CASS
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2025, n. 34474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34474 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AR SQ n. a Platì il 25/5/1965 avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano in data 5/5/2025 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NA MA De TI;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Cristina Marzagalli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, Avv.ti DR FA e NZ BI, che hanno illustrato i motivi chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di AR SQ avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale che aveva applicato nei suoi Penale Sent. Sez. 2 Num. 34474 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 07/10/2025 2 confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di tentata estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’indagato, Avv.ti NZ BI e DR FA, i quali, con unico atto, hanno dedotto i seguenti motivi, enunciati nei termini strettamente necessari per la motivazione: 2.1. Violazione degli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 56, 629 cod. pen. con riguardo alla sussistenza del concorso dell’indagato nel fatto contestato nonché l’illogicità della motivazione in ordine all’interpretazione dei dialoghi intercettati. I difensori sostengono che i giudici del riesame hanno travisato le risultanze investigative e reso una motivazione palesemente illogica affermando la presenza dell’indagato all’incontro avvenuto il 18/08/2023 in Calabria tra i referenti della famiglia AR, l’Avv. UC e EO NZ in occasione del quale il EO fu incaricato di intervenire sui TT al fine di costringerli a concludere la transazione relativa al contenzioso in corso con la Fenice S.p.A., sebbene debba ritenersi accertato che AR SQ non partecipò al convivio per quanto riferito dallo stesso EO nell’interrogatorio di garanzia e da AR CE. Inoltre, i giudici della cautela hanno sostenuto che l’informativa di reato del 21/05/2025 non smentisce la partecipazione dell’indagato all’incontro, non essendo stato possibile svolgere mirati accertamenti circa i suoi movimenti in quanto il ricorrente non risultava intestatario di utenze telefoniche, nonostante in sede di perquisizione siano stati rinvenuti quattro telefoni cellulari nella sua disponibilità. L’ordinanza impugnata ha, altresì, incongruamente valorizzato al fine di giustificare l’asserito interesse di AR SQ alla vicenda il legame di affinità con AR CE e ha travisato le ragioni della presenza dell’indagato il 29/09/2023 presso il bar Cimmino senza considerare i contenuti delle conversazioni in quella circostanza intercettate, dai quali emerge che il ricorrente era convenuto in detto luogo per incontrare NE GA che si stava adoperando per metterlo in contatto con un avvocato che si occupasse della difesa del fratello Franco, essendo del tutto ignaro della mediazione estorsiva in atto nei confronti dei TT. Il Tribunale ha eluso i rilievi difensivi soffermandosi su elementi secondari e inconferenti per dimostrare che anche prima di detto incontro l’indagato era a conoscenza della vicenda che opponeva i TT alla Fenice ed ha trascurato che il EO, conversando con il GA, non indicava SQ AR come uno di coloro che, con il consenso di UC e AC, avrebbe potuto partecipare alla riunione fissata per lo stesso giorno tra le parti per discutere dei contenuti della transazione. I difensori aggiungono che non è pertinente il rilievo ascritto dal Tribunale cautelare all’asserito interesse dell’indagato per 3 l’esecuzione dei lavori nei cantieri di Via Pini, trattandosi di vicenda successiva ai fatti contestati che, peraltro, coinvolgeva non il prevenuto ma AR CE. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti alla stregua del delitto di tentata estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. I difensori, dopo aver ricordato che l’addebito si inserisce nel contesto di una vertenza civilistica tra la Fenice S.p.A., di cui AC RE è amministratore delegato, e la G&G Costruzioni di TT CA, avente ad oggetto il mancato pagamento delle prestazioni effettuate con conseguente emissione di due decreti ingiuntivi opposti, evidenziano che l’ipotesi di mediazione mafiosa che sostanzia la contestazione era stata originariamente qualificata come tentativo di ragion fattasi e, solo successivamente, ricondotta alla fattispecie di tentata estorsione in esito alle dichiarazioni rese da EO NZ nel corso dell’interrogatorio di garanzia. Osservano al riguardo che il predetto EO ha escluso di aver percepito un compenso per la propria attività di mediazione mentre, con riguardo agli interessi asseritamente perseguiti dai AR, nulla ha dichiarato circa la volontà di costoro di introdursi nei cantieri dello AC e, in ogni caso, la soddisfazione di eventuali interessi aggiuntivi oltre quelli rivendicati dal debitore non avrebbe gravato sulla società delle vittime ma su AC e GA. Né elementi di valenza indiziante si traggono dalla conversazione tra EO e l’indagato riportata alle pagg. 25 e 26 dell’ordinanza impugnata. Ritengono in conclusione i difensori che la previsione di una pattuizione interna tra mandante e mandatario o la mera aspettativa del terzo di ottenere un vantaggio per sé o per altri risulta idonea a determinare un aggravamento della lesione della sfera patrimoniale e personale della vittima tale da legittimare la qualificazione dei fatti alla stregua del delitto di tentata estorsione. Aggiungono al riguardo che l’affermazione di Sezioni Unite “Filardo“, secondo cui il terzo che agisce su mandato del titolare del diritto anche al fine di realizzare un profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso, risponderebbe sempre del delitto di estorsione, sarebbe stata superata da una serie di decisioni delle sezioni semplici che hanno sostenuto che l’interesse proprio del terzo idoneo a qualificare il fatto come estorsione deve essere ricollegato alla condotta posta in essere in danno della persona offesa con la conseguenza che nel caso in cui il terzo faccia valere nei confronti della vittima esattamente lo stesso diritto del titolare-mandante la pattuizione di un compenso resterebbe estranea alla fattispecie legale in quanto inidonea a incidere sulla qualificazione del dolo, rilevando nell’ambito del movente. I difensori dichiarano di condividere il richiamato orientamento segnalando in particolare che la previsione di un compenso per il terzo che agisce su mandato 4 del titolare del diritto non incide, sotto il profilo dell’offensività, sul patrimonio della persona offesa, tanto più quando l’azione sia rimasta allo stadio del tentativo. 2.3. Mancanza di motivazione ovvero illogicità della stessa con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura. I difensori deducono che la decisione impugnata è carente nella giustificazione circa l’attualità del rischio di reiterazione e valorizza gratuite presunzioni sebbene l’indagato sia incensurato e non sottoposto ad alcun procedimento per fatti di criminalità organizzata. I giudici della cautela non hanno, inoltre, considerato che, dopo il rifiuto dei TT di accedere alla transazione proposta, EO e gli altri coindagati non avevano proceduto oltre nei ritenuti propositi criminosi, di fatto desistendo dall’azione, non potendo al riguardo tenersi conto della vicenda in danno di RI DO per la quale alcun addebito è stato elevato nei confronti del ricorrente. Aggiungono che il Tribunale ha omesso di indicare specifici e concreti elementi idonei a dar conto del pericolo attuale di reiterazione di condotte della stessa specie, sostenendo, senza indicarne le fonti, la contiguità dell’indagato e di AR CE alla famiglia di ndrangheta dei AR sebbene in atti non sia stata acquisita alcuna sentenza che attesti la mafiosità del gruppo con al vertice AR RO, soggetto incensurato al pari dell’indagato. L’ordinanza impugnata ha trascurato di valutare la cennata circostanza che contraddice la sussistenza della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e non ha fornito una adeguata motivazione circa l’esclusiva idoneità della custodia in carcere al fine di contenere il rischio cautelare ritenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo che revoca in dubbio la gravità indiziaria in ordine al concorso del ricorrente nella mediazione estorsiva contestata è inammissibile per aspecificità, non rapportandosi in termini puntuali alla motivazione reiettiva rassegnata dal collegio cautelare alle pagg. 26 e segg., che ha ricostruito le emergenze che militano a carico del ricorrente evidenziandone la portata indiziante con argomenti che non prestano il fianco a rilievi sotto il profilo della completezza e della congruenza logica. Infatti, il Tribunale dopo aver passato in rassegna la pluralità di fonti che attestano un risalente rapporto amichevole tra GA NE e i componenti della famiglia AR, negato dall’indagato, ha evidenziato le ragioni che inducono a ritenere la presenza di SQ AR alla cena in cui l’Avv. UC, per conto dello AC e con l’adesione dei AR, sollecitò il EO a riprendere l’attività intesa a costringere i TT ad accedere alla transazione propugnata dallo stesso AC. I giudici cautelari hanno in particolare spiegato che gli operanti che hanno identificato i partecipanti all’incontro (anche) sulla base del 5 tracciamento delle utenze telefoniche, non hanno potuto per tal via riscontrare la presenza alla riunione di AR SQ in quanto il medesimo non risultava intestatario di alcuna utenza. La circostanza che il ricorrente in sede di perquisizione sia stato trovato in possesso di più apparecchi cellulari risulta inconferente rispetto alla considerazione degli investigatori giacché non consta (e la difesa sul punto tace) che le schede usate per detti apparati fossero intestate all’indagato o non piuttosto a terzi e nessun chiarimento è fornito sull’epoca della loro attivazione. I giudici cautelari hanno, inoltre, evidenziato la portata spiccatamente indiziante della conversazione ambientale del 12/09/2023 tra UC, EO e GA nella parte in cui il EO, narrando al GA dell’incontro avvenuto in Calabria nell’agosto precedente, faceva espresso riferimento alla presenza del ricorrente oltre che del cognato AR CE, precisando di aver ricevuto nell’occasione l’assenso dei due, interessati alla vicenda dal legale della Fenice, a riprendere con incisività la mediazione estorsiva. Sintomatica della rispondenza al vero del narrato del EO e della partecipazione del AR SQ alla riunione è la circostanza che il UC, presente alla conversazione oltre che alla riunione incriminata, nulla abbia obiettato al resoconto del EO, concordando invece con gli interlocutori l’atteggiamento da tenere in occasione dell’incontro programmato con i legali della G&G per discutere della transazione, prevedendo che EO e uno o più rappresentanti dei AR avrebbero atteso seduti ad un bar, pronti ad intervenire in caso di necessità. Contrariamente a quanto assumono i difensori, il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda è stato messo a fuoco nitidamente dai giudici della cautela, i quali hanno, altresì, segnalato il passaggio della conversazione intercettata in cui EO, colloquiando con UC, dopo aver ribadito di aver informato dei contenuti dell’incontro in Calabria il GA perché gli era stato richiesto da SQ AR, aggiungeva di non aver voluto che quest’ultimo gli fornisse il numero di telefono del legale per eventuali informative al fine di evitare di lasciare traccia dei contatti tra di loro in quanto facevano “due mestieri diversi”. L’ordinanza impugnata ha, inoltre, richiamato l’intercettazione ambientale del 21/08/2023 tra GA e UC nel corso della quale, parlando dell’ ”autorizzazione” fornita da AR SQ all’attività estorsiva in danno dei TT, il GA descriveva l’indagato come “il numero uno di Platì”, capo della cosca facente riferimento al padre AR RO, il quale aveva invitato ZI (EO) a comunicare “a quelli là che garantiamo noi che la cosa va a buon fine” e che ciò sarebbe dovuto avvenire in tempi assai brevi. 1.1. Con riferimento alla partecipazione dell’indagato al “presidio” attivato presso il bar Cimmino in data 22/09/2023, in coincidenza con un progettato 6 incontro tra i legali della Fenice e di G&G Costruzioni, il ricorrente assume il travisamento dei contenuti della conversazione in quella sede captata, dalla quale emergerebbe che la presenza del AR a Milano era giustificata dalla necessità di reperire tramite GA NE un legale per il fratello Franco e la sostanziale ignoranza della vicenda che contrapponeva lo AC ai TT. 1.2. Deve al riguardo rilevarsi che la cennata conversazione, di cui la difesa ha riportato uno stralcio, non risulta valorizzata dal Collegio cautelare ai fini dell’affermazione della gravità indiziaria sicché non se ne può ipotizzare il dedotto travisamento né appare censurabile l’omessa considerazione del colloquio in considerazione della genericità dei rilievi formulati risultando parziali, erronee (laddove collocano talora l’incontro alla data del 29 settembre, in cui si tenne altra e diversa riunione presso un ristorante milanese cui parteciparono il UC, AR CE e RR RO) e non decisive le obiezioni difensive a fronte di un apparato indiziario integrato da fonti plurime e convergenti nell’attestazione del concorso del prevenuto nell’illecito. 2. Destituito di giuridico fondamento è il secondo motivo che censura la qualificazione del fatto alla stregua del delitto di estorsione invece che di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L’asserita novazione dei principi di diritto affermati da Sezioni Unite “Filardo” in tema di diagnosi differenziale tra i delitti di estorsione e ragion fattasi con riguardo al tema del concorso del terzo, anche a volerne ammettere in astratto la sussistenza, è priva di rilievo nel caso a giudizio. Infatti, preliminare allo scrutinio del dolo è la questione della ravvisabilità della specie di un diritto azionabile in sede giudiziaria negli esatti termini e contenuti di quello rivendicato dall’asserito titolare. Nella specie, la pretesa di indurre i TT a transigere il proprio credito, derivante dalle attività di ristrutturazione edilizia effettuate per conto della Fenice in regime di superbonus 110%, è sprovvista di tutela per il fatto che il reciproco consenso alla base di un accordo transattivo, in quanto espressione dell’autonomia negoziale delle parti, deve essere libero e non viziato sia con riguardo alla determinazione di accedervi che ai contenuti abdicativi. L’attività illecita del EO, posta in essere su mandato dello AC con l’intermediazione del GA cui successivamente si univano il UC e i AR, tendeva a costringere la controparte ad accettare la proposta formulata a nome della Fenice sicché, ove stipulato, l’accordo sarebbe stato giuridicamente annullabile e di certo non dotato di azione a tutela del debitore. Né può ritenersi fungibile rispetto alla pretesa che si è tentato di far valere con modalità minatorie il diritto al risarcimento della società debitrice scaturente da asseriti vizi delle opere, ritardi o da sovrafatturazione, come adombrato dal ricorrente, trattandosi 7 di azioni con causa diversa e nell’ultimo caso illecita, inidonee a giustificare l’invocata riqualificazione. Del tutto generici e manifestamente infondati sono poi i rilievi che assumono la desistenza dall’azione illecita, disattesi dal Tribunale con corretti argomenti giuridici, aderenti ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua l’avvenuta coercizione rappresenta l’evento intermedio del reato ex art. 629 cod. pen., che si perfeziona con l’attingimento del profitto ingiusto, sicché, una volta attivato il meccanismo causale della minaccia, efficacemente indirizzato alla costrizione della vittima, la progressione dell’azione rende configurabile esclusivamente il c.d recesso attivo, che postula il volontario impedimento dell’evento lesivo del patrimonio, requisiti estranei alla fattispecie in esame. 3. Il conclusivo motivo che denuncia l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura muove dall’erroneo presupposto (pag. 23 del ricorso) della mancata operatività nel caso esaminato della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., regime al contrario applicabile in virtù della contestata e ritenuta aggravante del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 cod. pen. L’ordinanza impugnata ha, nondimeno, congruamente argomentato la sussistenza di un concreto ed attuale rischio di recidiva, desumibile dalle allarmanti modalità esecutive della condotta, caratterizzate da trasversali sinergie tra mondo imprenditoriale e contesti criminali qualificati. Non può convenirsi con la difesa laddove contesta la mafiosità della famiglia dei AR di Platì, di cui l’indagato e il cognato CE AR sono espressione, sull’assunto della mancata acquisizione di atti giudiziari comprovanti simile accertamento, trattandosi di affermazione che non si confronta con il notorio giudiziario e con l’avvenuta acquisizione degli interrogatori resi in data 25/09/2023 e 14/11/2023 dal collaboratore di giustizia AR RO cl. 1972, il quale ha indicato il ricorrente come appartenente alla locale di Platì. L’avvenuta valorizzazione ai fini del giudizio di pericolosità dell’indagato di rapporti di “contiguità” con ambienti mafiosi non è smentito dallo stato di incensuratezza e trova solido riscontro anche nelle affermazioni del GA che, forte dei suoi trascorsi di investigatore anche nel settore della criminalità organizzata, si esprimeva sui AR con ricchezza di particolari circa la rilevanza e i ruoli dei componenti della famiglia. Il ruolo svolto dall’indagato nella c.d. seconda fase della mediazione, gli interessi in concreto perseguiti, non solo di natura strettamente economica ma protesi alla sostituzione della G&G nei cantieri della Fenice, come di fatto occorso dopo il rifiuto opposto dai TT alla proposta transattiva, formulata nei suoi 8 termini conclusivi con il decisivo apporto dei AR, sostanziano il qualificato rischio di recidiva che il Collegio ha ritenuto neutralizzabile in via esclusiva con la misura di massimo rigore, in assenza di specifici elementi suscettibili di positiva valutazione circa l’adeguatezza del gradato regime degli arresti domiciliari, anche se presidiato da dispositivi di controllo elettronico. 4. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen., come da dispositivo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NA MA De TI EA NO
udita la relazione del Cons. NA MA De TI;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Cristina Marzagalli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, Avv.ti DR FA e NZ BI, che hanno illustrato i motivi chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di AR SQ avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale che aveva applicato nei suoi Penale Sent. Sez. 2 Num. 34474 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 07/10/2025 2 confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di tentata estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’indagato, Avv.ti NZ BI e DR FA, i quali, con unico atto, hanno dedotto i seguenti motivi, enunciati nei termini strettamente necessari per la motivazione: 2.1. Violazione degli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 56, 629 cod. pen. con riguardo alla sussistenza del concorso dell’indagato nel fatto contestato nonché l’illogicità della motivazione in ordine all’interpretazione dei dialoghi intercettati. I difensori sostengono che i giudici del riesame hanno travisato le risultanze investigative e reso una motivazione palesemente illogica affermando la presenza dell’indagato all’incontro avvenuto il 18/08/2023 in Calabria tra i referenti della famiglia AR, l’Avv. UC e EO NZ in occasione del quale il EO fu incaricato di intervenire sui TT al fine di costringerli a concludere la transazione relativa al contenzioso in corso con la Fenice S.p.A., sebbene debba ritenersi accertato che AR SQ non partecipò al convivio per quanto riferito dallo stesso EO nell’interrogatorio di garanzia e da AR CE. Inoltre, i giudici della cautela hanno sostenuto che l’informativa di reato del 21/05/2025 non smentisce la partecipazione dell’indagato all’incontro, non essendo stato possibile svolgere mirati accertamenti circa i suoi movimenti in quanto il ricorrente non risultava intestatario di utenze telefoniche, nonostante in sede di perquisizione siano stati rinvenuti quattro telefoni cellulari nella sua disponibilità. L’ordinanza impugnata ha, altresì, incongruamente valorizzato al fine di giustificare l’asserito interesse di AR SQ alla vicenda il legame di affinità con AR CE e ha travisato le ragioni della presenza dell’indagato il 29/09/2023 presso il bar Cimmino senza considerare i contenuti delle conversazioni in quella circostanza intercettate, dai quali emerge che il ricorrente era convenuto in detto luogo per incontrare NE GA che si stava adoperando per metterlo in contatto con un avvocato che si occupasse della difesa del fratello Franco, essendo del tutto ignaro della mediazione estorsiva in atto nei confronti dei TT. Il Tribunale ha eluso i rilievi difensivi soffermandosi su elementi secondari e inconferenti per dimostrare che anche prima di detto incontro l’indagato era a conoscenza della vicenda che opponeva i TT alla Fenice ed ha trascurato che il EO, conversando con il GA, non indicava SQ AR come uno di coloro che, con il consenso di UC e AC, avrebbe potuto partecipare alla riunione fissata per lo stesso giorno tra le parti per discutere dei contenuti della transazione. I difensori aggiungono che non è pertinente il rilievo ascritto dal Tribunale cautelare all’asserito interesse dell’indagato per 3 l’esecuzione dei lavori nei cantieri di Via Pini, trattandosi di vicenda successiva ai fatti contestati che, peraltro, coinvolgeva non il prevenuto ma AR CE. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti alla stregua del delitto di tentata estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. I difensori, dopo aver ricordato che l’addebito si inserisce nel contesto di una vertenza civilistica tra la Fenice S.p.A., di cui AC RE è amministratore delegato, e la G&G Costruzioni di TT CA, avente ad oggetto il mancato pagamento delle prestazioni effettuate con conseguente emissione di due decreti ingiuntivi opposti, evidenziano che l’ipotesi di mediazione mafiosa che sostanzia la contestazione era stata originariamente qualificata come tentativo di ragion fattasi e, solo successivamente, ricondotta alla fattispecie di tentata estorsione in esito alle dichiarazioni rese da EO NZ nel corso dell’interrogatorio di garanzia. Osservano al riguardo che il predetto EO ha escluso di aver percepito un compenso per la propria attività di mediazione mentre, con riguardo agli interessi asseritamente perseguiti dai AR, nulla ha dichiarato circa la volontà di costoro di introdursi nei cantieri dello AC e, in ogni caso, la soddisfazione di eventuali interessi aggiuntivi oltre quelli rivendicati dal debitore non avrebbe gravato sulla società delle vittime ma su AC e GA. Né elementi di valenza indiziante si traggono dalla conversazione tra EO e l’indagato riportata alle pagg. 25 e 26 dell’ordinanza impugnata. Ritengono in conclusione i difensori che la previsione di una pattuizione interna tra mandante e mandatario o la mera aspettativa del terzo di ottenere un vantaggio per sé o per altri risulta idonea a determinare un aggravamento della lesione della sfera patrimoniale e personale della vittima tale da legittimare la qualificazione dei fatti alla stregua del delitto di tentata estorsione. Aggiungono al riguardo che l’affermazione di Sezioni Unite “Filardo“, secondo cui il terzo che agisce su mandato del titolare del diritto anche al fine di realizzare un profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso, risponderebbe sempre del delitto di estorsione, sarebbe stata superata da una serie di decisioni delle sezioni semplici che hanno sostenuto che l’interesse proprio del terzo idoneo a qualificare il fatto come estorsione deve essere ricollegato alla condotta posta in essere in danno della persona offesa con la conseguenza che nel caso in cui il terzo faccia valere nei confronti della vittima esattamente lo stesso diritto del titolare-mandante la pattuizione di un compenso resterebbe estranea alla fattispecie legale in quanto inidonea a incidere sulla qualificazione del dolo, rilevando nell’ambito del movente. I difensori dichiarano di condividere il richiamato orientamento segnalando in particolare che la previsione di un compenso per il terzo che agisce su mandato 4 del titolare del diritto non incide, sotto il profilo dell’offensività, sul patrimonio della persona offesa, tanto più quando l’azione sia rimasta allo stadio del tentativo. 2.3. Mancanza di motivazione ovvero illogicità della stessa con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura. I difensori deducono che la decisione impugnata è carente nella giustificazione circa l’attualità del rischio di reiterazione e valorizza gratuite presunzioni sebbene l’indagato sia incensurato e non sottoposto ad alcun procedimento per fatti di criminalità organizzata. I giudici della cautela non hanno, inoltre, considerato che, dopo il rifiuto dei TT di accedere alla transazione proposta, EO e gli altri coindagati non avevano proceduto oltre nei ritenuti propositi criminosi, di fatto desistendo dall’azione, non potendo al riguardo tenersi conto della vicenda in danno di RI DO per la quale alcun addebito è stato elevato nei confronti del ricorrente. Aggiungono che il Tribunale ha omesso di indicare specifici e concreti elementi idonei a dar conto del pericolo attuale di reiterazione di condotte della stessa specie, sostenendo, senza indicarne le fonti, la contiguità dell’indagato e di AR CE alla famiglia di ndrangheta dei AR sebbene in atti non sia stata acquisita alcuna sentenza che attesti la mafiosità del gruppo con al vertice AR RO, soggetto incensurato al pari dell’indagato. L’ordinanza impugnata ha trascurato di valutare la cennata circostanza che contraddice la sussistenza della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e non ha fornito una adeguata motivazione circa l’esclusiva idoneità della custodia in carcere al fine di contenere il rischio cautelare ritenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo che revoca in dubbio la gravità indiziaria in ordine al concorso del ricorrente nella mediazione estorsiva contestata è inammissibile per aspecificità, non rapportandosi in termini puntuali alla motivazione reiettiva rassegnata dal collegio cautelare alle pagg. 26 e segg., che ha ricostruito le emergenze che militano a carico del ricorrente evidenziandone la portata indiziante con argomenti che non prestano il fianco a rilievi sotto il profilo della completezza e della congruenza logica. Infatti, il Tribunale dopo aver passato in rassegna la pluralità di fonti che attestano un risalente rapporto amichevole tra GA NE e i componenti della famiglia AR, negato dall’indagato, ha evidenziato le ragioni che inducono a ritenere la presenza di SQ AR alla cena in cui l’Avv. UC, per conto dello AC e con l’adesione dei AR, sollecitò il EO a riprendere l’attività intesa a costringere i TT ad accedere alla transazione propugnata dallo stesso AC. I giudici cautelari hanno in particolare spiegato che gli operanti che hanno identificato i partecipanti all’incontro (anche) sulla base del 5 tracciamento delle utenze telefoniche, non hanno potuto per tal via riscontrare la presenza alla riunione di AR SQ in quanto il medesimo non risultava intestatario di alcuna utenza. La circostanza che il ricorrente in sede di perquisizione sia stato trovato in possesso di più apparecchi cellulari risulta inconferente rispetto alla considerazione degli investigatori giacché non consta (e la difesa sul punto tace) che le schede usate per detti apparati fossero intestate all’indagato o non piuttosto a terzi e nessun chiarimento è fornito sull’epoca della loro attivazione. I giudici cautelari hanno, inoltre, evidenziato la portata spiccatamente indiziante della conversazione ambientale del 12/09/2023 tra UC, EO e GA nella parte in cui il EO, narrando al GA dell’incontro avvenuto in Calabria nell’agosto precedente, faceva espresso riferimento alla presenza del ricorrente oltre che del cognato AR CE, precisando di aver ricevuto nell’occasione l’assenso dei due, interessati alla vicenda dal legale della Fenice, a riprendere con incisività la mediazione estorsiva. Sintomatica della rispondenza al vero del narrato del EO e della partecipazione del AR SQ alla riunione è la circostanza che il UC, presente alla conversazione oltre che alla riunione incriminata, nulla abbia obiettato al resoconto del EO, concordando invece con gli interlocutori l’atteggiamento da tenere in occasione dell’incontro programmato con i legali della G&G per discutere della transazione, prevedendo che EO e uno o più rappresentanti dei AR avrebbero atteso seduti ad un bar, pronti ad intervenire in caso di necessità. Contrariamente a quanto assumono i difensori, il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda è stato messo a fuoco nitidamente dai giudici della cautela, i quali hanno, altresì, segnalato il passaggio della conversazione intercettata in cui EO, colloquiando con UC, dopo aver ribadito di aver informato dei contenuti dell’incontro in Calabria il GA perché gli era stato richiesto da SQ AR, aggiungeva di non aver voluto che quest’ultimo gli fornisse il numero di telefono del legale per eventuali informative al fine di evitare di lasciare traccia dei contatti tra di loro in quanto facevano “due mestieri diversi”. L’ordinanza impugnata ha, inoltre, richiamato l’intercettazione ambientale del 21/08/2023 tra GA e UC nel corso della quale, parlando dell’ ”autorizzazione” fornita da AR SQ all’attività estorsiva in danno dei TT, il GA descriveva l’indagato come “il numero uno di Platì”, capo della cosca facente riferimento al padre AR RO, il quale aveva invitato ZI (EO) a comunicare “a quelli là che garantiamo noi che la cosa va a buon fine” e che ciò sarebbe dovuto avvenire in tempi assai brevi. 1.1. Con riferimento alla partecipazione dell’indagato al “presidio” attivato presso il bar Cimmino in data 22/09/2023, in coincidenza con un progettato 6 incontro tra i legali della Fenice e di G&G Costruzioni, il ricorrente assume il travisamento dei contenuti della conversazione in quella sede captata, dalla quale emergerebbe che la presenza del AR a Milano era giustificata dalla necessità di reperire tramite GA NE un legale per il fratello Franco e la sostanziale ignoranza della vicenda che contrapponeva lo AC ai TT. 1.2. Deve al riguardo rilevarsi che la cennata conversazione, di cui la difesa ha riportato uno stralcio, non risulta valorizzata dal Collegio cautelare ai fini dell’affermazione della gravità indiziaria sicché non se ne può ipotizzare il dedotto travisamento né appare censurabile l’omessa considerazione del colloquio in considerazione della genericità dei rilievi formulati risultando parziali, erronee (laddove collocano talora l’incontro alla data del 29 settembre, in cui si tenne altra e diversa riunione presso un ristorante milanese cui parteciparono il UC, AR CE e RR RO) e non decisive le obiezioni difensive a fronte di un apparato indiziario integrato da fonti plurime e convergenti nell’attestazione del concorso del prevenuto nell’illecito. 2. Destituito di giuridico fondamento è il secondo motivo che censura la qualificazione del fatto alla stregua del delitto di estorsione invece che di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L’asserita novazione dei principi di diritto affermati da Sezioni Unite “Filardo” in tema di diagnosi differenziale tra i delitti di estorsione e ragion fattasi con riguardo al tema del concorso del terzo, anche a volerne ammettere in astratto la sussistenza, è priva di rilievo nel caso a giudizio. Infatti, preliminare allo scrutinio del dolo è la questione della ravvisabilità della specie di un diritto azionabile in sede giudiziaria negli esatti termini e contenuti di quello rivendicato dall’asserito titolare. Nella specie, la pretesa di indurre i TT a transigere il proprio credito, derivante dalle attività di ristrutturazione edilizia effettuate per conto della Fenice in regime di superbonus 110%, è sprovvista di tutela per il fatto che il reciproco consenso alla base di un accordo transattivo, in quanto espressione dell’autonomia negoziale delle parti, deve essere libero e non viziato sia con riguardo alla determinazione di accedervi che ai contenuti abdicativi. L’attività illecita del EO, posta in essere su mandato dello AC con l’intermediazione del GA cui successivamente si univano il UC e i AR, tendeva a costringere la controparte ad accettare la proposta formulata a nome della Fenice sicché, ove stipulato, l’accordo sarebbe stato giuridicamente annullabile e di certo non dotato di azione a tutela del debitore. Né può ritenersi fungibile rispetto alla pretesa che si è tentato di far valere con modalità minatorie il diritto al risarcimento della società debitrice scaturente da asseriti vizi delle opere, ritardi o da sovrafatturazione, come adombrato dal ricorrente, trattandosi 7 di azioni con causa diversa e nell’ultimo caso illecita, inidonee a giustificare l’invocata riqualificazione. Del tutto generici e manifestamente infondati sono poi i rilievi che assumono la desistenza dall’azione illecita, disattesi dal Tribunale con corretti argomenti giuridici, aderenti ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua l’avvenuta coercizione rappresenta l’evento intermedio del reato ex art. 629 cod. pen., che si perfeziona con l’attingimento del profitto ingiusto, sicché, una volta attivato il meccanismo causale della minaccia, efficacemente indirizzato alla costrizione della vittima, la progressione dell’azione rende configurabile esclusivamente il c.d recesso attivo, che postula il volontario impedimento dell’evento lesivo del patrimonio, requisiti estranei alla fattispecie in esame. 3. Il conclusivo motivo che denuncia l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura muove dall’erroneo presupposto (pag. 23 del ricorso) della mancata operatività nel caso esaminato della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., regime al contrario applicabile in virtù della contestata e ritenuta aggravante del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 cod. pen. L’ordinanza impugnata ha, nondimeno, congruamente argomentato la sussistenza di un concreto ed attuale rischio di recidiva, desumibile dalle allarmanti modalità esecutive della condotta, caratterizzate da trasversali sinergie tra mondo imprenditoriale e contesti criminali qualificati. Non può convenirsi con la difesa laddove contesta la mafiosità della famiglia dei AR di Platì, di cui l’indagato e il cognato CE AR sono espressione, sull’assunto della mancata acquisizione di atti giudiziari comprovanti simile accertamento, trattandosi di affermazione che non si confronta con il notorio giudiziario e con l’avvenuta acquisizione degli interrogatori resi in data 25/09/2023 e 14/11/2023 dal collaboratore di giustizia AR RO cl. 1972, il quale ha indicato il ricorrente come appartenente alla locale di Platì. L’avvenuta valorizzazione ai fini del giudizio di pericolosità dell’indagato di rapporti di “contiguità” con ambienti mafiosi non è smentito dallo stato di incensuratezza e trova solido riscontro anche nelle affermazioni del GA che, forte dei suoi trascorsi di investigatore anche nel settore della criminalità organizzata, si esprimeva sui AR con ricchezza di particolari circa la rilevanza e i ruoli dei componenti della famiglia. Il ruolo svolto dall’indagato nella c.d. seconda fase della mediazione, gli interessi in concreto perseguiti, non solo di natura strettamente economica ma protesi alla sostituzione della G&G nei cantieri della Fenice, come di fatto occorso dopo il rifiuto opposto dai TT alla proposta transattiva, formulata nei suoi 8 termini conclusivi con il decisivo apporto dei AR, sostanziano il qualificato rischio di recidiva che il Collegio ha ritenuto neutralizzabile in via esclusiva con la misura di massimo rigore, in assenza di specifici elementi suscettibili di positiva valutazione circa l’adeguatezza del gradato regime degli arresti domiciliari, anche se presidiato da dispositivi di controllo elettronico. 4. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen., come da dispositivo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NA MA De TI EA NO