconda istanza, sia il c.t.u. hanno dato adeguatamente conto dell'attuale buon compenso dei disturbi della personalità della ricorrente e, ciò nonostante, hanno confermato il giudizio di inidoneità all'insegnamento; che i giudizi di non idoneità formulati nel tempo dalle competenti Commissioni mediche sono finalizzati sia alla salvaguardia della salute della lavoratrice, sia alla tutela degli alunni.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127- ter c.p.c., acquisite le note scritte, il Collegio ha trattenuta la causa in decisione.
L'appello è infondato.
Occorre premettere che il gravame riguarda soltanto i capi della sentenza relativi al giudizio di inidoneità della ricorrente all'insegnamento, mentre alcuna censura è stata sollevata alla sentenza in riferimento alle problematiche introdotte nel precedente grado inerenti alla dipendenza da causa di servizio della patologia diagnostica che – risolte come da pronuncia del primo giudice - sono ormai coperte da giudicato.
L'appellante contesta la c.t.u. espletata in primo grado e il Giudice che ha fatto proprie le relative considerazioni. Si duole che il consulente d'ufficio ha valorizzato le componenti patologiche 3 registrate all'inizio del trascorso clinico della ricorrente mentre non ha considerato i progressi registrati nel corso del tempo ed i referti che hanno comprovato i suoi netti miglioramenti, con regresso dei fenomeni ansiosi, sino all'ultimo certificato medico del 15.7.2020 che ha escluso disturbi di natura psicopatologica della docente.
Le doglianze attoree non sono condivisibili.
Invero il l'ausiliario del Giudice ha ripercorso la vita personale, familiare e lavorativa della ricorrente e la sua storia clinica. Ha considerato le diverse consulenze psichiatriche effettuate presso la Commissione Medica di Verifica, per poi affermare che la condizione psicopatologica che ne era emersa (“ormai cronicizzata, caratterizzata essenzialmente da instabilità del tono dell'umore, prevalentemente disforico, ansia, non coscienza di malattia, ideazione interpretativa e persecutoria in situazioni di maggiore stress psico-fisico”), era stata riconfermata dall'esame psicodiagnostico del 28.11.2019 e dalle numerose visite effettuate presso l'U.O.S.M. dell' Pt_3
, ove la docente era in cura, a partire dal 2013 (precisamente, del 18.7.2013, 23.11.2016,
[...]
13.92017 e 7.11.2018).
Sulla base delle citate valutazioni specialistiche, in considerazione della documentazione medica depositata in atti, del resoconto anamnestico, dell'esame neuropsichiatrico eseguito dallo stesso c.t.u., ha rilevato a livello diagnostico “una sindrome mista ansioso-depressiva, le cui manifestazioni cliniche predominanti sono caratterizzate principalmente da una certa quota d'ansia, riduzione del tono dell'umore, sentimenti di inadeguatezza, disistima, scarsa autoefficacia e diminuita tolleranza allo stress”.
Il c.t.u. ha espressamente menzionato il certificato del 15.07.2020 del Dott. (invocato dalla Per_2 appellante) che ha escluso la presenza di disturbi di natura psicopatologica della docente, ritenendo detta valutazione non condivisibile in quanto in contrasto con le risultanze cliniche emerse dalla copiosa documentazione specialistica versata agli atti (relativa sia alle visite psichiatriche presso la Commissione Medica di Verifica sia ai controlli specialistici effettuati presso la struttura pubblica) nonché con le conclusioni diagnosticate dallo stesso Dott. Per_2 pochi mesi prima (il 19.11.2019), secondo cui “il disturbo ansioso-disforico, sebbene allo stato in remissione, risultava pur sempre influenzato da condizioni esterne, in particolare da stress lavorativi, gli stessi che sono anche alla base dello sviluppo di idee di riferimento e di influenzamento”.
Nell'elaborato peritale si dà atto che “la condizione psicopatologica risulta in relativo e stabile compenso clinico in quanto la periziata è lontana da situazioni stressanti di rilievo o eventi di lavoro sfavorevoli, grazie alla nuova attività lavorativa, che, seppure per lei meno gratificante, le consente comunque di affrontare i propri compiti con maggiore serenità. Grazie a ritmi lavorativi di certo meno gravosi ed impegnativi, essendo stata ormai dispensata dall'insegnamento, risulta assente una psicopatologia maggiore o disturbi cognitivi e dispercettivi di rilevanza clinica che, se presenti, avrebbero potuto in qualche modo ostacolare la ripresa di un'attività lavorativa confacente”. Si conclude poi che “pur considerando che la condizione psichica risulta allo stato in fase di relativo compenso, non si può sottovalutare che peculiari caratteristiche strutturali e funzionali della periziata la rendono particolarmente
“vulnerabile” a determinate situazioni stressanti, risultando in tali circostanze molto sensibile alle circostanze ambientali, poco capace di gestire le proprie emozioni e controllare la propria impulsività …
4 Pertanto, sulla base dei disturbi psichici sopradescritti, la sig.ra non risulta essere più Pt_1 in grado di svolgere la funzione di docente, in quanto attività che implica un grado particolare di responsabilità e che richiede un costante rapporto interpersonale, capacità quindi comunicative e di gestione dei rapporti interpersonali. Da tutto quanto esposto ben si comprende come una iperstimolazione può trasformarsi in un fattore stressante che rischia di generare cadute depressive, anche con gravi scompensi psichici, e di accentuare i propri vissuti di autosvalutazione, di inadeguatezza, scarsa stima di sé e di incapacità. Risulta, quindi, importante che la periziata possa essere addetta a compiti compatibili con la sua preparazione culturale e professionale, collocata fuori ruolo in un ambiente lavorativo adeguato, in cui non venga sottoposta ad eccessive responsabilità, a sollecitazioni particolari e stressanti, non eccessivamente stimolante sul piano relazionale, in cui non debba sottostare ad una modalità di lavoro troppo impegnativa”.
Le descritte valutazioni medico-legali, sorrette da ampia documentazione medica riguardante l'intera storia clinica e percorso diagnostico della ricorrente, motivate in modo chiaro, coerente ed esaustivo, dimostrano l'inconsistenza delle doglianze attoree, in particolare smentiscono che il consulente del Giudice non abbia adeguatamente considerato i miglioramenti della ricorrente e i certificati medici/referti più recenti, compreso il giudizio diagnostico del 15.7.2020, che invece l'ausiliario ha espressamente e ragionevolmente dichiarato di non condividere.
Va rimarcato che i progressi registrati dalla ricorrente e la sua attuale condizione patologica “in relativo e stabile compenso clinico” sono ricollegati, nella ricostruzione del c.t.u., alla assenza di contesti stressanti e di situazioni lavorative gravose e di responsabilità. Perciò, pur tenuto conto della remissione della condizione patologica, il consulente ha concluso valutando la ricorrente
“non più in grado di svolgere la funzione di insegnante in quanto attività che implica un grado particolare di responsabilità, di impegno e che richiede un costante rapporto interpersonale, capacità quindi comunicative e di gestione dei rapporti interpersonali, nella stessa attualmente compromesse”.
La circostanza dedotta dalla appellante secondo cui le difficoltà patite sarebbero state create da situazioni esogene legate a terzi, e non da vicende personali, conferma la predetta conclusione del c.t.u. circa la compromissione nella docente delle capacità comunicative e di gestione dei rapporti interpersonali, ossia di capacità indispensabili per l'esercizio dell'insegnamento, con ciò rendendo la ricorrente inidonea a questa attività.
Anche il rilievo relativo all'esame di tipo colloquiale cui è stata sottoposta la docente dall'ausiliario del Giudice, particolarmente penalizzante in quanto concentrato in un'unica seduta e comportante elementi di stress, avvalora le valutazioni mediche sopra descritte sulla condizione patologica della in relativo e stabile compenso ma pur sempre legata a situazioni serene Pt_1
e prive di stress, così giustificando la necessità, rimarcata dal c.t.u., di un ambiente lavorativo adeguato per la docente non eccessivamente stimolante sul piano relazionale e con modalità di lavoro non troppo impegnativa.
Per le ragioni descritte, la pronuncia di primo grado appare incensurabile e l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza della e si liquidano come da dispositivo, in Pt_1 applicazione dei criteri del DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della complessità bassa delle questioni trattate. 5 Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi Parte_1 euro 1984,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge.
-Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R., n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 2/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
6
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 2/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 892/2023
T R A
nata a [...] il [...] e residente in [...]in Parte_1
Campania alla Via Vicinale Ficocelle n. 42/1, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Lucarelli tutti domiciliati in Napoli alla Via Francesco Caracciolo n. 10; Appellante
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Armando Diaz n°11; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 20.4.2023, ha Parte_1 proposto appello per la riforma della sentenza n. 5169/2022 pubbl. il 20.10.2022 con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la sua domanda diretta a “svolta la richiesta istruttoria, mediante la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio medico accertare e dichiarare l'idoneità all'insegnamento della sig.ra e per l'effetto ordinare il Parte_1 suo immediato reintegro nelle sue mansioni di docente … altresì accertare e dichiarare la riconducibilità dei disturbi lamentati dalla ricorrente a cause riconducibili al servizio svolto”.
Nel precedente grado la ricorrente aveva esposto:
1 -di essere dipendente del dal 10.09.1983, con la funzione di docente Controparte_1 della scuola primaria presso il Circolo Didattico “Doria” di Napoli, ed attualmente assegnata all'Istituto Comprensivo VII° Pergolesi 2 di Pozzuoli;
-che per le patologie sofferte, era già stata dichiarata permanentemente inidonea all'insegnamento, ma idonea all'espletamento di altre mansioni, dalla Commissione medica di verifica di Napoli, con verbale BL/S n. 31916 del 28.11.2018 per “Disturbo disforico con sintomi psicotici cronicizzato”;
-che successivamente aveva richiesto di essere sottoposta a nuova visita medico collegiale ai fini dell'accertamento dell'idoneità, ritenendo di aver recuperato la capacità psico-fisica per svolgere i compiti di docenza e, di conseguenza, di poter essere riammessa all'insegnamento;
-che la Commissione medica di prima istanza, dopo aver disposto accertamento specialistico psicodiagnostico presso una struttura pubblica ed aver formulato diagnosi di “Disturbo di personalità con sintomi psicotici”, aveva giudicato la con verbale BL/S n. 38116 del Pt_1
15.01.2020, permanentemente inidonea all'insegnamento ma idonea ad altri compiti dei profili amministrativi o tecnici, con ciò confermando il giudizio già espresso nel 2018;
-che avverso detto giudizio, l'interessata aveva proposto ricorso amministrativo alla Commissione medica interforze di seconda istanza;
-che detta Commissione aveva delegato della visita il Collegio Medico Legale della Parte_2
, il quale a sua volta aveva chiesti nuovo accertamento psichiatrico;
[...]
-che la Commissione di seconda istanza, ricevuta la documentazione inerente alla visita, con verbale BL/S J12000112 del 06.08.2020, aveva formulato il giudizio diagnostico di “Disturbo della personalità con episodi psicotici in attuale buon compenso, con assenza di disturbi psicopatologici”, ed espresso il seguente giudizio: “La Sig.ra per le infermità Parte_1 di cui al giudizio diagnostico, è giudicata: 1) Permanentemente non idonea al servizio, in modo relativo, allo svolgimento di tutte le mansioni del profilo professionale docente. Si idonea allo svolgimento di mansioni di supporto amministrativo. Controindicate mansioni/attività a maggiore stress psichico;
2) La non idoneità permanente relativa è determinata da infermità che, sulla base degli atti, non risultano essere oggetto di accertamento ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;
3) Alla formulazione del giudizio medico legale ha partecipato il Dirigente del Prof. Il giudizio è stato formulato in relazione all'esito CP_2 Persona_1 della visita medica eseguita dal Collegio Medico Legale della e Controparte_3 alla documentazione in atti, da cui è emerso che la medesima è affetta da un disturbo psichico, con episodi psicotici, per il quale, peraltro, la CMV (Commissione Medica di Verifica) di Napoli ha formulato giudizi, sia di non idoneità temporanea alla funzione di docente, sia di non idoneità permanente alla predetta funzione, e che, a parere di questa Commissione controindica lo svolgimento delle mansioni di docente, considerate certamente a maggiore stress psichico, anche per il contatto continuativo con gli alunni. Tuttavia, si ritiene altresì che, allo stato, la dipendente possa essere utilmente impiegata in mansioni di supporto amministrativo, con le prescritte limitazioni”.
Il si era costituito nel precedente grado deducendo il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda.
Il Tribunale di Napoli, con la gravata sentenza, espletata c.t.u. medico-legale, ha rigettato la domanda della docente facendo proprie le conclusioni della relazione peritale ritenuta scientificamente ineccepibile ed appagante sotto il profilo motivazionale e logico, ritenendo parimenti infondata la pretesa che la patologia diagnostica fosse dichiarata dipendente da causa di servizio, con compensazione delle spese di lite e c.t.u. in solido a carico di entrambe le parti.
2 La ha impugnato detta statuizione dolendosi, con il primo ed unico motivo, della errata Pt_1 ed illogica motivazione per aver il giudice di prime cure fatto proprie le considerazioni della c.t.u. eccessivamente sbilanciata sulla valorizzazione delle componenti patologiche registrate nella ricorrente all'inizio del suo trascorso clinico, senza prestare la necessaria attenzione ai miglioramenti registrati dalla medesima nel corso del tempo.
Più specificamente, l'appellante ha contestato l'elaborato peritale per aver considerato solo ed esclusivamente singoli documenti diagnostici senza dare rilievo alla successione cronologica dei referti che dimostravano una costante remissione delle condizioni patologiche della docente, sino alla ultima diagnosi del certificato di visita psichiatrica eseguita il 15.7.2020 dal dott. Per_2
c/o Centro Dipartimento di Salute Mentale Struttura Centrale Psicopatologica
[...] CP_4 da Mobbing e Disadattamento Lavorativo che escludeva la presenza di disturbi di pertinenza psicopatologica.
Ha poi contestato al consulente d'ufficio di aver sottoposto l'appellante ad un esame solo di tipo colloquiale in un unico accesso senza lo svolgimento di alcun test psico attitudinale o comportamentale, nonché per l'eccessivo carico di rilievo assegnato alla vicenda personale della ricorrente, omettendo di considerare che le difficoltà patite erano state create da motivazioni esogene derivanti dai terzi coi quali si era trovata ad operare e non dagli eventi personali.
Ciò premesso, la docente ha concluso chiedendo: in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare la sua idoneità all'insegnamento con immediato reintegro nelle sue mansioni di docente;
in via istruttoria, disporsi rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio anche collegiale;
con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari di causa con attribuzione.
Ricostituito il contraddittorio, il , nel resistere alla domanda, ne ha Controparte_1 dedotto l'infondatezza chiedendone il rigetto. Ha osservato che la ricorrente ha cominciato a presentare disturbi psichici a decorrere dal 2006, rappresentati dapprima da un disturbo ansioso- depressivo con somatizzazioni, successivamente associato a spunti fobici, fino a slatentizzare un disturbo di personalità con episodi psicotici;
che sia il Collegio delegato dalla Commissione medica di seconda istanza, sia il c.t.u. hanno dato adeguatamente conto dell'attuale buon compenso dei disturbi della personalità della ricorrente e, ciò nonostante, hanno confermato il giudizio di inidoneità all'insegnamento; che i giudizi di non idoneità formulati nel tempo dalle competenti Commissioni mediche sono finalizzati sia alla salvaguardia della salute della lavoratrice, sia alla tutela degli alunni.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127- ter c.p.c., acquisite le note scritte, il Collegio ha trattenuta la causa in decisione.
L'appello è infondato.
Occorre premettere che il gravame riguarda soltanto i capi della sentenza relativi al giudizio di inidoneità della ricorrente all'insegnamento, mentre alcuna censura è stata sollevata alla sentenza in riferimento alle problematiche introdotte nel precedente grado inerenti alla dipendenza da causa di servizio della patologia diagnostica che – risolte come da pronuncia del primo giudice - sono ormai coperte da giudicato.
L'appellante contesta la c.t.u. espletata in primo grado e il Giudice che ha fatto proprie le relative considerazioni. Si duole che il consulente d'ufficio ha valorizzato le componenti patologiche 3 registrate all'inizio del trascorso clinico della ricorrente mentre non ha considerato i progressi registrati nel corso del tempo ed i referti che hanno comprovato i suoi netti miglioramenti, con regresso dei fenomeni ansiosi, sino all'ultimo certificato medico del 15.7.2020 che ha escluso disturbi di natura psicopatologica della docente.
Le doglianze attoree non sono condivisibili.
Invero il l'ausiliario del Giudice ha ripercorso la vita personale, familiare e lavorativa della ricorrente e la sua storia clinica. Ha considerato le diverse consulenze psichiatriche effettuate presso la Commissione Medica di Verifica, per poi affermare che la condizione psicopatologica che ne era emersa (“ormai cronicizzata, caratterizzata essenzialmente da instabilità del tono dell'umore, prevalentemente disforico, ansia, non coscienza di malattia, ideazione interpretativa e persecutoria in situazioni di maggiore stress psico-fisico”), era stata riconfermata dall'esame psicodiagnostico del 28.11.2019 e dalle numerose visite effettuate presso l'U.O.S.M. dell' Pt_3
, ove la docente era in cura, a partire dal 2013 (precisamente, del 18.7.2013, 23.11.2016,
[...]
13.92017 e 7.11.2018).
Sulla base delle citate valutazioni specialistiche, in considerazione della documentazione medica depositata in atti, del resoconto anamnestico, dell'esame neuropsichiatrico eseguito dallo stesso c.t.u., ha rilevato a livello diagnostico “una sindrome mista ansioso-depressiva, le cui manifestazioni cliniche predominanti sono caratterizzate principalmente da una certa quota d'ansia, riduzione del tono dell'umore, sentimenti di inadeguatezza, disistima, scarsa autoefficacia e diminuita tolleranza allo stress”.
Il c.t.u. ha espressamente menzionato il certificato del 15.07.2020 del Dott. (invocato dalla Per_2 appellante) che ha escluso la presenza di disturbi di natura psicopatologica della docente, ritenendo detta valutazione non condivisibile in quanto in contrasto con le risultanze cliniche emerse dalla copiosa documentazione specialistica versata agli atti (relativa sia alle visite psichiatriche presso la Commissione Medica di Verifica sia ai controlli specialistici effettuati presso la struttura pubblica) nonché con le conclusioni diagnosticate dallo stesso Dott. Per_2 pochi mesi prima (il 19.11.2019), secondo cui “il disturbo ansioso-disforico, sebbene allo stato in remissione, risultava pur sempre influenzato da condizioni esterne, in particolare da stress lavorativi, gli stessi che sono anche alla base dello sviluppo di idee di riferimento e di influenzamento”.
Nell'elaborato peritale si dà atto che “la condizione psicopatologica risulta in relativo e stabile compenso clinico in quanto la periziata è lontana da situazioni stressanti di rilievo o eventi di lavoro sfavorevoli, grazie alla nuova attività lavorativa, che, seppure per lei meno gratificante, le consente comunque di affrontare i propri compiti con maggiore serenità. Grazie a ritmi lavorativi di certo meno gravosi ed impegnativi, essendo stata ormai dispensata dall'insegnamento, risulta assente una psicopatologia maggiore o disturbi cognitivi e dispercettivi di rilevanza clinica che, se presenti, avrebbero potuto in qualche modo ostacolare la ripresa di un'attività lavorativa confacente”. Si conclude poi che “pur considerando che la condizione psichica risulta allo stato in fase di relativo compenso, non si può sottovalutare che peculiari caratteristiche strutturali e funzionali della periziata la rendono particolarmente
“vulnerabile” a determinate situazioni stressanti, risultando in tali circostanze molto sensibile alle circostanze ambientali, poco capace di gestire le proprie emozioni e controllare la propria impulsività …
4 Pertanto, sulla base dei disturbi psichici sopradescritti, la sig.ra non risulta essere più Pt_1 in grado di svolgere la funzione di docente, in quanto attività che implica un grado particolare di responsabilità e che richiede un costante rapporto interpersonale, capacità quindi comunicative e di gestione dei rapporti interpersonali. Da tutto quanto esposto ben si comprende come una iperstimolazione può trasformarsi in un fattore stressante che rischia di generare cadute depressive, anche con gravi scompensi psichici, e di accentuare i propri vissuti di autosvalutazione, di inadeguatezza, scarsa stima di sé e di incapacità. Risulta, quindi, importante che la periziata possa essere addetta a compiti compatibili con la sua preparazione culturale e professionale, collocata fuori ruolo in un ambiente lavorativo adeguato, in cui non venga sottoposta ad eccessive responsabilità, a sollecitazioni particolari e stressanti, non eccessivamente stimolante sul piano relazionale, in cui non debba sottostare ad una modalità di lavoro troppo impegnativa”.
Le descritte valutazioni medico-legali, sorrette da ampia documentazione medica riguardante l'intera storia clinica e percorso diagnostico della ricorrente, motivate in modo chiaro, coerente ed esaustivo, dimostrano l'inconsistenza delle doglianze attoree, in particolare smentiscono che il consulente del Giudice non abbia adeguatamente considerato i miglioramenti della ricorrente e i certificati medici/referti più recenti, compreso il giudizio diagnostico del 15.7.2020, che invece l'ausiliario ha espressamente e ragionevolmente dichiarato di non condividere.
Va rimarcato che i progressi registrati dalla ricorrente e la sua attuale condizione patologica “in relativo e stabile compenso clinico” sono ricollegati, nella ricostruzione del c.t.u., alla assenza di contesti stressanti e di situazioni lavorative gravose e di responsabilità. Perciò, pur tenuto conto della remissione della condizione patologica, il consulente ha concluso valutando la ricorrente
“non più in grado di svolgere la funzione di insegnante in quanto attività che implica un grado particolare di responsabilità, di impegno e che richiede un costante rapporto interpersonale, capacità quindi comunicative e di gestione dei rapporti interpersonali, nella stessa attualmente compromesse”.
La circostanza dedotta dalla appellante secondo cui le difficoltà patite sarebbero state create da situazioni esogene legate a terzi, e non da vicende personali, conferma la predetta conclusione del c.t.u. circa la compromissione nella docente delle capacità comunicative e di gestione dei rapporti interpersonali, ossia di capacità indispensabili per l'esercizio dell'insegnamento, con ciò rendendo la ricorrente inidonea a questa attività.
Anche il rilievo relativo all'esame di tipo colloquiale cui è stata sottoposta la docente dall'ausiliario del Giudice, particolarmente penalizzante in quanto concentrato in un'unica seduta e comportante elementi di stress, avvalora le valutazioni mediche sopra descritte sulla condizione patologica della in relativo e stabile compenso ma pur sempre legata a situazioni serene Pt_1
e prive di stress, così giustificando la necessità, rimarcata dal c.t.u., di un ambiente lavorativo adeguato per la docente non eccessivamente stimolante sul piano relazionale e con modalità di lavoro non troppo impegnativa.
Per le ragioni descritte, la pronuncia di primo grado appare incensurabile e l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza della e si liquidano come da dispositivo, in Pt_1 applicazione dei criteri del DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della complessità bassa delle questioni trattate. 5 Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi Parte_1 euro 1984,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge.
-Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R., n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 2/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
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